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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. AR AM Presidente dott.ssa EL US Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G.
TRA
nato ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente in [...], c.f. C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina (ME), alla via Nino Bixio n. 89, presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni Rotelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], c.f.
, elettivamente domiciliata in Torrenova (Me), C/da C.F._2
Fragale n. 73, presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Giovanni Calcò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
1 -resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 28.09.2002 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Acquedolci al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2002 - che dall'unione erano nate due figlie, il 17.08.2003 e il 23.07.2005 Persona_1 Per_2
che, venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis per reciproche incomprensioni
è stata disposta la separazione consensuale con decreto del 23.02.2023, emesso dal Tribunale di Patti e allegato in atti, e che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In particolare il ricorrente, affermando la sua ridotta capacità lavorativa – pari al
35% come attestato dal certificato in atti – con il conseguente CP_2
peggioramento delle sue condizioni economiche, ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare in favore della prole nella misura complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento della prole ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia); la stessa ha altresì chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con l'obbligo a carico della controparte del pagamento dell'IMU, e del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB.
2 Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al
Collegio.
Con sentenza n. 1392/24, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Prima di esaminare la controversia, si dà atto che il sub-procedimento recante n.
868-1/2024 R.G., incardinato dal ricorrente nelle more del giudizio, viene deciso con la presenta sentenza.
Ciò premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento disposto in favore della resistente.
Orbene osserva il Collegio che non ha avanzato la domanda Controparte_1
avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di divorzio e all'udienza di prima comparizione ha dichiarato di volere solamente il mantenimento per le figlie che studiano all'università (cfr. verbale in atti); consegue, che in assenza di domanda di parte, non sussistono i presupposti per riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, pertanto, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di deve essere – Controparte_1
come richiesto dalla parte obbligata – revocato.
Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse delle figlie, il ricorrente, con il sub-procedimento iscritto al n. 868 -1/2024 R.G., ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della prole a causa del sopravvenuto mutamento in peius delle sue condizioni economiche-reddituali dovuto anche alla nascita di un altro figlio, avuto dalla relazione con una nuova compagna.
La resistente, costituitasi nel sub-procedimento, ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni meglio indicate in atti.
3 Con riferimento al mantenimento della prole, l'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
E' noto che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'assegno di mantenimento per il figlio, invece, già maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al fine di garantire al figlio un sostegno economico adeguato;
l'assegno di mantenimento viene stabilito in base alle esigenze del figlio e alle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies c.c., l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere chiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Pertanto, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
4 giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. Cass. n. 26875/23).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste l'obbiettivo di realizzare di un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano l'età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 10207/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che le figlie Persona_1
e - rispettivamente di anni 22 e 20 - sono entrambe studentesse Per_2
universitarie, quindi, non ancora economicamente autosufficienti, pertanto deve essere disposto in loro favore il mantenimento a carico dei genitori.
Quanto alla condizione reddituale delle parti, il ha documentato la Pt_1
riduzione della propria capacità lavorativa pari al 35% (come si evince dal certificato in atti) e all'udienza del 04.12.2024 ha dichiarato di essere CP_2
agricoltore e di guadagnare circa € 800,00-1.000,00 al mese;
inoltre, il Pt_1
– come si evince dagli estratti conto allegati in atti risulta che percepisce (in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente) la somma mensile di € 1.088,00 a titolo di pensione INPS.
Con riferimento invece ai redditi della resistente, dalla documentazione in atti si evince un miglioramento delle proprie condizioni economiche-reddituali rispetto alla separazione, inoltre, la stessa, all'udienza del 4.12.2024, ha dichiarato di percepire circa € 700,00 al mese.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della prole, deve tenersi conto del mutamento in peius delle condizioni reddituali del ricorrente dovute alla formazione di una nuova famiglia e alla nascita di un altro figlio avuto dalla nuova compagna.
5 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016; Cass. n.
21818/2021).
La Suprema Corte ha, invero, più volte affermato che, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il Giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014,
n. 6289; Cass. 12/07/2016, n. 14175, Cass. n. 21818/2021).
Nel caso di specie, i sopravvenuti oneri familiari del sono determinati Pt_1
dalla recente nascita del figlio avvenuta in data 19.11.2025, dallo stato di disoccupazione della sua nuova compagna (circostanza non specificatamente contestata dalla controparte) e dalle diminuite capacità reddituali del ricorrente
(cfr. sul punto certificato allegato in atti). CP_2
Tali circostanze, unitamente considerate, comportano inevitabilmente una riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio reputa equo e congruo disporre una riduzione ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) della misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento delle due figlie, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
6 La casa coniugale resta assegnata alla resistente tenuto conto che quest'ultima continua ad abitarvi insieme alle figlie e considerata, altresì, la mancata opposizione da parte del ricorrente sul punto.
La domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto il pagamento dell'I.M.U. a carico della controparte è inammissibile in assenza di una connessione qualificata con il giudizio di divorzio.
Sul punto, comunque, si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità il presupposto per l'applicazione dell'I.M.U. è il medesimo di quello previsto dall'I.C.I. L'articolo 13, comma 2, Decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201
(convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214) prevede, infatti, che "l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.
Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del Decreto
Legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
7 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell' dal proprietario all'assegnatario CP_3
dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile (cfr. Cass. ordinanza n. 6545/2023).
Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto l'assegnazione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB deve essere dichiarata inammissibile per la seguente motivazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque,
8 esclusa la possibilità del “simultaneus processus” dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 868/2024 R.G., così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di;
Controparte_1
2) pone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della resistente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
4) dichiara inammissibili le domande aventi ad oggetto il pagamento dell'I.M.U. e la restituzione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB avanzate dalla resistente;
5) compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub- procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
9 Il Giudice est.
EL US
Il Presidente
AR AM
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. AR AM Presidente dott.ssa EL US Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G.
TRA
nato ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente in [...], c.f. C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina (ME), alla via Nino Bixio n. 89, presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni Rotelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], c.f.
, elettivamente domiciliata in Torrenova (Me), C/da C.F._2
Fragale n. 73, presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Giovanni Calcò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
1 -resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 28.09.2002 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Acquedolci al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2002 - che dall'unione erano nate due figlie, il 17.08.2003 e il 23.07.2005 Persona_1 Per_2
che, venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis per reciproche incomprensioni
è stata disposta la separazione consensuale con decreto del 23.02.2023, emesso dal Tribunale di Patti e allegato in atti, e che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In particolare il ricorrente, affermando la sua ridotta capacità lavorativa – pari al
35% come attestato dal certificato in atti – con il conseguente CP_2
peggioramento delle sue condizioni economiche, ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare in favore della prole nella misura complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento della prole ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia); la stessa ha altresì chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con l'obbligo a carico della controparte del pagamento dell'IMU, e del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB.
2 Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al
Collegio.
Con sentenza n. 1392/24, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Prima di esaminare la controversia, si dà atto che il sub-procedimento recante n.
868-1/2024 R.G., incardinato dal ricorrente nelle more del giudizio, viene deciso con la presenta sentenza.
Ciò premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento disposto in favore della resistente.
Orbene osserva il Collegio che non ha avanzato la domanda Controparte_1
avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di divorzio e all'udienza di prima comparizione ha dichiarato di volere solamente il mantenimento per le figlie che studiano all'università (cfr. verbale in atti); consegue, che in assenza di domanda di parte, non sussistono i presupposti per riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, pertanto, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di deve essere – Controparte_1
come richiesto dalla parte obbligata – revocato.
Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse delle figlie, il ricorrente, con il sub-procedimento iscritto al n. 868 -1/2024 R.G., ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della prole a causa del sopravvenuto mutamento in peius delle sue condizioni economiche-reddituali dovuto anche alla nascita di un altro figlio, avuto dalla relazione con una nuova compagna.
La resistente, costituitasi nel sub-procedimento, ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni meglio indicate in atti.
3 Con riferimento al mantenimento della prole, l'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
E' noto che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'assegno di mantenimento per il figlio, invece, già maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al fine di garantire al figlio un sostegno economico adeguato;
l'assegno di mantenimento viene stabilito in base alle esigenze del figlio e alle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies c.c., l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere chiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Pertanto, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
4 giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. Cass. n. 26875/23).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste l'obbiettivo di realizzare di un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano l'età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 10207/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che le figlie Persona_1
e - rispettivamente di anni 22 e 20 - sono entrambe studentesse Per_2
universitarie, quindi, non ancora economicamente autosufficienti, pertanto deve essere disposto in loro favore il mantenimento a carico dei genitori.
Quanto alla condizione reddituale delle parti, il ha documentato la Pt_1
riduzione della propria capacità lavorativa pari al 35% (come si evince dal certificato in atti) e all'udienza del 04.12.2024 ha dichiarato di essere CP_2
agricoltore e di guadagnare circa € 800,00-1.000,00 al mese;
inoltre, il Pt_1
– come si evince dagli estratti conto allegati in atti risulta che percepisce (in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente) la somma mensile di € 1.088,00 a titolo di pensione INPS.
Con riferimento invece ai redditi della resistente, dalla documentazione in atti si evince un miglioramento delle proprie condizioni economiche-reddituali rispetto alla separazione, inoltre, la stessa, all'udienza del 4.12.2024, ha dichiarato di percepire circa € 700,00 al mese.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della prole, deve tenersi conto del mutamento in peius delle condizioni reddituali del ricorrente dovute alla formazione di una nuova famiglia e alla nascita di un altro figlio avuto dalla nuova compagna.
5 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016; Cass. n.
21818/2021).
La Suprema Corte ha, invero, più volte affermato che, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il Giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014,
n. 6289; Cass. 12/07/2016, n. 14175, Cass. n. 21818/2021).
Nel caso di specie, i sopravvenuti oneri familiari del sono determinati Pt_1
dalla recente nascita del figlio avvenuta in data 19.11.2025, dallo stato di disoccupazione della sua nuova compagna (circostanza non specificatamente contestata dalla controparte) e dalle diminuite capacità reddituali del ricorrente
(cfr. sul punto certificato allegato in atti). CP_2
Tali circostanze, unitamente considerate, comportano inevitabilmente una riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio reputa equo e congruo disporre una riduzione ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) della misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento delle due figlie, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
6 La casa coniugale resta assegnata alla resistente tenuto conto che quest'ultima continua ad abitarvi insieme alle figlie e considerata, altresì, la mancata opposizione da parte del ricorrente sul punto.
La domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto il pagamento dell'I.M.U. a carico della controparte è inammissibile in assenza di una connessione qualificata con il giudizio di divorzio.
Sul punto, comunque, si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità il presupposto per l'applicazione dell'I.M.U. è il medesimo di quello previsto dall'I.C.I. L'articolo 13, comma 2, Decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201
(convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214) prevede, infatti, che "l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.
Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del Decreto
Legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
7 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell' dal proprietario all'assegnatario CP_3
dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile (cfr. Cass. ordinanza n. 6545/2023).
Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto l'assegnazione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB deve essere dichiarata inammissibile per la seguente motivazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque,
8 esclusa la possibilità del “simultaneus processus” dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 868/2024 R.G., così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di;
Controparte_1
2) pone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della resistente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
4) dichiara inammissibili le domande aventi ad oggetto il pagamento dell'I.M.U. e la restituzione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB avanzate dalla resistente;
5) compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub- procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
9 Il Giudice est.
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Il Presidente
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