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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5735/2024 promossa TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, Parte_1 C.F._1 in NF (FG) alla Via Ospedale Orsini n. 37, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Buccino (c.f.: ), che la rappresenta ed assiste;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
, (c.f.: ); CP_1 C.F._3
Resistente - contumace NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Interventore ex lege CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in NF in CP_1 data 01.3.2003, trascritto negli atti del predetto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno 2003 e che dallo loro unione, prima del matrimonio, è nata una figlia, (nata a [...] il [...]); che le Per_1 parti si sono separate in virtù del decreto di omologa del 03.7.2018, depositato il 10.7.2018 (n. 7065/2016 RG) del Tribunale di Foggia e, per quanto qui interessa, le parti avevano pattuito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia all'epoca minorenne, con Per_1 collocamento presso la madre e con adeguata disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per abitarla unitamente alla figlia minore e previsto a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia versando alla moglie CP_1 un assegno complessivo di € 350,00 (€ 150,00 per la moglie ed € 200,00 per la figlia), oltre assegni familiari e spese straordinarie al 50%; che la sig.ra è affetta da SLA e, pertanto, non può Parte_1
pagina 1 di 6 svolgere attività lavorativa necessitando di assistenza continua;
che la figlia ormai maggiorenne, Per_1 non è nelle condizioni di potersi reperire un'occupazione in quanto dedita all'assistenza della madre e ad occuparsi di tutte le esigenze familiari;
che il sig. è un collaboratore scolastico e, da CP_1 dicembre 2021, non corrisponde il dovuto assegno di mantenimento;
che la ricorrente vive con sua figlia in un immobile di cui è comproprietaria per 1/9 e per il quale versa un canone di locazione;
che tra le parti non vi è stata riconciliazione. Tutto ciò premesso, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
confermare i patti e le condizioni omologate dal Tribunale di Foggia nel giudizio di separazione consensuale;
disporre, secondo equità e giustizia, in ordine al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione del 03.3.2025, all'esito della quale il Giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.3.2025, il Giudice, con ordinanza del 09.3.2025, ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha onerato parte ricorrente del deposito dell'attestazione di definitività del provvedimento di separazione e ha rinviato la causa per la verifica e la decisione all'udienza del 09.1.2026, poi anticipata al 07.7.2025 e infine rinviata al 16.10.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.. All'udienza cartolare del 16.10.2025 il , sulla base della delega ricevuta, ha rimesso la CP_2 causa al Giudice togato di riferimento. L'odierno Giudice relatore ha disposto la rimessione del giudizio sul ruolo per l'udienza cartolare del 12.11.2025, all'esito della quale ha riservato la causa in decisione al Collegio.
****** Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia del resistente, il quale, pur messo nella condizione di avere conoscenza del presente procedimento, non si è costituito.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente va accolta, ricorrendone i presupposti di legge. In data 03.7.2018, il Tribunale di Foggia ha omologato l'accordo di separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità al disposto di cui all'art. 3 della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/1987, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere ampiamente decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella menzionata procedura. Ricorre altresì l'ulteriore condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, di cui all'art. 2 della legge n. 898/1970, come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto. Sull'assegno divorzile. La ricorrente ha chiesto porsi l'obbligo, in capo a , di contribuire al suo mantenimento, CP_1 versandole un assegno divorzile di € 150,00, somma già prevista a titolo di assegno di mantenimento al momento della separazione.
pagina 2 di 6 L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020). L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018. Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990). La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente. Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018. Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. pagina 3 di 6 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018). Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio. In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023). Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”. Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente. Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale assegno in favore di Parte_1 La ricorrente ha fondato la propria domanda sul presupposto di non poter svolgere attività lavorativa per problematiche di salute;
nel dettaglio, ha premesso che “la situazione economica delle parti in questi sei anni dalla separazione non è mutata”, facendo intendere che fosse priva di occupazione anche al momento della separazione, per poi aggiungere di essersi successivamente ammalata di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), circostanza da lei anche documentata (cfr. Certificato diagnosi del pagina 4 di 6 10.1.2023 allegato al ricorso introduttivo), a causa della quale necessita di assistenza continua e non è in grado di deambulare (cfr. Certificato medico del 28.2.2025 depositato in pari data). Ha sostenuto, altresì, di pagare un canone di locazione per l'immobile in cui vive con la figlia. Riguardo al marito, resosi irreperibile e non costituitosi in giudizio, ha solo riportato che continua a lavorare come collaboratore scolastico. Detto ciò, la ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha posto a fondamento della propria domanda e nemmeno asserito quali occasioni lavorative avrebbe sacrificato, durante i quindici anni di convivenza coniugale, per dedicarsi interamente alla famiglia e alla prole, e come ciò avrebbe influito sui rispettivi patrimoni personali e comuni dei coniugi. Inoltre, dalla separazione pronunciata in data 03.7.2018, quando presumibilmente era ancora nelle piene condizioni di svolgere attività lavorativa, fino all'insorgenza della sua malattia, non ha dedotto, né tantomeno dimostrato nel corso del giudizio, di aver neppure tentato concretamente di trovare idonea occupazione lavorativa e/o di aver espletato - anche magari per brevi periodi- attività lavorativa che sia cessata per causa estranea alla sua volontà. Infine, nonostante ad oggi non possa più svolgere attività lavorativa per ragioni oggettive stante la sua condizione di salute, dagli atti emerge come la stessa percepisca un'entrata mensile, riconducibile alla pensione di invalidità, di € 1.128,35 (cfr. estratto conto), che le ha garantito nell'anno 2023 un reddito lordo di € 11.290,50 (cfr. Certificazione unica 2024). Tanto porta ad escludere anche la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra lei e il marito, il quale è un collaboratore scolastico. Per tutte queste ragioni che evidenziano l'insussistenza di presupposti per riconoscersi l'assegno divorzile, la relativa domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento e va rigettata, precisandosi che da tale statuizione consegue la revoca dell'assegno di € 150,00 previsto in ordinanza del 09.3.2025, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del capo della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. 21926/2019; n. 32914/2022); quindi, a partire da quel momento, a tale titolo nulla potrà essere preteso da Parte_1 Sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 La ricorrente ha chiesto di disporsi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 200,00, confermandosi così quanto già previsto tra le parti al momento Per_1 della separazione, quando la figlia era minorenne. In merito alla figlia, ormai maggiorenne, ha riportato che la stessa è priva di un'occupazione lavorativa dovendo assistere la madre e dovendosi occupare di tutte le esigenze familiari. Per quanto concerne il mantenimento in favore della figlia si deve evidenziare che due sono i Per_1 requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n. 18869). Quanto al primo requisito, risulta documentalmente provato che la figlia conviva stabilmente con Per_1 la madre. In ordine al secondo requisito, il Collegio ritiene che, allo stato, la figlia, possa ancora pacificamente ritenersi non economicamente indipendente. Tale valutazione appare ragionevole in considerazione del fatto che attualmente la stessa si occupa di assistere sua madre, gravemente malata di SLA e impossibilitata a deambulare, e di gestire le esigenze familiari. L'accoglimento della domanda risulta altresì giustificato dall'esiguità del contributo economico richiesto e dell'attuale età della figlia (23 anni). Pertanto, si prevede che i genitori siano tuttora tenuti a provvedere al mantenimento della figlia, confermandosi, sul punto, l'ordinanza del 09.3.2025, con la quale il precedente Giudice aveva già provvisoriamente accolto la domanda della ricorrente. Detto ciò, tenuto conto della situazione lavorativa e/o reddituale delle parti, appare equo confermare l'obbligo, posto a carico di , di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
mediante la corresponsione a entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma di Per_1 Parte_1
pagina 5 di 6 € 200,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016. Sull'assegnazione della casa familiare. Va confermata in questa sede l'assegnazione della casa familiare, con le relative pertinenze, alla ricorrente, che la continuerà ad abitare unitamente alla figlia come già detto, maggiorenne ed Per_1 economicamente non indipendente seco convivente. Infatti, come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32151/2023). Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito del giudizio, con parziale accoglimento delle richieste della ricorrente, e della contumacia del resistente, le spese di lite devono rimanere in capo alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , Parte_1 CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.3.2003 in NF (FG) tra la sig.ra e il sig. , atto Parte_1 CP_1 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di NF al n. 4 parte II serie A - anno 2003;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente, revocando, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno dovuto da a CP_1 Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 convivente con la madre, mediante il versamento a entro il giorno 27 di ogni Parte_1 mese, della somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
5) assegna la casa familiare a affinché continui ad Parte_1 abitarla insieme alla figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
6) nulla sulle spese. Così deciso, addì 1.12.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5735/2024 promossa TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, Parte_1 C.F._1 in NF (FG) alla Via Ospedale Orsini n. 37, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Buccino (c.f.: ), che la rappresenta ed assiste;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
, (c.f.: ); CP_1 C.F._3
Resistente - contumace NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Interventore ex lege CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in NF in CP_1 data 01.3.2003, trascritto negli atti del predetto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno 2003 e che dallo loro unione, prima del matrimonio, è nata una figlia, (nata a [...] il [...]); che le Per_1 parti si sono separate in virtù del decreto di omologa del 03.7.2018, depositato il 10.7.2018 (n. 7065/2016 RG) del Tribunale di Foggia e, per quanto qui interessa, le parti avevano pattuito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia all'epoca minorenne, con Per_1 collocamento presso la madre e con adeguata disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per abitarla unitamente alla figlia minore e previsto a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia versando alla moglie CP_1 un assegno complessivo di € 350,00 (€ 150,00 per la moglie ed € 200,00 per la figlia), oltre assegni familiari e spese straordinarie al 50%; che la sig.ra è affetta da SLA e, pertanto, non può Parte_1
pagina 1 di 6 svolgere attività lavorativa necessitando di assistenza continua;
che la figlia ormai maggiorenne, Per_1 non è nelle condizioni di potersi reperire un'occupazione in quanto dedita all'assistenza della madre e ad occuparsi di tutte le esigenze familiari;
che il sig. è un collaboratore scolastico e, da CP_1 dicembre 2021, non corrisponde il dovuto assegno di mantenimento;
che la ricorrente vive con sua figlia in un immobile di cui è comproprietaria per 1/9 e per il quale versa un canone di locazione;
che tra le parti non vi è stata riconciliazione. Tutto ciò premesso, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
confermare i patti e le condizioni omologate dal Tribunale di Foggia nel giudizio di separazione consensuale;
disporre, secondo equità e giustizia, in ordine al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione del 03.3.2025, all'esito della quale il Giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.3.2025, il Giudice, con ordinanza del 09.3.2025, ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha onerato parte ricorrente del deposito dell'attestazione di definitività del provvedimento di separazione e ha rinviato la causa per la verifica e la decisione all'udienza del 09.1.2026, poi anticipata al 07.7.2025 e infine rinviata al 16.10.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.. All'udienza cartolare del 16.10.2025 il , sulla base della delega ricevuta, ha rimesso la CP_2 causa al Giudice togato di riferimento. L'odierno Giudice relatore ha disposto la rimessione del giudizio sul ruolo per l'udienza cartolare del 12.11.2025, all'esito della quale ha riservato la causa in decisione al Collegio.
****** Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia del resistente, il quale, pur messo nella condizione di avere conoscenza del presente procedimento, non si è costituito.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente va accolta, ricorrendone i presupposti di legge. In data 03.7.2018, il Tribunale di Foggia ha omologato l'accordo di separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità al disposto di cui all'art. 3 della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/1987, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere ampiamente decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella menzionata procedura. Ricorre altresì l'ulteriore condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, di cui all'art. 2 della legge n. 898/1970, come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto. Sull'assegno divorzile. La ricorrente ha chiesto porsi l'obbligo, in capo a , di contribuire al suo mantenimento, CP_1 versandole un assegno divorzile di € 150,00, somma già prevista a titolo di assegno di mantenimento al momento della separazione.
pagina 2 di 6 L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020). L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018. Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990). La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente. Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018. Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. pagina 3 di 6 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018). Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio. In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023). Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”. Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente. Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale assegno in favore di Parte_1 La ricorrente ha fondato la propria domanda sul presupposto di non poter svolgere attività lavorativa per problematiche di salute;
nel dettaglio, ha premesso che “la situazione economica delle parti in questi sei anni dalla separazione non è mutata”, facendo intendere che fosse priva di occupazione anche al momento della separazione, per poi aggiungere di essersi successivamente ammalata di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), circostanza da lei anche documentata (cfr. Certificato diagnosi del pagina 4 di 6 10.1.2023 allegato al ricorso introduttivo), a causa della quale necessita di assistenza continua e non è in grado di deambulare (cfr. Certificato medico del 28.2.2025 depositato in pari data). Ha sostenuto, altresì, di pagare un canone di locazione per l'immobile in cui vive con la figlia. Riguardo al marito, resosi irreperibile e non costituitosi in giudizio, ha solo riportato che continua a lavorare come collaboratore scolastico. Detto ciò, la ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha posto a fondamento della propria domanda e nemmeno asserito quali occasioni lavorative avrebbe sacrificato, durante i quindici anni di convivenza coniugale, per dedicarsi interamente alla famiglia e alla prole, e come ciò avrebbe influito sui rispettivi patrimoni personali e comuni dei coniugi. Inoltre, dalla separazione pronunciata in data 03.7.2018, quando presumibilmente era ancora nelle piene condizioni di svolgere attività lavorativa, fino all'insorgenza della sua malattia, non ha dedotto, né tantomeno dimostrato nel corso del giudizio, di aver neppure tentato concretamente di trovare idonea occupazione lavorativa e/o di aver espletato - anche magari per brevi periodi- attività lavorativa che sia cessata per causa estranea alla sua volontà. Infine, nonostante ad oggi non possa più svolgere attività lavorativa per ragioni oggettive stante la sua condizione di salute, dagli atti emerge come la stessa percepisca un'entrata mensile, riconducibile alla pensione di invalidità, di € 1.128,35 (cfr. estratto conto), che le ha garantito nell'anno 2023 un reddito lordo di € 11.290,50 (cfr. Certificazione unica 2024). Tanto porta ad escludere anche la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra lei e il marito, il quale è un collaboratore scolastico. Per tutte queste ragioni che evidenziano l'insussistenza di presupposti per riconoscersi l'assegno divorzile, la relativa domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento e va rigettata, precisandosi che da tale statuizione consegue la revoca dell'assegno di € 150,00 previsto in ordinanza del 09.3.2025, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del capo della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. 21926/2019; n. 32914/2022); quindi, a partire da quel momento, a tale titolo nulla potrà essere preteso da Parte_1 Sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 La ricorrente ha chiesto di disporsi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 200,00, confermandosi così quanto già previsto tra le parti al momento Per_1 della separazione, quando la figlia era minorenne. In merito alla figlia, ormai maggiorenne, ha riportato che la stessa è priva di un'occupazione lavorativa dovendo assistere la madre e dovendosi occupare di tutte le esigenze familiari. Per quanto concerne il mantenimento in favore della figlia si deve evidenziare che due sono i Per_1 requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n. 18869). Quanto al primo requisito, risulta documentalmente provato che la figlia conviva stabilmente con Per_1 la madre. In ordine al secondo requisito, il Collegio ritiene che, allo stato, la figlia, possa ancora pacificamente ritenersi non economicamente indipendente. Tale valutazione appare ragionevole in considerazione del fatto che attualmente la stessa si occupa di assistere sua madre, gravemente malata di SLA e impossibilitata a deambulare, e di gestire le esigenze familiari. L'accoglimento della domanda risulta altresì giustificato dall'esiguità del contributo economico richiesto e dell'attuale età della figlia (23 anni). Pertanto, si prevede che i genitori siano tuttora tenuti a provvedere al mantenimento della figlia, confermandosi, sul punto, l'ordinanza del 09.3.2025, con la quale il precedente Giudice aveva già provvisoriamente accolto la domanda della ricorrente. Detto ciò, tenuto conto della situazione lavorativa e/o reddituale delle parti, appare equo confermare l'obbligo, posto a carico di , di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
mediante la corresponsione a entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma di Per_1 Parte_1
pagina 5 di 6 € 200,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016. Sull'assegnazione della casa familiare. Va confermata in questa sede l'assegnazione della casa familiare, con le relative pertinenze, alla ricorrente, che la continuerà ad abitare unitamente alla figlia come già detto, maggiorenne ed Per_1 economicamente non indipendente seco convivente. Infatti, come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32151/2023). Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito del giudizio, con parziale accoglimento delle richieste della ricorrente, e della contumacia del resistente, le spese di lite devono rimanere in capo alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , Parte_1 CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.3.2003 in NF (FG) tra la sig.ra e il sig. , atto Parte_1 CP_1 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di NF al n. 4 parte II serie A - anno 2003;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente, revocando, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno dovuto da a CP_1 Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 convivente con la madre, mediante il versamento a entro il giorno 27 di ogni Parte_1 mese, della somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
5) assegna la casa familiare a affinché continui ad Parte_1 abitarla insieme alla figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
6) nulla sulle spese. Così deciso, addì 1.12.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro)
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