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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg15021 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. VANACORE FLAVIO presso il quale elettivamente domicilia in AP alla via P. Canale n.10,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. ZICCHIERO ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo 2 traversa n.19,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2023 , Parte_1
premettendo che:
1 - in sede di divorzio le parti avevano concordato in € 900,00 (450,00 per ciascun figlio), per i mesi da ottobre a maggio 2023, l'importo a carico del padre quale contributo al mantenimento dei due figli e da giugno a settembre nell'aumento dell'assegno mensile pari ad €.1.000,00 (€.500.00 cadauno);
- in seguito gli era stato posto a carico il pagamento di tutto quanto dovuto per la fornitura di elettricità e di acqua della casa coniugale;
deduceva che la figlia aveva raggiunto la maggiore età Per_1
diventando lavoratrice subordinata stagionale presso la società Mamela sas, che gestisce l'hotel “Mamela”.
Chiedeva pertanto in questa sede:
“1. In via principale, accertare e dichiarare che è figlia Parte_2
autosufficiente, in grado di provvedere al proprio sostentamento e, per l'effetto, a modifica di quanto stabilito al capo 6 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 7176/2021,
2. revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento del contributo al mantenimento della figlia, posto a carico del padre.
3. In via principale e concorrente, accertare e dichiarare il sopravvenuto ed imprevisto/imprevedibile mutamento delle spese per la somministrazione di energia elettrica della casa coniugale, poste a carico del Cavaliere, come riportato al capo 7 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 7176/2021 e, per
l'effetto,
4. revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento delle spese per l'energia elettrica, la fornitura idrica, della Tari e dell'Imu della casa coniugale.
5. In subordine, rispetto al precedente capo 2, accertata la mutata condizione economica di ridurre in misura proporzionale rispetto alla Parte_2
remunerazione conseguita dalla stessa nell'anno 2022, ovvero € 3.484,00, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione pecuniaria del
2 mantenimento a favore della figlia, a cui si chiede, altresì, di poter corrispondere, in via diretta, l'eventuale assegno mensile, in ragione della conseguita maggiore età della beneficiaria e della acquisita capacità lavorativa accertata.
6. In subordine, rispetto al precedente capo 4, accertate le mutate condizioni ed il notevole, sopravvenuto ed inaspettato incremento del prezzo dell'energia elettrica, ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, a carico del con decorrenza dalla Parte_2
data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento del contributo alle spese domestiche relative alla casa coniugale, di proprietà del ricorrente, ovvero elettriche, idriche, Tari e l'Imu.
7. In ulteriore subordine, rispetto al precedente capo 6, accertate le mutate condizioni ed il notevole, sopravvenuto ed inaspettato incremento del prezzo dell'energia elettrica, fissare un plafond al contributo alle spese per la casa (elettricità, acqua, Tari ed Imu), superato il quale, ogni importo resterà ad esclusivo carico della resistente, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
8. In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione agli scriventi procuratori.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
Si costituiva la resistente confermando la circostanza della sopraggiunta attività lavorativa a tempo determinato e stagionale della figlia Per_1
presso l'Hotel Mamela di AP, con decorrenza dal 17.04.23 al 30.09.23, con qualifica di operaia commis di sala inquadrata al 6° livello, ma eccependo la durata del rapporto lavorativo di di soli 5 mesi, Per_1
tanto da essere attualmente disoccupata. Inoltre, deduceva per sé di essere stata licenziata dalla OVS in Anacapri nel 2022, di non aver trovato altra occupazione, spiegando così domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili.
3 Tutto ciò premesso, la resistente concludeva chiedendo:
“- In via principale, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- In via subordinata, ridurre al minimo l'importo dell'assegno in favore della sola figlia per il suo impiego -unicamente- stagionale, confermando l'assegno per Per_1
l'altro figlio ancora minorenne e in età scolare, confermando altresì ogni altro CP_1
patto e condizione già stabiliti tra le parti;
- In accoglimento della spiegata riconvenzionale:
- accertare che la sig.ra è disoccupata sin dal 29.11.2022, come si evince CP_1
dall'estratto contributivo agli atti, inoltre, il suo reddito ISEE è di soli € 7.951,00 rasentando i minimi di povertà! come da modello Isee 2023 che si deposita. Alla luce di ciò risulta evidente l'impossibilità a far fronte al pagamento delle bollette, alla manutenzione ordinaria della casa coniugale ed al sostentamento dei figli;
per cui si chiede:
- Onerare il sig. al pagamento in favore della sig.ra Parte_2 Controparte_1
di un assegno mensile di Euro 700,00 mensili per i motivi sopravvenuti dalla data di divorzio, tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto, con conferma di ogni altro patto e condizione stabilito in sede di divorzio;
- Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi ed accessori di legge.”
All'udienza cartolare, ritenuti inammissibili i reciproci interrogatori formali deferiti e la prova per testi articolata dalla difesa della resistente, il
GI rigettava le contrapposte richieste di ulteriore revisione, in via d'urgenza, delle pattuizioni del divorzio inter-partes e, per l'effetto, confermava quelle vigenti concedendo termini per le conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Raccolte le conclusioni del PM la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito il Collegio evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo che grava sul genitore non convivente con la prole per il
4 mantenimento di quest'ultima, le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario pur se concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, hanno una ridotta valenza ai fini della determinazione della obblighi contributivi a carico dell'altro genitore in quanto non certo comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico di quest'ultimo che va determinato in proporzione alle capacità reddituali/patrimoniali dell'obbligato e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore.
Ciò posto in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età
l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la
5 precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass.
25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenta.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che è una Per_1
giovane di 22 anni che ha intrapreso una attività lavorativa stagionale e a tempo determinato per soli 5 mesi presso l'Hotel Mamela di AP con qualifica di operaia commis di sala inquadrata al 6 livello e con una retribuzione mensile lorda di €.1.378,55 ma che terminato il contratto è rimasta inoccupata, benchè avrà percepito la Naspi come per legge.
Pertanto, pur non ancora in grado di vantare l'indipendenza economica e l'affrancamento dai genitori, la predetta ha però diritto a un contributo al mantenimento da parte del genitore non convivente, non certo sine die, ma fino al conseguimento di una posizione lavorativa economicamente
6 soddisfacente ed auspicabilmente stabile;
ad avviso del Collegio fino ad allora vanno sì confermati gli obblighi contributivi a carico del padre non convivente (che invero ha chiesto in subordine la riduzione) che si pongono, dalla domanda, tuttavia nella misura ridotta di €. 300,00 mensili.
Sulla domanda di assegno divorzile
In ordine alla domanda di assegno divorzile, la Suprema Corte ha più volte riscontrato come sia possibile avanzare per la prima volta nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art 9 legge 898 del 1970, anche laddove nei giudizi separativo e divorzile mai sia stato chiesto (Cass. Nr 5055/2021), come nel caso di specie, dovendosi quindi il Giudice uniformarsi anche in questo caso ai principi espressi dalla
Suprema Corte a SSUU nella sentenza nr 18287/2018, per i quali all'assegno va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, dev'essere preliminarmente accertata la sussistenza del requisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: previa “valutazione comparativa delle condizioni economiche reddituali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ciò posto, nel giudizio di revisione il prerequisito fattuale della sproporzione economica tra le parti acquista connotati particolari in quanto rispetto allo stesso l'istante è tenuto ad allegare la disparità reddituale come “circostanza sopravvenuta” rispetto al momento divorzile, ed allo stesso modo il nesso causale tra tale elemento
(inadeguatezza sopravvenuta dei mezzi del richiedente) e il ruolo
7 endofamiliare da egli svolto ( per la componente perequativa compensativa), tenendo anche presente il lasso di tempo trascorso dal divorzio. La Corte ha così chiarito che laddove non si ritenga integrato il requisito perequativo compensativo, andrà valutata la sussistenza in concreto dei presupposti per dare prevalenza alla funzione assistenziale per cui gli indici indicativi della concreta oggettiva e sopravvenuta non autosufficienza economica dell'istante dovranno condurre a ritenere che il destinatario della richiesta economica abbia nel corso della cessata storia familiare goduto degli apporti significativi dell'altro e dunque che vi siano state delle dinamiche familiari favorevoli all'accrescimento o al consolidamento del suo patrimonio.
Ciò detto, nel caso di specie si rileva che:
• a fronte dei redditi percepiti dal ricorrente - che allega reddito persone fisiche pari ad €. 28.124,00 relativo all'anno 2020, ad €. 14.663,00 per l'anno 2021 e ad €. 25.552,00 per l'anno 2022 – la resistente ha depositato un ISEE 2023 con reddito pari ad € 7.950,60, sostenendo che all'epoca della pronuncia divorzile, intervenuta con sentenza del
Tribunale di Napoli nr 7176 del 16.09.2021, ella lavorava stagionalmente in un panificio di AP (tanto da essersi dichiarata autosufficiente sin dalla separazione), ma poco tempo dopo, sempre nel 2021, fu licenziata, seguendo a tale evento una breve parentesi lavorativa di poco più di un mese, senza negare di arrangiarsi ad oggi con “ piccoli lavori domestici”;
•la parte istante nulla però ha dedotto, né allegato sulla correlazione tra la sua sopravvenuta inadeguatezza dei mezzi economici e il ruolo familiare da lei svolto e i sacrifici professionali che ne sono seguiti, nonostante la storia coniugale/familiare delle parti sia stata piuttosto lunga, avendo le stesse contratto matrimonio nel 1997, per separarsi nel 2020 e divorziare nel 2021, quando la ricorrente aveva 48 anni;
• né la stessa parte istante ha dedotto alcunchè in ordine alle circostanze specifiche che le avrebbero consentito fino a qualche
8 anno fa di trovare una nuova occupazione lavorativa e che oggi invece, sulla base delle medesime competenze, glielo impedirebbero.
Pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposta dalla parte ricorrente, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del
“simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00;
11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese di lite.
In ordine al regolamento delle spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n°
7176/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.09.21 nel giudizio 18095/20 RG e per l'effetto con decorrenza dalla domanda ridetermina gli obblighi contributivi al mantenimento di nata il a carico del padre, Parte_2 Parte_1
, in € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese
[...]
9 straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine;
• rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. VANACORE FLAVIO presso il quale elettivamente domicilia in AP alla via P. Canale n.10,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. ZICCHIERO ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo 2 traversa n.19,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2023 , Parte_1
premettendo che:
1 - in sede di divorzio le parti avevano concordato in € 900,00 (450,00 per ciascun figlio), per i mesi da ottobre a maggio 2023, l'importo a carico del padre quale contributo al mantenimento dei due figli e da giugno a settembre nell'aumento dell'assegno mensile pari ad €.1.000,00 (€.500.00 cadauno);
- in seguito gli era stato posto a carico il pagamento di tutto quanto dovuto per la fornitura di elettricità e di acqua della casa coniugale;
deduceva che la figlia aveva raggiunto la maggiore età Per_1
diventando lavoratrice subordinata stagionale presso la società Mamela sas, che gestisce l'hotel “Mamela”.
Chiedeva pertanto in questa sede:
“1. In via principale, accertare e dichiarare che è figlia Parte_2
autosufficiente, in grado di provvedere al proprio sostentamento e, per l'effetto, a modifica di quanto stabilito al capo 6 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 7176/2021,
2. revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento del contributo al mantenimento della figlia, posto a carico del padre.
3. In via principale e concorrente, accertare e dichiarare il sopravvenuto ed imprevisto/imprevedibile mutamento delle spese per la somministrazione di energia elettrica della casa coniugale, poste a carico del Cavaliere, come riportato al capo 7 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 7176/2021 e, per
l'effetto,
4. revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento delle spese per l'energia elettrica, la fornitura idrica, della Tari e dell'Imu della casa coniugale.
5. In subordine, rispetto al precedente capo 2, accertata la mutata condizione economica di ridurre in misura proporzionale rispetto alla Parte_2
remunerazione conseguita dalla stessa nell'anno 2022, ovvero € 3.484,00, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione pecuniaria del
2 mantenimento a favore della figlia, a cui si chiede, altresì, di poter corrispondere, in via diretta, l'eventuale assegno mensile, in ragione della conseguita maggiore età della beneficiaria e della acquisita capacità lavorativa accertata.
6. In subordine, rispetto al precedente capo 4, accertate le mutate condizioni ed il notevole, sopravvenuto ed inaspettato incremento del prezzo dell'energia elettrica, ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, a carico del con decorrenza dalla Parte_2
data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento del contributo alle spese domestiche relative alla casa coniugale, di proprietà del ricorrente, ovvero elettriche, idriche, Tari e l'Imu.
7. In ulteriore subordine, rispetto al precedente capo 6, accertate le mutate condizioni ed il notevole, sopravvenuto ed inaspettato incremento del prezzo dell'energia elettrica, fissare un plafond al contributo alle spese per la casa (elettricità, acqua, Tari ed Imu), superato il quale, ogni importo resterà ad esclusivo carico della resistente, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
8. In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione agli scriventi procuratori.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
Si costituiva la resistente confermando la circostanza della sopraggiunta attività lavorativa a tempo determinato e stagionale della figlia Per_1
presso l'Hotel Mamela di AP, con decorrenza dal 17.04.23 al 30.09.23, con qualifica di operaia commis di sala inquadrata al 6° livello, ma eccependo la durata del rapporto lavorativo di di soli 5 mesi, Per_1
tanto da essere attualmente disoccupata. Inoltre, deduceva per sé di essere stata licenziata dalla OVS in Anacapri nel 2022, di non aver trovato altra occupazione, spiegando così domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili.
3 Tutto ciò premesso, la resistente concludeva chiedendo:
“- In via principale, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- In via subordinata, ridurre al minimo l'importo dell'assegno in favore della sola figlia per il suo impiego -unicamente- stagionale, confermando l'assegno per Per_1
l'altro figlio ancora minorenne e in età scolare, confermando altresì ogni altro CP_1
patto e condizione già stabiliti tra le parti;
- In accoglimento della spiegata riconvenzionale:
- accertare che la sig.ra è disoccupata sin dal 29.11.2022, come si evince CP_1
dall'estratto contributivo agli atti, inoltre, il suo reddito ISEE è di soli € 7.951,00 rasentando i minimi di povertà! come da modello Isee 2023 che si deposita. Alla luce di ciò risulta evidente l'impossibilità a far fronte al pagamento delle bollette, alla manutenzione ordinaria della casa coniugale ed al sostentamento dei figli;
per cui si chiede:
- Onerare il sig. al pagamento in favore della sig.ra Parte_2 Controparte_1
di un assegno mensile di Euro 700,00 mensili per i motivi sopravvenuti dalla data di divorzio, tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto, con conferma di ogni altro patto e condizione stabilito in sede di divorzio;
- Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi ed accessori di legge.”
All'udienza cartolare, ritenuti inammissibili i reciproci interrogatori formali deferiti e la prova per testi articolata dalla difesa della resistente, il
GI rigettava le contrapposte richieste di ulteriore revisione, in via d'urgenza, delle pattuizioni del divorzio inter-partes e, per l'effetto, confermava quelle vigenti concedendo termini per le conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Raccolte le conclusioni del PM la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito il Collegio evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo che grava sul genitore non convivente con la prole per il
4 mantenimento di quest'ultima, le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario pur se concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, hanno una ridotta valenza ai fini della determinazione della obblighi contributivi a carico dell'altro genitore in quanto non certo comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico di quest'ultimo che va determinato in proporzione alle capacità reddituali/patrimoniali dell'obbligato e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore.
Ciò posto in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età
l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la
5 precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass.
25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenta.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che è una Per_1
giovane di 22 anni che ha intrapreso una attività lavorativa stagionale e a tempo determinato per soli 5 mesi presso l'Hotel Mamela di AP con qualifica di operaia commis di sala inquadrata al 6 livello e con una retribuzione mensile lorda di €.1.378,55 ma che terminato il contratto è rimasta inoccupata, benchè avrà percepito la Naspi come per legge.
Pertanto, pur non ancora in grado di vantare l'indipendenza economica e l'affrancamento dai genitori, la predetta ha però diritto a un contributo al mantenimento da parte del genitore non convivente, non certo sine die, ma fino al conseguimento di una posizione lavorativa economicamente
6 soddisfacente ed auspicabilmente stabile;
ad avviso del Collegio fino ad allora vanno sì confermati gli obblighi contributivi a carico del padre non convivente (che invero ha chiesto in subordine la riduzione) che si pongono, dalla domanda, tuttavia nella misura ridotta di €. 300,00 mensili.
Sulla domanda di assegno divorzile
In ordine alla domanda di assegno divorzile, la Suprema Corte ha più volte riscontrato come sia possibile avanzare per la prima volta nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art 9 legge 898 del 1970, anche laddove nei giudizi separativo e divorzile mai sia stato chiesto (Cass. Nr 5055/2021), come nel caso di specie, dovendosi quindi il Giudice uniformarsi anche in questo caso ai principi espressi dalla
Suprema Corte a SSUU nella sentenza nr 18287/2018, per i quali all'assegno va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, dev'essere preliminarmente accertata la sussistenza del requisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: previa “valutazione comparativa delle condizioni economiche reddituali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ciò posto, nel giudizio di revisione il prerequisito fattuale della sproporzione economica tra le parti acquista connotati particolari in quanto rispetto allo stesso l'istante è tenuto ad allegare la disparità reddituale come “circostanza sopravvenuta” rispetto al momento divorzile, ed allo stesso modo il nesso causale tra tale elemento
(inadeguatezza sopravvenuta dei mezzi del richiedente) e il ruolo
7 endofamiliare da egli svolto ( per la componente perequativa compensativa), tenendo anche presente il lasso di tempo trascorso dal divorzio. La Corte ha così chiarito che laddove non si ritenga integrato il requisito perequativo compensativo, andrà valutata la sussistenza in concreto dei presupposti per dare prevalenza alla funzione assistenziale per cui gli indici indicativi della concreta oggettiva e sopravvenuta non autosufficienza economica dell'istante dovranno condurre a ritenere che il destinatario della richiesta economica abbia nel corso della cessata storia familiare goduto degli apporti significativi dell'altro e dunque che vi siano state delle dinamiche familiari favorevoli all'accrescimento o al consolidamento del suo patrimonio.
Ciò detto, nel caso di specie si rileva che:
• a fronte dei redditi percepiti dal ricorrente - che allega reddito persone fisiche pari ad €. 28.124,00 relativo all'anno 2020, ad €. 14.663,00 per l'anno 2021 e ad €. 25.552,00 per l'anno 2022 – la resistente ha depositato un ISEE 2023 con reddito pari ad € 7.950,60, sostenendo che all'epoca della pronuncia divorzile, intervenuta con sentenza del
Tribunale di Napoli nr 7176 del 16.09.2021, ella lavorava stagionalmente in un panificio di AP (tanto da essersi dichiarata autosufficiente sin dalla separazione), ma poco tempo dopo, sempre nel 2021, fu licenziata, seguendo a tale evento una breve parentesi lavorativa di poco più di un mese, senza negare di arrangiarsi ad oggi con “ piccoli lavori domestici”;
•la parte istante nulla però ha dedotto, né allegato sulla correlazione tra la sua sopravvenuta inadeguatezza dei mezzi economici e il ruolo familiare da lei svolto e i sacrifici professionali che ne sono seguiti, nonostante la storia coniugale/familiare delle parti sia stata piuttosto lunga, avendo le stesse contratto matrimonio nel 1997, per separarsi nel 2020 e divorziare nel 2021, quando la ricorrente aveva 48 anni;
• né la stessa parte istante ha dedotto alcunchè in ordine alle circostanze specifiche che le avrebbero consentito fino a qualche
8 anno fa di trovare una nuova occupazione lavorativa e che oggi invece, sulla base delle medesime competenze, glielo impedirebbero.
Pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposta dalla parte ricorrente, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del
“simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00;
11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese di lite.
In ordine al regolamento delle spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n°
7176/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.09.21 nel giudizio 18095/20 RG e per l'effetto con decorrenza dalla domanda ridetermina gli obblighi contributivi al mantenimento di nata il a carico del padre, Parte_2 Parte_1
, in € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese
[...]
9 straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine;
• rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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