TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/05/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Maurizio Bonvicini
-Avv. Alberto Mario Moio –
-ricorrente in opposizione- contro
CP_1
-Avv. Matteo Novelli -
-resistente in opposizione-
CONCLUSIONI
-per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa e per le motivazioni di cui sopra, revocare
e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2790/2023 del 20/10/2023 emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento avente R.G. n. 9377/ 2023 e notificato il 20.10.2023 perché infondato in fatto e in diritto, nonché condannare l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
-per il convenuto: “- in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
2790/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 20 ottobre 2023;
- in via subordinata, condannare la società pagare al signor Controparte_2
la somma di Euro 29.427,68 (ventinovemilaquattrocentoventisette/68), CP_1
o la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo, nonché le spese di giustizia del giudizio monitorio già anticipate pari ad Euro 286,00.
In ogni caso, condannare la società per responsabilità Controparte_2
aggravata ex art. 96, I e III comma, c.p.c., per aver agito in giudizio con malafede.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Lette le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta opposta, si osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 2790/2023 del 20/10/2023, il Tribunale di Genova ha ingiunto alla il pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 29.427,68, di cui € 16.800,00 a titolo di canoni di locazione per il magazzino sito in via Sclopis n. 25 maturati da gennaio 2018 ad ottobre 2023 ed €
12.627,68 per canoni di locazione relativi all'immobile ad uso ufficio sito in Corso
Galliera n. 21 interno 10 maturati da gennaio 2023 ad ottobre 2023.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ha presentato Controparte_2 opposizione ed ha eccepito, quanto all'immobile ad uso magazzino sito in via Sclopis
n. 25, la nullità del contratto per difetto di forma scritta e comunque l'inesistenza dello stesso.
Relativamente all'immobile ad uso ufficio sito in Corso Galliera n. 21/10, invece, si è invece riconosciuta debitrice per la cifra di € 12.627,68.
Si è costituita parte creditrice chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di causa e, nel merito, il rigetto dell'opposizione presentata da facendo presente che parte Parte_1 debitrice non ha contestato il proprio debito per l'immobile di corso Galliera.
Con riguardo al magazzino sito in Via Sclopis 25, ha dedotto che il contratto di locazione ad uso commerciale non è vincolato alla forma scritta e, comunque, che l'immobile è comunque occupato da anni dall'opponente ed utilizzato dalla stessa per la propria attività commerciale e che, pertanto, la somma di cui all'ingiunzione sarebbe comunque dovuta a titolo di indennità per indebita occupazione.
Ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.
Nel corso dell'udienza del 30.5.2024 parte opponente ha riconosciuto che la società è debitrice a titolo contrattuale per l'immobile di corso Galliera e l'immobile di via Sclopis trattandosi di magazzino a servizio dell'immobile di corso Galliera in assenza di contratto l'importo complessivo di € 20.400,00 per gli ultimi diciotto mesi di canone da gennaio 2023 fino a maggio 2024 compreso, oltre alla tassa di registrazione.
Con ordinanza dell' 11.7.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte ricorrente ha fondato la propria opposizione sul presupposto dell'inesistenza del contratto orale di locazione poi oggetto di registrazione senza tuttavia contestare di occupare l'immobile e riconoscendo, in parte, il debito anche con riferimento a detto immobile e rilevando inoltre, per quanto riguarda la locazione dell'immobile di Corso Galliera 21/10, che parte opponente non ha contestato la morosità.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'opposizione non è fondata.
In primo luogo, si evidenzia che l'opposizione non riguarda il credito ingiunto a titolo di canoni di locazione per l'ufficio sito in Corso Galliera 21/10 per il quale parte opponente fin dalle prime difese si è riconosciuta debitrice.
Quanto all'immobile di via Sclopis 25 e al credito corrispondente ai canoni insoluti per la locazione dello stesso, parte opponente ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione senza tuttavia contestare il debito ed anzi dichiarando, nel corso della prima udienza, di riconoscere “che la società è debitrice a titolo contrattuale per
l'immobile di corso Galliera e l'immobile di via Sclopis trattandosi di magazzino a servizio dell'immobile di corso Galliera”.
Parte debitrice, quindi, ha ammesso di utilizzare detto immobile. La circostanza del resto si evince dalla stessa visura camerale della società dalla quale si apprende che l'immobile viene indicato quale Unità Locale n. GE/1 (cfr. doc. 2 pag. 15).
Parte convenuta opposta ha inoltre evidenziato che nel tempo l'opponente ha richiesto alla proprietà l'esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, come si evince dalla mail trasmessa dall'amministratore della società (doc.11) richiamando precedenti solleciti del 2019 e 2020.
Si osserva quindi che le deduzioni difensive di parte convenuta opposta sono fondate, non essendo peraltro la forma scritta un requisito richiesto a pena di nullità per i contratti di locazione commerciale, principio di recente ribadito anche dalla Corte
d'Appello di Genova (sez. I, 14/11/2023, n.1241) secondo cui, appunto, l'esistenza di un contratto di locazione commerciale può desumersi anche in assenza di una forma scritta, atteso che, per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, non è prescritta una specifica forma per la prova dell'esistenza e validità dell'accordo negoziale.
Pertanto, anche l'importo relativo alla locazione dell'immobile sito in via Sclopis n. 25
è dovuto e l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 come modificato e/o integrato dal D.M. 147/2022, per le cause innanzi al tribunale, scaglione da € 26.000,00 ad € 5200,00 valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale e così complessivamente € 5.261,00, ridotti ad
€ 4.000,00 considerato il valore della controversia, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA. Non sussistono i presupporti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2790/2023 del
20/10/2023 che dichiara esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1
4.000,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Genova, 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Maurizio Bonvicini
-Avv. Alberto Mario Moio –
-ricorrente in opposizione- contro
CP_1
-Avv. Matteo Novelli -
-resistente in opposizione-
CONCLUSIONI
-per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa e per le motivazioni di cui sopra, revocare
e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2790/2023 del 20/10/2023 emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento avente R.G. n. 9377/ 2023 e notificato il 20.10.2023 perché infondato in fatto e in diritto, nonché condannare l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
-per il convenuto: “- in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
2790/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 20 ottobre 2023;
- in via subordinata, condannare la società pagare al signor Controparte_2
la somma di Euro 29.427,68 (ventinovemilaquattrocentoventisette/68), CP_1
o la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo, nonché le spese di giustizia del giudizio monitorio già anticipate pari ad Euro 286,00.
In ogni caso, condannare la società per responsabilità Controparte_2
aggravata ex art. 96, I e III comma, c.p.c., per aver agito in giudizio con malafede.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Lette le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta opposta, si osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 2790/2023 del 20/10/2023, il Tribunale di Genova ha ingiunto alla il pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 29.427,68, di cui € 16.800,00 a titolo di canoni di locazione per il magazzino sito in via Sclopis n. 25 maturati da gennaio 2018 ad ottobre 2023 ed €
12.627,68 per canoni di locazione relativi all'immobile ad uso ufficio sito in Corso
Galliera n. 21 interno 10 maturati da gennaio 2023 ad ottobre 2023.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ha presentato Controparte_2 opposizione ed ha eccepito, quanto all'immobile ad uso magazzino sito in via Sclopis
n. 25, la nullità del contratto per difetto di forma scritta e comunque l'inesistenza dello stesso.
Relativamente all'immobile ad uso ufficio sito in Corso Galliera n. 21/10, invece, si è invece riconosciuta debitrice per la cifra di € 12.627,68.
Si è costituita parte creditrice chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di causa e, nel merito, il rigetto dell'opposizione presentata da facendo presente che parte Parte_1 debitrice non ha contestato il proprio debito per l'immobile di corso Galliera.
Con riguardo al magazzino sito in Via Sclopis 25, ha dedotto che il contratto di locazione ad uso commerciale non è vincolato alla forma scritta e, comunque, che l'immobile è comunque occupato da anni dall'opponente ed utilizzato dalla stessa per la propria attività commerciale e che, pertanto, la somma di cui all'ingiunzione sarebbe comunque dovuta a titolo di indennità per indebita occupazione.
Ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.
Nel corso dell'udienza del 30.5.2024 parte opponente ha riconosciuto che la società è debitrice a titolo contrattuale per l'immobile di corso Galliera e l'immobile di via Sclopis trattandosi di magazzino a servizio dell'immobile di corso Galliera in assenza di contratto l'importo complessivo di € 20.400,00 per gli ultimi diciotto mesi di canone da gennaio 2023 fino a maggio 2024 compreso, oltre alla tassa di registrazione.
Con ordinanza dell' 11.7.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte ricorrente ha fondato la propria opposizione sul presupposto dell'inesistenza del contratto orale di locazione poi oggetto di registrazione senza tuttavia contestare di occupare l'immobile e riconoscendo, in parte, il debito anche con riferimento a detto immobile e rilevando inoltre, per quanto riguarda la locazione dell'immobile di Corso Galliera 21/10, che parte opponente non ha contestato la morosità.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'opposizione non è fondata.
In primo luogo, si evidenzia che l'opposizione non riguarda il credito ingiunto a titolo di canoni di locazione per l'ufficio sito in Corso Galliera 21/10 per il quale parte opponente fin dalle prime difese si è riconosciuta debitrice.
Quanto all'immobile di via Sclopis 25 e al credito corrispondente ai canoni insoluti per la locazione dello stesso, parte opponente ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione senza tuttavia contestare il debito ed anzi dichiarando, nel corso della prima udienza, di riconoscere “che la società è debitrice a titolo contrattuale per
l'immobile di corso Galliera e l'immobile di via Sclopis trattandosi di magazzino a servizio dell'immobile di corso Galliera”.
Parte debitrice, quindi, ha ammesso di utilizzare detto immobile. La circostanza del resto si evince dalla stessa visura camerale della società dalla quale si apprende che l'immobile viene indicato quale Unità Locale n. GE/1 (cfr. doc. 2 pag. 15).
Parte convenuta opposta ha inoltre evidenziato che nel tempo l'opponente ha richiesto alla proprietà l'esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, come si evince dalla mail trasmessa dall'amministratore della società (doc.11) richiamando precedenti solleciti del 2019 e 2020.
Si osserva quindi che le deduzioni difensive di parte convenuta opposta sono fondate, non essendo peraltro la forma scritta un requisito richiesto a pena di nullità per i contratti di locazione commerciale, principio di recente ribadito anche dalla Corte
d'Appello di Genova (sez. I, 14/11/2023, n.1241) secondo cui, appunto, l'esistenza di un contratto di locazione commerciale può desumersi anche in assenza di una forma scritta, atteso che, per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, non è prescritta una specifica forma per la prova dell'esistenza e validità dell'accordo negoziale.
Pertanto, anche l'importo relativo alla locazione dell'immobile sito in via Sclopis n. 25
è dovuto e l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 come modificato e/o integrato dal D.M. 147/2022, per le cause innanzi al tribunale, scaglione da € 26.000,00 ad € 5200,00 valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale e così complessivamente € 5.261,00, ridotti ad
€ 4.000,00 considerato il valore della controversia, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA. Non sussistono i presupporti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2790/2023 del
20/10/2023 che dichiara esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1
4.000,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Genova, 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri