Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1995
Art. 14. (Perequazione automatica delle pensioni) 1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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