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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16252/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16252/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FICHERA DAVIDE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIVASSO il Parte_1 Parte_2
13/12/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO (atto n. 51 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/09/2009, il 23/04/2011 e il Per_1 Per_2 Per_3
16/07/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 20/06/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre e residenza anagrafica presso la sua residenza in Torino Via Gottardo 233 Scala B, stabilendo che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione concordata tra i genitori e, salvo diversi accordi:
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19,00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro. Il genitore che trascorrerà la Vigilia di Natale con i figli lascerà trascorrere il pranzo di Natale con l'altro genitore lo stesso vale per il 31.12 ed il 01.01.;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, il periodo andrà concordato con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
pagina 2 di 3 - le vacanze/festività pasquali verranno suddivise per metà tra i genitori con cura che i figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno la Pasqua e con l'altro la Pasquetta.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori alla GN Pt_2
la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN . Parte_1
DA' ATTO della rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16252/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FICHERA DAVIDE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIVASSO il Parte_1 Parte_2
13/12/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO (atto n. 51 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/09/2009, il 23/04/2011 e il Per_1 Per_2 Per_3
16/07/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 20/06/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre e residenza anagrafica presso la sua residenza in Torino Via Gottardo 233 Scala B, stabilendo che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione concordata tra i genitori e, salvo diversi accordi:
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19,00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro. Il genitore che trascorrerà la Vigilia di Natale con i figli lascerà trascorrere il pranzo di Natale con l'altro genitore lo stesso vale per il 31.12 ed il 01.01.;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, il periodo andrà concordato con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
pagina 2 di 3 - le vacanze/festività pasquali verranno suddivise per metà tra i genitori con cura che i figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno la Pasqua e con l'altro la Pasquetta.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori alla GN Pt_2
la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN . Parte_1
DA' ATTO della rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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