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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8830 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 12132/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza dell'8.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 27.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
TRA
1) , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
2) , nato ad [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2
3) , nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_3 C.F._3
4) nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._4
5) , nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2 C.F._5
6) nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_4 C.F._6
7) , nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_5 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 Giuseppe Iervolino - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024, i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni (con inquadramento e mansioni specificate nel ricorso medesimo), lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno goduto del riposo compensativo, né hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Cont Hanno pertanto concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore degli stessi degli importi indicati in ricorso con riferimento ai suindicati periodi:
- quanto a , dal 01/01/2018 al 31/12/2022 Parte_1
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Parte_2
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Parte_3
- quanto a dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Controparte_1
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Controparte_2
- quanto a dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Parte_4
1 - quanto a , dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Parte_5 vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che Controparte_3 preliminarmente ha eccepito: 1) la nullità del ricorso:
- “con riferimento a non inserito tra i ricorrenti, sebbene nel ricorso Controparte_1 venga esaminata la sua posizione, e per il quale non è stata pertanto espletata la Parte relativa istruttoria, come emerge dalla nota prot.n. 0096468 del 20/03/2025 della Trattamento Economico in atti);
- “per violazione dell'art. 414 cpc in quanto lo stesso è carente nell'esposizione dei fatti e ragioni della domanda nonché nella determinazione dell'oggetto della domanda stessa”;
2) la decadenza;
3) la prescrizione quinquennale. Nel merito, contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
È infondata l'eccezione di nullità del ricorso anche in relazione alla sola posizione di
. Controparte_1
Ed invero, la mancata indicazione dello stesso nell'elenco dei ricorrenti alla prima pagina del ricorso costituisce un evidente errore materiale, visto che:
- nelle conclusioni del ricorso medesimo è presente anche la domanda del;
CP_1
- nel corpo del ricorso sono presenti le allegazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento di tale domanda.
Cont In ogni caso si evidenzia che alcuna lesione del diritto di difesa della è ipotizzabile visto che, anche in seguito alle “note scritte” depositate il 24.9.2025 da parte ricorrente, nelle quali sono state indicate le generalità di Controparte_1
- con ordinanza dell'8.10.2025 la causa è stata rinviata proprio al fine di consentire alla Cont convenuta di eventualmente integrare la memoria difensiva in relazione alla posizione di quest'ultimo;
2 Cont
- la per sua scelta, non ha integrato la memoria difensiva.
Venendo al merito, le domande sono fondate nei limiti di seguito enunciati.
(per essere stato dedotto nei ricorsi e non contestato nelle memorie difensive) che Per_1 nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno lavorato come “turnisti” alle dipendenze della convenuta con gli inquadramenti indicati in ciascuno dei ricorsi, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Orbene, in primo luogo si evidenzia che la disposizione in esame non prevede una sanzione Cont di decadenza dal diritto per cui è causa come eccepito dalla ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della Cont prestazione nel giorno festivo infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto dalla medesima) una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non essendo contestato che gli istanti non effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente.
Cont Deve inoltre rilevarsi che la neppure ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quali sono i ricorrenti.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
3
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
4
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. Pt_7 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che la convenuta non ha contestato:
- che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi;
- che, come innanzi già esposto, in relazione a tali giorni, come pure specificamente allegato negli atti introduttivi, gli istanti non hanno chiesto il riposo compensativo.
Ciò posto, si osserva che il citato art. 29, comma 6, non prevede affatto che (come ritenuto in memoria difensiva) il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento monte orario lavorativo previsto.
Ed invero, il turnista che presta servizio in giorno infrasettimanale festivo, se non beneficia del giorno di riposo compensativo, gode di un giorno festivo in meno, e dunque effettua una giornata di lavoro in più, rispetto a chi non è in servizio nel medesimo giorno.
Pertanto il compenso per cui è causa è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
6 In sostanza le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Per tali motivi, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016- 2018.
Cont Quanto al ricorrente , si rileva che la ha eccepito: Parte_5
- che “l'anno 2020, oggetto del presente giudizio, è coperto dal giudicato di cui alla sentenza di rigetto n. 4721/2022 di questo tribunale, che si deposita in atti con il relativo ricorso e relativa sentenza di appello”;
- che “tale giudicato estende la sua efficacia anche sugli anni successivi conseguenti, con la conseguenza che l'intera domanda è da ritenersi coperta dal giudicato interno ed esterno”.
Orbene, considerato che la suindicata sentenza n. 4721/2022 aveva ad oggetto il medesimo compenso per cui è causa limitatamente all'anno 2020 (cfr. anche il relativo ricorso Cont introduttivo depositato dalla , e pacifico che la stessa è passata in giudicato, alcuna pronuncia può evidentemente essere emessa con riferimento all'anno 2020 medesimo.
Deve, inoltre, rilevarsi che tale sentenza, pur ritenendo in astratto corretta l'interpretazione attorea del suindicato art. 29, comma 6, aveva rigettato la domanda attorea solo per mancanza di prova circa l'espletamento del servizio in giorni infrasettimanali festivi.
Conseguentemente la sentenza n. 4721/2022 non costituisce ostacolo alla domanda formulata dal ricorrente per gli anni successivi al 2020, ma anzi costituisce Pt_5 giudicato favorevole al ricorrente in merito al diritto vantato.
È, invece, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente in memoria difensiva.
Ed invero, posto che il ricorso è stato pacificamente notificato in data 7.6.2024, e che solo alcuni ricorrenti hanno depositato delle missive costituenti atti interruttivi, risulta estinto per prescrizione:
- quanto a , che ha depositato missiva inviata con pec del Parte_1
26.7.2023, ogni diritto vantato nel periodo anteriore al 26.7.2018;
- quanto a , che ha depositato missiva inviata con pec del Parte_2 15.4.2024, ogni diritto vantato nel periodo anteriore al 15.4.2019;
- quanto a e che hanno Parte_3 Controparte_1 depositato missiva inviata con pec dell'11.4.2024, ogni diritto vantato nel periodo anteriore all'11.4.2019;
- quanto a , che non ha depositato atti interruttivi, ogni diritto Controparte_2 vantato nel periodo anteriore al 7.6.2019.
7 Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei, previa decurtazione delle somme oggetto di prescrizione, nonché di quanto richiesto dal ricorrente con riferimento all'anno 2020, in quanto correttamente elaborati. Pt_5
Al riguardo si evidenzia che è priva di pregio la doglianza della convenuta per la quale, nei giorni specificamente indicati in memoria difensiva alcuni ricorrenti hanno chiesto il pagamento non solo delle ore prestate in ordinario, ma anche di quelle prestate a titolo di straordinario, visto che (come innanzi già esposto) per la commisurazione del compenso per cui è causa - che si ribadisce prescinde dal superamento o meno del monte orario - le parti sociali hanno indicato quale criterio quello stabilito per la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
È, inoltre, estremamente generica la doglianza sollevata in relazione alla ricorrente Cont
(la si è limitata a dedurre che “la quantificazione monetaria Parte_4 fatta, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le pretese avanzate, applicate le aliquote corrette al 30% ed al 50%, è pari ad € 1.812,27”, senza allegare in concreto gli eventuali errori di calcolo dell'istante).
Per quanto fin qui esposto, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti i seguenti importi:
- € 2.784,50 in favore di in relazione al periodo dal Parte_1 26.7.2018 al dicembre 2022;
- € 4.090,00 in favore di in relazione al periodo dal 15.4.2019 Parte_2 al dicembre 2022;
- € 3.453,20 in favore di in relazione al periodo Parte_3 dall'11.4.2019 al dicembre 2022;
- € 2.799,00 in favore di in relazione al periodo dal gennaio 2019 al Controparte_1 dicembre 2022;
- € 3.521,10 in favore in relazione al periodo dal 7.6.2019 al Controparte_2 dicembre 2022,
- € 2.592,00 in relazione al periodo dal gennaio 2020 al Parte_4 dicembre 2022;
- € 1.458,00 in relazione al periodo dal gennaio 2021 al dicembre Parte_5
2022; il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui Controparte_3 in parte motiva, i seguenti importi:
- € 2.784,50 in favore di;
Parte_1
8 - € 4.090,00 in favore di;
Parte_2
- € 3.453,20 in favore di;
Parte_3
- € 2.799,00 in favore di;
Controparte_1
- € 3.521,10 in favore , Controparte_2
- € 2.592,00 ; Parte_4
- € 1.458,00 ; Parte_5 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_3 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 1.800,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 79,00 per contributo unificato in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 12132/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza dell'8.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 27.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
TRA
1) , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
2) , nato ad [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2
3) , nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_3 C.F._3
4) nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._4
5) , nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2 C.F._5
6) nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_4 C.F._6
7) , nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_5 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 Giuseppe Iervolino - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024, i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni (con inquadramento e mansioni specificate nel ricorso medesimo), lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno goduto del riposo compensativo, né hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Cont Hanno pertanto concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore degli stessi degli importi indicati in ricorso con riferimento ai suindicati periodi:
- quanto a , dal 01/01/2018 al 31/12/2022 Parte_1
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Parte_2
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Parte_3
- quanto a dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Controparte_1
- quanto a , dal 01/01/2019 al 31/12/2022 Controparte_2
- quanto a dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Parte_4
1 - quanto a , dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Parte_5 vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che Controparte_3 preliminarmente ha eccepito: 1) la nullità del ricorso:
- “con riferimento a non inserito tra i ricorrenti, sebbene nel ricorso Controparte_1 venga esaminata la sua posizione, e per il quale non è stata pertanto espletata la Parte relativa istruttoria, come emerge dalla nota prot.n. 0096468 del 20/03/2025 della Trattamento Economico in atti);
- “per violazione dell'art. 414 cpc in quanto lo stesso è carente nell'esposizione dei fatti e ragioni della domanda nonché nella determinazione dell'oggetto della domanda stessa”;
2) la decadenza;
3) la prescrizione quinquennale. Nel merito, contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
È infondata l'eccezione di nullità del ricorso anche in relazione alla sola posizione di
. Controparte_1
Ed invero, la mancata indicazione dello stesso nell'elenco dei ricorrenti alla prima pagina del ricorso costituisce un evidente errore materiale, visto che:
- nelle conclusioni del ricorso medesimo è presente anche la domanda del;
CP_1
- nel corpo del ricorso sono presenti le allegazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento di tale domanda.
Cont In ogni caso si evidenzia che alcuna lesione del diritto di difesa della è ipotizzabile visto che, anche in seguito alle “note scritte” depositate il 24.9.2025 da parte ricorrente, nelle quali sono state indicate le generalità di Controparte_1
- con ordinanza dell'8.10.2025 la causa è stata rinviata proprio al fine di consentire alla Cont convenuta di eventualmente integrare la memoria difensiva in relazione alla posizione di quest'ultimo;
2 Cont
- la per sua scelta, non ha integrato la memoria difensiva.
Venendo al merito, le domande sono fondate nei limiti di seguito enunciati.
(per essere stato dedotto nei ricorsi e non contestato nelle memorie difensive) che Per_1 nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno lavorato come “turnisti” alle dipendenze della convenuta con gli inquadramenti indicati in ciascuno dei ricorsi, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Orbene, in primo luogo si evidenzia che la disposizione in esame non prevede una sanzione Cont di decadenza dal diritto per cui è causa come eccepito dalla ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della Cont prestazione nel giorno festivo infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto dalla medesima) una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non essendo contestato che gli istanti non effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente.
Cont Deve inoltre rilevarsi che la neppure ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quali sono i ricorrenti.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
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5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
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5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. Pt_7 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
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6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che la convenuta non ha contestato:
- che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi;
- che, come innanzi già esposto, in relazione a tali giorni, come pure specificamente allegato negli atti introduttivi, gli istanti non hanno chiesto il riposo compensativo.
Ciò posto, si osserva che il citato art. 29, comma 6, non prevede affatto che (come ritenuto in memoria difensiva) il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento monte orario lavorativo previsto.
Ed invero, il turnista che presta servizio in giorno infrasettimanale festivo, se non beneficia del giorno di riposo compensativo, gode di un giorno festivo in meno, e dunque effettua una giornata di lavoro in più, rispetto a chi non è in servizio nel medesimo giorno.
Pertanto il compenso per cui è causa è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
6 In sostanza le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Per tali motivi, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016- 2018.
Cont Quanto al ricorrente , si rileva che la ha eccepito: Parte_5
- che “l'anno 2020, oggetto del presente giudizio, è coperto dal giudicato di cui alla sentenza di rigetto n. 4721/2022 di questo tribunale, che si deposita in atti con il relativo ricorso e relativa sentenza di appello”;
- che “tale giudicato estende la sua efficacia anche sugli anni successivi conseguenti, con la conseguenza che l'intera domanda è da ritenersi coperta dal giudicato interno ed esterno”.
Orbene, considerato che la suindicata sentenza n. 4721/2022 aveva ad oggetto il medesimo compenso per cui è causa limitatamente all'anno 2020 (cfr. anche il relativo ricorso Cont introduttivo depositato dalla , e pacifico che la stessa è passata in giudicato, alcuna pronuncia può evidentemente essere emessa con riferimento all'anno 2020 medesimo.
Deve, inoltre, rilevarsi che tale sentenza, pur ritenendo in astratto corretta l'interpretazione attorea del suindicato art. 29, comma 6, aveva rigettato la domanda attorea solo per mancanza di prova circa l'espletamento del servizio in giorni infrasettimanali festivi.
Conseguentemente la sentenza n. 4721/2022 non costituisce ostacolo alla domanda formulata dal ricorrente per gli anni successivi al 2020, ma anzi costituisce Pt_5 giudicato favorevole al ricorrente in merito al diritto vantato.
È, invece, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente in memoria difensiva.
Ed invero, posto che il ricorso è stato pacificamente notificato in data 7.6.2024, e che solo alcuni ricorrenti hanno depositato delle missive costituenti atti interruttivi, risulta estinto per prescrizione:
- quanto a , che ha depositato missiva inviata con pec del Parte_1
26.7.2023, ogni diritto vantato nel periodo anteriore al 26.7.2018;
- quanto a , che ha depositato missiva inviata con pec del Parte_2 15.4.2024, ogni diritto vantato nel periodo anteriore al 15.4.2019;
- quanto a e che hanno Parte_3 Controparte_1 depositato missiva inviata con pec dell'11.4.2024, ogni diritto vantato nel periodo anteriore all'11.4.2019;
- quanto a , che non ha depositato atti interruttivi, ogni diritto Controparte_2 vantato nel periodo anteriore al 7.6.2019.
7 Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei, previa decurtazione delle somme oggetto di prescrizione, nonché di quanto richiesto dal ricorrente con riferimento all'anno 2020, in quanto correttamente elaborati. Pt_5
Al riguardo si evidenzia che è priva di pregio la doglianza della convenuta per la quale, nei giorni specificamente indicati in memoria difensiva alcuni ricorrenti hanno chiesto il pagamento non solo delle ore prestate in ordinario, ma anche di quelle prestate a titolo di straordinario, visto che (come innanzi già esposto) per la commisurazione del compenso per cui è causa - che si ribadisce prescinde dal superamento o meno del monte orario - le parti sociali hanno indicato quale criterio quello stabilito per la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
È, inoltre, estremamente generica la doglianza sollevata in relazione alla ricorrente Cont
(la si è limitata a dedurre che “la quantificazione monetaria Parte_4 fatta, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le pretese avanzate, applicate le aliquote corrette al 30% ed al 50%, è pari ad € 1.812,27”, senza allegare in concreto gli eventuali errori di calcolo dell'istante).
Per quanto fin qui esposto, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti i seguenti importi:
- € 2.784,50 in favore di in relazione al periodo dal Parte_1 26.7.2018 al dicembre 2022;
- € 4.090,00 in favore di in relazione al periodo dal 15.4.2019 Parte_2 al dicembre 2022;
- € 3.453,20 in favore di in relazione al periodo Parte_3 dall'11.4.2019 al dicembre 2022;
- € 2.799,00 in favore di in relazione al periodo dal gennaio 2019 al Controparte_1 dicembre 2022;
- € 3.521,10 in favore in relazione al periodo dal 7.6.2019 al Controparte_2 dicembre 2022,
- € 2.592,00 in relazione al periodo dal gennaio 2020 al Parte_4 dicembre 2022;
- € 1.458,00 in relazione al periodo dal gennaio 2021 al dicembre Parte_5
2022; il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui Controparte_3 in parte motiva, i seguenti importi:
- € 2.784,50 in favore di;
Parte_1
8 - € 4.090,00 in favore di;
Parte_2
- € 3.453,20 in favore di;
Parte_3
- € 2.799,00 in favore di;
Controparte_1
- € 3.521,10 in favore , Controparte_2
- € 2.592,00 ; Parte_4
- € 1.458,00 ; Parte_5 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_3 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 1.800,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 79,00 per contributo unificato in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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