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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1525/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 27/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038154562 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29820120038154562, relativa alla TARSU – anno d'imposta 2012, per un importo complessivo di euro 2.232,88, emessa dal Comune di Siracusa per un immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche sito in Indirizzo_1.
La CTP con la sentenza n. 3189/2018 aveva ritenuto che la tassa fosse stata indebitamente applicata anche alle aree del laboratorio destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente dalla società, in violazione dell'art. 62, comma 3, D.Lgs.
507/1993.
Avverso tale decisione il Comune di Siracusa, con atto depositato in data 4 marzo 2019, proponeva appello deducendo l'erroneità della sentenza e sostenendo la legittimità della propria pretesa impositiva. L'Ente appellante argomentava che la contribuente non avrebbe dimostrato la misura effettiva della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali e che, comunque, la tassa era già stata ridotta del 30% a titolo forfettario.
Si costituiva la società appellata in data 2 maggio 2019, depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale: – eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'appello e la mancanza di data certa nella notificazione, chiedendone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Nel merito, contestava la fondatezza dell'impugnazione, invocando l'applicazione dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993 e la giurisprudenza di legittimità in tema di rifiuti speciali esclusi dall'imposizione.
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2024 è comparso il difensore dell'Ente appellante, che si è riportato ai motivi di gravame;
nessuno è comparso per la parte appellata. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività e difetto di data certa, sollevata dalla società resistente. Dall'esame del fascicolo risulta, infatti, che l'atto di appello del Comune di Siracusa è stato spedito e depositato in data 4 marzo 2019, dunque entro i termini di sessanta giorni dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992. L'appello deve pertanto ritenersi ammissibile.
Nel merito, l'appello è infondato. La controversia concerne l'assoggettamento a TARSU della superficie di un laboratorio di analisi cliniche, in relazione alla produzione di rifiuti speciali sanitari e pericolosi. È documentato che la società contribuente provvede allo
Società_2smaltimento di tali rifiuti mediante impresa autorizzata ( S.r.l.), in forza di contratto regolarmente prodotto agli atti.
L'art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993 dispone che “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi”.
Ne consegue che le aree destinate in via esclusiva alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente non sono soggette al tributo, rimanendo imponibili solo le superfici effettivamente produttive di rifiuti urbani o assimilabili. Nel caso di specie il Comune non ha fornito prova della distinzione tra le porzioni dell'immobile, né ha antecedentemente emesso un avviso di accertamento motivato, limitandosi ad applicare una riduzione forfettaria del 30% priva di riscontro istruttorio. Tale modalità di determinazione risulta in contrasto con i principi di trasparenza e motivazione dell'atto impositivo di cui all'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che (Cass. Civ., Sez. Trib., n.
19469/2017) la TARSU non è dovuta per le aree dei laboratori di analisi cliniche ove si producono rifiuti speciali pericolosi smaltiti in proprio;
(Cass. Civ., Sez. Trib., n.
20617/2018) l'Ente deve provare la corretta individuazione della superficie imponibile;
(Cass. Civ., Sez. Trib., n. 6575/2025) è illegittima la tassazione di locali adibiti esclusivamente a produzioni di rifiuti speciali esclusi dal servizio pubblico.
La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso della contribuente, si conforma integralmente a tali principi di diritto e va, quindi, confermata.
Considerata la natura tecnica della controversia e l'incertezza interpretativa in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa – Sezione staccata di Siracusa –, definitivamente pronunciando sull'appello n.
1525/2019 proposto dal Comune di Siracusa, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto dal Comune di Siracusa.
2. Conferma integralmente la sentenza n. 3189/03/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa.
3. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Siracusa, 2 dicembre 2024 Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1525/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 27/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038154562 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29820120038154562, relativa alla TARSU – anno d'imposta 2012, per un importo complessivo di euro 2.232,88, emessa dal Comune di Siracusa per un immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche sito in Indirizzo_1.
La CTP con la sentenza n. 3189/2018 aveva ritenuto che la tassa fosse stata indebitamente applicata anche alle aree del laboratorio destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente dalla società, in violazione dell'art. 62, comma 3, D.Lgs.
507/1993.
Avverso tale decisione il Comune di Siracusa, con atto depositato in data 4 marzo 2019, proponeva appello deducendo l'erroneità della sentenza e sostenendo la legittimità della propria pretesa impositiva. L'Ente appellante argomentava che la contribuente non avrebbe dimostrato la misura effettiva della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali e che, comunque, la tassa era già stata ridotta del 30% a titolo forfettario.
Si costituiva la società appellata in data 2 maggio 2019, depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale: – eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'appello e la mancanza di data certa nella notificazione, chiedendone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Nel merito, contestava la fondatezza dell'impugnazione, invocando l'applicazione dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993 e la giurisprudenza di legittimità in tema di rifiuti speciali esclusi dall'imposizione.
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2024 è comparso il difensore dell'Ente appellante, che si è riportato ai motivi di gravame;
nessuno è comparso per la parte appellata. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività e difetto di data certa, sollevata dalla società resistente. Dall'esame del fascicolo risulta, infatti, che l'atto di appello del Comune di Siracusa è stato spedito e depositato in data 4 marzo 2019, dunque entro i termini di sessanta giorni dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992. L'appello deve pertanto ritenersi ammissibile.
Nel merito, l'appello è infondato. La controversia concerne l'assoggettamento a TARSU della superficie di un laboratorio di analisi cliniche, in relazione alla produzione di rifiuti speciali sanitari e pericolosi. È documentato che la società contribuente provvede allo
Società_2smaltimento di tali rifiuti mediante impresa autorizzata ( S.r.l.), in forza di contratto regolarmente prodotto agli atti.
L'art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993 dispone che “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi”.
Ne consegue che le aree destinate in via esclusiva alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente non sono soggette al tributo, rimanendo imponibili solo le superfici effettivamente produttive di rifiuti urbani o assimilabili. Nel caso di specie il Comune non ha fornito prova della distinzione tra le porzioni dell'immobile, né ha antecedentemente emesso un avviso di accertamento motivato, limitandosi ad applicare una riduzione forfettaria del 30% priva di riscontro istruttorio. Tale modalità di determinazione risulta in contrasto con i principi di trasparenza e motivazione dell'atto impositivo di cui all'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che (Cass. Civ., Sez. Trib., n.
19469/2017) la TARSU non è dovuta per le aree dei laboratori di analisi cliniche ove si producono rifiuti speciali pericolosi smaltiti in proprio;
(Cass. Civ., Sez. Trib., n.
20617/2018) l'Ente deve provare la corretta individuazione della superficie imponibile;
(Cass. Civ., Sez. Trib., n. 6575/2025) è illegittima la tassazione di locali adibiti esclusivamente a produzioni di rifiuti speciali esclusi dal servizio pubblico.
La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso della contribuente, si conforma integralmente a tali principi di diritto e va, quindi, confermata.
Considerata la natura tecnica della controversia e l'incertezza interpretativa in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa – Sezione staccata di Siracusa –, definitivamente pronunciando sull'appello n.
1525/2019 proposto dal Comune di Siracusa, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto dal Comune di Siracusa.
2. Conferma integralmente la sentenza n. 3189/03/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa.
3. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Siracusa, 2 dicembre 2024 Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato