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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7244 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS NE nato a [...] il [...] LL LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avvocato PELLEGRINI ELENA, che si è associato alla richiesta del Proc. Gen. e si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7244 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. AS SI e LL GI, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze 4/6/2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 26/2/2019, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia ai predetti contestata, confermando il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dei medesimi per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen. per aver eseguito lavori non autorizzati su terreno di proprietà comunale, adibendolo a parcheggio di una palestra, previa posa in opera di pietrisco recuperato, recinzione con paletti in plastica e nastro plastificato per un'ampiezza di 800 mq., realizzati demolendo parte di preesistente recinzione con muretto in cemento . A sostegno del ricorso, hanno dedotto: 1.1. Con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, che si assume così priva di riferimenti da non poterla definire nemmeno "per relationem,"; 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione per essersi limitata la Corte di appello ad affermare che "non pare possa dubitarsi della commissione del fatto, posto che comunque l'area era recintata e di accesso consentito fondamentalmente agli iscritti alla palestra Blu Box gestita dai due imputati". Con tale lapidaria affermazione la sentenza impugnata ad avviso dei ricorrenti non si sarebbe confrontata con la missiva del Comune di Grosseto in data 12/4/2013 a firma del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Servizio Infrastrutture ed Opere di Urbanizzazione, con la quale si era comunicato che nulla ostava, "a quel settore, alla sistemazione con breccia di una parte dell'area verde ai fini dell'utilizzo a parcheggio auto.." di cui si tratta. 2. Il RG. GI Cuomo con memoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la valutazione della validità ed efficacia del predetto nulla osta comunale e per la valutazione della qualificazione giuridica del fatto, eventualmente ai sensi dell'art. 632 ultima parte cod. pen., apparendo essere stata contestata una trasformazione dello stato dei luoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti dai ricorrenti. 1.1. In relazione al primo di tali motivi, deve richiamarsi il principio generale secondo il quale il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). 1 A fronte di una pronuncia del. Tribunale di Grosseto particolarmente dettagliata ed esaustiva soprattutto in merito alla descrizione dello stato dei luoghi e delle opere attribuite ai ricorrenti, alla luce dei principi dinanzi esposti deve ritenersi implicito il rinvio per relationem operato dalla Corte territoriale con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado. 1.2. Alla luce della dettagliata descrizione dello stato dei luoghi rinvenibile nella motivazione della sentenza del Tribunale di Grosseto - così implicitamente richiamata dalla sentenza di appello - deve riconoscersi la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che da tale motivazione emerge che i ricorrenti, titolari e gestori dell'impresa di palestra e servizi sportivi, hanno occupato e trasformato l'area pubblica limitrofa a tale terreno, sia sotto il profilo dell'immutazione dell'asseto urbanistico, trasformando un pubblico prato in un parcheggio privato in ghiaia, sia sotto il profilo funzionale, asservendo l'area in questione alla loro attività privata, mediante "una recinzione di fortuna da loro stessi appositamente allestita nonché posta in comunicazione con l'adiacente pertinenza dell'edificio ospitante il loro pubblico esercizio" (cfr. sentenza di primo grado pag. 2). La riconosciuta prescrizione della violazione urbanistica contestata rende priva di rilievo la valutazione dell'efficacia della nota del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo - Infrastrutture e Opere di Urbanizzazione con la quale veniva comunicato il rilascio di "nulla osta alla sistemazione con breccia di una parte dell'area a verde ai fini dell'utilizzo a parcheggio auto", peraltro a condizione che i lavori fossero assentiti dagli altri uffici comunali competenti (settore territorio, settore polizia municipale e settore patrimonio). Quel che rende congrua la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dei reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen., invece, è la descrizione, da parte del giudice di primo grado, della delimitazione dell'area interessata, di circa 800 mq, già accessibile dalla pubblica via adiacente, con una recinzione con paletti e nastro biancorosso, e dalla creazione di un ulteriore accesso che, mediante la demolizione di una porzione di cordolo murario, consentiva di accedere direttamente al fondo pertinenziale dell'edificio ospitante l'attività commerciale dei ricorrenti: nessuna carenza o illogicità motivazionale può riconoscersi, pertanto, nella valutazione dei giudici di merito secondo cui, con i lavori sopra descritti, la recinzione dell'area e la creazione di un nuovo accesso funzionale alla palestra gestita dai ricorrenti, questi hanno realizzato la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, consiste nell'introduzione - dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013, Rv. 256484, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo). La circostanza che, poi, tali lavori possano integrare anche un'immutazione dello stato dei luoghi rilevante ai sensi dell'art. 632 cod. pen., come sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria scritta, è questione che può comportare un'ulteriore imputazione, ma non è in alcun modo confliggente con l'imputazione di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2 Il Consigliere estensore Il Presid 2. Alla, inammissibilità dei ric.orsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avvocato PELLEGRINI ELENA, che si è associato alla richiesta del Proc. Gen. e si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7244 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. AS SI e LL GI, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze 4/6/2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 26/2/2019, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia ai predetti contestata, confermando il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dei medesimi per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen. per aver eseguito lavori non autorizzati su terreno di proprietà comunale, adibendolo a parcheggio di una palestra, previa posa in opera di pietrisco recuperato, recinzione con paletti in plastica e nastro plastificato per un'ampiezza di 800 mq., realizzati demolendo parte di preesistente recinzione con muretto in cemento . A sostegno del ricorso, hanno dedotto: 1.1. Con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, che si assume così priva di riferimenti da non poterla definire nemmeno "per relationem,"; 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione per essersi limitata la Corte di appello ad affermare che "non pare possa dubitarsi della commissione del fatto, posto che comunque l'area era recintata e di accesso consentito fondamentalmente agli iscritti alla palestra Blu Box gestita dai due imputati". Con tale lapidaria affermazione la sentenza impugnata ad avviso dei ricorrenti non si sarebbe confrontata con la missiva del Comune di Grosseto in data 12/4/2013 a firma del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Servizio Infrastrutture ed Opere di Urbanizzazione, con la quale si era comunicato che nulla ostava, "a quel settore, alla sistemazione con breccia di una parte dell'area verde ai fini dell'utilizzo a parcheggio auto.." di cui si tratta. 2. Il RG. GI Cuomo con memoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la valutazione della validità ed efficacia del predetto nulla osta comunale e per la valutazione della qualificazione giuridica del fatto, eventualmente ai sensi dell'art. 632 ultima parte cod. pen., apparendo essere stata contestata una trasformazione dello stato dei luoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti dai ricorrenti. 1.1. In relazione al primo di tali motivi, deve richiamarsi il principio generale secondo il quale il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). 1 A fronte di una pronuncia del. Tribunale di Grosseto particolarmente dettagliata ed esaustiva soprattutto in merito alla descrizione dello stato dei luoghi e delle opere attribuite ai ricorrenti, alla luce dei principi dinanzi esposti deve ritenersi implicito il rinvio per relationem operato dalla Corte territoriale con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado. 1.2. Alla luce della dettagliata descrizione dello stato dei luoghi rinvenibile nella motivazione della sentenza del Tribunale di Grosseto - così implicitamente richiamata dalla sentenza di appello - deve riconoscersi la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che da tale motivazione emerge che i ricorrenti, titolari e gestori dell'impresa di palestra e servizi sportivi, hanno occupato e trasformato l'area pubblica limitrofa a tale terreno, sia sotto il profilo dell'immutazione dell'asseto urbanistico, trasformando un pubblico prato in un parcheggio privato in ghiaia, sia sotto il profilo funzionale, asservendo l'area in questione alla loro attività privata, mediante "una recinzione di fortuna da loro stessi appositamente allestita nonché posta in comunicazione con l'adiacente pertinenza dell'edificio ospitante il loro pubblico esercizio" (cfr. sentenza di primo grado pag. 2). La riconosciuta prescrizione della violazione urbanistica contestata rende priva di rilievo la valutazione dell'efficacia della nota del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo - Infrastrutture e Opere di Urbanizzazione con la quale veniva comunicato il rilascio di "nulla osta alla sistemazione con breccia di una parte dell'area a verde ai fini dell'utilizzo a parcheggio auto", peraltro a condizione che i lavori fossero assentiti dagli altri uffici comunali competenti (settore territorio, settore polizia municipale e settore patrimonio). Quel che rende congrua la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dei reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen., invece, è la descrizione, da parte del giudice di primo grado, della delimitazione dell'area interessata, di circa 800 mq, già accessibile dalla pubblica via adiacente, con una recinzione con paletti e nastro biancorosso, e dalla creazione di un ulteriore accesso che, mediante la demolizione di una porzione di cordolo murario, consentiva di accedere direttamente al fondo pertinenziale dell'edificio ospitante l'attività commerciale dei ricorrenti: nessuna carenza o illogicità motivazionale può riconoscersi, pertanto, nella valutazione dei giudici di merito secondo cui, con i lavori sopra descritti, la recinzione dell'area e la creazione di un nuovo accesso funzionale alla palestra gestita dai ricorrenti, questi hanno realizzato la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, consiste nell'introduzione - dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013, Rv. 256484, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo). La circostanza che, poi, tali lavori possano integrare anche un'immutazione dello stato dei luoghi rilevante ai sensi dell'art. 632 cod. pen., come sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria scritta, è questione che può comportare un'ulteriore imputazione, ma non è in alcun modo confliggente con l'imputazione di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2 Il Consigliere estensore Il Presid 2. Alla, inammissibilità dei ric.orsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022