Articolo 45 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 44Articolo 46
Versione
10 marzo 1948
Art. 45.
La, Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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