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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa IA ER AT Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2247/2019 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Pinzauti ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Giovanni
Mariotti come da procura in atti;
APPELLATE
avverso la sentenza n. 1382/2019 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 02.10.2019;
con ordinanza in data 26/27.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Per l'appellante: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita – previa ammissione delle ulteriori istanze istruttorie articolate in primo grado (prove orali e CTU medico- legale sulla persona dell'appellante) – Voglia rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento, siccome anch'esse dirimenti ai fini del decidere. In subordine si conclude nel merito come da note per la trattazione scritta del 04.03.2021 (relative alla prima udienza del 09.03.2021, Cfr in atti) e si chiede la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. ratione temporis vigente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”;
Per le appellate: e come sopra COroparte_1 COroparte_2 rappresentate, difese e domiciliate, previa espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni, contestazioni, richieste e conclusioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado e nei successivi atti ed a verbale di udienza nel
Giudizio di primo grado, concludono affinché l'Onorevole Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Voglia: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 348 bis e ss. c.p.c., poiché il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito: rigettare e respingere l'appello proposto dal Sig. , perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca, e comunque accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado da COroparte_1
e che vengono qui riproposte ex art. 346 c.p.c.: '- nel
[...] COroparte_2 merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte dall'attore nei Parte_1 confronti di e perché inammissibili, e COroparte_1 COroparte_2 comunque infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- nel merito in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, accertare e dichiarare sussistente il prevalente concorso di colpa del Sig. nella Parte_1 determinazione dell'evento di causa, riducendo, per l'effetto ed in maniera proporzionale,
l'entità del risarcimento del danno eventualmente dovuto e provato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di CTU e CTP.” - in ogni caso: con vittoria di spese, anche di eventuali CTU e CTP, e compensi professionali del secondo grado di giudizio". In Via Istruttoria: le comparenti si oppongono a qualsivoglia richiesta istruttoria eventualmente formulata dall'appellante, e solo nella denegatissima ipotesi di espletamento di attività istruttoria, insistono per l'ammissione delle prove dedotte nella pagina 2 di 24 memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di primo grado, e reiterate in sede di conclusioni avanti al Tribunale (specificamente: interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale
e, previa prova dell'an debeatur e di esistenza, natura, entità e riferibilità all'evento del lamentato danno, C.T.U. medico legale)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_1 [...]
e per sentire accogliere la propria domanda di COroparte_1 COroparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'urto con un treno in transito, occorso presso la stazione di Torre del Lago alle ore 14,30 del 31/01/2015.
Nello specifico, il deduceva che, mentre si trovava in piedi sulla banchina Pt_1 adiacente al binario 2, era stato colpito al braccio destro da qualcosa di non ben identificato che sporgeva dalla sagoma di un treno in corsa, diretto verso Viareggio. A seguito dell'urto, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa, ove i medici evitavano l'amputazione del braccio mediante una vascolarizzazione tramite prelievo di una vena dall'arto inferiore. Nonostante l'intervento, il braccio, l'avambraccio e la mano destra perdevano ogni capacità di movimento e diventavano insensibili agli stimoli, senza possibilità di un futuro miglioramento o recupero delle precedenti condizioni. I postumi invalidanti si attestavano tra i 60 e gli 83 punti percentuali, a seconda della tabella adottata, come risultava dalla quantificazione compiuta sia dal perito di parte, dott.
, che dal CTU nominato nell'ambito della causa da lui azionata contro Persona_1
l' per ottenere il riconoscimento di un assegno periodico di invalidità. CP_3
Esponeva ancora l'attore che, su segnalazione del capotreno, era intervenuta anche la che aveva raccolto sommarie informazioni testimoniali (dal capotreno, dal CP_4 macchinista e dallo stesso e svolto gli opportuni rilievi sul treno, ormai giunto Pt_1 presso la stazione di Viareggio con un ritardo di 50 minuti. Inoltre, era stato aperto un procedimento penale (RGNR 591/2015) a carico del macchinista, , che si Persona_2 era concluso con l'archiviazione.
Infine, dopo le inutili richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale nei confronti di CO e di , affermava di essersi determinato ad agire in giudizio per veder CP_2 riconosciuta la responsabilità degli enti di gestione della ferrovia a titolo extracontrattuale
(ex art. 2050 c.c. e, in subordine, ex art. 2051 e 2043 c.c.) ovvero a titolo contrattuale
(ai sensi dell'art. 1681 c.c. e del D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948).
pagina 3 di 24 Il Tribunale adito, nella resistenza delle convenute, istruita la causa sulla base delle sole produzioni documentali, rigettava la domanda ritenendo non configurabile alcuna delle ipotesi di responsabilità prospettate dall'attore e condannava il a rifondere alle Pt_1 convenute le spese di lite.
2. Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva Parte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, affidata a quattro motivi di gravame.
Con un primo motivo, l'appellante deduceva che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, la fattispecie oggetto di causa rientrava nell'alveo della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. In proposito, rilevava che, con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario da parte della p.a., la presunzione di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa era da riconoscere quando il danno si ricollegava ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presentasse connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, così da richiedere particolari cautele preventive, la cui mancanza determinava quelle anomalie idonee a radicare la presunzione di colpevolezza in capo al gestore del servizio. Nel caso di specie, tali anomalie erano ravvisabili nel mancato rispetto della distanza minima dalla linea gialla del palo di sostegno rivolto verso il binario 2, tale da creare un pericolo ai passeggeri in attesa sulla banchina, e nel fatto che il convoglio doveva avere una qualche sporgenza che fuoriusciva dalla sagoma del treno, altrimenti il non sarebbe Pt_1 stato urtato, attesa la distanza di 20/30 cm tra la fine della sagoma del treno e l'inizio del marciapiede della stazione di Torre del Lago. Di conseguenza, l'ente proprietario non avrebbe potuto essere sottratto dalle sue responsabilità, data la mancanza di idonea prova dell'interruzione del nesso di causalità dovuto all'intervento di un fattore autonomo e indipendente.
Con un secondo motivo, l'appellante lamentava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità delle convenute emergeva chiaramente dal disposto dell'art. 2051 c.c. attesa la qualifica, in capo a di custode della stazione ferroviaria CP_5
e di tutto ciò che la compone, ivi compresa la banchina ed il marciapiede adiacente ai binari, oltre alle motrici e alle carrozze dei treni. A tal fine evidenziava che, a fronte dell'impatto fra lui ed il treno sulla banchina della stazione, le convenute non avevano provato di aver “adottato tutte le cautele e le misure di prevenzione idonee ad evitare eventi pregiudizievoli”, laddove, per contro, le distanze tra convoglio e linea gialla, e la pagina 4 di 24 cartellonistica di sicurezza irregolare, erano state certificate nell'allegata CTP depositata e non contestata.
Con un terzo motivo, l'appellante si doleva che il Tribunale avesse escluso l'applicabilità dell'art. 1681 c.c. e 13 D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948 nonostante la prova dell'esistenza di un biglietto ferroviario risultasse da plurimi elementi che, se correttamente valutati attraverso la necessaria operazione induttiva prevista dall'art. 2729 c.c., avrebbero consentito di ritenere dimostrata l'esistenza del fatto ignoto.
Con un quarto motivo, l'appellante deduceva che, pur a volere ricondurre i fatti alla sola norma di cui all'art. 2043 c.c., il giudice di prime cure, da un lato, non aveva considerato tutti gli elementi indizianti noti, che in quanto gravi, precisi e concordanti, se correttamente valutati, avrebbero dimostrato il fatto ignoto, dall'altro, non aveva ammesso le prove orali che avrebbero consentito di superare i dubbi sulle modalità di accadimento dell'incidente. Questo, per contro, era stato ricostruito solo richiamando le dichiarazioni rese dal danneggiato alla polizia ferroviaria pochi giorni dopo l'incidente, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, erano prive di valore confessorio in quanto erano state rilasciate quando il ancora si trovava in stato di Pt_1 rianimazione e sotto massiccio trattamento di morfina e, in ogni caso, non fornivano prova dell'evento occorso per il cui verificarsi era necessario che un corpo contundente fuoriuscisse dal convoglio per una misura di almeno sessanta centimetri. Circostanza, quest'ultima, desumibile per presunzioni dallo stato dei luoghi, confermata dalla ricostruzione operata dal CTP e ulteriormente dimostrabile attraverso l'esame dei testi non ammessi.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa
CTU sul luogo dell'incidente e sulle pertinenze in custodia delle convenute ed escussione dei testi non ammessi in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con un'unica comparsa le convenute, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e, nel merito, contestando, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con condanna della controparte alla refusione delle spese del grado.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.3.2021 e quindi rimessa pagina 5 di 24 sul ruolo con provvedimento del 6/7.9.2021 stante la posizione di direttore amministrativo assunta medio tempore dal giudice ausiliario, nominato relatore;
indi, nuovamente trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.5.2024, con ordinanza in data 8.3.2024 veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU, all'esito della quale, previa nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6 marzo
2025), con ordinanza in data 26/27.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di improcedibilità ex art. 348bis c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non residua più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. Sulla ricostruzione in fatto della vicenda.
Gli avvenimenti del 31.1.2015 a seguito dei quali odierno Parte_1 appellante, riportò il grave politraumatismo all'arto superiore destro descritto in atti, emergono dagli atti dell'indagine penale aperta a carico del macchinista del treno regionale 23362, , sfociata nel procedimento RGNR 591/2015, conclusosi Persona_2 con richiesta di archiviazione del P.M. per infondatezza della notizia di reato [“trattandosi di fatto ascrivibile al comportamento, oltremodo imprudente, del solo , il Pt_1 macchinista del treno non potendo fare altro che frenare immediatamente"] (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado di parte convenuta), accolta con decreto del Giudice di Pace di
Lucca in data 28.4.2015 (cfr. doc. 11 fascicolo primo grado di parte convenuta).
L'attore afferma che si trovava sul marciapiede (rectius banchina) adiacente al binario 2 della stazione ferroviaria di Torre del Lago, in attesa del treno che lo avrebbe condotto a pagina 6 di 24 Pisa, quando al sopraggiungere del treno regionale 23362 diretto a Viareggio aveva percepito un improvviso e forte dolore al braccio destro, scoprendo che l'arto era rimasto gravemente lesionato.
Mette conto evidenziare che tale ricostruzione non ha trovato conferma nelle risultanze degli atti di p.g. compiuti nell'immediatezza dalla Polizia Ferroviaria.
Il macchinista , sentito a sommarie informazioni qualche ora dopo i fatti, Persona_2 dichiarava che alla guida del treno 23362, giunto a circa 1 km dalla stazione di Torre del
Lago, viaggiando ad una velocità di circa 150 km/h, avvistava una persona che si avvicinava pericolosamente alla sede ferroviaria (lato mare, alla sinistra della direzione marcia treno); vedendo che non cambiava direzione, immediatamente azionava la
“rapida” (frenatura massima) e continuava ad emettere segnalazioni acustiche (già azionate al momento dell'avvistamento); la persona proseguiva il suo cammino dando le spalle al treno: “tengo a precisare che detta persona aveva un ombrello chiuso sotto il braccio destro, con la punta indietro, sporgente verso il lato sinistro del treno. In frenata, superavo con la motrice la persona e, un attimo dopo, sentivo un leggero rumore di colpitura provenire dal lato sinistro (…)”.
Il capotreno , a sua volta, riferiva che verso le 15:18 aveva sentito vari Persona_3 squilli e l'attivazione del freno di emergenza dopodiché il treno si era arrestato subito dopo la fine del marciapiede della stazione ferroviaria di Torre del Lago;
sceso dal treno per verificare l'accaduto, scorreva il convoglio per controllare il materiale senza rinvenire alcuna traccia dell'impatto; una volta giunto alla fine del marciapiede lato Pisa, una persona richiamava la sua attenzione indicandogli un uomo seduto in un'aiuola fuori dalla stazione in via Matteotti;
l'uomo si teneva l'arto anteriore destro, dal quale fuoriusciva parecchio sangue;
prontamente chiedeva l'intervento sul posto di un'ambulanza che giungeva poco dopo per soccorrere l'infortunato.
Dall'ispezione eseguita dagli agenti della Polfer lo stesso giorno, presso la stazione
Ferroviaria di Viareggio ove il convoglio era giunto alle ore 16:14, non risultavano
“evidenti segni di impatto, graffi o sfregamenti lungo la lamiera della motrice e nelle parti inferiore e laterale del carrello, né tracce ematiche o eventuali residui organici e/o di tessuti (…)”.
Dal verbale di sopralluogo eseguito l'1.2.2015 dalla emerge che, a terra, a pochi CP_4 cm dal bordo sud del marciapiede, vi era un ombrello con tela a spicchi bianchi e blu, vistosamente deformato e danneggiato sia nella stecca che nell'insieme. Inoltre, alla pagina 7 di 24 distanza di 69,50 metri dal bordo sud del suddetto marciapiede, sulla massicciata ferroviaria, vi era una consistente traccia di sangue, mentre non vi erano altre tracce di sangue proseguendo verso sud. Al contrario, tra la suddetta traccia di sangue ed il marciapiede di stazione era possibile riscontrare la presenza di numerose piccole
“gocciolature” di sangue indicative dell'itinerario percorso a piedi dal subito Pt_1 dopo l'urto.
Infine, è emerso che il binario percorso dai treni diretti a Pisa nella Stazione di Torre del
Lago è di norma il binario n. 1 e non il binario n. 2 e che dalle 14,30 per i successivi 40 minuti non vi erano treni con destinazione Pisa (cfr. doc. 4 all. fascicolo primo grado parte convenuta).
Orbene, alla stregua di tali elementi, è quantomeno dubbio che il al Pt_1 sopraggiungere del treno, si trovasse sul marciapiede adiacente al binario 2 della stazione ferroviaria di Torre del Lago in attesa di un treno che lo avrebbe condotto a Pisa, come da lui dichiarato, e non sulla massicciata ferroviaria.
Una tale ricostruzione, invero, è supportata dal rinvenimento in loco di una consistente macchia di sangue, verosimilmente indicativa del fatto che il ferimento del Pt_1 conseguente all'urto avvenne proprio in quel punto, laddove in direzione del marciapiede gli agenti avvistarono solo tracce di gocciolature. Né in senso contrario vale osservare – come fa la difesa dell'appellante – che le tracce di sangue sulla massicciata sarebbero dovute al fatto che il era stato condotto lì dai soccorritori dopo l'urto per Pt_1 consentire all'ambulanza un più facile accesso. Invero, dalle sommarie informazioni rese dal capotreno emerge che il dopo l'urto, non era rimasto all'interno Per_3 Pt_1 della stazione ma si era posizionato fuori di essa, in via Matteotti;
per cui sarebbe assolutamente illogico ipotizzare che lo stesso da quella posizione era stato portato nuovamente dentro la stazione per essere ivi soccorso.
Inoltre, sempre nei pressi della massicciata, a pochi cm dal bordo sud del marciapiede, gli agenti della Polfer rinvennero un ombrello “a spicchi”, ombrello che il aveva Per_2 precedentemente dichiarato di aver visto sotto il braccio destro del e che lo Pt_1 stesso aveva confermato successivamente di portare al braccio (anche se non Pt_1 ricordava a quale dei due bracci), nelle sommarie informazioni rilasciate alla Polfer il
5.2.2015.
Circa il valore probatorio di tali elementi, contestato dall'appellante, si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, “In pagina 8 di 24 mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19521 del 19/07/2019).
Quanto ai testi non ammessi, che a detta della difesa avrebbero potuto riferire delle circostanze in cui si era verificato l'urto, si osserva che i capitoli di prova dedotti dal con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. risultano per lo più Pt_1 inidonei a dimostrare dove si sarebbe verificato l'urto e con quali modalità, se si considera che i primi sei capitoli sono relativi a circostanze o precedenti o successive all'urto mentre i capitoli 9 (teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la Tes_1 banchina ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] e 18 (teste [“DCV che l'incidente si verificò Tes_2 lungo la banchina ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] dovrebbero sollecitare un ricordo che i testi non possono avere dal momento che dai precedenti capitoli emerge chiaramente che il treno era già passato al momento dell'avvistamento del accasciato, per cui gioco- Pt_1 forza deve ritenersi che non sia caduto sotto la diretta percezione visiva dei due testi il momento dell'investimento e, con esso, anche il punto preciso dell'urto. Quanto ai rimanenti capitoli, relativi all'aiuto che sarebbe stato offerto al per raggiungere Pt_1 la fine del marciapiede ove arrivò l'ambulanza, le circostanze ivi dedotte si pongono in patente contrasto con quanto dichiarato dal capotreno alla Polizia Ferroviaria, che Per_3 vide il fuori dalla stazione in via Matteotti, dove lo stesso rimase in attesa Pt_1 dell'arrivo dell'ambulanza chiamata dallo stesso . In merito al raffronto tra il Per_3 valore delle dichiarazioni del e le possibili dichiarazioni dei testi, vi è da Per_3 considerare, sul piano dell'attendibilità intrinseca, che il fu sentito dalla p.g. a Per_3 distanza di qualche ora dal fatto (cfr. verbale di s.i.t. in atti delle ore 17,10) e che le sue dichiarazioni appaiono assolutamente verosimili e confortate sia dalle tracce di sangue che dalla presenza dell'ombrello alla fine del marciapiede. Per contro, i testimoni che pagina 9 di 24 l'appellante chiede di escutere dovrebbero essere stati presenti ai fatti senza che degli stessi sia stata attestata in alcun modo la effettiva presenza da parte degli agenti, senza che siano note le circostanze della loro identificazione da parte del sul luogo del
Pt_1 fatto al momento del sinistro e senza che il abbia reso note le modalità del loro
Pt_1 successivo rintraccio. Infine, vi è da evidenziare anche che il contrasto avrebbe potuto essere composto dal con la produzione in giudizio del referto del pronto
Pt_1 soccorso dal quale sarebbe potuto emergere il preciso luogo in cui il era stato
Pt_1 prelevato dall'ambulanza, ma di tale documento non vi è traccia in atti.
3. Sulla dedotta responsabilità delle appellate ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Viene in rilievo il primo motivo di appello proposto dal Pt_1
Quanto premesso in ordine alla scarsa attendibilità della ricostruzione in fatto della vicenda offerta dall'attore/odierno appellante, condiziona sfavorevolmente il giudizio in ordine ad un'ipotetica responsabilità dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
È evidente, infatti, che la mancata individuazione del punto esatto in cui si sarebbe verificato l'urto – tra cui, per quanto osservato nel precedente paragrafo, non è possibile escludere la massicciata in cui il non avrebbe dovuto trovarsi trattandosi di Pt_1 zona interdetta al personale non autorizzato, come da cartelli di segnalazione presenti in loco – determina una evidente lacuna nella ricostruzione della dinamica del sinistro che non può che ridondare a sfavore dell'attore, che aveva l'onere di allegare e di provare in che punto si sarebbe verificato l'urto, prima di poter invocare la responsabilità dell'ente gestore per il mancato apprestamento di cautele idonee ad evitarlo.
Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare la presenza del all'inizio della banchina, Pt_1 dopo aver percorso la massicciata, in prossimità del punto in cui è stato trovato l'ombrello che l'infortunato portava con sé, non è possibile pervenire a conclusioni diverse.
L'appellante mostra di muovere dalle medesime premesse del giudice di prime cure quando afferma che, alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La presunzione di colpa per l'esercizio d'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, sì da richiedere particolari cautele preventive” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 20/05/2016;
pagina 10 di 24 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3829 del 01/04/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1393 del
27/02/1984).
Ciò premesso, il sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto non dovute nel caso Pt_1 di specie l'adozione di particolari cautele da parte dell'ente gestore nonostante la situazione lo imponesse.
Si duole, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non abbia ravvisato connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, da un lato, nella esigua distanza, pari a soli 51 cm, intercorrente tra uno dei due pali di sostegno della cartellonistica di sicurezza e il margine esterno della linea gialla, che – a suo dire - non CO rispetterebbe le Linee Guida e renderebbe il palo un ostacolo fisso pericoloso per i pedoni;
dall'altro, nella sporgenza anomala dalla sagoma del treno che era stata ritenuta non provata laddove invece indizi gravi, precisi e concordanti, se correttamente valutati, avrebbero consentito di rilevarne l'esistenza.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Con riferimento al primo profilo, sono di ausilio le risultanze della CTU, espletata dal
Collegio, a firma dell'ingegner che smentiscono i rilievi di parte appellante. Per_4
Invero, il tecnico nominato dall'ufficio ha accertato che l'ampiezza del marciapiede è di
6,5 m circa e che la distanza tra il bordo del marciapiede ed il cartello di segnalazione è di circa 1,45 m circa;
ha quindi evidenziato che “la presenza del Cartello NON può essere considerata come un ostacolo” richiamando il paragrafo 4.2.1.12 della in base al Pt_2 quale “nel corridoio libero di 160 cm possono trovarsi ostacoli. L'attrezzatura necessaria per il sistema di segnalamento e l'attrezzatura di sicurezza non è considerata un ostacolo nel presente punto. La distanza minima dagli ostacoli all'area di pericolo deve rispettare le indicazioni della seguente tabella” (p. 37, 41 e 45 della CTU). Ciò premesso, il CTU ha escluso che il palo sul quale poggia il cartello di divieto di attraversamento dei binari
(posto a distanza di 145 cm dal bordo della banchina) possa essere considerato come un ostacolo in quanto, non sono considerati tali i sistemi di segnalamento e le attrezzature di sicurezza, e ha rilevato come il palo in questione sia inquadrabile in tale ultima categoria in quanto segnala alle persone che per la loro sicurezza NON possono oltrepassare quella zona: “Tale segnale rientra nei sistemi di sicurezza passiva che pur non intervenendo direttamente contribuiscono a prevenire situazioni pericolose” (cfr. pag. 43 della CTU in atti). Ha infine replicato, in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte appellante, come non vi possa essere una zona di transito accanto al cartello in quanto i passeggeri pagina 11 di 24 non possono spostarsi oltre la zona presidiata dal cartello stesso. Inoltre, a proposito CO delle linee guida adottate da nel 2011 relative all'accessibilità nelle stazioni a persone con disabilità e ridotta mobilità, richiamate dal tecnico di parte, il CTU, ha opportunamente evidenziato come queste facciano riferimento a nuove realizzazioni o a ristrutturazioni, laddove, analizzando le storicità della zona dopo il 2011 non risulta che siano stati fatti lavori di ristrutturazione sul marciapiedi per cui è causa.
Tra l'altro, ad abundantiam, si rileva che il non ha mai dedotto di essersi Pt_1 avvicinato alla sede ferroviaria per la presenza "ingombrante" di un cartello che lo avrebbe in qualche modo costretto ad invadere la sede ferroviaria o ad oltrepassare la linea gialla.
Con riferimento al secondo profilo, concernente le caratteristiche del treno regionale coinvolto nello scontro, il CTU, cui è stato sottoposto uno specifico quesito sul punto
(“Sulle caratteristiche del treno regionale coinvolto in particolare rispetto a dotazione elementi fissi e mobili sporgenti sul lato della sagoma del suo lato sinistro in direzione
Torre del Lago -Viareggio”), ha escluso la presenza di anomale sporgenze debordanti dalla sagoma del treno e ingombranti il marciapiede, rilevando quanto segue: “In relazione alle caratteristiche del treno, stante la possibilità di effettuare un rilievo laser scanner in 3d è stato possibile evidenziare come la locomotiva in questione ed i vagoni ad essa attaccati, così come possibile rilevare durante il sopralluogo, NON avevano elementi sporgenti che potessero ingombrare il marciapiede, così come è stato possibile ricostruire che la fiancata della locomotiva si trovava a circa 12 cm dal bordo del marciapiede senza che in alcun modo la sagoma della locomotiva potesse debordare quindi sul marciapiede stesso” (p. 41 e 46 della CTU).
A tale ultimo proposito, il CTP di parte appellante ha contestato le conclusioni peritali rilevando come la sagoma della motrice tipo E 464 sia caratterizzata dall'installazione di due maniglioni esterni all'altezza della porta della cabina di guida, sporgenti dalla motrice per circa 10-11 cm. Secondo il consulente di parte, proprio detti maniglioni sporgenti avrebbero causato l'impatto con l'arto superiore destro del Il CTU, tuttavia, ha Pt_1 convincentemente replicato a tale osservazione ribadendo i risultati della misurazione della distanza tra la fiancata della motrice e il bordo del marciapiede (pari a 12 cm) e concludendo nei seguenti termini: “anche considerando i maniglioni che debordano dalla fiancata di 10-11 cm si può evidenziare come la parte esterna del maniglione sia comunque esterna al marciapiede e pertanto NON interferirebbe con persone e/o oggetti
pagina 12 di 24 che occupino il volume del marciapiede” (p. 43 della CTU). Inoltre, ha conclusivamente osservato che “pur essendoci differenze tra due stazioni che possono aver subito nel tempo anche variazioni strutturali NON implica che vi siano delle irregolarità nella stazione di torre del lago. La questione del maniglione e delle sporgenze si completa facendo riferimento alla sagoma limite in campo ferroviario ovvero ad una poligonale che deve contenere al suo interno il profilo complessivo del carro (GABARIT) fermo o in movimento”; regola tecnica che nel caso della motrice considerata non risulta essere stata disattesa.
L'accertato rispetto della normativa sulle distanze di sicurezza, unitamente all'assenza di prova circa l'esistenza di una sporgenza dalla sagoma del treno, conduce ad escludere che il al momento dell'urto si trovasse in una situazione caratterizzata dal Pt_1 superamento dei livelli normali di rischio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2050
c.c.
Analoghe considerazioni s'impongono anche con riferimento alle allegazioni difensive contenute nella comparsa conclusionale dell'appellante ove si invoca la pericolosità della mera situazione di attesa del treno sulla banchina da parte del pedone, a prescindere dalla presenza di ulteriori elementi di specifico rischio, eccezion fatta per la vicinanza della sagoma del treno al bordo del marciapiede all'altezza dei maniglioni. I documenti prodotti e la CTU hanno, infatti, dimostrato che nella stazione di Torre del Lago e, nello specifico, al binario 2, era presente l'opportuna cartellonistica di interdizione all'attraversamento dei binari e al superamento della linea gialla, così come era ben visibile e tracciata la linea gialla stessa, secondo distanze conformi alle linee guida. È stata poi verificata la regolarità del volume del treno, mai sporgente sulla banchina. Va esclusa, pertanto, la pericolosità della situazione in concreto verificatasi anche nella prospettiva da ultimo invocata dal considerando che la stazione di Torre del Pt_1
Lago rispettava tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Sulla dedotta responsabilità delle appellate ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui in essa si è esclusa la responsabilità delle convenute/odierne appellate anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In proposito, il giudice di prime cure ha ritenuto che “il caso in esame è fuori dell'ambito di cui all'art. 2051 c.c. trattandosi, qui, di danno ipoteticamente cagionato, non dalla cosa in sé, bensì da condotta colposa o dolosa dello stesso detentore. E certamente è fuor di pagina 13 di 24 luogo anche il riferimento alla banchina (o marciapiede) quale 'cosa' custodita” (si veda p. 2 della sentenza impugnata).
Per contro, a detta dell'appellante, sussisterebbe la responsabilità di COroparte_1 in qualità di custode della stazione ferroviaria e, di conseguenza, di tutto
[...] ciò che la compone tra cui la banchina, il marciapiede, le motrici e le carrozze dei treni.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
Se è vero, infatti, che sul piano strettamente naturalistico vi è nesso di derivazione tra il transito del treno e l'evento di danno, l'accertamento della ricorrenza della colpa del danneggiato non è estraneo alla ricostruzione del nesso causale tra “res” ed evento dannoso, essendo la colpa della vittima del sinistro “requisito legale della rilevanza causale” della sua condotta in chiave di possibile esclusione di quel nesso (cfr. Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025).
Ciò che si verifica quando tale condotta operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dall'art. 41, 2° comma, primo periodo, c.p. si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sentenza 7 settembre 2023, n. 26142).
Orbene, nel caso di specie, occorre considerare che – come già in precedenza rilevato - la ricostruzione della posizione del al momento dell'urto, per assenza di prova che Pt_1 incombeva all'attore/appellante fornire, può essere compiuta solo in termini ipotetici, ovvero immaginando che il danneggiato si trovasse al momento del passaggio del treno o sulla massicciata (come emergerebbe dagli atti di indagine che hanno portato all'archiviazione del procedimento del macchinista) oppure sulla banchina del binario n.
2.
Nella prima ipotesi, va sicuramente esclusa la responsabilità dell'ente gestore del servizio ferroviario in quanto l'incidente è imputabile in via esclusiva non alla “res” custodita bensì alla stessa condotta del il quale, si trovava in una zona interdetta al transito Pt_1 pedonale, nonostante il cartello segnalatore ne proibisse l'ingresso ai non addetti.
Identiche conclusioni vanno formulate pur a voler ipotizzare la presenza – non provata - del sulla banchina del binario n. 2 al momento del passaggio del treno. Pt_1
Invero, dal verbale s.i.t. del prodotto in atti, emerge che agli agenti di Polizia Pt_1 che lo assunsero a sommarie informazioni lo stesso riferì che “nell'attesa del treno indossavo gli auricolari collegati al mio telefono cellulare e camminando lungo la pagina 14 di 24 banchina ferroviaria iniziavo ad ascoltare musica ad un certo punto mi sentivo colpire da dietro (…) sono stato investito dal treno sicuramente perché inavvertitamente devo aver oltrepassato la linea gialla che delimita la zona di pericolo;
A.D.R. non ho sentito alcun richiamo sonoro dal treno che mi ha investito in quanto stavo ascoltando musica ad alto volume”.
Destituiti di fondamento sono i contrari rilievi di parte appellante in ordine al valore probatorio di tali dichiarazioni.
Anzitutto, non può seriamente dubitarsi che si tratti di dichiarazioni attribuibili al nonostante l'assenza di firma. Invero, il fatto che gli agenti attestino, dopo Pt_1 averle raccolte, che il “date le lesioni subite ad entrambi gli arti superiori, è Pt_1 impossibilitato a firmare il presente atto” mentre fuga ogni dubbio in ordine ai motivi della mancata sottoscrizione da parte del dichiarante non incrina minimamente né la riferibilità delle dichiarazioni al né la reale portata del loro contenuto. Pt_1
Altrettando dicasi in ordine al rilievo secondo il quale si tratterebbe di dichiarazioni inattendibili giacché acquisite poco dopo l'incidente, quando il ancora si trovava Pt_1 nell'Unità Ospedaliera di traumatologia dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara di Pisa sottoposto a morfina. Invero, per quanto possa senz'altro ipotizzarsi uno stato di sofferenza prolungato del occorre considerare che costui fu sentito il 5 Pt_1 febbraio 2015 mentre il sinistrò si verificò il 31.1.2015, e quindi ad una distanza che lascia fondatamente presumere che il momento più acuto del trauma fosse senz'altro passato e che l'infortunato avesse pienamente riacquistato le capacità di elaborazione dei fatti e dei ricordi;
peraltro, vi è da credere che il personale medico non avrebbe neppure autorizzato la sua audizione se il medesimo non si fosse trovato in condizioni psico-fisiche idonee. Inoltre, non consta che il si trovasse sotto l'effetto di morfina e del Pt_1 resto il racconto fornito risulta presentare addentellati specifici con quanto rinvenuto in loco (l'ombrello, che il ha riferito portare con sé). In proposito, dalle S.I.T. del Pt_1 macchinista emerge che costui ebbe a dichiarare agli agenti della Polfer Persona_2 che alle “ore 15.05, durante la marcia, a circa 1 km dalla stazione di Torre del Lago, viaggiando ad una velocità di 150 km/h, avvistavo una persona che si avvicinava pericolosamente alla sede ferroviaria (lato mare, alla sinistra della direzione marcia treno) – vedendo che non cambiava direzione, immediatamente azionavo la rapida
(frenatura massima) e continuavo ad emettere segnalazioni acustiche (già azionate al momento dell'avvistamento). La persona proseguiva nel suo cammino dando le spalle al
pagina 15 di 24 treno: tengo a precisare che detta persona aveva un ombrello chiuso sotto il braccio destro, con la punta indietro, sporgente verso il lato sinistro del treno in frenata […]”. A loro volta, l'azionamento del freno di emergenza e l'utilizzo delle segnalazioni acustiche da parte del macchinista risultano confermate dal capo treno nel verbale Persona_3 delle S.I.T. rese dallo stesso (“verso le ore 15:18 sentivo vari squilli e attivare il freno di emergenza, dopodiché il treno si arrestava subito dopo la fine del marciapiede della stazione ferroviaria di Torre del Lago. Preso contatti con il macchinista, lo stesso mi riferiva che probabilmente avevamo urtato una persona o l'ombrello detenuto dalla stessa poco prima di raggiungere la stazione di Torre del Lago”).
Infine, la dichiarazione del è confermata anche dalle risultanze della CTU, dalle Pt_1 quali si evince non solo la conformità della stazione di Torre del Lago ai requisiti di sicurezza, con riferimento tanto alla cartellonistica segnalante l'interdizione all'attraversamento dei binari e al superamento della linea gialla, quanto all'esistenza, alla visibilità e alla conformità della linea gialla alla normativa di settore, ma anche che l'urto non si sarebbe potuto verificare se il non si fosse trovato a camminare Pt_1 vicino al bordo della banchina, nello spazio interdetto ai pedoni, oltre la linea gialla di sicurezza. Invero, come accertato in sede di CTU, nella stazione di Torre del Lago il margine esterno della linea gialla si trova a una distanza pari a 94 cm dal bordo del marciapiede. Una simile distanza, unitamente all'assenza di parti del treno debordanti sul marciapiede, determina l'impossibilità di ipotizzare un urto fra il convoglio ferroviario ed il braccio destro del se quest'ultimo avesse rispettato la linea gialla. Pt_1
Tant'è che il CTU conclude la sua indagine affermando “Per quanto evidenziato è quindi chiaro che qualunque sia stata l'oggetto o la parte del corpo del entrata in Pt_1 contatto con una parte qualunque del carro si dovesse trovare necessariamente oltre il bordo del marciapiede poiché non vi sono parti del treno che debordano all'interno del volume del marciapiede”.
Ciò induce a ritenere che il sinistro si verificò non a causa di un difetto di custodia da parte dell'ente gestore della stazione ferroviaria e di tutte le sue pertinenze, quanto piuttosto per il comportamento gravemente imprudente del il quale, intento ad Pt_1 ascoltare musica ad alto volume con gli auricolari collegati al telefono, si pose volontariamente nelle condizioni di non accorgersi dell'arrivo del treno e, nelle citate condizioni di totale isolamento dall'ambiente circostante, privo delle normali facoltà di percezione del possibile pericolo e di capacità di ascolto dei segnali acustici pur pagina 16 di 24 ripetutamente lanciati dal macchinista, oltrepassò la linea gialla venendo attinto da tergo dal treno che sopraggiungeva.
5. Sulla dedotta responsabilità contrattuale
Con il terzo motivo di gravame, il si duole della mancata applicazione da parte Pt_1 del giudice di prime cure delle norme relative alla responsabilità contrattuale del vettore.
Il Tribunale di Lucca ha, infatti, escluso di poter applicare il R.D.L. 11 ottobre 1934 n.
1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni, poiché non sarebbe stata dimostrata la conclusione del contratto di trasporto ferroviario, non essendo stato rinvenuto alcun biglietto né sul luogo del sinistro né sulla persona del
Pt_1
Con tale motivazione, a detta dell'appellante, sarebbero stati obliterati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a ritenere provata l'esistenza del biglietto, quali il fatto che il non Pt_1 poteva che essere arrivato in treno alla stazione di Torre del Lago;
il fatto che non potevano ipotizzarsi altri motivi per i quali lo stesso si trovava sulla banchina, direzione
Viareggio, se non per attendere il treno che lo avrebbe portato a Montecatini da suo fratello;
il fatto che non aveva un autoveicolo a mezzo del quale sarebbe potuto tornare a casa.
Il motivo di gravame non è fondato.
Il Collegio osserva che l'art. 11 § 4 del Regio Decreto-legge n. 1948/1934 convertito nella L. 4 aprile 1935 n. 911 (“Nuovo testo delle condizioni e tariffe del trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato”) rubricato “Responsabilità per danno alle persone”, stabilisce che “Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore”.
L'art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1977, n. 754 ha disposto una modifica dell'articolo 13 delle stesse condizioni del R.D.L., stabilendo la sostituzione del § 4 nei termini che seguono: “Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde
a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”. Dal momento che l'art. 13 del R.D.L. n. 1948/1934 non attiene alla responsabilità del vettore pagina 17 di 24 per danni ma, anzi, è rubricato “Accertamento sanitario dei danni alle persone” e dal momento che è composto da un unico paragrafo che recita “Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti dell'Amministrazione nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti dell'Amministrazione, referto di cui il danneggiato può chiedere copia”, appare evidente che l'intento reale del legislatore fosse quello di sostituire l'art. 11 § 4 dello stesso R.D.L. con una disciplina più favorevole per gli utenti del servizio ferroviario, introducendo la colpa presunta delle ferrovie ed eliminando il riferimento all'anormalità del servizio, la prova della quale non è più a carico del danneggiato. Di ciò si trova esplicita conferma nella giurisprudenza successiva alla riforma, che ha chiarito come, a partire dalla modifica introdotta con la L. 754/1977, il viaggiatore che abbia riportato un danno non debba più provare l'anormalità del servizio, ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, dal quale viene fatta discendere una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione ferroviaria, salvo che questa provi che l'incidente è avvenuto per causa non ad essa imputabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22337 del
24/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9316 del 09/11/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3303 del 14/07/1989).
Ciò premesso, quindi, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ciò che rileva non
è se il fosse o meno in possesso del biglietto, ma se lo stesso si trovasse nella Pt_1 relazione di fatto con il veicolo ferroviario descritta dalla norma richiamata affinché possa ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista a carico delle Ferrovie dello
Stato.
Orbene, una tale verifica non può che condurre a risultati sfavorevoli per l'appellante. Nel caso di specie, infatti, il danneggiato ha allegato di trovarsi sul binario in attesa di un treno diretto a Pisa (evidentemente sicuramente diverso da quello in transito che l'ha poi urtato, che era diretto a Viareggio); donde, è evidente come non ricorra nessuna delle situazioni descritte dalla norma speciale sulla responsabilità del vettore ferroviario
(permanenza sul treno ovvero salita o discesa da esso). Ne deriva, che, se anche il fosse qualificabile astrattamente come viaggiatore – del che non vi è prova in Pt_1 atti, non essendo sufficiente a tal fine la mera presenza in stazione – la norma sulla responsabilità presunta dell'amministrazione ferroviaria risulterebbe inapplicabile perché
pagina 18 di 24 limitata ai sinistri avvenuti a bordo dei convogli o nell'atto della salita e della discesa dagli stessi.
Alle stesse conclusioni si perviene sulla base del Regolamento CE 2007/1371 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale all'art. 26, primo comma, dell'Allegato I prevede che “Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata”. Anche tale norma, infatti, presuppone che il sinistro si verifichi o durante la permanenza sul treno oppure nel momento in cui vi si entra o vi si esce, restandone comunque esclusa l'ipotesi dell'attesa sul binario.
6. Sulla dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza di prime Pt_1 cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità delle convenute ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c.
In proposito il giudice di prime cure ha osservato che <il nelle dichiarazioni Pt_1 rese a pochi giorni dal fatto (e senza che possa dirsi, nemmeno a livello di presunzioni, che si trovasse in istato di semincoscienza), ebbe a riferire alla Polizia, in sede di sommarie informazioni: “nell'attesa del treno indossavo gli auricolari collegati al mio telefono cellulare e camminando lungo la banchina ferroviaria iniziavo ad ascoltare musica ad un certo punto mi sentivo colpire da dietro … sono stato investito dal treno sicuramente perché inavvertitamente devo aver oltrepassato la linea gialla che delimita la zona di pericolo … non ho sentito alcun richiamo sonoro dal treno che mi ha investito in quanto stavo ascoltando musica ad alto volume”>>. Tali dichiarazioni – a detta di quel giudice – collimavano con quelle rilasciate dal in sede di indagini penali e Per_2 avevano indubbio carattere confessorio quanto alla condotta gravemente imprudente tenuta dal danneggiato che doveva ritenersi causa esclusiva dell'evento dannoso.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure, da un lato, non avrebbe valutato tutti gli indizi noti, gravi, precisi e concordanti al fine di dimostrare un fatto ignoto, altrimenti indimostrabile, dall'altro, non avrebbe ammesso le prove orali richieste al fine di provare i fatti dedotti e ciò sulla base di una supposta, quanto irragionevole, loro falsità.
pagina 19 di 24 Le doglianze non colgono nel segno.
Anzitutto, il giudice di prime cure non ha valutato come “false” le prove dedotte ma ha condivisibilmente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova formulati dall'attore/odierno appellante con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Invero, come si è già avuto modo di osservare nel paragrafo dedicato alla ricostruzione in fatto della vicenda, le circostanze ivi dedotte sono inidonee a dare dimostrazione della dinamica dei fatti occorsi in quanto afferiscono a momenti o precedenti o successivi all'urto. Gli unici capitoli concernenti direttamente la dinamica dell'incidente risultano quelli di cui al n. 9
(teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la banchina ferroviaria (rectius Tes_1 marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] e quello di cui al n. 18 (teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la banchina Tes_2 ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”]. Essi, tuttavia – come già sopra evidenziato – dovrebbero sollecitare un ricordo che i testi non possono avere dal momento che dai precedenti capitoli emerge chiaramente che il treno era già passato al momento dell'avvistamento del Pt_1 accasciato, per cui gioco-forza deve ritenersi che non sia caduto sotto la diretta percezione visiva dei due testi il momento dell'investimento e, con esso, anche il punto preciso dell'urto. Peraltro, le prove testimoniali dedotte non sarebbero neppure utili a verificare l'esatta posizione del rispetto alla linea gialla di sicurezza posto che Pt_1 dalla formulazione dei capitoli emerge come i testimoni abbiano semplicemente visto il treno passare dal binario 2 e, solo successivamente, abbiano individuato un soggetto a terra ferito (si veda cap. 2 “DCV nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo vide transitare un treno ad alta velocità lungo la banchina della stazione” e, subito dopo, cap.
3 e 11 “DCV nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo, appena dopo il passaggio del treno, vide un uomo accasciato a terra lungo il marciapiede adiacente al binario ove era transitato il treno”).
Parimenti da disattendere sono i rilievi relativi ad una presunta non corretta valutazione delle risultanze di causa, compiuta dal primo giudice.
Come noto, l'onere di allegazione e prova degli elementi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. grava interamente su chi agisce. Il danneggiato deve, infatti, fornire una precisa ricostruzione della dinamica del fatto illecito produttivo dell'evento dannoso, ascrivibile a titolo di dolo o di colpa al convenuto, nonché del danno conseguenza che da detto evento sia stato prodotto. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante, lungi dall'aver pagina 20 di 24 fornito elementi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del fatto, si è limitato ad ipotizzare la presenza di una non ben definita sporgenza del treno, rimasta tuttavia del tutto indimostrata anche all'esito della CTU all'uopo disposta. Nell'atto di appello si legge, infatti, < Il semplice esame della distanza che corre tra la fine della sagoma del treno (e del locomotore in particolare) e l'inizio del marciapiede della stazione di Torre del Lago, vale a dire circa 20/30 cm, avrebbe sicuramente condotto gli inquirenti a ben diverse conclusioni. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente visionare le fotografie allegate in atto di citazione (doc.8), scattate ad un locomotore della stessa tipologia di quello di cui al sinistro per cui è causa su un binario della Stazione di Pisa dalle quali emerge un dato inconfutabile: tra il bordo del marciapiede ed il corpo del locomotore corre sempre e comunque, per evidenti ragioni di sicurezza, una distanza di almeno venti centimetri, la quale, unita a quella che separa la striscia gialla dal bordo del marciapiede (striscia gialla sul limite della quale risulta stesse camminando il realizza un tale spazio “di Pt_1 sicurezza” che non lascia dubbi di sorta sul fatto che ad attingere il braccio del Pt_1 non poté che essere un corpo estraneo, fuoriuscente dal corpo del convoglio;
non è dato di sapere se un tubo, o un cavo elettrico o altro;
ma il fatto ignoto, è desumibile dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti a sua dimostrazione, come previsto dall' art. 2729 c.c.>> (pagina 14 dell'atto di appello). Nelle osservazioni mosse all'elaborato peritale, il individua l'oggetto sporgente nei maniglioni posti sulle Pt_1 fiancate della motrice del treno che ne estenderebbero la sagoma da ambo i lati per circa
10-11 cm, arrivando quasi a debordare sul marciapiede. Nella propria comparsa conclusionale, per converso, l'appellante arriva a supporre come non si possa escludere nemmeno l'avvenuto contatto tra il convoglio e l'ombrello da lui tenuto sottobraccio e trovato distrutto, il quale si sarebbe infilato nel maniglione sporgente agganciandovisi e trascinando con sé il proprietario a forte velocità. Appare evidente come lo stesso danneggiato non sia stato in grado di dare una ricostruzione univoca e coerente dei fatti che lo hanno, purtroppo, visto protagonista.
A ciò si aggiunga che quanto esposto in modo oscillante dall'attore ha ricevuto comunque smentita dalla CTU redatta dall'Ingegner il quale, in base ai rilievi esperiti, ha Per_4 potuto constatare che, a prescindere da quale parte del treno sia entrata in contatto con il quest'ultimo, per essere urtato, doveva necessariamente trovarsi, almeno Pt_1 con l'arto superiore, oltre il bordo del marciapiede, non essendovi parti del treno debordanti all'interno del volume della banchina. Come già in precedenza rilevato, infatti, le misurazioni svolte hanno consentito di stabilire che la motrice e le carrozze del treno di pagina 21 di 24 tipo E464 in nessun tratto della loro percorrenza nella stazione di Torre del Lago avrebbero potuto debordare sulla banchina. In ogni caso, poi, l'eventuale sporgenza dei maniglioni dalla sagoma della motrice non avrebbe comunque potuto attingere l'arto superiore del se questo non si fosse trovato a camminare vicino al bordo della Pt_1 banchina, nello spazio interdetto ai pedoni, oltre la linea gialla di sicurezza. Invero, come accertato dal CTU, nella stazione di Torre del Lago il margine esterno della linea gialla si trova a una distanza pari a 94 cm dal bordo del marciapiede. Una simile distanza, unitamente all'assenza di parti del treno debordanti sul marciapiede, determina l'impossibilità di ipotizzare un urto dei maniglioni con il braccio destro del ove Pt_1 lo stesso avesse rispettato le più elementari regole di prudenza, potendosi diversamente ed evidentemente collocare la sua posizione al momento del sinistro ben oltre la linea gialla, come dallo stesso dichiarato nel verbale S.I.T. del 5.02.2015. Pt_1
In definitiva, tenuto conto che il CTU ha smentito le dedotte violazioni concernenti le distanze di sicurezza da rispettare nel posizionamento degli elementi fissi della stazione CO di Torre del Lago valutando conforme a quanto stabilito dalle linee guida la stazione ferroviaria (come già evidenziato supra), la causa esclusiva del danno sofferto dal può verosimilmente identificarsi nella condotta colposa dello stesso il quale, Pt_1 contravvenendo a basilari regole di prudenza, si trovava a camminare o oltre la linea gialla di sicurezza o addirittura sulla massicciata, indossando gli auricolari ed ascoltando musica ad alto volume, tanto da non accorgersi del sopraggiungere del treno in transito e nemmeno delle segnalazioni acustiche attivate dal macchinista. Sicché, quand'anche il sinistro si fosse verificato per l'impatto del treno contro l'ombrello che il Pt_1 portava sottobraccio, con la punta sporgente rivolta verso il treno in arrivo (cfr. verbale
), la responsabilità dell'accaduto non potrebbe che essere ascritta allo COroparte_6 stesso danneggiato, il quale si è posto volontariamente in una situazione di estrema pericolosità al sopraggiungere del treno determinando per sua esclusiva colpa il verificarsi del sinistro.
7. Le conclusioni
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
8. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante in pagina 22 di 24 base al seguente computo, alla stregua del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02, nello scaglione di valore indeterminabile – complessità media) e dell'impegno difensivo prestato medio: € 12.156,00 per compensi (di cui € 2.518 per la fase di studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 3.686 per la fase istruttoria ed € 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Quanto alle spese di CTU, il Collegio rileva che il CTU, ingegner non ha Per_4 presentato domanda di liquidazione degli onorari e che, in ogni caso, egli non potrebbe più presentarla dal momento che l'art. 71, secondo comma, d.P.R. 115/2002 prevede che la domanda di liquidazione da parte degli ausiliari del magistrato deve essere presentata
“a pena di decadenza” nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, termine nel caso di specie ampiamente decorso considerato che la relazione è stata depositata il 10.2.2025.
Infine, non vi è luogo alla condanna al rimborso delle spese di CTP non avendo le appellate prodotto documentazione da cui si evinca il relativo esborso oppure la richiesta di pagamento da parte del professionista.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza n. 1382/2019 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il
[...]
02.10.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, , a pagare alla parte appellata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado che si COroparte_7 liquidano in complessivi € 12.156,00 in base al calcolo specificato in parte motiva, quale pagina 23 di 24 compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.12.2025, su relazione della dott.ssa
IA ER AT.
Il Consigliere Estensore
IA ER AT
La Presidente
IA RI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa IA ER AT Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2247/2019 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Pinzauti ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Giovanni
Mariotti come da procura in atti;
APPELLATE
avverso la sentenza n. 1382/2019 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 02.10.2019;
con ordinanza in data 26/27.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Per l'appellante: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita – previa ammissione delle ulteriori istanze istruttorie articolate in primo grado (prove orali e CTU medico- legale sulla persona dell'appellante) – Voglia rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento, siccome anch'esse dirimenti ai fini del decidere. In subordine si conclude nel merito come da note per la trattazione scritta del 04.03.2021 (relative alla prima udienza del 09.03.2021, Cfr in atti) e si chiede la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. ratione temporis vigente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”;
Per le appellate: e come sopra COroparte_1 COroparte_2 rappresentate, difese e domiciliate, previa espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni, contestazioni, richieste e conclusioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado e nei successivi atti ed a verbale di udienza nel
Giudizio di primo grado, concludono affinché l'Onorevole Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Voglia: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 348 bis e ss. c.p.c., poiché il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito: rigettare e respingere l'appello proposto dal Sig. , perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca, e comunque accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado da COroparte_1
e che vengono qui riproposte ex art. 346 c.p.c.: '- nel
[...] COroparte_2 merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte dall'attore nei Parte_1 confronti di e perché inammissibili, e COroparte_1 COroparte_2 comunque infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- nel merito in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, accertare e dichiarare sussistente il prevalente concorso di colpa del Sig. nella Parte_1 determinazione dell'evento di causa, riducendo, per l'effetto ed in maniera proporzionale,
l'entità del risarcimento del danno eventualmente dovuto e provato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di CTU e CTP.” - in ogni caso: con vittoria di spese, anche di eventuali CTU e CTP, e compensi professionali del secondo grado di giudizio". In Via Istruttoria: le comparenti si oppongono a qualsivoglia richiesta istruttoria eventualmente formulata dall'appellante, e solo nella denegatissima ipotesi di espletamento di attività istruttoria, insistono per l'ammissione delle prove dedotte nella pagina 2 di 24 memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di primo grado, e reiterate in sede di conclusioni avanti al Tribunale (specificamente: interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale
e, previa prova dell'an debeatur e di esistenza, natura, entità e riferibilità all'evento del lamentato danno, C.T.U. medico legale)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_1 [...]
e per sentire accogliere la propria domanda di COroparte_1 COroparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'urto con un treno in transito, occorso presso la stazione di Torre del Lago alle ore 14,30 del 31/01/2015.
Nello specifico, il deduceva che, mentre si trovava in piedi sulla banchina Pt_1 adiacente al binario 2, era stato colpito al braccio destro da qualcosa di non ben identificato che sporgeva dalla sagoma di un treno in corsa, diretto verso Viareggio. A seguito dell'urto, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa, ove i medici evitavano l'amputazione del braccio mediante una vascolarizzazione tramite prelievo di una vena dall'arto inferiore. Nonostante l'intervento, il braccio, l'avambraccio e la mano destra perdevano ogni capacità di movimento e diventavano insensibili agli stimoli, senza possibilità di un futuro miglioramento o recupero delle precedenti condizioni. I postumi invalidanti si attestavano tra i 60 e gli 83 punti percentuali, a seconda della tabella adottata, come risultava dalla quantificazione compiuta sia dal perito di parte, dott.
, che dal CTU nominato nell'ambito della causa da lui azionata contro Persona_1
l' per ottenere il riconoscimento di un assegno periodico di invalidità. CP_3
Esponeva ancora l'attore che, su segnalazione del capotreno, era intervenuta anche la che aveva raccolto sommarie informazioni testimoniali (dal capotreno, dal CP_4 macchinista e dallo stesso e svolto gli opportuni rilievi sul treno, ormai giunto Pt_1 presso la stazione di Viareggio con un ritardo di 50 minuti. Inoltre, era stato aperto un procedimento penale (RGNR 591/2015) a carico del macchinista, , che si Persona_2 era concluso con l'archiviazione.
Infine, dopo le inutili richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale nei confronti di CO e di , affermava di essersi determinato ad agire in giudizio per veder CP_2 riconosciuta la responsabilità degli enti di gestione della ferrovia a titolo extracontrattuale
(ex art. 2050 c.c. e, in subordine, ex art. 2051 e 2043 c.c.) ovvero a titolo contrattuale
(ai sensi dell'art. 1681 c.c. e del D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948).
pagina 3 di 24 Il Tribunale adito, nella resistenza delle convenute, istruita la causa sulla base delle sole produzioni documentali, rigettava la domanda ritenendo non configurabile alcuna delle ipotesi di responsabilità prospettate dall'attore e condannava il a rifondere alle Pt_1 convenute le spese di lite.
2. Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva Parte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, affidata a quattro motivi di gravame.
Con un primo motivo, l'appellante deduceva che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, la fattispecie oggetto di causa rientrava nell'alveo della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. In proposito, rilevava che, con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario da parte della p.a., la presunzione di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa era da riconoscere quando il danno si ricollegava ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presentasse connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, così da richiedere particolari cautele preventive, la cui mancanza determinava quelle anomalie idonee a radicare la presunzione di colpevolezza in capo al gestore del servizio. Nel caso di specie, tali anomalie erano ravvisabili nel mancato rispetto della distanza minima dalla linea gialla del palo di sostegno rivolto verso il binario 2, tale da creare un pericolo ai passeggeri in attesa sulla banchina, e nel fatto che il convoglio doveva avere una qualche sporgenza che fuoriusciva dalla sagoma del treno, altrimenti il non sarebbe Pt_1 stato urtato, attesa la distanza di 20/30 cm tra la fine della sagoma del treno e l'inizio del marciapiede della stazione di Torre del Lago. Di conseguenza, l'ente proprietario non avrebbe potuto essere sottratto dalle sue responsabilità, data la mancanza di idonea prova dell'interruzione del nesso di causalità dovuto all'intervento di un fattore autonomo e indipendente.
Con un secondo motivo, l'appellante lamentava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità delle convenute emergeva chiaramente dal disposto dell'art. 2051 c.c. attesa la qualifica, in capo a di custode della stazione ferroviaria CP_5
e di tutto ciò che la compone, ivi compresa la banchina ed il marciapiede adiacente ai binari, oltre alle motrici e alle carrozze dei treni. A tal fine evidenziava che, a fronte dell'impatto fra lui ed il treno sulla banchina della stazione, le convenute non avevano provato di aver “adottato tutte le cautele e le misure di prevenzione idonee ad evitare eventi pregiudizievoli”, laddove, per contro, le distanze tra convoglio e linea gialla, e la pagina 4 di 24 cartellonistica di sicurezza irregolare, erano state certificate nell'allegata CTP depositata e non contestata.
Con un terzo motivo, l'appellante si doleva che il Tribunale avesse escluso l'applicabilità dell'art. 1681 c.c. e 13 D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948 nonostante la prova dell'esistenza di un biglietto ferroviario risultasse da plurimi elementi che, se correttamente valutati attraverso la necessaria operazione induttiva prevista dall'art. 2729 c.c., avrebbero consentito di ritenere dimostrata l'esistenza del fatto ignoto.
Con un quarto motivo, l'appellante deduceva che, pur a volere ricondurre i fatti alla sola norma di cui all'art. 2043 c.c., il giudice di prime cure, da un lato, non aveva considerato tutti gli elementi indizianti noti, che in quanto gravi, precisi e concordanti, se correttamente valutati, avrebbero dimostrato il fatto ignoto, dall'altro, non aveva ammesso le prove orali che avrebbero consentito di superare i dubbi sulle modalità di accadimento dell'incidente. Questo, per contro, era stato ricostruito solo richiamando le dichiarazioni rese dal danneggiato alla polizia ferroviaria pochi giorni dopo l'incidente, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, erano prive di valore confessorio in quanto erano state rilasciate quando il ancora si trovava in stato di Pt_1 rianimazione e sotto massiccio trattamento di morfina e, in ogni caso, non fornivano prova dell'evento occorso per il cui verificarsi era necessario che un corpo contundente fuoriuscisse dal convoglio per una misura di almeno sessanta centimetri. Circostanza, quest'ultima, desumibile per presunzioni dallo stato dei luoghi, confermata dalla ricostruzione operata dal CTP e ulteriormente dimostrabile attraverso l'esame dei testi non ammessi.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa
CTU sul luogo dell'incidente e sulle pertinenze in custodia delle convenute ed escussione dei testi non ammessi in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con un'unica comparsa le convenute, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e, nel merito, contestando, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con condanna della controparte alla refusione delle spese del grado.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.3.2021 e quindi rimessa pagina 5 di 24 sul ruolo con provvedimento del 6/7.9.2021 stante la posizione di direttore amministrativo assunta medio tempore dal giudice ausiliario, nominato relatore;
indi, nuovamente trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.5.2024, con ordinanza in data 8.3.2024 veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU, all'esito della quale, previa nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6 marzo
2025), con ordinanza in data 26/27.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di improcedibilità ex art. 348bis c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non residua più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. Sulla ricostruzione in fatto della vicenda.
Gli avvenimenti del 31.1.2015 a seguito dei quali odierno Parte_1 appellante, riportò il grave politraumatismo all'arto superiore destro descritto in atti, emergono dagli atti dell'indagine penale aperta a carico del macchinista del treno regionale 23362, , sfociata nel procedimento RGNR 591/2015, conclusosi Persona_2 con richiesta di archiviazione del P.M. per infondatezza della notizia di reato [“trattandosi di fatto ascrivibile al comportamento, oltremodo imprudente, del solo , il Pt_1 macchinista del treno non potendo fare altro che frenare immediatamente"] (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado di parte convenuta), accolta con decreto del Giudice di Pace di
Lucca in data 28.4.2015 (cfr. doc. 11 fascicolo primo grado di parte convenuta).
L'attore afferma che si trovava sul marciapiede (rectius banchina) adiacente al binario 2 della stazione ferroviaria di Torre del Lago, in attesa del treno che lo avrebbe condotto a pagina 6 di 24 Pisa, quando al sopraggiungere del treno regionale 23362 diretto a Viareggio aveva percepito un improvviso e forte dolore al braccio destro, scoprendo che l'arto era rimasto gravemente lesionato.
Mette conto evidenziare che tale ricostruzione non ha trovato conferma nelle risultanze degli atti di p.g. compiuti nell'immediatezza dalla Polizia Ferroviaria.
Il macchinista , sentito a sommarie informazioni qualche ora dopo i fatti, Persona_2 dichiarava che alla guida del treno 23362, giunto a circa 1 km dalla stazione di Torre del
Lago, viaggiando ad una velocità di circa 150 km/h, avvistava una persona che si avvicinava pericolosamente alla sede ferroviaria (lato mare, alla sinistra della direzione marcia treno); vedendo che non cambiava direzione, immediatamente azionava la
“rapida” (frenatura massima) e continuava ad emettere segnalazioni acustiche (già azionate al momento dell'avvistamento); la persona proseguiva il suo cammino dando le spalle al treno: “tengo a precisare che detta persona aveva un ombrello chiuso sotto il braccio destro, con la punta indietro, sporgente verso il lato sinistro del treno. In frenata, superavo con la motrice la persona e, un attimo dopo, sentivo un leggero rumore di colpitura provenire dal lato sinistro (…)”.
Il capotreno , a sua volta, riferiva che verso le 15:18 aveva sentito vari Persona_3 squilli e l'attivazione del freno di emergenza dopodiché il treno si era arrestato subito dopo la fine del marciapiede della stazione ferroviaria di Torre del Lago;
sceso dal treno per verificare l'accaduto, scorreva il convoglio per controllare il materiale senza rinvenire alcuna traccia dell'impatto; una volta giunto alla fine del marciapiede lato Pisa, una persona richiamava la sua attenzione indicandogli un uomo seduto in un'aiuola fuori dalla stazione in via Matteotti;
l'uomo si teneva l'arto anteriore destro, dal quale fuoriusciva parecchio sangue;
prontamente chiedeva l'intervento sul posto di un'ambulanza che giungeva poco dopo per soccorrere l'infortunato.
Dall'ispezione eseguita dagli agenti della Polfer lo stesso giorno, presso la stazione
Ferroviaria di Viareggio ove il convoglio era giunto alle ore 16:14, non risultavano
“evidenti segni di impatto, graffi o sfregamenti lungo la lamiera della motrice e nelle parti inferiore e laterale del carrello, né tracce ematiche o eventuali residui organici e/o di tessuti (…)”.
Dal verbale di sopralluogo eseguito l'1.2.2015 dalla emerge che, a terra, a pochi CP_4 cm dal bordo sud del marciapiede, vi era un ombrello con tela a spicchi bianchi e blu, vistosamente deformato e danneggiato sia nella stecca che nell'insieme. Inoltre, alla pagina 7 di 24 distanza di 69,50 metri dal bordo sud del suddetto marciapiede, sulla massicciata ferroviaria, vi era una consistente traccia di sangue, mentre non vi erano altre tracce di sangue proseguendo verso sud. Al contrario, tra la suddetta traccia di sangue ed il marciapiede di stazione era possibile riscontrare la presenza di numerose piccole
“gocciolature” di sangue indicative dell'itinerario percorso a piedi dal subito Pt_1 dopo l'urto.
Infine, è emerso che il binario percorso dai treni diretti a Pisa nella Stazione di Torre del
Lago è di norma il binario n. 1 e non il binario n. 2 e che dalle 14,30 per i successivi 40 minuti non vi erano treni con destinazione Pisa (cfr. doc. 4 all. fascicolo primo grado parte convenuta).
Orbene, alla stregua di tali elementi, è quantomeno dubbio che il al Pt_1 sopraggiungere del treno, si trovasse sul marciapiede adiacente al binario 2 della stazione ferroviaria di Torre del Lago in attesa di un treno che lo avrebbe condotto a Pisa, come da lui dichiarato, e non sulla massicciata ferroviaria.
Una tale ricostruzione, invero, è supportata dal rinvenimento in loco di una consistente macchia di sangue, verosimilmente indicativa del fatto che il ferimento del Pt_1 conseguente all'urto avvenne proprio in quel punto, laddove in direzione del marciapiede gli agenti avvistarono solo tracce di gocciolature. Né in senso contrario vale osservare – come fa la difesa dell'appellante – che le tracce di sangue sulla massicciata sarebbero dovute al fatto che il era stato condotto lì dai soccorritori dopo l'urto per Pt_1 consentire all'ambulanza un più facile accesso. Invero, dalle sommarie informazioni rese dal capotreno emerge che il dopo l'urto, non era rimasto all'interno Per_3 Pt_1 della stazione ma si era posizionato fuori di essa, in via Matteotti;
per cui sarebbe assolutamente illogico ipotizzare che lo stesso da quella posizione era stato portato nuovamente dentro la stazione per essere ivi soccorso.
Inoltre, sempre nei pressi della massicciata, a pochi cm dal bordo sud del marciapiede, gli agenti della Polfer rinvennero un ombrello “a spicchi”, ombrello che il aveva Per_2 precedentemente dichiarato di aver visto sotto il braccio destro del e che lo Pt_1 stesso aveva confermato successivamente di portare al braccio (anche se non Pt_1 ricordava a quale dei due bracci), nelle sommarie informazioni rilasciate alla Polfer il
5.2.2015.
Circa il valore probatorio di tali elementi, contestato dall'appellante, si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, “In pagina 8 di 24 mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19521 del 19/07/2019).
Quanto ai testi non ammessi, che a detta della difesa avrebbero potuto riferire delle circostanze in cui si era verificato l'urto, si osserva che i capitoli di prova dedotti dal con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. risultano per lo più Pt_1 inidonei a dimostrare dove si sarebbe verificato l'urto e con quali modalità, se si considera che i primi sei capitoli sono relativi a circostanze o precedenti o successive all'urto mentre i capitoli 9 (teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la Tes_1 banchina ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] e 18 (teste [“DCV che l'incidente si verificò Tes_2 lungo la banchina ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] dovrebbero sollecitare un ricordo che i testi non possono avere dal momento che dai precedenti capitoli emerge chiaramente che il treno era già passato al momento dell'avvistamento del accasciato, per cui gioco- Pt_1 forza deve ritenersi che non sia caduto sotto la diretta percezione visiva dei due testi il momento dell'investimento e, con esso, anche il punto preciso dell'urto. Quanto ai rimanenti capitoli, relativi all'aiuto che sarebbe stato offerto al per raggiungere Pt_1 la fine del marciapiede ove arrivò l'ambulanza, le circostanze ivi dedotte si pongono in patente contrasto con quanto dichiarato dal capotreno alla Polizia Ferroviaria, che Per_3 vide il fuori dalla stazione in via Matteotti, dove lo stesso rimase in attesa Pt_1 dell'arrivo dell'ambulanza chiamata dallo stesso . In merito al raffronto tra il Per_3 valore delle dichiarazioni del e le possibili dichiarazioni dei testi, vi è da Per_3 considerare, sul piano dell'attendibilità intrinseca, che il fu sentito dalla p.g. a Per_3 distanza di qualche ora dal fatto (cfr. verbale di s.i.t. in atti delle ore 17,10) e che le sue dichiarazioni appaiono assolutamente verosimili e confortate sia dalle tracce di sangue che dalla presenza dell'ombrello alla fine del marciapiede. Per contro, i testimoni che pagina 9 di 24 l'appellante chiede di escutere dovrebbero essere stati presenti ai fatti senza che degli stessi sia stata attestata in alcun modo la effettiva presenza da parte degli agenti, senza che siano note le circostanze della loro identificazione da parte del sul luogo del
Pt_1 fatto al momento del sinistro e senza che il abbia reso note le modalità del loro
Pt_1 successivo rintraccio. Infine, vi è da evidenziare anche che il contrasto avrebbe potuto essere composto dal con la produzione in giudizio del referto del pronto
Pt_1 soccorso dal quale sarebbe potuto emergere il preciso luogo in cui il era stato
Pt_1 prelevato dall'ambulanza, ma di tale documento non vi è traccia in atti.
3. Sulla dedotta responsabilità delle appellate ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Viene in rilievo il primo motivo di appello proposto dal Pt_1
Quanto premesso in ordine alla scarsa attendibilità della ricostruzione in fatto della vicenda offerta dall'attore/odierno appellante, condiziona sfavorevolmente il giudizio in ordine ad un'ipotetica responsabilità dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
È evidente, infatti, che la mancata individuazione del punto esatto in cui si sarebbe verificato l'urto – tra cui, per quanto osservato nel precedente paragrafo, non è possibile escludere la massicciata in cui il non avrebbe dovuto trovarsi trattandosi di Pt_1 zona interdetta al personale non autorizzato, come da cartelli di segnalazione presenti in loco – determina una evidente lacuna nella ricostruzione della dinamica del sinistro che non può che ridondare a sfavore dell'attore, che aveva l'onere di allegare e di provare in che punto si sarebbe verificato l'urto, prima di poter invocare la responsabilità dell'ente gestore per il mancato apprestamento di cautele idonee ad evitarlo.
Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare la presenza del all'inizio della banchina, Pt_1 dopo aver percorso la massicciata, in prossimità del punto in cui è stato trovato l'ombrello che l'infortunato portava con sé, non è possibile pervenire a conclusioni diverse.
L'appellante mostra di muovere dalle medesime premesse del giudice di prime cure quando afferma che, alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La presunzione di colpa per l'esercizio d'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, sì da richiedere particolari cautele preventive” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 20/05/2016;
pagina 10 di 24 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3829 del 01/04/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1393 del
27/02/1984).
Ciò premesso, il sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto non dovute nel caso Pt_1 di specie l'adozione di particolari cautele da parte dell'ente gestore nonostante la situazione lo imponesse.
Si duole, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non abbia ravvisato connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, da un lato, nella esigua distanza, pari a soli 51 cm, intercorrente tra uno dei due pali di sostegno della cartellonistica di sicurezza e il margine esterno della linea gialla, che – a suo dire - non CO rispetterebbe le Linee Guida e renderebbe il palo un ostacolo fisso pericoloso per i pedoni;
dall'altro, nella sporgenza anomala dalla sagoma del treno che era stata ritenuta non provata laddove invece indizi gravi, precisi e concordanti, se correttamente valutati, avrebbero consentito di rilevarne l'esistenza.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Con riferimento al primo profilo, sono di ausilio le risultanze della CTU, espletata dal
Collegio, a firma dell'ingegner che smentiscono i rilievi di parte appellante. Per_4
Invero, il tecnico nominato dall'ufficio ha accertato che l'ampiezza del marciapiede è di
6,5 m circa e che la distanza tra il bordo del marciapiede ed il cartello di segnalazione è di circa 1,45 m circa;
ha quindi evidenziato che “la presenza del Cartello NON può essere considerata come un ostacolo” richiamando il paragrafo 4.2.1.12 della in base al Pt_2 quale “nel corridoio libero di 160 cm possono trovarsi ostacoli. L'attrezzatura necessaria per il sistema di segnalamento e l'attrezzatura di sicurezza non è considerata un ostacolo nel presente punto. La distanza minima dagli ostacoli all'area di pericolo deve rispettare le indicazioni della seguente tabella” (p. 37, 41 e 45 della CTU). Ciò premesso, il CTU ha escluso che il palo sul quale poggia il cartello di divieto di attraversamento dei binari
(posto a distanza di 145 cm dal bordo della banchina) possa essere considerato come un ostacolo in quanto, non sono considerati tali i sistemi di segnalamento e le attrezzature di sicurezza, e ha rilevato come il palo in questione sia inquadrabile in tale ultima categoria in quanto segnala alle persone che per la loro sicurezza NON possono oltrepassare quella zona: “Tale segnale rientra nei sistemi di sicurezza passiva che pur non intervenendo direttamente contribuiscono a prevenire situazioni pericolose” (cfr. pag. 43 della CTU in atti). Ha infine replicato, in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte appellante, come non vi possa essere una zona di transito accanto al cartello in quanto i passeggeri pagina 11 di 24 non possono spostarsi oltre la zona presidiata dal cartello stesso. Inoltre, a proposito CO delle linee guida adottate da nel 2011 relative all'accessibilità nelle stazioni a persone con disabilità e ridotta mobilità, richiamate dal tecnico di parte, il CTU, ha opportunamente evidenziato come queste facciano riferimento a nuove realizzazioni o a ristrutturazioni, laddove, analizzando le storicità della zona dopo il 2011 non risulta che siano stati fatti lavori di ristrutturazione sul marciapiedi per cui è causa.
Tra l'altro, ad abundantiam, si rileva che il non ha mai dedotto di essersi Pt_1 avvicinato alla sede ferroviaria per la presenza "ingombrante" di un cartello che lo avrebbe in qualche modo costretto ad invadere la sede ferroviaria o ad oltrepassare la linea gialla.
Con riferimento al secondo profilo, concernente le caratteristiche del treno regionale coinvolto nello scontro, il CTU, cui è stato sottoposto uno specifico quesito sul punto
(“Sulle caratteristiche del treno regionale coinvolto in particolare rispetto a dotazione elementi fissi e mobili sporgenti sul lato della sagoma del suo lato sinistro in direzione
Torre del Lago -Viareggio”), ha escluso la presenza di anomale sporgenze debordanti dalla sagoma del treno e ingombranti il marciapiede, rilevando quanto segue: “In relazione alle caratteristiche del treno, stante la possibilità di effettuare un rilievo laser scanner in 3d è stato possibile evidenziare come la locomotiva in questione ed i vagoni ad essa attaccati, così come possibile rilevare durante il sopralluogo, NON avevano elementi sporgenti che potessero ingombrare il marciapiede, così come è stato possibile ricostruire che la fiancata della locomotiva si trovava a circa 12 cm dal bordo del marciapiede senza che in alcun modo la sagoma della locomotiva potesse debordare quindi sul marciapiede stesso” (p. 41 e 46 della CTU).
A tale ultimo proposito, il CTP di parte appellante ha contestato le conclusioni peritali rilevando come la sagoma della motrice tipo E 464 sia caratterizzata dall'installazione di due maniglioni esterni all'altezza della porta della cabina di guida, sporgenti dalla motrice per circa 10-11 cm. Secondo il consulente di parte, proprio detti maniglioni sporgenti avrebbero causato l'impatto con l'arto superiore destro del Il CTU, tuttavia, ha Pt_1 convincentemente replicato a tale osservazione ribadendo i risultati della misurazione della distanza tra la fiancata della motrice e il bordo del marciapiede (pari a 12 cm) e concludendo nei seguenti termini: “anche considerando i maniglioni che debordano dalla fiancata di 10-11 cm si può evidenziare come la parte esterna del maniglione sia comunque esterna al marciapiede e pertanto NON interferirebbe con persone e/o oggetti
pagina 12 di 24 che occupino il volume del marciapiede” (p. 43 della CTU). Inoltre, ha conclusivamente osservato che “pur essendoci differenze tra due stazioni che possono aver subito nel tempo anche variazioni strutturali NON implica che vi siano delle irregolarità nella stazione di torre del lago. La questione del maniglione e delle sporgenze si completa facendo riferimento alla sagoma limite in campo ferroviario ovvero ad una poligonale che deve contenere al suo interno il profilo complessivo del carro (GABARIT) fermo o in movimento”; regola tecnica che nel caso della motrice considerata non risulta essere stata disattesa.
L'accertato rispetto della normativa sulle distanze di sicurezza, unitamente all'assenza di prova circa l'esistenza di una sporgenza dalla sagoma del treno, conduce ad escludere che il al momento dell'urto si trovasse in una situazione caratterizzata dal Pt_1 superamento dei livelli normali di rischio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2050
c.c.
Analoghe considerazioni s'impongono anche con riferimento alle allegazioni difensive contenute nella comparsa conclusionale dell'appellante ove si invoca la pericolosità della mera situazione di attesa del treno sulla banchina da parte del pedone, a prescindere dalla presenza di ulteriori elementi di specifico rischio, eccezion fatta per la vicinanza della sagoma del treno al bordo del marciapiede all'altezza dei maniglioni. I documenti prodotti e la CTU hanno, infatti, dimostrato che nella stazione di Torre del Lago e, nello specifico, al binario 2, era presente l'opportuna cartellonistica di interdizione all'attraversamento dei binari e al superamento della linea gialla, così come era ben visibile e tracciata la linea gialla stessa, secondo distanze conformi alle linee guida. È stata poi verificata la regolarità del volume del treno, mai sporgente sulla banchina. Va esclusa, pertanto, la pericolosità della situazione in concreto verificatasi anche nella prospettiva da ultimo invocata dal considerando che la stazione di Torre del Pt_1
Lago rispettava tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Sulla dedotta responsabilità delle appellate ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui in essa si è esclusa la responsabilità delle convenute/odierne appellate anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In proposito, il giudice di prime cure ha ritenuto che “il caso in esame è fuori dell'ambito di cui all'art. 2051 c.c. trattandosi, qui, di danno ipoteticamente cagionato, non dalla cosa in sé, bensì da condotta colposa o dolosa dello stesso detentore. E certamente è fuor di pagina 13 di 24 luogo anche il riferimento alla banchina (o marciapiede) quale 'cosa' custodita” (si veda p. 2 della sentenza impugnata).
Per contro, a detta dell'appellante, sussisterebbe la responsabilità di COroparte_1 in qualità di custode della stazione ferroviaria e, di conseguenza, di tutto
[...] ciò che la compone tra cui la banchina, il marciapiede, le motrici e le carrozze dei treni.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
Se è vero, infatti, che sul piano strettamente naturalistico vi è nesso di derivazione tra il transito del treno e l'evento di danno, l'accertamento della ricorrenza della colpa del danneggiato non è estraneo alla ricostruzione del nesso causale tra “res” ed evento dannoso, essendo la colpa della vittima del sinistro “requisito legale della rilevanza causale” della sua condotta in chiave di possibile esclusione di quel nesso (cfr. Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025).
Ciò che si verifica quando tale condotta operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dall'art. 41, 2° comma, primo periodo, c.p. si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sentenza 7 settembre 2023, n. 26142).
Orbene, nel caso di specie, occorre considerare che – come già in precedenza rilevato - la ricostruzione della posizione del al momento dell'urto, per assenza di prova che Pt_1 incombeva all'attore/appellante fornire, può essere compiuta solo in termini ipotetici, ovvero immaginando che il danneggiato si trovasse al momento del passaggio del treno o sulla massicciata (come emergerebbe dagli atti di indagine che hanno portato all'archiviazione del procedimento del macchinista) oppure sulla banchina del binario n.
2.
Nella prima ipotesi, va sicuramente esclusa la responsabilità dell'ente gestore del servizio ferroviario in quanto l'incidente è imputabile in via esclusiva non alla “res” custodita bensì alla stessa condotta del il quale, si trovava in una zona interdetta al transito Pt_1 pedonale, nonostante il cartello segnalatore ne proibisse l'ingresso ai non addetti.
Identiche conclusioni vanno formulate pur a voler ipotizzare la presenza – non provata - del sulla banchina del binario n. 2 al momento del passaggio del treno. Pt_1
Invero, dal verbale s.i.t. del prodotto in atti, emerge che agli agenti di Polizia Pt_1 che lo assunsero a sommarie informazioni lo stesso riferì che “nell'attesa del treno indossavo gli auricolari collegati al mio telefono cellulare e camminando lungo la pagina 14 di 24 banchina ferroviaria iniziavo ad ascoltare musica ad un certo punto mi sentivo colpire da dietro (…) sono stato investito dal treno sicuramente perché inavvertitamente devo aver oltrepassato la linea gialla che delimita la zona di pericolo;
A.D.R. non ho sentito alcun richiamo sonoro dal treno che mi ha investito in quanto stavo ascoltando musica ad alto volume”.
Destituiti di fondamento sono i contrari rilievi di parte appellante in ordine al valore probatorio di tali dichiarazioni.
Anzitutto, non può seriamente dubitarsi che si tratti di dichiarazioni attribuibili al nonostante l'assenza di firma. Invero, il fatto che gli agenti attestino, dopo Pt_1 averle raccolte, che il “date le lesioni subite ad entrambi gli arti superiori, è Pt_1 impossibilitato a firmare il presente atto” mentre fuga ogni dubbio in ordine ai motivi della mancata sottoscrizione da parte del dichiarante non incrina minimamente né la riferibilità delle dichiarazioni al né la reale portata del loro contenuto. Pt_1
Altrettando dicasi in ordine al rilievo secondo il quale si tratterebbe di dichiarazioni inattendibili giacché acquisite poco dopo l'incidente, quando il ancora si trovava Pt_1 nell'Unità Ospedaliera di traumatologia dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara di Pisa sottoposto a morfina. Invero, per quanto possa senz'altro ipotizzarsi uno stato di sofferenza prolungato del occorre considerare che costui fu sentito il 5 Pt_1 febbraio 2015 mentre il sinistrò si verificò il 31.1.2015, e quindi ad una distanza che lascia fondatamente presumere che il momento più acuto del trauma fosse senz'altro passato e che l'infortunato avesse pienamente riacquistato le capacità di elaborazione dei fatti e dei ricordi;
peraltro, vi è da credere che il personale medico non avrebbe neppure autorizzato la sua audizione se il medesimo non si fosse trovato in condizioni psico-fisiche idonee. Inoltre, non consta che il si trovasse sotto l'effetto di morfina e del Pt_1 resto il racconto fornito risulta presentare addentellati specifici con quanto rinvenuto in loco (l'ombrello, che il ha riferito portare con sé). In proposito, dalle S.I.T. del Pt_1 macchinista emerge che costui ebbe a dichiarare agli agenti della Polfer Persona_2 che alle “ore 15.05, durante la marcia, a circa 1 km dalla stazione di Torre del Lago, viaggiando ad una velocità di 150 km/h, avvistavo una persona che si avvicinava pericolosamente alla sede ferroviaria (lato mare, alla sinistra della direzione marcia treno) – vedendo che non cambiava direzione, immediatamente azionavo la rapida
(frenatura massima) e continuavo ad emettere segnalazioni acustiche (già azionate al momento dell'avvistamento). La persona proseguiva nel suo cammino dando le spalle al
pagina 15 di 24 treno: tengo a precisare che detta persona aveva un ombrello chiuso sotto il braccio destro, con la punta indietro, sporgente verso il lato sinistro del treno in frenata […]”. A loro volta, l'azionamento del freno di emergenza e l'utilizzo delle segnalazioni acustiche da parte del macchinista risultano confermate dal capo treno nel verbale Persona_3 delle S.I.T. rese dallo stesso (“verso le ore 15:18 sentivo vari squilli e attivare il freno di emergenza, dopodiché il treno si arrestava subito dopo la fine del marciapiede della stazione ferroviaria di Torre del Lago. Preso contatti con il macchinista, lo stesso mi riferiva che probabilmente avevamo urtato una persona o l'ombrello detenuto dalla stessa poco prima di raggiungere la stazione di Torre del Lago”).
Infine, la dichiarazione del è confermata anche dalle risultanze della CTU, dalle Pt_1 quali si evince non solo la conformità della stazione di Torre del Lago ai requisiti di sicurezza, con riferimento tanto alla cartellonistica segnalante l'interdizione all'attraversamento dei binari e al superamento della linea gialla, quanto all'esistenza, alla visibilità e alla conformità della linea gialla alla normativa di settore, ma anche che l'urto non si sarebbe potuto verificare se il non si fosse trovato a camminare Pt_1 vicino al bordo della banchina, nello spazio interdetto ai pedoni, oltre la linea gialla di sicurezza. Invero, come accertato in sede di CTU, nella stazione di Torre del Lago il margine esterno della linea gialla si trova a una distanza pari a 94 cm dal bordo del marciapiede. Una simile distanza, unitamente all'assenza di parti del treno debordanti sul marciapiede, determina l'impossibilità di ipotizzare un urto fra il convoglio ferroviario ed il braccio destro del se quest'ultimo avesse rispettato la linea gialla. Pt_1
Tant'è che il CTU conclude la sua indagine affermando “Per quanto evidenziato è quindi chiaro che qualunque sia stata l'oggetto o la parte del corpo del entrata in Pt_1 contatto con una parte qualunque del carro si dovesse trovare necessariamente oltre il bordo del marciapiede poiché non vi sono parti del treno che debordano all'interno del volume del marciapiede”.
Ciò induce a ritenere che il sinistro si verificò non a causa di un difetto di custodia da parte dell'ente gestore della stazione ferroviaria e di tutte le sue pertinenze, quanto piuttosto per il comportamento gravemente imprudente del il quale, intento ad Pt_1 ascoltare musica ad alto volume con gli auricolari collegati al telefono, si pose volontariamente nelle condizioni di non accorgersi dell'arrivo del treno e, nelle citate condizioni di totale isolamento dall'ambiente circostante, privo delle normali facoltà di percezione del possibile pericolo e di capacità di ascolto dei segnali acustici pur pagina 16 di 24 ripetutamente lanciati dal macchinista, oltrepassò la linea gialla venendo attinto da tergo dal treno che sopraggiungeva.
5. Sulla dedotta responsabilità contrattuale
Con il terzo motivo di gravame, il si duole della mancata applicazione da parte Pt_1 del giudice di prime cure delle norme relative alla responsabilità contrattuale del vettore.
Il Tribunale di Lucca ha, infatti, escluso di poter applicare il R.D.L. 11 ottobre 1934 n.
1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni, poiché non sarebbe stata dimostrata la conclusione del contratto di trasporto ferroviario, non essendo stato rinvenuto alcun biglietto né sul luogo del sinistro né sulla persona del
Pt_1
Con tale motivazione, a detta dell'appellante, sarebbero stati obliterati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a ritenere provata l'esistenza del biglietto, quali il fatto che il non Pt_1 poteva che essere arrivato in treno alla stazione di Torre del Lago;
il fatto che non potevano ipotizzarsi altri motivi per i quali lo stesso si trovava sulla banchina, direzione
Viareggio, se non per attendere il treno che lo avrebbe portato a Montecatini da suo fratello;
il fatto che non aveva un autoveicolo a mezzo del quale sarebbe potuto tornare a casa.
Il motivo di gravame non è fondato.
Il Collegio osserva che l'art. 11 § 4 del Regio Decreto-legge n. 1948/1934 convertito nella L. 4 aprile 1935 n. 911 (“Nuovo testo delle condizioni e tariffe del trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato”) rubricato “Responsabilità per danno alle persone”, stabilisce che “Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore”.
L'art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1977, n. 754 ha disposto una modifica dell'articolo 13 delle stesse condizioni del R.D.L., stabilendo la sostituzione del § 4 nei termini che seguono: “Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde
a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”. Dal momento che l'art. 13 del R.D.L. n. 1948/1934 non attiene alla responsabilità del vettore pagina 17 di 24 per danni ma, anzi, è rubricato “Accertamento sanitario dei danni alle persone” e dal momento che è composto da un unico paragrafo che recita “Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti dell'Amministrazione nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti dell'Amministrazione, referto di cui il danneggiato può chiedere copia”, appare evidente che l'intento reale del legislatore fosse quello di sostituire l'art. 11 § 4 dello stesso R.D.L. con una disciplina più favorevole per gli utenti del servizio ferroviario, introducendo la colpa presunta delle ferrovie ed eliminando il riferimento all'anormalità del servizio, la prova della quale non è più a carico del danneggiato. Di ciò si trova esplicita conferma nella giurisprudenza successiva alla riforma, che ha chiarito come, a partire dalla modifica introdotta con la L. 754/1977, il viaggiatore che abbia riportato un danno non debba più provare l'anormalità del servizio, ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, dal quale viene fatta discendere una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione ferroviaria, salvo che questa provi che l'incidente è avvenuto per causa non ad essa imputabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22337 del
24/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9316 del 09/11/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3303 del 14/07/1989).
Ciò premesso, quindi, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ciò che rileva non
è se il fosse o meno in possesso del biglietto, ma se lo stesso si trovasse nella Pt_1 relazione di fatto con il veicolo ferroviario descritta dalla norma richiamata affinché possa ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista a carico delle Ferrovie dello
Stato.
Orbene, una tale verifica non può che condurre a risultati sfavorevoli per l'appellante. Nel caso di specie, infatti, il danneggiato ha allegato di trovarsi sul binario in attesa di un treno diretto a Pisa (evidentemente sicuramente diverso da quello in transito che l'ha poi urtato, che era diretto a Viareggio); donde, è evidente come non ricorra nessuna delle situazioni descritte dalla norma speciale sulla responsabilità del vettore ferroviario
(permanenza sul treno ovvero salita o discesa da esso). Ne deriva, che, se anche il fosse qualificabile astrattamente come viaggiatore – del che non vi è prova in Pt_1 atti, non essendo sufficiente a tal fine la mera presenza in stazione – la norma sulla responsabilità presunta dell'amministrazione ferroviaria risulterebbe inapplicabile perché
pagina 18 di 24 limitata ai sinistri avvenuti a bordo dei convogli o nell'atto della salita e della discesa dagli stessi.
Alle stesse conclusioni si perviene sulla base del Regolamento CE 2007/1371 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale all'art. 26, primo comma, dell'Allegato I prevede che “Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata”. Anche tale norma, infatti, presuppone che il sinistro si verifichi o durante la permanenza sul treno oppure nel momento in cui vi si entra o vi si esce, restandone comunque esclusa l'ipotesi dell'attesa sul binario.
6. Sulla dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza di prime Pt_1 cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità delle convenute ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c.
In proposito il giudice di prime cure ha osservato che <il nelle dichiarazioni Pt_1 rese a pochi giorni dal fatto (e senza che possa dirsi, nemmeno a livello di presunzioni, che si trovasse in istato di semincoscienza), ebbe a riferire alla Polizia, in sede di sommarie informazioni: “nell'attesa del treno indossavo gli auricolari collegati al mio telefono cellulare e camminando lungo la banchina ferroviaria iniziavo ad ascoltare musica ad un certo punto mi sentivo colpire da dietro … sono stato investito dal treno sicuramente perché inavvertitamente devo aver oltrepassato la linea gialla che delimita la zona di pericolo … non ho sentito alcun richiamo sonoro dal treno che mi ha investito in quanto stavo ascoltando musica ad alto volume”>>. Tali dichiarazioni – a detta di quel giudice – collimavano con quelle rilasciate dal in sede di indagini penali e Per_2 avevano indubbio carattere confessorio quanto alla condotta gravemente imprudente tenuta dal danneggiato che doveva ritenersi causa esclusiva dell'evento dannoso.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure, da un lato, non avrebbe valutato tutti gli indizi noti, gravi, precisi e concordanti al fine di dimostrare un fatto ignoto, altrimenti indimostrabile, dall'altro, non avrebbe ammesso le prove orali richieste al fine di provare i fatti dedotti e ciò sulla base di una supposta, quanto irragionevole, loro falsità.
pagina 19 di 24 Le doglianze non colgono nel segno.
Anzitutto, il giudice di prime cure non ha valutato come “false” le prove dedotte ma ha condivisibilmente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova formulati dall'attore/odierno appellante con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Invero, come si è già avuto modo di osservare nel paragrafo dedicato alla ricostruzione in fatto della vicenda, le circostanze ivi dedotte sono inidonee a dare dimostrazione della dinamica dei fatti occorsi in quanto afferiscono a momenti o precedenti o successivi all'urto. Gli unici capitoli concernenti direttamente la dinamica dell'incidente risultano quelli di cui al n. 9
(teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la banchina ferroviaria (rectius Tes_1 marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”] e quello di cui al n. 18 (teste [“DCV che l'incidente si verificò lungo la banchina Tes_2 ferroviaria (rectius marciapiede per l'attesa dei treni), dove era dipinta la striscia gialla di segnalazione”]. Essi, tuttavia – come già sopra evidenziato – dovrebbero sollecitare un ricordo che i testi non possono avere dal momento che dai precedenti capitoli emerge chiaramente che il treno era già passato al momento dell'avvistamento del Pt_1 accasciato, per cui gioco-forza deve ritenersi che non sia caduto sotto la diretta percezione visiva dei due testi il momento dell'investimento e, con esso, anche il punto preciso dell'urto. Peraltro, le prove testimoniali dedotte non sarebbero neppure utili a verificare l'esatta posizione del rispetto alla linea gialla di sicurezza posto che Pt_1 dalla formulazione dei capitoli emerge come i testimoni abbiano semplicemente visto il treno passare dal binario 2 e, solo successivamente, abbiano individuato un soggetto a terra ferito (si veda cap. 2 “DCV nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo vide transitare un treno ad alta velocità lungo la banchina della stazione” e, subito dopo, cap.
3 e 11 “DCV nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo, appena dopo il passaggio del treno, vide un uomo accasciato a terra lungo il marciapiede adiacente al binario ove era transitato il treno”).
Parimenti da disattendere sono i rilievi relativi ad una presunta non corretta valutazione delle risultanze di causa, compiuta dal primo giudice.
Come noto, l'onere di allegazione e prova degli elementi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. grava interamente su chi agisce. Il danneggiato deve, infatti, fornire una precisa ricostruzione della dinamica del fatto illecito produttivo dell'evento dannoso, ascrivibile a titolo di dolo o di colpa al convenuto, nonché del danno conseguenza che da detto evento sia stato prodotto. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante, lungi dall'aver pagina 20 di 24 fornito elementi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del fatto, si è limitato ad ipotizzare la presenza di una non ben definita sporgenza del treno, rimasta tuttavia del tutto indimostrata anche all'esito della CTU all'uopo disposta. Nell'atto di appello si legge, infatti, < Il semplice esame della distanza che corre tra la fine della sagoma del treno (e del locomotore in particolare) e l'inizio del marciapiede della stazione di Torre del Lago, vale a dire circa 20/30 cm, avrebbe sicuramente condotto gli inquirenti a ben diverse conclusioni. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente visionare le fotografie allegate in atto di citazione (doc.8), scattate ad un locomotore della stessa tipologia di quello di cui al sinistro per cui è causa su un binario della Stazione di Pisa dalle quali emerge un dato inconfutabile: tra il bordo del marciapiede ed il corpo del locomotore corre sempre e comunque, per evidenti ragioni di sicurezza, una distanza di almeno venti centimetri, la quale, unita a quella che separa la striscia gialla dal bordo del marciapiede (striscia gialla sul limite della quale risulta stesse camminando il realizza un tale spazio “di Pt_1 sicurezza” che non lascia dubbi di sorta sul fatto che ad attingere il braccio del Pt_1 non poté che essere un corpo estraneo, fuoriuscente dal corpo del convoglio;
non è dato di sapere se un tubo, o un cavo elettrico o altro;
ma il fatto ignoto, è desumibile dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti a sua dimostrazione, come previsto dall' art. 2729 c.c.>> (pagina 14 dell'atto di appello). Nelle osservazioni mosse all'elaborato peritale, il individua l'oggetto sporgente nei maniglioni posti sulle Pt_1 fiancate della motrice del treno che ne estenderebbero la sagoma da ambo i lati per circa
10-11 cm, arrivando quasi a debordare sul marciapiede. Nella propria comparsa conclusionale, per converso, l'appellante arriva a supporre come non si possa escludere nemmeno l'avvenuto contatto tra il convoglio e l'ombrello da lui tenuto sottobraccio e trovato distrutto, il quale si sarebbe infilato nel maniglione sporgente agganciandovisi e trascinando con sé il proprietario a forte velocità. Appare evidente come lo stesso danneggiato non sia stato in grado di dare una ricostruzione univoca e coerente dei fatti che lo hanno, purtroppo, visto protagonista.
A ciò si aggiunga che quanto esposto in modo oscillante dall'attore ha ricevuto comunque smentita dalla CTU redatta dall'Ingegner il quale, in base ai rilievi esperiti, ha Per_4 potuto constatare che, a prescindere da quale parte del treno sia entrata in contatto con il quest'ultimo, per essere urtato, doveva necessariamente trovarsi, almeno Pt_1 con l'arto superiore, oltre il bordo del marciapiede, non essendovi parti del treno debordanti all'interno del volume della banchina. Come già in precedenza rilevato, infatti, le misurazioni svolte hanno consentito di stabilire che la motrice e le carrozze del treno di pagina 21 di 24 tipo E464 in nessun tratto della loro percorrenza nella stazione di Torre del Lago avrebbero potuto debordare sulla banchina. In ogni caso, poi, l'eventuale sporgenza dei maniglioni dalla sagoma della motrice non avrebbe comunque potuto attingere l'arto superiore del se questo non si fosse trovato a camminare vicino al bordo della Pt_1 banchina, nello spazio interdetto ai pedoni, oltre la linea gialla di sicurezza. Invero, come accertato dal CTU, nella stazione di Torre del Lago il margine esterno della linea gialla si trova a una distanza pari a 94 cm dal bordo del marciapiede. Una simile distanza, unitamente all'assenza di parti del treno debordanti sul marciapiede, determina l'impossibilità di ipotizzare un urto dei maniglioni con il braccio destro del ove Pt_1 lo stesso avesse rispettato le più elementari regole di prudenza, potendosi diversamente ed evidentemente collocare la sua posizione al momento del sinistro ben oltre la linea gialla, come dallo stesso dichiarato nel verbale S.I.T. del 5.02.2015. Pt_1
In definitiva, tenuto conto che il CTU ha smentito le dedotte violazioni concernenti le distanze di sicurezza da rispettare nel posizionamento degli elementi fissi della stazione CO di Torre del Lago valutando conforme a quanto stabilito dalle linee guida la stazione ferroviaria (come già evidenziato supra), la causa esclusiva del danno sofferto dal può verosimilmente identificarsi nella condotta colposa dello stesso il quale, Pt_1 contravvenendo a basilari regole di prudenza, si trovava a camminare o oltre la linea gialla di sicurezza o addirittura sulla massicciata, indossando gli auricolari ed ascoltando musica ad alto volume, tanto da non accorgersi del sopraggiungere del treno in transito e nemmeno delle segnalazioni acustiche attivate dal macchinista. Sicché, quand'anche il sinistro si fosse verificato per l'impatto del treno contro l'ombrello che il Pt_1 portava sottobraccio, con la punta sporgente rivolta verso il treno in arrivo (cfr. verbale
), la responsabilità dell'accaduto non potrebbe che essere ascritta allo COroparte_6 stesso danneggiato, il quale si è posto volontariamente in una situazione di estrema pericolosità al sopraggiungere del treno determinando per sua esclusiva colpa il verificarsi del sinistro.
7. Le conclusioni
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
8. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante in pagina 22 di 24 base al seguente computo, alla stregua del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02, nello scaglione di valore indeterminabile – complessità media) e dell'impegno difensivo prestato medio: € 12.156,00 per compensi (di cui € 2.518 per la fase di studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 3.686 per la fase istruttoria ed € 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Quanto alle spese di CTU, il Collegio rileva che il CTU, ingegner non ha Per_4 presentato domanda di liquidazione degli onorari e che, in ogni caso, egli non potrebbe più presentarla dal momento che l'art. 71, secondo comma, d.P.R. 115/2002 prevede che la domanda di liquidazione da parte degli ausiliari del magistrato deve essere presentata
“a pena di decadenza” nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, termine nel caso di specie ampiamente decorso considerato che la relazione è stata depositata il 10.2.2025.
Infine, non vi è luogo alla condanna al rimborso delle spese di CTP non avendo le appellate prodotto documentazione da cui si evinca il relativo esborso oppure la richiesta di pagamento da parte del professionista.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza n. 1382/2019 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il
[...]
02.10.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, , a pagare alla parte appellata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado che si COroparte_7 liquidano in complessivi € 12.156,00 in base al calcolo specificato in parte motiva, quale pagina 23 di 24 compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.12.2025, su relazione della dott.ssa
IA ER AT.
Il Consigliere Estensore
IA ER AT
La Presidente
IA RI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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