CASS
Sentenza 14 gennaio 2022
Sentenza 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2022, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE NA nato a [...] ( ALBANIA) il 13/10/1970 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Assunta COCCOMELLO: "Annullamento con rinvio". Penale Sent. Sez. 3 Num. 1340 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento con sentenza della Corte dì Cassazione del 19 febbraio 2019 n. 7541, con ordinanza del 2 ottobre 2020, rigettava l'istanza di DN LI per il diritto ad un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, in relazione ai delitti in materia di stupefacenti (art. 74, T. U. stup.; art. 81, 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup.; art. 81, 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup.). Il ricorrente era stato assolto con sentenza del 24 genaio 2014 del G.U.P. del Tribunale di Lecce per non aver commesso il fatto, sentenza definitiva il 30 ottobre 2014. 2. Ricorre in cassazione LI DN, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 314 e 623comma 1, lettera A, cod. proc. pen.); motivazione illogica e contraddittoria nella ritenuta rivisitazione della sentenza di assoluzione. La Corte di appello di Lecce non si è uniformata al principio di diritto stabilito dalla sentenza della Cassazione, di annullamento della precedente decisione. Per la sentenza della cassazione era carente e contraddittoria la motivazione dell'ordinanza di rigetto, relativamente all'individuazione della colpa ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Il ricorrente era stato assolto per mancanza della prova sulla sua consapevolezza delle attività illecite di RI e OR, avuto riguardo alle poche telefonate intercettate prima dell'arresto. Su queste poche telefonate la Corte di appello con l'ordinanza oggi impugnata fonda il giudizio della grave colpa ostativa del ricorrente;
il linguaggio delle telefonate sarebbe cripto e confidenziale. Il ricorrente con RIo aveva rapporti commerciali leciti volti a riattivare il traghetto "Veronica Lines", e prestava allo stesso C 100.000,00 ricevendo la restituzione di soli 50.000,00 C. La Corte di appello ha sostanzialmente contestato l'assoluzione del ricorrente svolgendo una critica alla decisione di assoluzione (peraltro irrevocabile per mancata impugnazione del P.M.). La Corte di appello avrebbe dovuto rispettare la decisione di assoluzione e non sottoporla a "revisione". L'ordinanza poi evidenzia anche le omesse impugnazioni cautelari della difesa nella vicenda in oggetto. Non affronta, però, la certa inconsapevolezza del ricorrente dei traffici illeciti (in materia di stupefacenti). L'imputato chiedeva di essere interrogato dal P.M. il 20 ottobre 2010 e chiariva completamente la sua posizione;
nel periodo feriale (arrestato il 14/08/2012) non erano stati possibili i contatti con la difesa. Comunque, il mendacio o il silenzio potrebbero essere determinanti per una colpa grave solo se l'arrestato avesse intenzionalmente, o con grave colpa, evitato di chiarire elementi determinanti per l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti nell'ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, sussiste sempre il legittimo esercizio del diritto di difesa che si può estrinsecare anche con il silenzio. Errata risulta, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che attribuisce una valenza negativa al comportamento processuale dell'arrestato, che avrebbe dovuto meglio chiarire la sua posizione e i contatti con i coindagati. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e deve, quindi, annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione, per nuovo esame. 2 In sostanza la Corte di appello ripercorre la motivazione e la logica della precedente ordinanza, annullata dalla Cassazione con decisione del 14 novembre 2018, n. 7541 non conformandosi al principio di diritto ivi evidenziato. Ovvero la motivazione risulta ancora contraddittoria poiché, con una premessa di mancanza della conoscenza dei traffici illeciti di droga, si perviene a ritenere un pieno inserimento di DN LI nel traffico di droga (peraltro espressamente escluso dalla sentenza di assoluzione). 4. 1. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680; vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 - dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606). Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati in accertamento;
ovvero non è chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L'ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, quali le telefonate intercorse con RI e KA che avrebbero indotto in errore gli inquirenti per il loro contenuto non chiaro e per l'equivoco riferimento ad un nipote biondo, imbarcato e della madre che doveva compiere delle analisi cliniche. Elementi, questi, già valutati specificamente dalla sentenza di assoluzione e ritenuti non determinanti per una conoscenza (o compartecipazione) del ricorrente ai traffici di droga, ma relativi ad una lecita attività per riattivare il traghetto della Veronica Lines. Per l'ordinanza impugnata la colpa grave del ricorrente sarebbe in conseguenza da individuare nella sua difesa che non avrebbe chiarito il contenuto delle suddette telefonate e i complessivi rapporti con RI e KA. Invece, emerge che al momento dell'interrogatorio (per il mantenimento della misura cautelare) il ricorrente forniva la sua versione dei fatti ritenendo i contatti telefonici leciti per il progetto di impresa comune (traghetto della Veronica Lines), dichiarandosi estraneo ai traffici di droga. Infatti, la lunga detenzione subita comporta una specifica motivazione sulla colpa rilevante causalmente, anche per il mantenimento della custodia, e non solo per il momento iniziale. La colpa non può certo individuarsi nelle telefonate già valutate dal giudice dell'assoluzione, ma nel comportamento nel processo del ricorrente, come pure rilevato nell'ordinanza in esame. 4. 1. L'ordinanza pertanto non motiva adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare;
si limita, ad un elenco di fatti (le poche telefonate), senza collegarli causalmente con l'ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare;
invero l'ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere (quantomeno in parte determinante) stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell'ordinanza impugnata. 5. Infatti, una semplice condotta sospetta non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto - nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata intercettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti -, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza" (Sez. 3, Sentenza n. 45593 del 31/01/2017 Cc. - dep. 04/10/2017 - Rv. 271790 - 01; vedi anche Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 - dep. 4 12/12/1994, Di Torna, Rv. 200942; Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso il 9/02/2021
lette le conclusioni del PG, Assunta COCCOMELLO: "Annullamento con rinvio". Penale Sent. Sez. 3 Num. 1340 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento con sentenza della Corte dì Cassazione del 19 febbraio 2019 n. 7541, con ordinanza del 2 ottobre 2020, rigettava l'istanza di DN LI per il diritto ad un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, in relazione ai delitti in materia di stupefacenti (art. 74, T. U. stup.; art. 81, 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup.; art. 81, 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup.). Il ricorrente era stato assolto con sentenza del 24 genaio 2014 del G.U.P. del Tribunale di Lecce per non aver commesso il fatto, sentenza definitiva il 30 ottobre 2014. 2. Ricorre in cassazione LI DN, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 314 e 623comma 1, lettera A, cod. proc. pen.); motivazione illogica e contraddittoria nella ritenuta rivisitazione della sentenza di assoluzione. La Corte di appello di Lecce non si è uniformata al principio di diritto stabilito dalla sentenza della Cassazione, di annullamento della precedente decisione. Per la sentenza della cassazione era carente e contraddittoria la motivazione dell'ordinanza di rigetto, relativamente all'individuazione della colpa ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Il ricorrente era stato assolto per mancanza della prova sulla sua consapevolezza delle attività illecite di RI e OR, avuto riguardo alle poche telefonate intercettate prima dell'arresto. Su queste poche telefonate la Corte di appello con l'ordinanza oggi impugnata fonda il giudizio della grave colpa ostativa del ricorrente;
il linguaggio delle telefonate sarebbe cripto e confidenziale. Il ricorrente con RIo aveva rapporti commerciali leciti volti a riattivare il traghetto "Veronica Lines", e prestava allo stesso C 100.000,00 ricevendo la restituzione di soli 50.000,00 C. La Corte di appello ha sostanzialmente contestato l'assoluzione del ricorrente svolgendo una critica alla decisione di assoluzione (peraltro irrevocabile per mancata impugnazione del P.M.). La Corte di appello avrebbe dovuto rispettare la decisione di assoluzione e non sottoporla a "revisione". L'ordinanza poi evidenzia anche le omesse impugnazioni cautelari della difesa nella vicenda in oggetto. Non affronta, però, la certa inconsapevolezza del ricorrente dei traffici illeciti (in materia di stupefacenti). L'imputato chiedeva di essere interrogato dal P.M. il 20 ottobre 2010 e chiariva completamente la sua posizione;
nel periodo feriale (arrestato il 14/08/2012) non erano stati possibili i contatti con la difesa. Comunque, il mendacio o il silenzio potrebbero essere determinanti per una colpa grave solo se l'arrestato avesse intenzionalmente, o con grave colpa, evitato di chiarire elementi determinanti per l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti nell'ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, sussiste sempre il legittimo esercizio del diritto di difesa che si può estrinsecare anche con il silenzio. Errata risulta, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che attribuisce una valenza negativa al comportamento processuale dell'arrestato, che avrebbe dovuto meglio chiarire la sua posizione e i contatti con i coindagati. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e deve, quindi, annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione, per nuovo esame. 2 In sostanza la Corte di appello ripercorre la motivazione e la logica della precedente ordinanza, annullata dalla Cassazione con decisione del 14 novembre 2018, n. 7541 non conformandosi al principio di diritto ivi evidenziato. Ovvero la motivazione risulta ancora contraddittoria poiché, con una premessa di mancanza della conoscenza dei traffici illeciti di droga, si perviene a ritenere un pieno inserimento di DN LI nel traffico di droga (peraltro espressamente escluso dalla sentenza di assoluzione). 4. 1. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680; vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 - dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606). Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati in accertamento;
ovvero non è chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L'ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, quali le telefonate intercorse con RI e KA che avrebbero indotto in errore gli inquirenti per il loro contenuto non chiaro e per l'equivoco riferimento ad un nipote biondo, imbarcato e della madre che doveva compiere delle analisi cliniche. Elementi, questi, già valutati specificamente dalla sentenza di assoluzione e ritenuti non determinanti per una conoscenza (o compartecipazione) del ricorrente ai traffici di droga, ma relativi ad una lecita attività per riattivare il traghetto della Veronica Lines. Per l'ordinanza impugnata la colpa grave del ricorrente sarebbe in conseguenza da individuare nella sua difesa che non avrebbe chiarito il contenuto delle suddette telefonate e i complessivi rapporti con RI e KA. Invece, emerge che al momento dell'interrogatorio (per il mantenimento della misura cautelare) il ricorrente forniva la sua versione dei fatti ritenendo i contatti telefonici leciti per il progetto di impresa comune (traghetto della Veronica Lines), dichiarandosi estraneo ai traffici di droga. Infatti, la lunga detenzione subita comporta una specifica motivazione sulla colpa rilevante causalmente, anche per il mantenimento della custodia, e non solo per il momento iniziale. La colpa non può certo individuarsi nelle telefonate già valutate dal giudice dell'assoluzione, ma nel comportamento nel processo del ricorrente, come pure rilevato nell'ordinanza in esame. 4. 1. L'ordinanza pertanto non motiva adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare;
si limita, ad un elenco di fatti (le poche telefonate), senza collegarli causalmente con l'ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare;
invero l'ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere (quantomeno in parte determinante) stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell'ordinanza impugnata. 5. Infatti, una semplice condotta sospetta non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto - nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata intercettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti -, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza" (Sez. 3, Sentenza n. 45593 del 31/01/2017 Cc. - dep. 04/10/2017 - Rv. 271790 - 01; vedi anche Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 - dep. 4 12/12/1994, Di Torna, Rv. 200942; Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso il 9/02/2021