Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10615 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Resanatrix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Luisa Bellini, Vito Bellini, Giuseppe Graziosi e Gianluca Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ER Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 32520 del 16.05.2023 avente ad oggetto “definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021- saldi 2021”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto ivi comprese e per quanto possa occorrere la Determina Regione Lazio G03384 del 13.3.2023 e la nota di trasmissione prot. n. U.0357854 del 30.03.2023 avente ad oggetto “Determina G03384 del 13 marzo 2023, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza connesse alla gestione dell'emergenza COVID”;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2023:
per l'annullamento
della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 59915 del 15.09.2023 avente ad oggetto: rif. Nota Asl Roma 6 prot. n. 32520 del 16/05/2023 “Definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021 alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza territoriale – Saldi 2021” – Comunicazione di avvio recuperi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto;
- della successiva nota dell'ASL Roma 6 del 29.9.2023 prot. n. 63520 di concessione della rateizzazione con la maggiorazione degli interessi del 6,977% e della successiva e relativa nota di rettifica e sostituzione prot. 68446 del 20.10.2023;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2024:
per l'annullamento
della nota dell'ASL Roma 6 del 27.3.2024 prot. 0021222/2024, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa e per quanto di ragione la DGR Lazio n. 126 del 28.2.2024;
e, quanto ai motivi depositati il 28 ottobre 2024:
per l’annullamento
della Nota dell’ASL Roma 6 del 22.7.2024 prot. 0050158/2024 nonché di ogni atto presupposto, ivi compresa la nota Regione Lazio del 21.6.2024 prot. U0809956.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ER CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del gravame la Resanatrix, società che gestisce una struttura sanitaria privata accreditata con il SSR, ha impugnato la nota dell’Asl Roma 6 del 16 maggio 2023 avente ad oggetto la “definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021- saldi 2021”.
L’impugnativa è estesa alla Determina Regione Lazio G03384 del 13 marzo 2023 e alla nota di trasmissione della stessa, avente ad oggetto la “ definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza connesse alla gestione dell’emergenza COVID ”.
La ricorrente premette di essersi avvalsa, durante il periodo CO e, quindi per le annualità 2020 e 2021 e in conformità di quanto previsto da apposite note regionali, della facoltà della fatturazione in acconto, autodichiarando, conformemente al vero e come richiesto dalle dette note, di non essersi avvalsa di ammortizzatori sociali.
Rappresenta, in particolare, come per il 2021, l’art. 1, comma n. 495, della legge n. 178 del 31 dicembre 2020, prevedeva che le Regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da CO 19, avessero sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, avrebbero potuto “ riconoscere alle strutture accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulati per l’anno 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale ”, previsione sulla cui base la Regione Lazio sarebbe intervenuta, nel corso del 2021, a mezzo di ulteriori note, per confermare la modalità di fatturazione in acconto del 90 per cento, ribadendo sempre che tale modalità sarebbe stata “ consentita esclusivamente alle strutture private accreditate che non abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e quindi solo in esito al rilascio di apposita dichiarazione ”.
Per tale ragione essa ricorrente ha mantenuto integra, per il periodo di riferimento, tutta la forza lavoro, avvalendosi della facoltà della fatturazione del 90%, e autodichiarando di non essersi avvalsa di ammortizzatori sociali.
Da ultimo rappresenta come, con la nota gravata, la Asl Roma 6 le abbia inviato la nota di credito gravata con la quale le ha richiesto il versamento di € 406.812,12, “ quale differenza tra la produzione riconosciuta ed il totale liquidato nell’esercizio dell’anno 2021 ”.
La richiesta richiamava la nota della Regione Lazio prot. n. U.0357854 del 30 marzo 2023, pure impugnata, che, nel definire il valore della produzione e funzioni riconoscibili per l’anno 2021 a ciascuna delle strutture accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera, dopo un richiamo “ al contributo una tantum 2021 (art. 1 comma 495 legge bilancio n. 178 del 2020 ) ”, evidenziava come la corresponsione del contributo nella misura anticipata per l’anno 2021 non era compatibile con la “ necessità di garantire al SSR l’equilibrio economico ”, imponendo, di conseguenza alle Asl di “ procedere con i recuperi delle somme fatturate e/o corrisposte in eccedenza rispetto al valore della produzione riconoscibile di cui alla Determina G.03384/2023 ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione ed erronea applicazione Determina G03384 del 13.03.2023. Contraddittorietà. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Illogicità manifesta.
La determina G03384 farebbe riferimento alle sole prestazioni di assistenza ospedaliera e non sarebbe, di conseguenza, applicabile ad essa ricorrente, che non eroga prestazioni di tipo ospedaliero, né ordinario né connesso alla gestione emergenza CO.
2) Violazione e falsa applicazione art. 1 comma 495 legge n. 178/2020. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio irretroattività. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di affidamento e di buona fede.
L’art. 1, comma 495, della L. n. 178/2020 pur facendo riferimento alla garanzia dell’equilibrio economico del SSR, non avrebbe, in alcun modo, contemplato la possibilità, per le Regioni che intendessero concedere il contributo, di poterlo poi revocare ex post e cioè “ a consuntivo ”.
3) Violazione artt. 19 e 22 D.L. n. 18 del 2020 e s.m. Violazione art. 41 Cost. Violazione art. n. 2082 c.c. Violazione art. 8 sexies D.Lgs. n. 502/1992.
Sarebbe stato violato l’affidamento ingenerato dalla ricorrente dalle diverse note regionali che subordinavano la corresponsione del contributo al 90% al mancato ricorso agli ammortizzatori sociali, previsione alla quale avrebbe conformato le sue scelte aziendali al fine di fruire del contributo.
Con i primi motivi aggiunti, depositati in data 13 novembre 2023, la ricorrente ha impugnato la nota dell’Asl Roma 6 del 15 settembre 2023, che ha comunicato l’avvio dei recuperi delle somme richieste con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, la successiva nota Asl di concessione della rateizzazione con la maggiorazione degli interessi del 6,977% e la successiva e relativa nota di rettifica e sostituzione del 20 ottobre 2023.
Avverso detti provvedimenti sopravvenuti, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
4) Violazione ed errata applicazione art. 1462 e 1341 c.c. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Ulteriore violazione legittimo affidamento. Iniquità e manifesta ingiustizia.
La comunicazione di avvio del recupero avrebbe violato il nesso sinallagmatico a suo tempo imposto dalla Regione stessa tra possibilità di fatturazione e divieto di licenziare i lavoratori.
Sarebbero inoltre iniqui gli interessi applicati in sede di rateizzazione.
5) Difetto di motivazione ed istruttoria. Violazione art. 1 D.L. 57/2023 (convertito con legge L. 3 luglio 2023 n. 87). Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà.
Premesso che, nelle more del giudizio era intervenuto il d.l. n. 57 del 2023 (successivamente convertito in legge, che ha previsto la possibilità per le Regioni di riconoscere nell’ambito delle loro risorse, un contributo una tantum alle strutture sanitarie in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, per ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni dell’attività nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza COVID), la ricorrente lamenta l’illegittimità del fatto che la procedura di recupero di una somma liquidata secondo un criterio non più vigente sia iniziata nonostante l’entrata in vigore della nuova previsione normativa nazionale.
Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 19 aprile 2024, la ricorrente ha impugnato la nota dell’Asl Roma 6 del 27 marzo 2024, e la presupposta DGR Lazio n. 126 del 28 dicembre 2024, che, in attuazione della DGR n. 126 del 28.2.2024, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 richiedendo, in aggiunta al rateo già richiesto, l’ulteriore importo di €.79.023,75.
Avverso tale provvedimento ha articolato le seguenti censure:
6) Assoluta carenza di motivazione. Difetto di presupposti. Iniquità ed ingiustizia manifesta. Violazione della nota circolare Regione Lazio prot. 1453413 del 14.12.2023. Contraddittorietà e violazione del principio sul legittimo Affidamento.
La nota della Asl presenterebbe una motivazione del tutto oscura, limitata al richiamo alla DGR n. 126 del 2024 e all’indicazione della somma asseritamente dovuta, senza neppure indicare la causale del preteso debito, che solo in via deduttiva essa ha riferito al contributo del 90% conseguito per il primo trimestre 2022.
La richiesta sarebbe illegittima anche perché dette somme sarebbero state, a suo tempo, corrisposte non già a titolo di elargizione ma quale forma di rimborso corrispondente all’impegno di assicurare l’occupazione piena del personale dipendente senza fruire della Cassa integrazione guadagni.
L’emissione di note di credito, inoltre, sarebbe esclusa dalla previsione, contenuta nella nota della Regione Lazio prot. 1453413, secondo cui in caso di contestazione giudiziale delle note di credito, l’Asl dovrebbe procedere ad accontamento e non a riscossione.
Con i terzi motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato la nota dell’Asl Roma 6 del 22 luglio 2024 e la presupposta nota della Regione Lazio del 21 giugno 2024.
La ricorrente rappresenta come, in pendenza di contenzioso, sia intervenuta la L.R. n. 9 del 5 giugno 2024, l’art. 5, comma 1, della quale ha stanziato “ la somma pari a €.56.000.000,00 da destinare quale contributo una tantum alle strutture sanitarie accreditate … al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti di attività ordinaria nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza del COVID19”, aggiungendo (al comma 2) che tale contributo “non può superare il 90% del budget assegnato ”.
Su detta base la Asl, richiamando una nota regionale che avrebbe imposto il taglio lineare del 26,44% ai valori economici risultanti dalla procedura di ricognizione avviata dalla Regione con nota 16 ottobre 2023, ha dunque rideterminato il contributo una tantum da corrispondere alla ricorrente, calcolando, per differenza e considerate le somme che erano state già corrisposte, la somma da essa dovuta in restituzione.
Avverso tale ultimo provvedimento la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione ed errata applicazione della L.R. Lazio n. 9 del 5.6.2024 art. 5. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Contraddittorietà e violazione del principio sul legittimo affidamento. Carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento.
Sebbene la finalità della legge regionale fosse quella di ristorare le strutture accreditate dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza CO 19, la Regione, con la nota con nota 21 giugno 2024, avrebbe illegittimamente disposto un taglio lineare del 26,44/% sul ristoro spettante alle singole aziende.
Tanto sarebbe avvenuto in completa carenza di motivazione e senza tener conto della finalità della norma.
2) Erroneità. Travisamento dei presupposti. Ulteriore eccesso di potere. Contraddittorietà. Violazione ed errata applicazione DGR 304/2021.
Vi sarebbe un errore di calcolo nella determinazione del contributo spettante ad essa ricorrente e, di conseguenza, nel calcolo della somma da essa dovuta in restituzione.
La Regione Lazio, costituita in giudizio ha chiesto, in via principale, una declaratoria di difetto di giurisdizione per appartenere le controversie in materia di contributo una tantum CO alla giurisdizione del giudice ordinario, ha poi rappresentato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi e secondi motivi aggiunti, perché i detti provvedimenti sarebbero stati superati dalla nuova quantificazione impugnata con i terzi motivi aggiunti, chiedendo, infine, il rigetto nel merito dei gravami.
La Asl Roma 6 ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte istante, ex art. 100 c.p.c., in quanto non risulterebbero impugnate nei termini la determina della Regione Lazio n. G03384 del 13 marzo 2023 e la nota di trasmissione prot. U.0357854 del 30 marzo 2023, evidenziando, sotto altro profilo, l’improcedibilità del gravame per cessata materia del contendere, avendo la ricorrente chiesto la rateizzazione della somma di € 92.321,54 (rideterminata dalla Asl a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 9/2024) in sessanta rate mensili, ciò che importerebbe acquiescenza alla richiesta di restituzione.
La Asl ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito dei ricorsi per non essere configurabile alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente, a fronte del fatto che l’art. 1, c. 495, L. n. 178/2020 subordinava la concessione del beneficio in parola al fatto che l’erogazione fosse compatibile con la “ garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale ”.
All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla Regione Lazio.
Benché gli atti impugnati si riferiscano, infatti, al contributo CO una tantum da versarsi alle strutture sanitarie accreditate, le censure spiegate in ricorso attengono, in massima parte, alle regole e i criteri regionali che stabiliscono (in astratto) come debba essere determinata la remunerazione e come debbano essere effettuate le decurtazioni, ciò che esclude la sovrapponibilità della fattispecie in esame a quelle oggetto dei precedenti richiamati dalla Regione, nei quali non venivano in contestazione i detti criteri astratti, ma l’erroneità del calcolo del saldo, che non corrispondeva (secondo le prospettazioni di parte) ai dati inseriti nel sistema (cfr., in particolare T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, 13 dicembre 2024, n. 22523).
È invece fondata l’eccezione di improcedibilità, sollevata dalla Regione Lazio con riferimento al ricorso introduttivo, ai primi e ai secondi motivi aggiunti, atteso che le richieste contenute negli atti impugnati con tali gravami, sono state tutte sostituite dal provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti.
Tale ultimo ricorso, procedibile (diversamente da quanto sostenuto dalla Asl 6) in ragione del fatto che la ricorrente ha presentato domanda di rateizzazione specificando espressamente di non prestare acquiescenza alla richiesta della somma dovuta in restituzione, è infondato.
Deve in proposito considerarsi come l'art. 1, comma 2, del d.l. 29 maggio 2023, n. 57, convertito con l. n. 87/2023, nell'art. 12-bis del D.L. n. 51/2023 ha previsto che " Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021 ".
Dopo aver verificato l’importo complessivo del finanziamento assegnabile a titolo di contributo 2021 una tantum alle Aziende sanitarie locali, la Regione Lazio, con legge n.9 del 5 giugno 2024, all’art. 5, rubricato “ Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19 ”, procedeva al riconoscimento del contributo CO una tantum in favore delle strutture private accreditate anche per il 2021, stanziando allo scopo la somma di € 56.000.000,00, così disponendo “ Ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce alle aziende sanitarie locali, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo una tantum, alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti, ai sensi dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalle aziende sanitarie locali a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all’attività assistenziale svolta, e non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 12 bis, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 51/2023 convertito dalla l. 87/2023 .”
Poiché dalla procedura ricognitiva era emerso che la somma stanziata di € 56.000.000,00 (la cui definizione non è oggetto di contestazione) era insufficiente a coprire tutte le richieste di contributo una tantum (la cui espressa qualificazione ne chiarisce la funzione meramente indennitaria, escludendo la pretesa finalità di pieno ristoro di tutte le somme spese, assertivamente postulata dalla ricorrente), la Regione Lazio, tuttora in piano di rientro, con nota prot. 0809956 del 21 giugno 2024, ha stabilito di disporre un taglio lineare dei contributi richiesti nella misura del 26,44, in maniera tale da consentire che il detto contributo una tantum potesse essere riconosciuto a tutte le strutture private accreditate aventi diritto.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Regione, i tagli sono stati dunque operati in modo lineare e per tutte le strutture aventi diritto al contributo, partendo dalla somma stanziata di € 56.000.000,00, nell’ambito dell’esercizio della potestà autoritativa programmatoria delle risorse finanziarie sanitarie, propria della Regione, così da garantire un trattamento uguale e omogeneo a tutte le strutture.
Tale modalità di scelta degli importi da erogare appare proporzionale, non illogica, perché rispettosa della par condicio degli aventi diritto, e coerente con la rilevata non coincidenza tra la somma complessivamente erogabile, fissata con legge regionale, e le richieste pervenute.
La scelta appare inoltre coerente con il fatto che quello erogato, per espressa disposizione di legge e come già sopra rilevato, era un contributo una tantum , da trarsi da risorse regionali e nel rispetto dell’equilibrio finanziario del SSR, slegato dalla produzione effettiva delle strutture sanitarie private accreditate.
Né può infine configurarsi, come sostenuto in memoria dalla ricorrente, un affidamento meritevole di tutela alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate, atteso che l'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedeva chiaramente che " Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale .”.
Tale previsione di salvaguardia, che peraltro attribuiva alla Regione una facoltà rispetto alla quale era fissato solo un importo massimo, senza individuare un puntuale diritto di rimborso dei soggetti accreditati, legittimava, anzi presupponeva, da un punto di vista logico, un disallineamento temporale tra l’erogazione regionale, evidentemente provvisoria, e un bilancio consuntivo, sulla base del quale quantificare definitivamente gli importi, previa verifica del rispetto del necessario equilibrio economico.
Risulta pertanto infondato il primo motivo di doglianza dei terzi motivi aggiunti.
Medesima reiezione si impone per il secondo motivo, atteso che il lamentato errore di calcolo nella determinazione della misura del contributo spettante alla ricorrente all’esito del taglio lineare del 26,44% e, di conseguenza, nella determinazione della somma oggetto di restituzione, è stato eliminato dalla Azienda sanitaria Roma 6, con nota prot. n. 12820 del 18 febbraio 2025 (non contestata dalla ricorrente).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, i primi e i secondi motivi aggiunti e respinge i terzi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IN TI, Presidente
ER CC, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CC | IA IN TI |
IL SEGRETARIO