Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2010 |
Commentari • 16
- 1. Quanto guadagna un ministro in Italia: lo stipendio aggiornato dei componenti del GovernoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 maggio 2024
L'indennità mensile dei ministri è di euro 9.203,54 lordi per 12 mensilità ovvero di euro 110.442,48 annui lordi. All'indennità mensile si aggiunge una diaria che corrisponde a euro 3.503,11 netti. Secondo quanto previsto dalla legge 418/99, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non sono parlamentari è corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Con l'art. 3, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stato stabilito che i parlamentari che assumono le funzioni di membri del Governo non possono cumulare il trattamento …
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Giurisprudenza • 36
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2021, n. 4518Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ------------------------ LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA In persona dei seguenti Magistrati: Dott. Roberto Reali Presidente Dott. Francesco Ferdinandi Consigliere Dott.Camillo Romandini Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 27.4.2021 , ha pronunciato sulle conclusione rese dalle parti alla udienza trattazione scritta del 26.1.2021, la seguente SENTENZA Nel giudizio civile iscritto al n. 743/15 tra: Controparte_1 Parte_1 in persona del Ministro p.t. (CF. P.IVA_1 ), elett.dom.to in Roma alla Via del Portoghesi 2 c/o gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili. ((2)) La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ." - Art. 2.
Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.(10) (11) (12) ((15)) Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell' art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11 , e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376 .
E' abrogato l' art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 .
----------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall' articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002." --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 53) che "E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ." ------------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 575) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall' articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dal presente articolo, primo comma, e' ridotto del 10 per cento. - Art. 3.
Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, ne' si considerano per le ripartizioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 , e dall' art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 , ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575 , le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paglie in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.
Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie del lo Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' aumentato, per i singoli gradi, di uni importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.