Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2010 |
Commentari • 16
- 1. Quanto guadagna un ministro in Italia: lo stipendio aggiornato dei componenti del GovernoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 maggio 2024
- 2. Sospensione Imu, cassa integrazione e precari Pa: la legge di conversioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 luglio 2013
- 3. Decreto su sospensione Imu, cassa integrazione in deroga e precari PaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2013
- 4. Manovra correttiva: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziariaAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2010
- 5. Legge Finanziaria 2006 (266/2005)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 dicembre 2005
Lo scorso 22 dicembre l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva la finanziaria 2006. L'art. 1 comma 612 prevede l'entrata in vigore al 1 gennaio 2006. Ecco in sintesi le principali misure della manovra 2006: – assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006. E' previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui; – le spese sostenute per mandare i figli all'asilo saranno detraibili per il 19% fino ad un massimo di 632 euro annui per ogni figlio; – tagliati dell'1% i contributi sociali a favore dei datori di lavoro; – nascita della Banca del Sud; – indennizzo per le vittime delle frodi finanziarie; – …
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Giurisprudenza • 36
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2021, n. 4518Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ------------------------ LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA In persona dei seguenti Magistrati: Dott. Roberto Reali Presidente Dott. Francesco Ferdinandi Consigliere Dott.Camillo Romandini Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 27.4.2021 , ha pronunciato sulle conclusione rese dalle parti alla udienza trattazione scritta del 26.1.2021, la seguente SENTENZA Nel giudizio civile iscritto al n. 743/15 tra: in persona del Ministro p.t. (CF. Controparte_1 Parte_1 ), elett.dom.to in Roma alla Via del Portoghesi 2 c/o gli Uffici della Avvocatura P.IVA_1 Generale dello Stato che lo …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2017, n. 25956Provvedimento: O 31 OTT 2017 L AULA 'A' O R E 25956 .17 T N E O E E N Oggetto O I REPUBBLICA ITALIANA T A R T S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E R E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 19126/2015 S E Cron.25956 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 11/05/2017 Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere PU Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel. Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19126-2015 proposto da: NA IG, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/07/2013, n. 3926Provvedimento: N. 04813/2012 REG.RIC. N. 03926/2013REG.PROV.COLL. N. 04813/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2012, proposto da: FR CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Moscioni, con domicilio eletto presso il signor AG LL in Roma, via Acquedotto Paolo, 22; contro Inps - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Morrone, domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria 29; per la ottemperanza al decreto decisorio del PRESIDENTE DELLA …Leggi di più...
- art. 34 co. 5 e 38 cod. proc. amm.·
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/07/2013, n. 3927Provvedimento: N. 04814/2012 REG.RIC. N. 03927/2013REG.PROV.COLL. N. 04814/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4814 del 2012, proposto da: BA OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Moscioni, con domicilio eletto presso AG LL in Roma, via dell'Acquedotto Paolo, 22/B; contro Inps Direzione Generale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'avvocato Maria Morrone, domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria 29; per la ottemperanza al decreto del Presidente della …Leggi di più...
- art. 38 cod. proc. amm.·
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- decreto del Presidente della Repubblica·
- esecuzione del mandato di pagamento·
- rimborso di contributo·
- principio di soccombenza virtuale·
- condanna alle spese·
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- art. 11 legge 8 aprile 1952, n. 212
- 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/05/2013, n. 2874Provvedimento: N. 09007/2012 REG.RIC. N. 02874/2013REG.PROV.COLL. N. 09007/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9007 del 2012, proposto da: SE US, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo De Jorio e Lucio Filippo Longo, con domicilio eletto presso Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10; contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S. (quale successore ex lege dell'I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Maria Morrone, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili. ((2)) La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ." - Art. 2.
Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.(10) (11) (12) ((15)) Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell' art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11 , e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376 .
E' abrogato l' art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 .
----------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall' articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002." --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 53) che "E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ." ------------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 575) che "Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall' articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007."
-------------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dal presente articolo, primo comma, e' ridotto del 10 per cento. - Art. 3.
Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, ne' si considerano per le ripartizioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 , e dall' art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 , ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575 , le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paglie in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.
Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie del lo Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' aumentato, per i singoli gradi, di uni importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.