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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12850/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12850/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Casella Parte_1 P.IVA_1 ti
-ATTORE E rappresentato e difeso dall'Avv. Ciari Pier Luigi Controparte_1
-CONVENUTO NONCHE' C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dagli Avv. Silvia Traverso
-TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/09/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze educendo quanto segue. fu costituita Controparte_1 Parte_1 il 23.04.1991 dai coniugi e per la compravendita e la gestione della Controparte_3 Controparte_4 locazione di immobili, prevalentemente ad uso non abitativo, su consiglio del commercialista di fiducia Dott. il quale aveva evidenziato i vantaggi dell'utilizzo del modulo Controparte_1 societario ai fini dello svolgimento della suddetta attività economica. Innanzi alle preoccupazioni dei coniugi circa l'assolvimento dei molteplici obblighi contabili, amministrativi, fiscali e legali, CP_4 il Dott. assicurò che non sarebbero state necessarie assunzioni di dipendenti in quanto CP_1 avrebbe personalmente provveduto, insieme a propri collaboratori, ad eseguire tutti gli adempimenti dovuti dall'organo amministrativo, fornendo, altresì, l'assistenza e la consulenza necessarie in cambio di un compenso forfettario. La conduzione sociale, dunque, rispondeva alla seguente organizzazione:
società operativa della famiglia nel settore conciario, con oggetto esteso CP_5 CP_4 all'elaborazione dati contabili, avrebbe operato le registrazioni in contabilità degli accadimenti economici dell'attività d'impresa all'interno del software SICON della softhouse CATA1, il quale produceva anche schede e mastrini di clienti e fornitori;
il commercialista, invece, avrebbe dovuto esaminare ed analizzare sia tali dati, sia tutta la corrispondenza pervenuta alla società (la cui sede
1 coincideva con il proprio studio), compilando altresì i libri sociali, ispezionando e revisionando la contabilità, provvedendo ai riordini eventualmente necessari e dando indicazioni sia ai dipendenti di che all'organo amministrativo. Relativamente ai primi, avrebbe dovuto impartire CP_5 istruzioni sull'inserimento dei dati, delle dichiarazioni di imposta, degli ammortamenti e sulla rilevazione di eventuali discrepanze;
all'organo amministrativo, invece, avrebbe dovuto indicare i comportamenti da tenere in relazione agli eventi economici dell'impresa in ambito gestionale, fiscale e societario. A tali fini, al termine di ciascun esercizio o anno fiscale, i dipendenti di CP_5 avrebbero dovuto fornire al Dott. le stampe (cartacee o in formato digitale) aventi ad oggetto CP_1 la contabilità. Più nel dettaglio, le prestazioni che pattuì con il Dott. furono le Parte_1 CP_1 seguenti:
“a) predisporre e/o eseguire tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari necessari a inclusi ispezione, revisione e riordino della contabilità; Pt_1
b) istruire l'organo amministrativo sui comportamenti che le vicende economiche e i dati contabili lo obbligavano a tenere, quali recupero crediti, estinzione dei debiti, cancellazione ipoteche;
c) predisporre tutti i documenti da sottoporre alla firma dell'organo medesimo;
d) redigere il bilancio e i documenti accessori, al loro deposito ed a tutti gli adempimenti collegati;
e) fornire assistenza societaria continuativa, redigendo verbali del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea e sottoponendoli direttamente alla firma di soci e amministratori, senza alcuna convocazione e discussione effettiva;
f) prestare a tutta l'assistenza tributaria e a predisporre le dichiarazioni fiscali e gli Pt_1 adempiment te collegati;
g) a redigere, registrare e gestire tutti i contratti di locazione stipulati da tra cui Pt_1 quelli con RE EL S.r.l. di cui diremo in seguito, assistendola e talvolta stilando anche contratti preliminari o contratti di compravendita;
h) fornire a consulenza aziendale continuativa, consigliandola nello sviluppo dei Pt_1 suoi rapport i aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali;
i) a progettare ed attuare operazioni straordinarie, quali variazioni di capitale, di oggetto sociale, scissione parziale omogenea da etc.” Controparte_6
Suddetti accordi rimasero fermi anch zioni intervenute sia nella compagine sociale, che all'interno dell'organo amministrativo (alla prematura morte della sig.ra subentrarono nella i figli , e CP_4 Parte_1 CP_7 CP_8 CP_10 [...]
il quale, peraltro, assunse le vesti di amministratore unico in data 29.12.2009, in luogo della CP_11 defunta madre). La prova documentale della globalità dell'incarico sopra delineato si riscontrerebbe nelle fatture e nei progetti di notula emessi dal professionista dal 1991 al 2018 - anche tramite le associazioni professionali “ prima e poi - nei messaggi di Persona_1 Persona_1 posta elettronica inviati e ricevuti dal Dott. ed i suoi collaboratori, nelle missive indirizzate CP_1 dal professionista ad aziende di credito per ottenere la liberazione di immobili da ipoteche, a società di leasing per la trasmissione di fatture , a per la gestione operativa di compravendite e Parte_1 pagamenti ed, infine, nei documenti manualmente redatti dal commercialista - tra gli altri, verbali di consiglio di amministrazione, manoscritti concernenti il controllo della contabilità ed annotazioni apportate di suo pugno sulle stampe dei mastrini della contabilità effettuate tramite il software gestionale.
2 Nell'adempimento dell'incarico, tuttavia, il Dott. non eseguì talune delle CP_1 obbligazioni originate dalla relazione contrattuale con Parte_1
Con particolare riguardo agli obblighi di informazione, il convenuto mancò di segnalare per oltre quattro anni la morosità del conduttore RE EL S.r.l., con cui aveva stipulato Parte_1 due contratti di locazione ad uso diverso (il primo registrato a Empoli il 18 maggio 2006 n. 2089
Serie 3 n. 1 relativo al fabbricato posto in Comune di Castelfranco di Sotto, via del Castagno, affittato ad un canone iniziale di €. 4.518,92; il secondo, concernente altra porzione del medesimo fabbricato, posta all'angolo con via del Pioppo, registrato a Empoli il 6 ottobre 2008 n. 4643 Serie 3, n. 1, concesso al canone iniziale di € 4.583,33). dipendente delegato tramite Persona_2 CP_5
aveva il compito di inserire nell'apposito software i pagamenti dei canoni ricevuti da RE
[...]
EL S.r.l., ma, in concorso con il commercialista, omise di evidenziare le irregolarità degli adempimenti. Nel 2010, il Dott. in effetti, rilevò ritardi nei pagamenti, quindi predispose ed CP_1 inviò un'intimazione; tuttavia, al 31.12.2013 dai dati contabili della società risultava che fosse Pt_1 creditrice di RE EL S.r.l. di €. 896,00 relativamente alle fatture emesse, e di € 36.581,65 relativamente a fatture da emettere per ulteriori mensilità maturate e non corrisposte nell'esercizio (relazione ctp, doc. 9, pag. 23). Il convenuto ebbe modo di accertare la circostanza sia dal diretto esame della contabilità inserita nel software SICON, sia in occasione della redazione del bilancio ordinario dell'esercizio 2013. Al 31.12.2014, dai dati contabili emergeva che fosse creditrice di RE EL Parte_1
S.r.l. di €. 26.138,76 relativamente alle fatture emesse e di €. 73.897,43 relativamente a fatture da emettere per le mensilità maturate e non corrisposte nell'esercizio (relazione ctp, doc. 9, pag. 24). Anche in quell'occasione, il Dott. omise di segnalare il dato all'organo CP_1 amministrativo, nonostante fosse riscontrabile dalle registrazioni contabili e fosse stato altresì rilevato dai suoi collaboratori.
Seguendo i dettami del principio contabile OIC 15 §60, il professionista avrebbe potuto e dovuto rilevare l'obbligo di valutare la sussistenza di indicatori della perdita di valore del suo credito, sì da stimarne il relativo fondo svalutazione e, in ogni caso, consentire alla società attrice di introdurre un procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione ex art. 664 c.p.c. (come difatti avvenne per gli anni 2015-2018: dopo che seppe della morosità di RE EL S.r.l. il 27.03.2019, Parte_1 in particolare quando consegnò la comunicazione di ammissione della conduttrice Per_2
a concordato prevent rte del Tribunale di Milano invita dal commissario giudiziali il 09.01.2019, avviò tre procedimenti sommari, ottenendo il versamento dei canoni locatizi per la somma complessiva di €. 337.710,67 (relazione ctp, pag. 20). Ad ogni modo, quando l'organo amministrativo chiese al professionista il conteggio della morosità pre-concordataria, risultò che essa ammontava alla cifra di € 235.879,39, somma irrecuperabile, atteso il piano concordatario con previsione di pagamento ai creditori privilegiati della classe di del 5% del credito in Parte_1 tre anni.
Ulteriore inadempimento del convenuto fu l'erronea formazione dei bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Il Dott. in particolare, nel redigere il bilancio dell'esercizio CP_1
2014, non effettuò alcuna svalutazione del credito vantato da verso RE EL S.r.l., Parte_1 prevista ex art. 2423-bis c.c. e dal principio contabile OIC 15 §36.
Al 31.12.2015 il credito della società attrice verso RE EL S.r.l. salì ad €. 95.733,00, ma il dott. all'interno della Nota Integrativa del bilancio 2015 di non CP_1 Parte_1 ritenne ria alcuna svalutazione. Medesima scelta attuò l' sivo, nonostante il debito della conduttrice ammontasse a € 134.201,00 ed i mancati pagamenti risultassero dall'esame della contabilità e dai bilanci, tra cui il bilancio CEE, che il
3 commercialista verificava e metteva a punto prima di effettuarne il deposito nel Registro delle Imprese. Analoghe considerazioni valsero per il bilancio 2017, anno in cui il credito raggiunse €. 193.138,00; la posizione creditoria venne chiusa soltanto in data 31.12.2018, in cui si rilevò una perdita su crediti di €. 239.567,44. In particolare, al 19.06.2019 il credito di per i canoni di locazione non pagati era di: 1) € 170.925,41 per il periodo dal Parte_1
01.01.2013 al 27.06.2017; 2) € 82.248,61 per il periodo dal 28.06.2017 al 22.10.2018; 3) 30.359,94 per il periodo dal 22.10.2018 al 19.06.2019. La società attrice, tuttavia, presentava a bilancio crediti per il pagamento di canoni di locazione ulteriori a quello vantato verso RE EL S.r.l. In particolare, al 31.12.2015 il conduttore doveva € 116.052,00, venne poi Controparte_12 dichiarato fallito in data 08.01.2016, ma il Dott. ritenne di eseguire alcuna svalutazione di CP_1 suddetto credito che fu, di contro, effettuata solo in data 31.12.2017, per un importo complessivo di
€ 154.625,44. Il contratto di locazione con la venne chiuso mediante Controparte_12 comunicazione di risoluzione effettuata da tramite il Dott. il 19.12.2016, con Parte_1 CP_1 data di fine locazione il 30.11.2016. Tuttavia, analizzando le voci di ricavo del bilancio 2016 non fu riscontrata la presenza dei proventi maturati negli undici mesi precedenti, che, come da comunicazione del 14.03.2016 effettuata dalla società agli organi della procedura fallimentare, furono quantificati in € 323,80 giornalieri, determinando la mancata rilevazione di ricavi di competenza per almeno € 108.473,00, nonostante la Nota Integrativa del bilancio 2016 riportasse che i proventi e gli oneri fossero stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Ancora, avrebbe dovuto procedere alla svalutazione anche rispetto alla sua Parte_1 partecip l 50%) all'interno della società Fontana Immobiliare S.r.l. in base ai bilanci degli anni 2014 e 2015, ma, al 31.12.2025, l'ammontare del relativo credito veniva azzerato a seguito della chiusura della posizione mediante giroconto alla voce “Socio
c/finanziamento infruttifero”, senza la presenza di giustificativo o Controparte_4 mentale posto a base della rilevazione effettuata. Il valore della compensazione ammonta a complessivi €. 90.000,00. La partecipazione veniva ceduta interamente alla Sig.ra con atto del 13.06.2016, per un corrispettivo di € Persona_3
10.000,00 di cui Euro 1.000,00 incassati contestualmente all'atto di compravendita e la differenza da corrispondere entro il 31.12.2016; al 31.12.2018, tuttavia, il credito residuava ancora per €. 9.000,00, ma il commercialista non effettuò alcuna svalutazione. Per quanto concerne, invece, i crediti vantati verso Controparte_13 partecipata da al 50%, dal confronto tra i bil Parte_1 società controllante e di quella controllata emersero rilevanti scostamenti, riconducibili alle perdite di gestione maturate nei vari anni dalla partecipata. Nulla, tuttavia, fu rilevato o indicato dal convenuto nelle Note Integrative relative a quei due anni, tantomeno si effettuò una svalutazione del credito (individuata nella somma di € 126.739,00). Analoghe considerazioni valgono per i bilanci degli esercizi successivi, in cui furono registrati apporti alla controllata per € 17.850,00 nel 2016, per € 17.970,00 nel 2017 e per € 18.320,00 nel 2018 (per un totale svalutazioni di complessivi € 180.879,00). Altro inadempimento del Dott. fu la mancata contabilizzazione degli ammortamenti CP_1
a fini fiscali: in particolare, in relazione a quarantanove beni ammortizzabili fu riesposto, negli anni successivi a quello del rispettivo acquisto, il costo storico anziché i valori ogni anno abbattuti delle quote di ammortamento di legge. Nel periodo 2009-2018 tali mancati ammortamenti furono pari, nel complesso, ad € 96.262,50 (relazione ctp, pagg. 20-22), comportando per il pagamento Parte_1 di quote IRES ed IRAP non dovute.
4 Infine, il convenuto predispose erroneamente la dichiarazione dei redditi relativa agli anni fiscali 2012 e 2013; il Dott. infatti, presentò all'Agenzia delle Entrate i modelli dichiarativi CP_1 UNICOSP per il primo triennio di applicazione dell'A.C.E. (2011- 2013) incorrendo in errore relativamente agli esercizi 2012 e 2013, poiché, nel quadro RS, al rigo 113, dichiarò incrementi inferiori rispetto a quelli spettanti, a causa del mancato recupero dell'incremento del primo anno agevolativo (2011), per il quale la società disponeva di un incremento agevolabile di € 2.030.597 tuttavia non riportato nel biennio successivo. In definitiva, gli inadempimenti del convenuto, secondo prospettazione attorea, sono stati fonte di danno patrimoniale a carico di nei termini che seguono: Parte_1
1) Perdita del credito verso RE EL S.r.l. per canoni locatizi pari ad € 235.879,39;
2) Maggior esborso tributario per ammortamenti non dedotti nel periodo intercorrente agli esercizi 2009-2018 pari, nel complesso, ad € 29.875,12; 3) Maggior esborso fiscale a causa della dichiarazione di un valore A.C.E. inferiore a quello attribuito dalla normativa tributaria nel biennio 2012-2013, di complessivi € 31.437,47. In virtù di quanto innanzi esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare gli inadempimenti da parte del convenuto al contratto d'opera intellettuale intercorso con l'attrice, condannarlo al risarcimento dei danni sopradescritti sofferti dall'attrice in misura da determinare in corso di causa ed, in ipotesi, anche in via equitativa;
il tutto con interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria, dalla data dell'insorgenza dei singoli crediti risarcitori al saldo;
con vittoria di spese e compensi, incluso contributo forfettario.”. Si è tempestivamente costituito che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo, in primo luogo, che non aveva mai eseguito “tutte le attività necessarie alla conduzione sociale”. In relazione all'atto di citazione di parte attrice, in particolare, il convenuto ha affermato:
- sub punto a): di non aver provveduto “a predisporre e/o eseguire tutti gli adempimenti contabili” inclusi “ispezione, revisione e riordino della contabilità”; in merito, ha specificato che Parte_1 ha confuso i concetti di ispezione, revisione e riordino della contabilità, che non sono né accostabili, né sovrapponibili in quanto incompatibili l'uno con l'altro. Ha, inoltre, aggiunto che la nomina del revisore è svolta dall'Assemblea dei Soci, che è obbligatorio corrispondergli un compenso professionale secondo le tariffe vigenti e che, nel caso in esame, ciò non è mai avvenuto;
tantomeno il Dott. ha provveduto ad ispezioni della contabilità e al suo riordino, essendosi limitato a CP_1 svolgere attività di consulenza limitatamente, come riportato dalle le fatture emesse a fronte dei corrispettivi corrisposti negli anni, alla predisposizione dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni I.V.A., ecc.
• sub punto b): di non aver istruito l'organo amministrativo sui comportamenti da tenere;
• sub punto c): di non aver predisposto i documenti da sottoporre alla firma di soci ed amministratori;
• sub punto e): di non aver fornito assistenza societaria continuativa, senza alcuna convocazione e discussione effettiva;
• sub punto h): di non aver fornito a consulenza aziendale continuativa, Parte_1
e di non aver dato consigli in ordine al dei suoi rapporti nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali. Quanto invece ai punti che seguono, parte convenuta ha precisato:
• sub punto d): che è vero che il Dott. ha predisposto i bilanci ed i CP_1 documenti necessari, provvedendo al loro deposi ollegati adempimenti, ma che i
5 bilanci, come le dichiarazioni fiscali ed I.V.A., erano predisposti sui dati forniti dalla società;
• sub punto f): che è certamente vero che il Dott. ha fornito assistenza CP_1 tributaria ed ha predisposto, come detto, le dichiarazi i e gli adempimenti collegati;
• sub punto g): che il commercialista ha redatto e registrato i contratti di locazione stipulati da ma non li ha mai gestiti, se per gestione si intende gli incassi dei Parte_1 canoni;
• sub punto i): che il Dott. non progettava, bensì attuava le decisioni CP_1 dell'organo amministrativo con suo il parere, ove e quando richiesto. Circa la prova documentale dell'incarico ricevuto da parte convenuta ha negato CP_1 che essa possa essere dedotta o ricavata dai docume tti dall'attrice (docc. 5, 6 e 7) e che non vi è mai stata una “globalità di incarico” come da quest'ultima affermato. Per quanto concerne la pretesa inosservanza degli obblighi scaturenti dalla relazione contrattuale con da parte del professionista, il convenuto, per quanto Parte_1 concerne la moro elli S.r.l., pur confermando l'esistenza dei due contratti di locazione, ha negato che il Dott. abbia gestito l'emissione di fatture, gli incassi e CP_1 le relative registrazioni contabili;
ha, inoltre, negato che lo stesso abbia nel 2010 rilevato ritardi di pagamenti in quanto la lettera prodotta da parte attrice (doc 8) fu predisposta ed inviata dalla stessa Parte_1
Fu il dipendente mettere di segnalare all'amministratore la sospetta morosità Per_2 della RE EL S.r.l.; non gestendo le registrazioni delle fatture, il Dott. non CP_1 poteva constatare i ritardi o le morosità nel pagamento dei canoni e, peraltro eva il compito. Inoltre, la contabilità di relativa agli anni 2015-2018 e da quest'ultima tenuta Parte_1 presentava difformità rispetto alla sua versione definitiva, talché non sarebbe comunque stato possibile rilevare pericoli di morosità. Peraltro, RE EL S.r.l. rilasciò a numerose cambiali in pagamento dei Parte_1 canoni e da ciò si evince che l'ammini n il commercialista) fosse consapevole delle difficoltà della società conduttrice e sarebbe stato, quindi, suo onere o interesse assumere le iniziative di competenza. Il convenuto ha, inoltre, dedotto che nel 2014 furono previste fatture da emettere da luglio a dicembre per € 61.072,26 oltre I.V.A.: di queste, furono emesse fatture nel 2015 per il periodo da luglio a novembre;
nel 2015 furono previste fatture da emettere da gennaio a maggio per € 50.893,55 oltre I.V.A., mai emesse negli anni successivi 2016-2017-2018. A seguito del concordato preventivo della RE EL S.r.l., nel 2018 gli importi da incassare furono portati a perdita come segue: € 61.072,26 relativo a tutte le fatture ancora da emettere ed € 178.495,18 sul cliente. Per quanto concerne i “pagamenti di somme varie volte superiori” rilevati da Parte_1 da aprile 2015 a giugno 2017, parte convenuta ha osservato che i pagamenti dal gennaio 2017 a dicembre 2017 ammontarono a complessivi € 172.834 (con apertura dare € 82.286,94 - chiusura dare € 30.838,39) e che tali dati emergevano dai mastrini della Società in data 21.05.2018; ancora a quella data, dunque, le registrazioni apparivano non conformi al reale stato del debito accumulato dalla conduttrice.
6 Secondo prospettazione del convenuto, quindi, dai bilanci è sempre emersa la posizione debitoria di RE EL S.r.l. in base ai dati contabili tenuti da e comunicati a Parte_1
CP_1 alle registrazioni contabili, in data 31.12.2014 venne registrato un incasso di € 24.588,00 sul cliente RE EL S.r.l. (che di fatto in banca riporta la data del 13.01.2015), dunque il saldo dovuto dalla conduttrice al 31.12.2014 era di € 26.138,75 invece di € 50.726,75. Anche all'inizio dell'anno 2014 venne stornato un importo di € 24.589,33, presumibilmente considerato incassato nel 2013, e poi l'accredito avvenne regolarmente in data 17.03.2014. In data 17.03.2015, in particolare, relativamente al cliente RE EL S.r.l. fu registrato un incasso di € 12.409,28 con la causale “disposizioni”: il Dott. CP_1 non rilevò l'incasso in banca e quindi, essendo in pari data movimentato il “cont in portafoglio per € 12.217,99, egli considerò un incasso tramite una cambiale attiva e pagata. Pertanto, la chiusura patrimoniale nell'anno 2017 di RE EL S.r.l., secondo il convenuto, non era corretta: tale società chiudeva con € 30.838.39 anziché € 142.223.82 e la differenza di € 111.385,43 era riconducibile a quattro pagamenti registrati come pagamenti di RE EL e che, dopo la chiusura patrimoniale, furono eliminati (17.02.2017 € 27.483,97; 16.06.2017 € 26.917,80; 2.10.2017 € 23.949,25; 22.12.2017 € 33.034,41). Suddetti pagamenti (poi scomparsi) ammontavano alla somma complessiva di
€ 111.385,43; pertanto, la stampa datata 21.05.2018 riportava un saldo in dare di € 30.838,39 (presumibilmente a titolo di debito) che appariva notevolmente ridotto rispetto all'apertura e ciò denotava come RE EL S.r.l. fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, anzi di “ripianare” quanto dovuto per il periodo precedente l'anno 2017. Secondo la difesa del convenuto, da tali elementi emerge, a differenza di quanto affermato dall'attrice, una errata impostazione strutturale della contabilità anche in termini di sua compilazione e che l'eventuale svalutazione dei crediti relativamente all'anno 2017 non appariva necessaria alla luce dei dati comunicati. In merito, il tentativo di di attribuire al commercialista il ruolo Parte_1 di consulente aziendale-commerciale è volto esclusivamente a sottrarre l'imprenditore alle proprie responsabilità in punto di riscossione dei crediti sociali e valutazione delle controparti commerciali.
A riprova di ciò, la società attrice, in persona del proprio amministratore, mise all'incasso effetti cambiari anche per importi rilevanti (€ 75.552,19 solo nell'anno 2015), tuttavia, nell'anno 2017 risultarono effetti insoluti (lasciando presupporre accettazioni di nuovi effetti cambiari) e ciò nonostante decise di proseguire il rapporto con RE EL S.r.l. Per quanto concerne i Parte_1 crediti vantati dall'attrice verso Fontana immobiliare S.r.l., Controparte_12 [...]
la mancata contabilizzazione degli ammortamenti ai fini fiscali e l'erronea Controparte_13 applicazione delle disposizioni A.C.E., il convenuto ne ha contestato la fondatezza, affermando l'insussistenza non solo di un danno a carico di ma anche degli inadempimenti Parte_1 addebitati a nello svolgimento delle sue attività professionali. Per tali ragioni, pur ritenendo CP_1 infondate le domande svolte da controparte, atteso l'ingente risarcimento danni preteso, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia ex artt. 269 e 702 bis comma 5 c.p.c della con cui ha stipulato un contratto in data 26.07.2017 Parte_2 CP_1 per Responsabilità Civile Professionale e a cui, tempestivamente, ha denunciato il sinistro con PEC del 16.12.2019. In virtù di quanto esposto, il convenuto ha formulato le seguenti conclusioni:
“preliminarmente fissare nuova udienza per procedere alla chiamata in garanzia in favore del convenuto Dott. della compagnia assicurativa “Ufficio ; nel Controparte_1 Controparte_14 merito, respingere in toto ogni domanda formulata dall'attrice; nella denegata ipotesi che il
7 Tribunale dovesse ritenere il Dott. gravemente inadempiente o inesattamente Controparte_1 adempiente alle prestazioni di opera professionale relative ai fatti contestati, condannare la compagnia assicurativa “ a rimborsare ogni somma, spese legali di Controparte_15 eventuale condanna comprese. In ogni caso con vittoria di spese di lite”. Con successivo provvedimento del 21.09.2021 il precedente G.I. autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa UFFICIO e le parti vi Controparte_14 provvedevano. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , deducendo che Controparte_15 il certificato assicurativo N. CRE64A30080 prodotto dal convenuto non è operante per i fatti di causa;
infatti, ha ricevuto e denunziato il claim durante la vigenza della N. CP_1
DCE64A95473, come si evince dalla denuncia di sinistro prodotta dall'assicurato; il claim (trigger di polizza) risulta ricevuto in data 6.12.2019 e, pertanto, la compagnia assicurativa, trattandosi di una copertura claims made, si costituisce in giudizio con riferimento ai fatti di causa inerenti al periodo dalle ore 24:00 del 14 luglio 2019 alle ore 24:00 del 14 luglio 2020. Circa domanda svolta dall'assicurato, seppur rivolta a diverso certificato, se ne contesta la generica richiesta di eventuale
“condanna della compagnia a rimborsare ogni somma, spese legali di eventuale condanna comprese, che il Dott. fosse condannato a corrispondere”, poichè la manleva non può estendersi al di CP_1 là di quanto previsto contrattualmente. In particolare, quanto ai limiti contrattuali, la compagnia assicurativa ha osservato che la polizza in esame prevede all'Art. 16 rubricato “Limiti di indennizzo” che: “L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con uno Scoperto a carico dell'Assicurato dell'1% del fatturato relative all'ultimo anno fiscale dell'Assicurato, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 (mille) per ogni Sinistro, o come diversamente stabilito per iscritto dagli
Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura e di Polizza. Lo Scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.” La Scheda di Copertura prevede in ogni caso un limite di indennizzo pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo ed una franchigia pari ad Euro 3.196,00 (cfr. SCHEDA DI COPERTURA certificato N. DCE64A95473). Con riferimento, invece, alla domanda dell'attore, la compagnia assicurativa si è associato alle difese del convenuto. Ha, in particolare, contestano le circostanze che parte attrice pone a base della propria domanda, insistendo sulla circostanza che è onere di Parte_1 dare dimostrazione ed evidenza sia del fatto storico su cui basa la propria pret conseguenze (sia in punto nesso di causa, che di responsabilità, che di danni) causate da predetti fatti. La causa, istruita mediante assunzione di prove documentali, prova testimoniale e di interrogatorio formale e di C.T.U. dott. all'udienza del 18.09.2024, è stata Persona_4 trattenuta in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
**** 1. Venendo al merito, si osserva come le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, rileva, dunque, non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività secondo il parametro di diligenza cui il professionista, come in questo caso il commercialista, è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass. 8863/11; Cass. 6967/06).
8 I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall'art. 1176 co. 2 c.c. e dall'art. 2236 c.c. Il primo dispone che "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata": si tratta di una diligenza diversa e più specifica rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed è la c.d. diligenza del "debitore qualificato", caratterizzata dalla "perizia e dall' impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria", e che vale a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. La diligenza a cui è tenuto il professionista, pertanto, deve essere valutata secondo standard di normalità oggettiva e prescinde, quindi, dalle concrete capacità del soggetto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale "è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie", a meno che la prestazione professionale da eseguire nel concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve. Di conseguenza, dovrà ritenersi inadempiente il commercialista che abbia operato senza la perizia del commercialista medio, ossia senza utilizzare le cognizioni tecniche che si ritiene debbano far parte del patrimonio di un professionista di medio livello. Va, peraltro, aggiunto che il dovere di diligenza del dottore commercialista impone, tra gli altri, l'obbligo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nel suo ambito di competenza (analogamente a quanto previsto per la professione di avvocato). Quanto al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo commercialista, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, 9238/07). Il professionista può, infine, liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c. o di aver agito con diligenza. 2. Con riguardo al conferimento dell'incarico professionale, risulta provato che il convenuto abbia prestato la propria opera professionale di consulenza contabile CP_1
e fiscale da 2018 per la società attrice e che, in particolare, abbia provveduto alla redazione dei bilanci, alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili ed alla dichiarazione dei redditi. Parte attrice era, in particolare, onerata di fornire la prova della conclusione del contratto d'opera professionale con parte convenuta avente ad oggetto le specifiche prestazioni dall'inadempimento delle quali sarebbero scaturiti i danni lamentati. Va evidenziato che per il tipo di contratto in esame non è richiesta la forma scritta, ma occorre che vi sia stato uno scambio di consensi costituito dalla proposta contrattuale (nella fattispecie rappresentata, si tratta, in genere, del conferimento dell'incarico), e dall'accettazione
9 (espressa tendenzialmente per fatti concludenti) del professionista, che esegue la prestazione richiesta. Nel caso di specie, la prova della sussistenza del titolo è stata fornita dall'attrice ed è stata confermata dalle prove orali assunte nonchè dai documenti prodotti (doc 1-7 allegati all'atto di citazione). Va, inoltre, evidenziato che il convenuto, anche in sede di interrogatorio formale, ha confermato di avere predisposto i bilanci di provvedendo al loro deposito Parte_1 ed ai connessi adempimenti, di aver forn tributaria predisponendo le dichiarazioni fiscali e di aver redatto e registrato i contratti di locazione stipulati da predetta società. Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi di parte attrice;
il teste di parte convenuta, invece, ha negato che il Dott. abbia provveduto alla CP_1 redazione dei bilanci per ma tale circosta ero stata ammessa e Parte_1 confermata dal convenuto anto le dichiarazioni di suddetto teste non sono considerate attendibili. 3. In relazione alla redazione dei bilanci, parte attrice ha rappresentato che il convenuto non avrebbe provveduto alla svalutazione dei crediti vantati da verso RE Parte_1
EL S.r.l. per euro 239,567,44. Parte attrice si è altresì soffermata sulla posizione creditoria di nei confronti di per euro 154.625,44, di Fontana Immobiliare S.r.l. Parte_1 Controparte_12 per euro 9.000 e di per euro 180.879,00. Controparte_13
Sul punto, all'esito della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, dalla quale non si ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti, si rileva quanto segue. Sotto il profilo della tenuta della contabilità in merito al credito verso RE EL S.r.l. il CTU ha ricostruito i singoli esercizi sociali: nell'esercizio 2014 il credito verso la RE EL S.r.l. era pari ad euro 26.138,76; a fronte di tale credito gli incassi registrati prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio (26 maggio 2015), ammontavano ad euro 88.161,51. Per tali ragioni, non valorizzando indicatori di perdita di valore del credito verso la RE EL S.r.l. di fonte esterna,
“può ritenersi coerente la scelta di mantenere il credito al suo valore nominale”. Nell'esercizio 2015, il credito verso la RE EL S.r.l. era pari ad euro 62.751,25 (comprensivo di 17.932,02 euro di effetti in portafoglio), mentre gli incassi registrati nel periodo tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio (28 giugno 2016) corrispondevano ad euro 44.506,12 (incluso l'incasso dell'effetto). “Questa circostanza, unitamente alla scarsa regolarità degli incassi riscontrabile nel 2015, porta a ritenere coerente la svalutazione del credito verso la RE EL S.r.l. nel bilancio d'esercizio 2015 per un importo pari ad euro 18.245,13 (dato dalla differenza tra il saldo del 2016 di euro 62.751,25 e gli incassi, precedenti all'approvazione del bilancio, di euro 44.506,12)”. Nell'esercizio 2016, il credito verso la RE EL S.r.l. era di euro 83.286,94 e gli incassi registrati prima dell'approvazione del bilancio (28 luglio 2017) erano pari ad euro 39.264,31. “La dinamica degli incassi dell'anno, il saldo finale del 2016 e gli incassi precedenti all'approvazione del bilancio, confermerebbero la scelta di svalutare il credito anche nel 2016. Questa scelta poteva, inoltre, trovare conferma dell'esame del bilancio d'esercizio della RE EL S.r.l. del 2016, approvato il 29 giugno 2017 (qualora fosse stato depositato prima del 28 luglio 2017, data di approvazione del bilancio 2016 di ). La svalutazione sarebbe quantificabile come Pt_1 differenza tra il saldo del credito alla fine d zio e l'importo degli incassi intervenuti prima dell'approvazione del bilancio: euro 44.022,61.
10 Per quanto concerne, invece, il credito verso il CTU ha riscontrato l'assenza Controparte_12 di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrarne il fallimento e, conseguentemente, a valutare un'eventuale necessità di svalutazione del credito vantato da Parte_1
In merito alla posizione di il CTU ha fatto presente la mancanza al fascicolo Persona_3 dell'atto di cessione delle quote, degli accordi con cui le parti hanno inteso rateizzare il pagamento del corrispettivo e gli approfondimenti circa il grado di solvibilità della controparte. Medesime considerazioni sono state, infine, svolte in ordine al credito vantato verso la
[...]
essendo presente agli atti la sola contabilità di Controparte_13 Parte_1 elazione dell'ausiliario del giudice, dunqu e di parte attrice nei confronti della RE EL S.r.l., della di e della Controparte_12 Persona_3 si baserebbe prevalentemente sulle scritture contabili di . Controparte_13 Parte_1
In proposito, urge evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 2710 c.c., le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte. Ne deriva che, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetterà stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza delle ragioni addotte dalla parte che le ha prodotte in giudizio. Ciò posto, come altresì affermato nella relazione del CTU cui ci si riporta, la posizione creditoria di nei confronti della di e della Parte_1 Controparte_12 Persona_3 [...]
essendo basata sulle sole scritture contabili prodotte da parte attrice, non Controparte_13 risulta sufficientemente provata e non è, dunque, possibile riscontrare né l'inadempimento da parte del convenuto, nè un effettivo pregiudizio ai danni di Parte_1
Circa, invece, la posizione creditoria di parte at ronti di RE EL S.r.l., va evidenziato che anche essa si fonda in prevalenza sulle scritture contabili di in Parte_1 particolare sui bilanci di esercizio degli anni dal 2014 al 2018 e sui mastrini. Sul punto, la relazione del CTU evidenzia una sensibile discrepanza tra i mastrini prodotti da parte attrice e quelli depositati dal convenuto: in particolare “mentre i saldi del 2014 e del 2015 sono coerenti tra loro, nel 2017 il saldo del mastrino presentato dall'attore differisce da quello prodotto dal convenuto in quanto il primo mostra un saldo a credito di euro 142.223,82 e il secondo un saldo sempre a credito ma di euro 30.838,39, con una differenza tra i due importi di euro 111.385,43. L'analisi congiunta dei singoli movimenti di questi due mastrini – quello prodotto dall'attore e quello fornito dal convenuto – consente di constatare che la differenza scaturisce da n. 4 incassi che risultano nella versione del convenuto ma che non sono presenti nel mastrino dell'attore: euro 27.483,97 del 17 febbraio 2017, euro 26.917,80 del 16 giugno 2017, euro 23.949,25 del 2 ottobre 2017 ed euro 33.034,41 del 22 dicembre 2017.” Il CTU, non rinvenendo tra gli atti del fascicolo gli estratti di conto corrente di Pt_1
non ha potuto compiere ulteriori verifiche in ordine a suddetti incassi, limi
[...] aminare unicamente il bilancio d'esercizio depositato per tale annualità. Ciò posto, è emerso che, secondo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, la prima svalutazione del credito vantato verso RE EL S.r.l. sarebbe dovuta avvenire nel bilancio del 2015; al fine di individuare l'ammontare dei canoni non incassati, il CTU ha considerato il dato oggettivo dell'elenco dei creditori della procedura concordataria di RE EL S.r.l., in base al quale il credito per canoni precedenti a settembre 2018 era pari ad euro 235.879,39, precisando tuttavia che tale importo deve essere decurtato: 1) della previsione di pagamento prevista dal piano di concordato nella misura del 5%, giacché rappresenta quanto ha comunque percepito o percepirà (o, Parte_1
11 infine, per cui potrà far valere le sue pretese); 2) del credito già esistente nel bilancio in cui la svalutazione avrebbe dovuto essere rilevata. Ne discende un credito per canoni non percepiti da gennaio 2016 a settembre 2018 di euro 161.334,17. Sempre secondo la relazione depositata dal CTU, “tale quota di credito ci sarebbe stata anche qualora la svalutazione - e la correlata segnalazione all'organo amministrativo di delle Parte_1 criticità riguardanti il credito verso RE EL - fosse avvenuta tempestivamente”.
Inoltre, anche nel caso in cui avesse proceduto alle svalutazioni dei crediti negli esercizi di CP_1 competenza, così come prospettato da parte attrice, tale circostanza “non avrebbe comportato l'assoggettamento di alle fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite (ex art. Parte_1
2482-bis c.c.), di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (ex art. 2482-ter c.c.) e tantomeno avrebbe comportato il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484. Ciò in quanto il patrimonio netto di ha sempre avuto una consistenza significativamente superiore Pt_1 all'importo delle svalutazioni anche cumulativamente considerate.” Dall'analisi dell'ausiliario del giudice, dunque, è emerso che anche laddove avesse CP_1 svalutato il credito vantato da nei confronti di RE EL S.r.l., ovvero avesse tenuto Parte_1 la condotta perita oggetto della domanda attorea, tale circostanza non avrebbe comportato nè un diverso assetto del capitale della società, nè una causa di scioglimento di quest'ultima. Tale giudizio
(doppiamente) ipotetico controfattuale porta a ritenere insussistenti sia il pregiudizio di cui si duole la società attrice, sia eventuali profili eziologici connessi alla condotta del convenuto. La società attrice ha anche lamentato la violazione degli obblighi informativi da parte del convenuto, il quale avrebbe per quattro anni omesso di segnalare all'organo amministrativo societario la morosità del conduttore RE EL S.r.l., impedendo l'attivazione di un procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione ex art. 664 c.p.c..
Ebbene, anche suddetta doglianza appare priva di fondamento: nell'assunzione del teste di parte attrice, ha dichiarato : “ ADR le informazioni preliminari al dott. Controparte_11
per esempio per quanto riguarda i contratti di locazione, venivano fornite da noi, dalla società; CP_1 mente il professionista zi occupava degli aspetti tecnici, giuridici, fiscali e contabili. ADR i soldi provenienti dalle locazioni venivano gestiti da tale ragioniere, impiegato della conceria Persona_2
il provvedeva anche ad emettere le fatture”. CP_5 Per_2
Pertanto, appare provato che il preposto all'inserimento dei pagamenti dei canoni ricevuti da RE EL S.r.l. nell'apposito software fosse dipendente e/o Persona_2 collaboratore non già del professionista convenuto, bensì di che - al pari di CP_5 Pt_1
- fa capo alla famiglia Tale medesimezza soggettiva porta a ritenere inverosimile
[...] CP_4
l'inconsapevolezza del consiglio di amministrazione circa la morosità di RE EL S.r.l., ma, anzi, lascia presumerne una tolleranza.
Oltre alla mancata svalutazione dei crediti poc'anzi esaminata, parte attrice ha altresì lamentato che, a causa dell'imperizia del convenuto, ha sostenuto un maggior esborso tributario (euro 29.875,12) per mancata deduzione degli ammortamenti di competenza del periodo di esercizio dal 2009 al 2018, nonchè un maggior esborso fiscale (euro 31,437,34) a seguito della dichiarazione di un valore ACE inferiore a quello attribuito dalla normativa tributaria nel biennio 2012-2013. In entrambi i casi, invero, si è limitata a produrre una consulenza tecnica di Parte_1 parte, senza assolvere all'o io imposto in tema di responsabilità professionale, 12 secondo cui il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo commercialista, deve provare, oltre all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, fatto pacifico tra le parti, anche la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica di parte, in quanto atto unilaterale della difesa, costituisce una semplice allegazione di parte priva di autonomo valore probatorio e non vincola il giudice, il quale deve procedere al libero apprezzamento delle prove secondo l'art. 116 c.p.c., salvo che la prova sia soggetta a specifiche regole di valutazione (ex multis Cass. Civile n. 24831/2024). Per tali ragioni si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello indeterminato. Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, anche le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata chiamata in causa dal convenuto, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019). Le spese di lite del terzo chiamato sono allocate in capo a parte attrice soccombente e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello indeterminato, stante l'adesione del terzo chiamato alle difese di merito del convenuto. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da decreto del 19/02/2025, sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, 1. Respinge ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del Parte_1 convenuto Controparte_1
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in € 10.860 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
3. Condanna alle spese della terza chiamata che liquida in € 5.431 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
4. Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Firenze, 21 febbraio 2025 La Giudice dott.ssa Federica Sama'
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Fiorella Todisco, MOT
Nota
13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12850/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Casella Parte_1 P.IVA_1 ti
-ATTORE E rappresentato e difeso dall'Avv. Ciari Pier Luigi Controparte_1
-CONVENUTO NONCHE' C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dagli Avv. Silvia Traverso
-TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/09/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze educendo quanto segue. fu costituita Controparte_1 Parte_1 il 23.04.1991 dai coniugi e per la compravendita e la gestione della Controparte_3 Controparte_4 locazione di immobili, prevalentemente ad uso non abitativo, su consiglio del commercialista di fiducia Dott. il quale aveva evidenziato i vantaggi dell'utilizzo del modulo Controparte_1 societario ai fini dello svolgimento della suddetta attività economica. Innanzi alle preoccupazioni dei coniugi circa l'assolvimento dei molteplici obblighi contabili, amministrativi, fiscali e legali, CP_4 il Dott. assicurò che non sarebbero state necessarie assunzioni di dipendenti in quanto CP_1 avrebbe personalmente provveduto, insieme a propri collaboratori, ad eseguire tutti gli adempimenti dovuti dall'organo amministrativo, fornendo, altresì, l'assistenza e la consulenza necessarie in cambio di un compenso forfettario. La conduzione sociale, dunque, rispondeva alla seguente organizzazione:
società operativa della famiglia nel settore conciario, con oggetto esteso CP_5 CP_4 all'elaborazione dati contabili, avrebbe operato le registrazioni in contabilità degli accadimenti economici dell'attività d'impresa all'interno del software SICON della softhouse CATA1, il quale produceva anche schede e mastrini di clienti e fornitori;
il commercialista, invece, avrebbe dovuto esaminare ed analizzare sia tali dati, sia tutta la corrispondenza pervenuta alla società (la cui sede
1 coincideva con il proprio studio), compilando altresì i libri sociali, ispezionando e revisionando la contabilità, provvedendo ai riordini eventualmente necessari e dando indicazioni sia ai dipendenti di che all'organo amministrativo. Relativamente ai primi, avrebbe dovuto impartire CP_5 istruzioni sull'inserimento dei dati, delle dichiarazioni di imposta, degli ammortamenti e sulla rilevazione di eventuali discrepanze;
all'organo amministrativo, invece, avrebbe dovuto indicare i comportamenti da tenere in relazione agli eventi economici dell'impresa in ambito gestionale, fiscale e societario. A tali fini, al termine di ciascun esercizio o anno fiscale, i dipendenti di CP_5 avrebbero dovuto fornire al Dott. le stampe (cartacee o in formato digitale) aventi ad oggetto CP_1 la contabilità. Più nel dettaglio, le prestazioni che pattuì con il Dott. furono le Parte_1 CP_1 seguenti:
“a) predisporre e/o eseguire tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari necessari a inclusi ispezione, revisione e riordino della contabilità; Pt_1
b) istruire l'organo amministrativo sui comportamenti che le vicende economiche e i dati contabili lo obbligavano a tenere, quali recupero crediti, estinzione dei debiti, cancellazione ipoteche;
c) predisporre tutti i documenti da sottoporre alla firma dell'organo medesimo;
d) redigere il bilancio e i documenti accessori, al loro deposito ed a tutti gli adempimenti collegati;
e) fornire assistenza societaria continuativa, redigendo verbali del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea e sottoponendoli direttamente alla firma di soci e amministratori, senza alcuna convocazione e discussione effettiva;
f) prestare a tutta l'assistenza tributaria e a predisporre le dichiarazioni fiscali e gli Pt_1 adempiment te collegati;
g) a redigere, registrare e gestire tutti i contratti di locazione stipulati da tra cui Pt_1 quelli con RE EL S.r.l. di cui diremo in seguito, assistendola e talvolta stilando anche contratti preliminari o contratti di compravendita;
h) fornire a consulenza aziendale continuativa, consigliandola nello sviluppo dei Pt_1 suoi rapport i aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali;
i) a progettare ed attuare operazioni straordinarie, quali variazioni di capitale, di oggetto sociale, scissione parziale omogenea da etc.” Controparte_6
Suddetti accordi rimasero fermi anch zioni intervenute sia nella compagine sociale, che all'interno dell'organo amministrativo (alla prematura morte della sig.ra subentrarono nella i figli , e CP_4 Parte_1 CP_7 CP_8 CP_10 [...]
il quale, peraltro, assunse le vesti di amministratore unico in data 29.12.2009, in luogo della CP_11 defunta madre). La prova documentale della globalità dell'incarico sopra delineato si riscontrerebbe nelle fatture e nei progetti di notula emessi dal professionista dal 1991 al 2018 - anche tramite le associazioni professionali “ prima e poi - nei messaggi di Persona_1 Persona_1 posta elettronica inviati e ricevuti dal Dott. ed i suoi collaboratori, nelle missive indirizzate CP_1 dal professionista ad aziende di credito per ottenere la liberazione di immobili da ipoteche, a società di leasing per la trasmissione di fatture , a per la gestione operativa di compravendite e Parte_1 pagamenti ed, infine, nei documenti manualmente redatti dal commercialista - tra gli altri, verbali di consiglio di amministrazione, manoscritti concernenti il controllo della contabilità ed annotazioni apportate di suo pugno sulle stampe dei mastrini della contabilità effettuate tramite il software gestionale.
2 Nell'adempimento dell'incarico, tuttavia, il Dott. non eseguì talune delle CP_1 obbligazioni originate dalla relazione contrattuale con Parte_1
Con particolare riguardo agli obblighi di informazione, il convenuto mancò di segnalare per oltre quattro anni la morosità del conduttore RE EL S.r.l., con cui aveva stipulato Parte_1 due contratti di locazione ad uso diverso (il primo registrato a Empoli il 18 maggio 2006 n. 2089
Serie 3 n. 1 relativo al fabbricato posto in Comune di Castelfranco di Sotto, via del Castagno, affittato ad un canone iniziale di €. 4.518,92; il secondo, concernente altra porzione del medesimo fabbricato, posta all'angolo con via del Pioppo, registrato a Empoli il 6 ottobre 2008 n. 4643 Serie 3, n. 1, concesso al canone iniziale di € 4.583,33). dipendente delegato tramite Persona_2 CP_5
aveva il compito di inserire nell'apposito software i pagamenti dei canoni ricevuti da RE
[...]
EL S.r.l., ma, in concorso con il commercialista, omise di evidenziare le irregolarità degli adempimenti. Nel 2010, il Dott. in effetti, rilevò ritardi nei pagamenti, quindi predispose ed CP_1 inviò un'intimazione; tuttavia, al 31.12.2013 dai dati contabili della società risultava che fosse Pt_1 creditrice di RE EL S.r.l. di €. 896,00 relativamente alle fatture emesse, e di € 36.581,65 relativamente a fatture da emettere per ulteriori mensilità maturate e non corrisposte nell'esercizio (relazione ctp, doc. 9, pag. 23). Il convenuto ebbe modo di accertare la circostanza sia dal diretto esame della contabilità inserita nel software SICON, sia in occasione della redazione del bilancio ordinario dell'esercizio 2013. Al 31.12.2014, dai dati contabili emergeva che fosse creditrice di RE EL Parte_1
S.r.l. di €. 26.138,76 relativamente alle fatture emesse e di €. 73.897,43 relativamente a fatture da emettere per le mensilità maturate e non corrisposte nell'esercizio (relazione ctp, doc. 9, pag. 24). Anche in quell'occasione, il Dott. omise di segnalare il dato all'organo CP_1 amministrativo, nonostante fosse riscontrabile dalle registrazioni contabili e fosse stato altresì rilevato dai suoi collaboratori.
Seguendo i dettami del principio contabile OIC 15 §60, il professionista avrebbe potuto e dovuto rilevare l'obbligo di valutare la sussistenza di indicatori della perdita di valore del suo credito, sì da stimarne il relativo fondo svalutazione e, in ogni caso, consentire alla società attrice di introdurre un procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione ex art. 664 c.p.c. (come difatti avvenne per gli anni 2015-2018: dopo che seppe della morosità di RE EL S.r.l. il 27.03.2019, Parte_1 in particolare quando consegnò la comunicazione di ammissione della conduttrice Per_2
a concordato prevent rte del Tribunale di Milano invita dal commissario giudiziali il 09.01.2019, avviò tre procedimenti sommari, ottenendo il versamento dei canoni locatizi per la somma complessiva di €. 337.710,67 (relazione ctp, pag. 20). Ad ogni modo, quando l'organo amministrativo chiese al professionista il conteggio della morosità pre-concordataria, risultò che essa ammontava alla cifra di € 235.879,39, somma irrecuperabile, atteso il piano concordatario con previsione di pagamento ai creditori privilegiati della classe di del 5% del credito in Parte_1 tre anni.
Ulteriore inadempimento del convenuto fu l'erronea formazione dei bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Il Dott. in particolare, nel redigere il bilancio dell'esercizio CP_1
2014, non effettuò alcuna svalutazione del credito vantato da verso RE EL S.r.l., Parte_1 prevista ex art. 2423-bis c.c. e dal principio contabile OIC 15 §36.
Al 31.12.2015 il credito della società attrice verso RE EL S.r.l. salì ad €. 95.733,00, ma il dott. all'interno della Nota Integrativa del bilancio 2015 di non CP_1 Parte_1 ritenne ria alcuna svalutazione. Medesima scelta attuò l' sivo, nonostante il debito della conduttrice ammontasse a € 134.201,00 ed i mancati pagamenti risultassero dall'esame della contabilità e dai bilanci, tra cui il bilancio CEE, che il
3 commercialista verificava e metteva a punto prima di effettuarne il deposito nel Registro delle Imprese. Analoghe considerazioni valsero per il bilancio 2017, anno in cui il credito raggiunse €. 193.138,00; la posizione creditoria venne chiusa soltanto in data 31.12.2018, in cui si rilevò una perdita su crediti di €. 239.567,44. In particolare, al 19.06.2019 il credito di per i canoni di locazione non pagati era di: 1) € 170.925,41 per il periodo dal Parte_1
01.01.2013 al 27.06.2017; 2) € 82.248,61 per il periodo dal 28.06.2017 al 22.10.2018; 3) 30.359,94 per il periodo dal 22.10.2018 al 19.06.2019. La società attrice, tuttavia, presentava a bilancio crediti per il pagamento di canoni di locazione ulteriori a quello vantato verso RE EL S.r.l. In particolare, al 31.12.2015 il conduttore doveva € 116.052,00, venne poi Controparte_12 dichiarato fallito in data 08.01.2016, ma il Dott. ritenne di eseguire alcuna svalutazione di CP_1 suddetto credito che fu, di contro, effettuata solo in data 31.12.2017, per un importo complessivo di
€ 154.625,44. Il contratto di locazione con la venne chiuso mediante Controparte_12 comunicazione di risoluzione effettuata da tramite il Dott. il 19.12.2016, con Parte_1 CP_1 data di fine locazione il 30.11.2016. Tuttavia, analizzando le voci di ricavo del bilancio 2016 non fu riscontrata la presenza dei proventi maturati negli undici mesi precedenti, che, come da comunicazione del 14.03.2016 effettuata dalla società agli organi della procedura fallimentare, furono quantificati in € 323,80 giornalieri, determinando la mancata rilevazione di ricavi di competenza per almeno € 108.473,00, nonostante la Nota Integrativa del bilancio 2016 riportasse che i proventi e gli oneri fossero stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Ancora, avrebbe dovuto procedere alla svalutazione anche rispetto alla sua Parte_1 partecip l 50%) all'interno della società Fontana Immobiliare S.r.l. in base ai bilanci degli anni 2014 e 2015, ma, al 31.12.2025, l'ammontare del relativo credito veniva azzerato a seguito della chiusura della posizione mediante giroconto alla voce “Socio
c/finanziamento infruttifero”, senza la presenza di giustificativo o Controparte_4 mentale posto a base della rilevazione effettuata. Il valore della compensazione ammonta a complessivi €. 90.000,00. La partecipazione veniva ceduta interamente alla Sig.ra con atto del 13.06.2016, per un corrispettivo di € Persona_3
10.000,00 di cui Euro 1.000,00 incassati contestualmente all'atto di compravendita e la differenza da corrispondere entro il 31.12.2016; al 31.12.2018, tuttavia, il credito residuava ancora per €. 9.000,00, ma il commercialista non effettuò alcuna svalutazione. Per quanto concerne, invece, i crediti vantati verso Controparte_13 partecipata da al 50%, dal confronto tra i bil Parte_1 società controllante e di quella controllata emersero rilevanti scostamenti, riconducibili alle perdite di gestione maturate nei vari anni dalla partecipata. Nulla, tuttavia, fu rilevato o indicato dal convenuto nelle Note Integrative relative a quei due anni, tantomeno si effettuò una svalutazione del credito (individuata nella somma di € 126.739,00). Analoghe considerazioni valgono per i bilanci degli esercizi successivi, in cui furono registrati apporti alla controllata per € 17.850,00 nel 2016, per € 17.970,00 nel 2017 e per € 18.320,00 nel 2018 (per un totale svalutazioni di complessivi € 180.879,00). Altro inadempimento del Dott. fu la mancata contabilizzazione degli ammortamenti CP_1
a fini fiscali: in particolare, in relazione a quarantanove beni ammortizzabili fu riesposto, negli anni successivi a quello del rispettivo acquisto, il costo storico anziché i valori ogni anno abbattuti delle quote di ammortamento di legge. Nel periodo 2009-2018 tali mancati ammortamenti furono pari, nel complesso, ad € 96.262,50 (relazione ctp, pagg. 20-22), comportando per il pagamento Parte_1 di quote IRES ed IRAP non dovute.
4 Infine, il convenuto predispose erroneamente la dichiarazione dei redditi relativa agli anni fiscali 2012 e 2013; il Dott. infatti, presentò all'Agenzia delle Entrate i modelli dichiarativi CP_1 UNICOSP per il primo triennio di applicazione dell'A.C.E. (2011- 2013) incorrendo in errore relativamente agli esercizi 2012 e 2013, poiché, nel quadro RS, al rigo 113, dichiarò incrementi inferiori rispetto a quelli spettanti, a causa del mancato recupero dell'incremento del primo anno agevolativo (2011), per il quale la società disponeva di un incremento agevolabile di € 2.030.597 tuttavia non riportato nel biennio successivo. In definitiva, gli inadempimenti del convenuto, secondo prospettazione attorea, sono stati fonte di danno patrimoniale a carico di nei termini che seguono: Parte_1
1) Perdita del credito verso RE EL S.r.l. per canoni locatizi pari ad € 235.879,39;
2) Maggior esborso tributario per ammortamenti non dedotti nel periodo intercorrente agli esercizi 2009-2018 pari, nel complesso, ad € 29.875,12; 3) Maggior esborso fiscale a causa della dichiarazione di un valore A.C.E. inferiore a quello attribuito dalla normativa tributaria nel biennio 2012-2013, di complessivi € 31.437,47. In virtù di quanto innanzi esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare gli inadempimenti da parte del convenuto al contratto d'opera intellettuale intercorso con l'attrice, condannarlo al risarcimento dei danni sopradescritti sofferti dall'attrice in misura da determinare in corso di causa ed, in ipotesi, anche in via equitativa;
il tutto con interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria, dalla data dell'insorgenza dei singoli crediti risarcitori al saldo;
con vittoria di spese e compensi, incluso contributo forfettario.”. Si è tempestivamente costituito che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo, in primo luogo, che non aveva mai eseguito “tutte le attività necessarie alla conduzione sociale”. In relazione all'atto di citazione di parte attrice, in particolare, il convenuto ha affermato:
- sub punto a): di non aver provveduto “a predisporre e/o eseguire tutti gli adempimenti contabili” inclusi “ispezione, revisione e riordino della contabilità”; in merito, ha specificato che Parte_1 ha confuso i concetti di ispezione, revisione e riordino della contabilità, che non sono né accostabili, né sovrapponibili in quanto incompatibili l'uno con l'altro. Ha, inoltre, aggiunto che la nomina del revisore è svolta dall'Assemblea dei Soci, che è obbligatorio corrispondergli un compenso professionale secondo le tariffe vigenti e che, nel caso in esame, ciò non è mai avvenuto;
tantomeno il Dott. ha provveduto ad ispezioni della contabilità e al suo riordino, essendosi limitato a CP_1 svolgere attività di consulenza limitatamente, come riportato dalle le fatture emesse a fronte dei corrispettivi corrisposti negli anni, alla predisposizione dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni I.V.A., ecc.
• sub punto b): di non aver istruito l'organo amministrativo sui comportamenti da tenere;
• sub punto c): di non aver predisposto i documenti da sottoporre alla firma di soci ed amministratori;
• sub punto e): di non aver fornito assistenza societaria continuativa, senza alcuna convocazione e discussione effettiva;
• sub punto h): di non aver fornito a consulenza aziendale continuativa, Parte_1
e di non aver dato consigli in ordine al dei suoi rapporti nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali. Quanto invece ai punti che seguono, parte convenuta ha precisato:
• sub punto d): che è vero che il Dott. ha predisposto i bilanci ed i CP_1 documenti necessari, provvedendo al loro deposi ollegati adempimenti, ma che i
5 bilanci, come le dichiarazioni fiscali ed I.V.A., erano predisposti sui dati forniti dalla società;
• sub punto f): che è certamente vero che il Dott. ha fornito assistenza CP_1 tributaria ed ha predisposto, come detto, le dichiarazi i e gli adempimenti collegati;
• sub punto g): che il commercialista ha redatto e registrato i contratti di locazione stipulati da ma non li ha mai gestiti, se per gestione si intende gli incassi dei Parte_1 canoni;
• sub punto i): che il Dott. non progettava, bensì attuava le decisioni CP_1 dell'organo amministrativo con suo il parere, ove e quando richiesto. Circa la prova documentale dell'incarico ricevuto da parte convenuta ha negato CP_1 che essa possa essere dedotta o ricavata dai docume tti dall'attrice (docc. 5, 6 e 7) e che non vi è mai stata una “globalità di incarico” come da quest'ultima affermato. Per quanto concerne la pretesa inosservanza degli obblighi scaturenti dalla relazione contrattuale con da parte del professionista, il convenuto, per quanto Parte_1 concerne la moro elli S.r.l., pur confermando l'esistenza dei due contratti di locazione, ha negato che il Dott. abbia gestito l'emissione di fatture, gli incassi e CP_1 le relative registrazioni contabili;
ha, inoltre, negato che lo stesso abbia nel 2010 rilevato ritardi di pagamenti in quanto la lettera prodotta da parte attrice (doc 8) fu predisposta ed inviata dalla stessa Parte_1
Fu il dipendente mettere di segnalare all'amministratore la sospetta morosità Per_2 della RE EL S.r.l.; non gestendo le registrazioni delle fatture, il Dott. non CP_1 poteva constatare i ritardi o le morosità nel pagamento dei canoni e, peraltro eva il compito. Inoltre, la contabilità di relativa agli anni 2015-2018 e da quest'ultima tenuta Parte_1 presentava difformità rispetto alla sua versione definitiva, talché non sarebbe comunque stato possibile rilevare pericoli di morosità. Peraltro, RE EL S.r.l. rilasciò a numerose cambiali in pagamento dei Parte_1 canoni e da ciò si evince che l'ammini n il commercialista) fosse consapevole delle difficoltà della società conduttrice e sarebbe stato, quindi, suo onere o interesse assumere le iniziative di competenza. Il convenuto ha, inoltre, dedotto che nel 2014 furono previste fatture da emettere da luglio a dicembre per € 61.072,26 oltre I.V.A.: di queste, furono emesse fatture nel 2015 per il periodo da luglio a novembre;
nel 2015 furono previste fatture da emettere da gennaio a maggio per € 50.893,55 oltre I.V.A., mai emesse negli anni successivi 2016-2017-2018. A seguito del concordato preventivo della RE EL S.r.l., nel 2018 gli importi da incassare furono portati a perdita come segue: € 61.072,26 relativo a tutte le fatture ancora da emettere ed € 178.495,18 sul cliente. Per quanto concerne i “pagamenti di somme varie volte superiori” rilevati da Parte_1 da aprile 2015 a giugno 2017, parte convenuta ha osservato che i pagamenti dal gennaio 2017 a dicembre 2017 ammontarono a complessivi € 172.834 (con apertura dare € 82.286,94 - chiusura dare € 30.838,39) e che tali dati emergevano dai mastrini della Società in data 21.05.2018; ancora a quella data, dunque, le registrazioni apparivano non conformi al reale stato del debito accumulato dalla conduttrice.
6 Secondo prospettazione del convenuto, quindi, dai bilanci è sempre emersa la posizione debitoria di RE EL S.r.l. in base ai dati contabili tenuti da e comunicati a Parte_1
CP_1 alle registrazioni contabili, in data 31.12.2014 venne registrato un incasso di € 24.588,00 sul cliente RE EL S.r.l. (che di fatto in banca riporta la data del 13.01.2015), dunque il saldo dovuto dalla conduttrice al 31.12.2014 era di € 26.138,75 invece di € 50.726,75. Anche all'inizio dell'anno 2014 venne stornato un importo di € 24.589,33, presumibilmente considerato incassato nel 2013, e poi l'accredito avvenne regolarmente in data 17.03.2014. In data 17.03.2015, in particolare, relativamente al cliente RE EL S.r.l. fu registrato un incasso di € 12.409,28 con la causale “disposizioni”: il Dott. CP_1 non rilevò l'incasso in banca e quindi, essendo in pari data movimentato il “cont in portafoglio per € 12.217,99, egli considerò un incasso tramite una cambiale attiva e pagata. Pertanto, la chiusura patrimoniale nell'anno 2017 di RE EL S.r.l., secondo il convenuto, non era corretta: tale società chiudeva con € 30.838.39 anziché € 142.223.82 e la differenza di € 111.385,43 era riconducibile a quattro pagamenti registrati come pagamenti di RE EL e che, dopo la chiusura patrimoniale, furono eliminati (17.02.2017 € 27.483,97; 16.06.2017 € 26.917,80; 2.10.2017 € 23.949,25; 22.12.2017 € 33.034,41). Suddetti pagamenti (poi scomparsi) ammontavano alla somma complessiva di
€ 111.385,43; pertanto, la stampa datata 21.05.2018 riportava un saldo in dare di € 30.838,39 (presumibilmente a titolo di debito) che appariva notevolmente ridotto rispetto all'apertura e ciò denotava come RE EL S.r.l. fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, anzi di “ripianare” quanto dovuto per il periodo precedente l'anno 2017. Secondo la difesa del convenuto, da tali elementi emerge, a differenza di quanto affermato dall'attrice, una errata impostazione strutturale della contabilità anche in termini di sua compilazione e che l'eventuale svalutazione dei crediti relativamente all'anno 2017 non appariva necessaria alla luce dei dati comunicati. In merito, il tentativo di di attribuire al commercialista il ruolo Parte_1 di consulente aziendale-commerciale è volto esclusivamente a sottrarre l'imprenditore alle proprie responsabilità in punto di riscossione dei crediti sociali e valutazione delle controparti commerciali.
A riprova di ciò, la società attrice, in persona del proprio amministratore, mise all'incasso effetti cambiari anche per importi rilevanti (€ 75.552,19 solo nell'anno 2015), tuttavia, nell'anno 2017 risultarono effetti insoluti (lasciando presupporre accettazioni di nuovi effetti cambiari) e ciò nonostante decise di proseguire il rapporto con RE EL S.r.l. Per quanto concerne i Parte_1 crediti vantati dall'attrice verso Fontana immobiliare S.r.l., Controparte_12 [...]
la mancata contabilizzazione degli ammortamenti ai fini fiscali e l'erronea Controparte_13 applicazione delle disposizioni A.C.E., il convenuto ne ha contestato la fondatezza, affermando l'insussistenza non solo di un danno a carico di ma anche degli inadempimenti Parte_1 addebitati a nello svolgimento delle sue attività professionali. Per tali ragioni, pur ritenendo CP_1 infondate le domande svolte da controparte, atteso l'ingente risarcimento danni preteso, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia ex artt. 269 e 702 bis comma 5 c.p.c della con cui ha stipulato un contratto in data 26.07.2017 Parte_2 CP_1 per Responsabilità Civile Professionale e a cui, tempestivamente, ha denunciato il sinistro con PEC del 16.12.2019. In virtù di quanto esposto, il convenuto ha formulato le seguenti conclusioni:
“preliminarmente fissare nuova udienza per procedere alla chiamata in garanzia in favore del convenuto Dott. della compagnia assicurativa “Ufficio ; nel Controparte_1 Controparte_14 merito, respingere in toto ogni domanda formulata dall'attrice; nella denegata ipotesi che il
7 Tribunale dovesse ritenere il Dott. gravemente inadempiente o inesattamente Controparte_1 adempiente alle prestazioni di opera professionale relative ai fatti contestati, condannare la compagnia assicurativa “ a rimborsare ogni somma, spese legali di Controparte_15 eventuale condanna comprese. In ogni caso con vittoria di spese di lite”. Con successivo provvedimento del 21.09.2021 il precedente G.I. autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa UFFICIO e le parti vi Controparte_14 provvedevano. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , deducendo che Controparte_15 il certificato assicurativo N. CRE64A30080 prodotto dal convenuto non è operante per i fatti di causa;
infatti, ha ricevuto e denunziato il claim durante la vigenza della N. CP_1
DCE64A95473, come si evince dalla denuncia di sinistro prodotta dall'assicurato; il claim (trigger di polizza) risulta ricevuto in data 6.12.2019 e, pertanto, la compagnia assicurativa, trattandosi di una copertura claims made, si costituisce in giudizio con riferimento ai fatti di causa inerenti al periodo dalle ore 24:00 del 14 luglio 2019 alle ore 24:00 del 14 luglio 2020. Circa domanda svolta dall'assicurato, seppur rivolta a diverso certificato, se ne contesta la generica richiesta di eventuale
“condanna della compagnia a rimborsare ogni somma, spese legali di eventuale condanna comprese, che il Dott. fosse condannato a corrispondere”, poichè la manleva non può estendersi al di CP_1 là di quanto previsto contrattualmente. In particolare, quanto ai limiti contrattuali, la compagnia assicurativa ha osservato che la polizza in esame prevede all'Art. 16 rubricato “Limiti di indennizzo” che: “L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con uno Scoperto a carico dell'Assicurato dell'1% del fatturato relative all'ultimo anno fiscale dell'Assicurato, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 (mille) per ogni Sinistro, o come diversamente stabilito per iscritto dagli
Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura e di Polizza. Lo Scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.” La Scheda di Copertura prevede in ogni caso un limite di indennizzo pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo ed una franchigia pari ad Euro 3.196,00 (cfr. SCHEDA DI COPERTURA certificato N. DCE64A95473). Con riferimento, invece, alla domanda dell'attore, la compagnia assicurativa si è associato alle difese del convenuto. Ha, in particolare, contestano le circostanze che parte attrice pone a base della propria domanda, insistendo sulla circostanza che è onere di Parte_1 dare dimostrazione ed evidenza sia del fatto storico su cui basa la propria pret conseguenze (sia in punto nesso di causa, che di responsabilità, che di danni) causate da predetti fatti. La causa, istruita mediante assunzione di prove documentali, prova testimoniale e di interrogatorio formale e di C.T.U. dott. all'udienza del 18.09.2024, è stata Persona_4 trattenuta in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
**** 1. Venendo al merito, si osserva come le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, rileva, dunque, non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività secondo il parametro di diligenza cui il professionista, come in questo caso il commercialista, è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass. 8863/11; Cass. 6967/06).
8 I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall'art. 1176 co. 2 c.c. e dall'art. 2236 c.c. Il primo dispone che "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata": si tratta di una diligenza diversa e più specifica rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed è la c.d. diligenza del "debitore qualificato", caratterizzata dalla "perizia e dall' impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria", e che vale a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. La diligenza a cui è tenuto il professionista, pertanto, deve essere valutata secondo standard di normalità oggettiva e prescinde, quindi, dalle concrete capacità del soggetto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale "è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie", a meno che la prestazione professionale da eseguire nel concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve. Di conseguenza, dovrà ritenersi inadempiente il commercialista che abbia operato senza la perizia del commercialista medio, ossia senza utilizzare le cognizioni tecniche che si ritiene debbano far parte del patrimonio di un professionista di medio livello. Va, peraltro, aggiunto che il dovere di diligenza del dottore commercialista impone, tra gli altri, l'obbligo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nel suo ambito di competenza (analogamente a quanto previsto per la professione di avvocato). Quanto al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo commercialista, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, 9238/07). Il professionista può, infine, liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c. o di aver agito con diligenza. 2. Con riguardo al conferimento dell'incarico professionale, risulta provato che il convenuto abbia prestato la propria opera professionale di consulenza contabile CP_1
e fiscale da 2018 per la società attrice e che, in particolare, abbia provveduto alla redazione dei bilanci, alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili ed alla dichiarazione dei redditi. Parte attrice era, in particolare, onerata di fornire la prova della conclusione del contratto d'opera professionale con parte convenuta avente ad oggetto le specifiche prestazioni dall'inadempimento delle quali sarebbero scaturiti i danni lamentati. Va evidenziato che per il tipo di contratto in esame non è richiesta la forma scritta, ma occorre che vi sia stato uno scambio di consensi costituito dalla proposta contrattuale (nella fattispecie rappresentata, si tratta, in genere, del conferimento dell'incarico), e dall'accettazione
9 (espressa tendenzialmente per fatti concludenti) del professionista, che esegue la prestazione richiesta. Nel caso di specie, la prova della sussistenza del titolo è stata fornita dall'attrice ed è stata confermata dalle prove orali assunte nonchè dai documenti prodotti (doc 1-7 allegati all'atto di citazione). Va, inoltre, evidenziato che il convenuto, anche in sede di interrogatorio formale, ha confermato di avere predisposto i bilanci di provvedendo al loro deposito Parte_1 ed ai connessi adempimenti, di aver forn tributaria predisponendo le dichiarazioni fiscali e di aver redatto e registrato i contratti di locazione stipulati da predetta società. Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi di parte attrice;
il teste di parte convenuta, invece, ha negato che il Dott. abbia provveduto alla CP_1 redazione dei bilanci per ma tale circosta ero stata ammessa e Parte_1 confermata dal convenuto anto le dichiarazioni di suddetto teste non sono considerate attendibili. 3. In relazione alla redazione dei bilanci, parte attrice ha rappresentato che il convenuto non avrebbe provveduto alla svalutazione dei crediti vantati da verso RE Parte_1
EL S.r.l. per euro 239,567,44. Parte attrice si è altresì soffermata sulla posizione creditoria di nei confronti di per euro 154.625,44, di Fontana Immobiliare S.r.l. Parte_1 Controparte_12 per euro 9.000 e di per euro 180.879,00. Controparte_13
Sul punto, all'esito della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, dalla quale non si ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti, si rileva quanto segue. Sotto il profilo della tenuta della contabilità in merito al credito verso RE EL S.r.l. il CTU ha ricostruito i singoli esercizi sociali: nell'esercizio 2014 il credito verso la RE EL S.r.l. era pari ad euro 26.138,76; a fronte di tale credito gli incassi registrati prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio (26 maggio 2015), ammontavano ad euro 88.161,51. Per tali ragioni, non valorizzando indicatori di perdita di valore del credito verso la RE EL S.r.l. di fonte esterna,
“può ritenersi coerente la scelta di mantenere il credito al suo valore nominale”. Nell'esercizio 2015, il credito verso la RE EL S.r.l. era pari ad euro 62.751,25 (comprensivo di 17.932,02 euro di effetti in portafoglio), mentre gli incassi registrati nel periodo tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio (28 giugno 2016) corrispondevano ad euro 44.506,12 (incluso l'incasso dell'effetto). “Questa circostanza, unitamente alla scarsa regolarità degli incassi riscontrabile nel 2015, porta a ritenere coerente la svalutazione del credito verso la RE EL S.r.l. nel bilancio d'esercizio 2015 per un importo pari ad euro 18.245,13 (dato dalla differenza tra il saldo del 2016 di euro 62.751,25 e gli incassi, precedenti all'approvazione del bilancio, di euro 44.506,12)”. Nell'esercizio 2016, il credito verso la RE EL S.r.l. era di euro 83.286,94 e gli incassi registrati prima dell'approvazione del bilancio (28 luglio 2017) erano pari ad euro 39.264,31. “La dinamica degli incassi dell'anno, il saldo finale del 2016 e gli incassi precedenti all'approvazione del bilancio, confermerebbero la scelta di svalutare il credito anche nel 2016. Questa scelta poteva, inoltre, trovare conferma dell'esame del bilancio d'esercizio della RE EL S.r.l. del 2016, approvato il 29 giugno 2017 (qualora fosse stato depositato prima del 28 luglio 2017, data di approvazione del bilancio 2016 di ). La svalutazione sarebbe quantificabile come Pt_1 differenza tra il saldo del credito alla fine d zio e l'importo degli incassi intervenuti prima dell'approvazione del bilancio: euro 44.022,61.
10 Per quanto concerne, invece, il credito verso il CTU ha riscontrato l'assenza Controparte_12 di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrarne il fallimento e, conseguentemente, a valutare un'eventuale necessità di svalutazione del credito vantato da Parte_1
In merito alla posizione di il CTU ha fatto presente la mancanza al fascicolo Persona_3 dell'atto di cessione delle quote, degli accordi con cui le parti hanno inteso rateizzare il pagamento del corrispettivo e gli approfondimenti circa il grado di solvibilità della controparte. Medesime considerazioni sono state, infine, svolte in ordine al credito vantato verso la
[...]
essendo presente agli atti la sola contabilità di Controparte_13 Parte_1 elazione dell'ausiliario del giudice, dunqu e di parte attrice nei confronti della RE EL S.r.l., della di e della Controparte_12 Persona_3 si baserebbe prevalentemente sulle scritture contabili di . Controparte_13 Parte_1
In proposito, urge evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 2710 c.c., le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte. Ne deriva che, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetterà stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza delle ragioni addotte dalla parte che le ha prodotte in giudizio. Ciò posto, come altresì affermato nella relazione del CTU cui ci si riporta, la posizione creditoria di nei confronti della di e della Parte_1 Controparte_12 Persona_3 [...]
essendo basata sulle sole scritture contabili prodotte da parte attrice, non Controparte_13 risulta sufficientemente provata e non è, dunque, possibile riscontrare né l'inadempimento da parte del convenuto, nè un effettivo pregiudizio ai danni di Parte_1
Circa, invece, la posizione creditoria di parte at ronti di RE EL S.r.l., va evidenziato che anche essa si fonda in prevalenza sulle scritture contabili di in Parte_1 particolare sui bilanci di esercizio degli anni dal 2014 al 2018 e sui mastrini. Sul punto, la relazione del CTU evidenzia una sensibile discrepanza tra i mastrini prodotti da parte attrice e quelli depositati dal convenuto: in particolare “mentre i saldi del 2014 e del 2015 sono coerenti tra loro, nel 2017 il saldo del mastrino presentato dall'attore differisce da quello prodotto dal convenuto in quanto il primo mostra un saldo a credito di euro 142.223,82 e il secondo un saldo sempre a credito ma di euro 30.838,39, con una differenza tra i due importi di euro 111.385,43. L'analisi congiunta dei singoli movimenti di questi due mastrini – quello prodotto dall'attore e quello fornito dal convenuto – consente di constatare che la differenza scaturisce da n. 4 incassi che risultano nella versione del convenuto ma che non sono presenti nel mastrino dell'attore: euro 27.483,97 del 17 febbraio 2017, euro 26.917,80 del 16 giugno 2017, euro 23.949,25 del 2 ottobre 2017 ed euro 33.034,41 del 22 dicembre 2017.” Il CTU, non rinvenendo tra gli atti del fascicolo gli estratti di conto corrente di Pt_1
non ha potuto compiere ulteriori verifiche in ordine a suddetti incassi, limi
[...] aminare unicamente il bilancio d'esercizio depositato per tale annualità. Ciò posto, è emerso che, secondo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, la prima svalutazione del credito vantato verso RE EL S.r.l. sarebbe dovuta avvenire nel bilancio del 2015; al fine di individuare l'ammontare dei canoni non incassati, il CTU ha considerato il dato oggettivo dell'elenco dei creditori della procedura concordataria di RE EL S.r.l., in base al quale il credito per canoni precedenti a settembre 2018 era pari ad euro 235.879,39, precisando tuttavia che tale importo deve essere decurtato: 1) della previsione di pagamento prevista dal piano di concordato nella misura del 5%, giacché rappresenta quanto ha comunque percepito o percepirà (o, Parte_1
11 infine, per cui potrà far valere le sue pretese); 2) del credito già esistente nel bilancio in cui la svalutazione avrebbe dovuto essere rilevata. Ne discende un credito per canoni non percepiti da gennaio 2016 a settembre 2018 di euro 161.334,17. Sempre secondo la relazione depositata dal CTU, “tale quota di credito ci sarebbe stata anche qualora la svalutazione - e la correlata segnalazione all'organo amministrativo di delle Parte_1 criticità riguardanti il credito verso RE EL - fosse avvenuta tempestivamente”.
Inoltre, anche nel caso in cui avesse proceduto alle svalutazioni dei crediti negli esercizi di CP_1 competenza, così come prospettato da parte attrice, tale circostanza “non avrebbe comportato l'assoggettamento di alle fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite (ex art. Parte_1
2482-bis c.c.), di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (ex art. 2482-ter c.c.) e tantomeno avrebbe comportato il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484. Ciò in quanto il patrimonio netto di ha sempre avuto una consistenza significativamente superiore Pt_1 all'importo delle svalutazioni anche cumulativamente considerate.” Dall'analisi dell'ausiliario del giudice, dunque, è emerso che anche laddove avesse CP_1 svalutato il credito vantato da nei confronti di RE EL S.r.l., ovvero avesse tenuto Parte_1 la condotta perita oggetto della domanda attorea, tale circostanza non avrebbe comportato nè un diverso assetto del capitale della società, nè una causa di scioglimento di quest'ultima. Tale giudizio
(doppiamente) ipotetico controfattuale porta a ritenere insussistenti sia il pregiudizio di cui si duole la società attrice, sia eventuali profili eziologici connessi alla condotta del convenuto. La società attrice ha anche lamentato la violazione degli obblighi informativi da parte del convenuto, il quale avrebbe per quattro anni omesso di segnalare all'organo amministrativo societario la morosità del conduttore RE EL S.r.l., impedendo l'attivazione di un procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione ex art. 664 c.p.c..
Ebbene, anche suddetta doglianza appare priva di fondamento: nell'assunzione del teste di parte attrice, ha dichiarato : “ ADR le informazioni preliminari al dott. Controparte_11
per esempio per quanto riguarda i contratti di locazione, venivano fornite da noi, dalla società; CP_1 mente il professionista zi occupava degli aspetti tecnici, giuridici, fiscali e contabili. ADR i soldi provenienti dalle locazioni venivano gestiti da tale ragioniere, impiegato della conceria Persona_2
il provvedeva anche ad emettere le fatture”. CP_5 Per_2
Pertanto, appare provato che il preposto all'inserimento dei pagamenti dei canoni ricevuti da RE EL S.r.l. nell'apposito software fosse dipendente e/o Persona_2 collaboratore non già del professionista convenuto, bensì di che - al pari di CP_5 Pt_1
- fa capo alla famiglia Tale medesimezza soggettiva porta a ritenere inverosimile
[...] CP_4
l'inconsapevolezza del consiglio di amministrazione circa la morosità di RE EL S.r.l., ma, anzi, lascia presumerne una tolleranza.
Oltre alla mancata svalutazione dei crediti poc'anzi esaminata, parte attrice ha altresì lamentato che, a causa dell'imperizia del convenuto, ha sostenuto un maggior esborso tributario (euro 29.875,12) per mancata deduzione degli ammortamenti di competenza del periodo di esercizio dal 2009 al 2018, nonchè un maggior esborso fiscale (euro 31,437,34) a seguito della dichiarazione di un valore ACE inferiore a quello attribuito dalla normativa tributaria nel biennio 2012-2013. In entrambi i casi, invero, si è limitata a produrre una consulenza tecnica di Parte_1 parte, senza assolvere all'o io imposto in tema di responsabilità professionale, 12 secondo cui il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo commercialista, deve provare, oltre all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, fatto pacifico tra le parti, anche la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica di parte, in quanto atto unilaterale della difesa, costituisce una semplice allegazione di parte priva di autonomo valore probatorio e non vincola il giudice, il quale deve procedere al libero apprezzamento delle prove secondo l'art. 116 c.p.c., salvo che la prova sia soggetta a specifiche regole di valutazione (ex multis Cass. Civile n. 24831/2024). Per tali ragioni si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello indeterminato. Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, anche le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata chiamata in causa dal convenuto, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019). Le spese di lite del terzo chiamato sono allocate in capo a parte attrice soccombente e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello indeterminato, stante l'adesione del terzo chiamato alle difese di merito del convenuto. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da decreto del 19/02/2025, sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, 1. Respinge ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del Parte_1 convenuto Controparte_1
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in € 10.860 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
3. Condanna alle spese della terza chiamata che liquida in € 5.431 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
4. Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Firenze, 21 febbraio 2025 La Giudice dott.ssa Federica Sama'
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Fiorella Todisco, MOT
Nota
13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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