Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.