Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 193/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte_1
rappresentata e difesa da: avv.ti PESSI ROBERTO e GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti GARATTONI GIANFRANCESCO e Controparte_1
TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n.
290/2023 del 25/10/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/04/2024 la Parte_2
[...]
depositata in pari data e non notificata, che ha accolto il ricorso di dottore Controparte_1 commercialista iscritto alla dichiarando l'illegittimità dell'imposizione da parte dell'ente Pt_1
previdenziale, sulla pensione di vecchiaia in godimento dal marzo 2003, di contributo di solidarietà ex artt. 22 del regolamento previdenziale 2004 e 29 regolamento previdenziale 2018 e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, 27/06/2013 e 29/11/2017, Pt_1
per gli anni dal 2004 in poi, condannando altresì la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'appellante ha articolato tre motivi, deducendo quanto segue.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 l. n. 335/1995, modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 c. 488 l. n.
147/2013, dell'art. 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., avendo erroneamente la sentenza impugnata:
-ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione dell'appellato, sostenendo che la non avrebbe avuto i poteri normativi per imporre il Pt_1
contributo in questione ai pensionati, non considerando le norme regolamentari della Pt_1
oggetto di causa, legittimamente emanate nella vigenza dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, a nulla rilevando il fatto che le stesse possano essere ricollegate al Regolamento del 2004, dovendosi valutare la loro legittimità sulla base del contesto normativo in vigore al momento della loro emanazione;
-ritenuto che la previsione del contributo di solidarietà non rientri tra i poteri normativi attribuiti agli Enti previdenziali privatizzati, con errato riferimento alla previgente dizione normativa dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, laddove la ha il potere di emanare Parte_1 tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola, anche derogando ed abrogando disposizioni aventi rango legislativo, con gli unici limiti della ragionevolezza, dell'equità intergenerazionale e di gradualità, nella specie pienamente rispettati;
-ritenuto che il contributo di solidarietà, perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, non possa essere finalizzato ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine, laddove la misura sarebbe invece proprio finalizzata ad assicurare l'equilibrio di bilancio, in quanto prevista per un arco di tempo limitato e necessitata rispetto alle proiezioni di bilancio, per il periodo utile a tal fine, anche alla luce del tempo che occorreva alla riforma del sistema di calcolo pensionistico su base contributiva, contestualmente introdotta, ad entrare a regime;
-omesso di considerare, ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo alla
[...]
la rilevanza della sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, che ha Parte_1 concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 486 l. n. 147/2013;
-omesso di attenersi al principio secondo cui non vige nel nostro ordinamento un principio di intangibilità del trattamento pensionistico in corso di erogazione, potendo il diritto soggettivo alla pensione essere limitato, persino quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare della prestazione, dalla legge, che può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, purché la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza;
-ritenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà perché incompatibile con il rispetto del principio del pro rata, laddove il contributo era estraneo a tale principio.
2) Violazione degli artt. 1 c. 488 l. n. 147/2013, 3 c. 12 l. n. 335/1995, 1 c. 763 l. n. 296/2006, 2
d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, le delibere CNPADC del 28/10/2008 e del 27/06/2013 l'art. 29 del Regolamento unitario previdenziale e la delibera CNPADC del 29/11/2017, avendo l'impugnata sentenza erroneamente ritenuto che la l. n. 147/2013 non inciderebbe sulla soluzione della presente questione, laddove la norma chiariva in maniera definitiva che i provvedimenti degli enti previdenziali finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine sono legittimi e non possono essere disapplicati.
3) Erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, essendo applicabili, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, termini quinquennali ex artt. 2948
c.c. e 47 bis d.P.R. n. 639/1970, sicché non potevano comunque più formare oggetto di restituzione le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo precedente al
03/05/2018 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo).
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall'appellato in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poiché relativi alla legittimità del contributivo di solidarietà per cui è causa, sono infondati.
La sentenza impugnata, difatti, è pienamente conforme all'ormai pacifico e pienamente condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore, né la trattenuta potrebbe ritenersi giustificata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 488 l. n.
147/2013, poiché questa, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 2453 del
17/01/2023 dep. 26/01/2023 e precedenti ivi richiamati, 32385 del 03/06/2021 dep. 08/11/2021,
29292 del 18/09/2019 – dep. 12/11/2019, 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01 e 6702 del
06/04/2016 rv. 639297 – 01; Cass. Sez. 6–L. n. 23363 del 23/03/2021 dep. 24/08/2021 e precedenti ivi richiamati, tra cui Cass. Sez. 6–L. n. 19711 del 08/08/2017 rv. 645469 - 01).
La S.C. aveva peraltro già affermato da tempo l'incompatibilità del contributo in questione con il principio del pro rata, proprio con riferimento alla disciplina della appellante, ritenendo Pt_1
che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare -in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione- atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro rata -che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo- e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati (così Cass. Sez.
6-L. n. 2750 del 05/02/2013 – ud. 20/11/2012).
Il contributo di solidarietà, ha peraltro chiarito la S.C. (Cass. Sez. L. n. 31875/18 cit. e successive, tra cui nn. 603, 982 e 16814 del 2019, 28054 del 2020, 6897 e 29535 del 2022) sulla scorta della sentenza n. 173/16 della Corte Costituzionale, ha natura di prestazione patrimoniale di cui all'art. 23 Cost.
Né a diverse conclusioni conduce la norma di cui all'art. 1 c. 488 l. n.147/13, che non giustifica la trattenuta del contributo di solidarietà, poiché, quale norma di interpretazione autentica, riguarda provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non la materia in esame che, come detto, esula dai poteri regolamentari delle casse.
Inoltre, l'art. 1 c. 488 stesso, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà, in quanto misura di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 6702 del 06/04/2016 rv. 639297 – 01 e Cass. Sez.
6-L n. 7568 del 25/01/2017 dep. 23/03/2017).
Infine, l'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, invocato dall'appellante, è inconferente ai fini della decisione, poiché trattasi di fonte legislativa, non di fonte regolamentare oggetto dell'intervento di delegificazione dell'art. 2 d. lgs. n. 509/94 (cfr. Cass. Sez. L. n. 34543 del 10/11/2022 dep.
23/11/2022).
Ne deriva l'illegittimità degli artt. 22 del regolamento previdenziale della appellante del Pt_1
2004 e 29 del regolamento previdenziale della stessa del 2018, e delle deliberazioni Pt_1 dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008, 27/06/2013 e 29/11/2017 nella parte in Pt_1
cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto l'illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla appellante sui ratei pensionistici erogati all'appellato, per il periodo per cui è causa. Pt_1
Non risultando adottate dalla appellante ulteriori valide misure volte ad assicurare Pt_1
l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici, nei modi di cui agli artt. 3 c. 12 l. n. 335/95 e 24 c. 24 d.l. n. 201/2011, è pertanto dovuto dall'appellato esclusivamente il contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 previsto dall'art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11 cit., che deve peraltro ritenersi estraneo all'oggetto del presente giudizio, poiché l'appellante non ne ha mai contestato la debenza, ed ha richiesto, nel ricorso introduttivo in primo grado, esclusivamente la restituzione delle trattenute operate sulla pensione in godimento a titolo di contributo di solidarietà imposto in base alle citate disposizioni regolamentari della appellante. Pt_1
È di contro parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla Pt_1
appellante e riproposta nel terzo motivo di appello.
In materia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, è applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché la prescrizione quinquennale prevista dagli artt. 2948 n. 4 c.c. e 129 r.d.l. n. 1827/1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè, come nella fattispecie, con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. n. 2453/2023 già cit. e precedenti ivi richiamati). Tuttavia, essendo l'appellato titolare di pensione dal marzo 2003 ed avendo quindi subito trattenute a titolo di contributo solidarietà fin dal 01/01/2004 (essendo appunto il contributo stato inizialmente introdotto con il citato art. 22 del regolamento previdenziale del 2004 con decorrenza dal 01/01/2004), e non risultando atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso introduttivo in primo grado, eseguita in data 03/05/2023 come pacifico tra le parti, è estinto per prescrizione il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme trattenutegli fino al
02/05/2013.
In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Pt_1
appellante va pertanto condannata alla restituzione in favore dell'appellato del contributo di solidarietà trattenutogli sui ratei della pensione in godimento per il periodo dal 03/05/2013 in poi, fatto salvo il contributo dovuto per gli anni 2012 e 2013 ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n.
201/11, oltre interessi legali, decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei mensili del credito al saldo (cfr. al riguardo Cass. Sez. L. n. 34543/2022 già cit. e precedenti ivi richiamati).
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado in misura di un quarto, seguendo la restante quota, liquidata come da dispositivo, la soccombenza dell'appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 290/2023 in data 25/10/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la appellante alla restituzione in favore Pt_1 dell'appellato del contributo di solidarietà trattenutogli sui ratei della pensione in godimento per il periodo dal 03/05/2013 in poi, fatto salvo il contributo dovuto per gli anni 2012 e 2013 ex art. 24 c. 24 lett. b) d.l. n. 201/11, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei mensili del credito al saldo;
compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio in misura di un quarto;
condanna la appellante alla refusione in favore dell'appellato della restante quota, liquidata quanto al Pt_1
primo grado in €. 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi
(15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila il 19/12/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -