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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
AD AE, LA
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1843/2021 depositato il 03/08/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Via S. Anna Ii Tronco, Pal. Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Deceduto, Per Esso Agli Eredi - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viindirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 21/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420189000995412000 PE-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189000995412000, notificata in data 12/03/2018, con la quale si richiedeva il pagamento di crediti relativi a PE (2009), AS AU (2007) e AR (2010). Il ricorrente aveva eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito. In quella sede, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era rimasta contumace. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio Calabria, con sentenza n. 178/2021, aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo assorbente il difetto di prova della notifica delle tre cartelle di pagamento, atti presupposti dell'intimazione. Di conseguenza, il giudice di prime cure aveva annullato l'atto e aveva condannato in solido gli enti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), censurando la decisione per aver ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti. L'appellante produceva in questa sede le relate di notifica ed estratti ruolo volti a dimostrare che le cartelle nn. 0942013002009103700 e
09420130020090936000 erano state regolarmente notificate a mani proprie del destinatario in data
10/10/2013. L'Ufficio lamentava inoltre l'erroneità della condanna alle spese e richiedeva la riforma integrale del regime di soccombenza. Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale presentava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui lo condannava alle spese di lite, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'omessa notifica delle cartelle era vizio imputabile esclusivamente all'Agente della Riscossione. Anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale si costituiva ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva per vizi propri dell'attività di riscossione.
Nelle more del giudizio, il difensore del sig. NO comunicava l'avvenuto decesso del contribuente, avvenuto in data 19/02/2021, e il processo veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello principale di Agenzia delle Entrate-Riscossione sia meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta in appello dall'Agente della Riscossione prova in modo inequivocabile che il contribuente aveva ricevuto personalmente le cartelle di pagamento presupposte. Tale prova documentale determina il venir meno del presupposto su cui la CTP aveva fondato l'annullamento dell'intimazione di pagamento, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti. Ne consegue che l'intimazione di pagamento notificata il 12/03/2018 è efficace, essendo intervenuta prima della scadenza dei termini prescrizionali rispetto alla notifica delle cartelle del 2013.
L'accoglimento dell'appello principale determina, in ordine all'appello incidentale del comune, la carenza di interesse ad agire.
Con riferimento alle spese di lite, nonostante la soccombenza degli eredi del contribuente nel presente grado, si ritiene equo compensare le spese del doppio grado di giudizio. Tale decisione è motivata dalla condotta processuale dell'Agente della Riscossione che, rimanendo contumace in primo grado, ha indotto il giudice di prime cure in errore non fornendo tempestivamente la prova della notifica delle cartelle, pur essendone in possesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420189000995412000. Le spese per entrambi i gradi di giudizio sono compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
AD AE, LA
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1843/2021 depositato il 03/08/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Via S. Anna Ii Tronco, Pal. Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Deceduto, Per Esso Agli Eredi - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viindirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 21/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420189000995412000 PE-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189000995412000, notificata in data 12/03/2018, con la quale si richiedeva il pagamento di crediti relativi a PE (2009), AS AU (2007) e AR (2010). Il ricorrente aveva eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito. In quella sede, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era rimasta contumace. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio Calabria, con sentenza n. 178/2021, aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo assorbente il difetto di prova della notifica delle tre cartelle di pagamento, atti presupposti dell'intimazione. Di conseguenza, il giudice di prime cure aveva annullato l'atto e aveva condannato in solido gli enti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), censurando la decisione per aver ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti. L'appellante produceva in questa sede le relate di notifica ed estratti ruolo volti a dimostrare che le cartelle nn. 0942013002009103700 e
09420130020090936000 erano state regolarmente notificate a mani proprie del destinatario in data
10/10/2013. L'Ufficio lamentava inoltre l'erroneità della condanna alle spese e richiedeva la riforma integrale del regime di soccombenza. Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale presentava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui lo condannava alle spese di lite, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'omessa notifica delle cartelle era vizio imputabile esclusivamente all'Agente della Riscossione. Anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale si costituiva ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva per vizi propri dell'attività di riscossione.
Nelle more del giudizio, il difensore del sig. NO comunicava l'avvenuto decesso del contribuente, avvenuto in data 19/02/2021, e il processo veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello principale di Agenzia delle Entrate-Riscossione sia meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta in appello dall'Agente della Riscossione prova in modo inequivocabile che il contribuente aveva ricevuto personalmente le cartelle di pagamento presupposte. Tale prova documentale determina il venir meno del presupposto su cui la CTP aveva fondato l'annullamento dell'intimazione di pagamento, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti. Ne consegue che l'intimazione di pagamento notificata il 12/03/2018 è efficace, essendo intervenuta prima della scadenza dei termini prescrizionali rispetto alla notifica delle cartelle del 2013.
L'accoglimento dell'appello principale determina, in ordine all'appello incidentale del comune, la carenza di interesse ad agire.
Con riferimento alle spese di lite, nonostante la soccombenza degli eredi del contribuente nel presente grado, si ritiene equo compensare le spese del doppio grado di giudizio. Tale decisione è motivata dalla condotta processuale dell'Agente della Riscossione che, rimanendo contumace in primo grado, ha indotto il giudice di prime cure in errore non fornendo tempestivamente la prova della notifica delle cartelle, pur essendone in possesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420189000995412000. Le spese per entrambi i gradi di giudizio sono compensate per quanto in motivazione.