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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 278/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente nel Vico Emanuele Trigona n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Santo Giliberto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente nel Vico Emanuele Trigona n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Rametta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 18.7.2025).
Con provvedimento adottato il 31.10.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 28.1.2025, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 5.7.1980 e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (il 12.6.1981), (il 22.9.1983) e (il Per_1 Per_2 Per_3
14.2.1994), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dal marito.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente allegava che con il trascorrere del tempo il coniuge aveva iniziato a manifestare disinteresse affettivo e materiale nei suoi confronti, arrivando al punto da lasciarla da sola a casa per diversi giorni senza fare rientro.
Inoltre, chiedeva di porre in capo al marito l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nella misura mensile di euro 200,00, in ragione della sproporzione economico- reddituale in favore del resistente.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il 24.7.2025 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione e rappresentava di avere raggiunto un accordo con la moglie per la definizione bonaria della controversia.
Con note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., depositate il 24.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale di pronunciare la loro separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato il 5.9.2025, che si seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi;
2. la casa coniugale, in locazione, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_1 che si farà carico, in via esclusiva, della sottoscrizione dell'accordo di pagamento delle pigioni e, per l'effetto, la mobilia acquistata in costanza di matrimonio e i suppellettili rimarranno nella disponibilità esclusiva della stessa senza alcuna pretesa economica da parte del sig. ; CP_1
3. il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento della moglie la complessiva somma periodica di €. 100,00 mediante accredito su carta prepagata intestata alla sig.ra . Niente a titolo Parte_1 di spese straordinarie.
pagina 2 di 4
4. Le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con l'ausilio economico dell'altro coniuge;
5. La sig.ra , entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 si obbliga a volturare le utenze intestate, ad oggi, al marito esonerando, quest'ultimo, da ogni responsabilità/obbligazione pecuniaria nei confronti di terzi”.
Pertanto, con provvedimento adottato il 31.10.2025, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio omologa la condizione relativa all'obbligo di mantenimento in favore della e prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra i coniugi, in quanto Parte_1 conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa la condizione inerente all'assegno di mantenimento in favore di Parte_1 dà atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti e sopra compiutamente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 4.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente nel Vico Emanuele Trigona n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Santo Giliberto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente nel Vico Emanuele Trigona n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Rametta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 18.7.2025).
Con provvedimento adottato il 31.10.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 28.1.2025, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 5.7.1980 e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (il 12.6.1981), (il 22.9.1983) e (il Per_1 Per_2 Per_3
14.2.1994), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dal marito.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente allegava che con il trascorrere del tempo il coniuge aveva iniziato a manifestare disinteresse affettivo e materiale nei suoi confronti, arrivando al punto da lasciarla da sola a casa per diversi giorni senza fare rientro.
Inoltre, chiedeva di porre in capo al marito l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nella misura mensile di euro 200,00, in ragione della sproporzione economico- reddituale in favore del resistente.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il 24.7.2025 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione e rappresentava di avere raggiunto un accordo con la moglie per la definizione bonaria della controversia.
Con note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., depositate il 24.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale di pronunciare la loro separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato il 5.9.2025, che si seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi;
2. la casa coniugale, in locazione, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_1 che si farà carico, in via esclusiva, della sottoscrizione dell'accordo di pagamento delle pigioni e, per l'effetto, la mobilia acquistata in costanza di matrimonio e i suppellettili rimarranno nella disponibilità esclusiva della stessa senza alcuna pretesa economica da parte del sig. ; CP_1
3. il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento della moglie la complessiva somma periodica di €. 100,00 mediante accredito su carta prepagata intestata alla sig.ra . Niente a titolo Parte_1 di spese straordinarie.
pagina 2 di 4
4. Le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con l'ausilio economico dell'altro coniuge;
5. La sig.ra , entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 si obbliga a volturare le utenze intestate, ad oggi, al marito esonerando, quest'ultimo, da ogni responsabilità/obbligazione pecuniaria nei confronti di terzi”.
Pertanto, con provvedimento adottato il 31.10.2025, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio omologa la condizione relativa all'obbligo di mantenimento in favore della e prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra i coniugi, in quanto Parte_1 conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa la condizione inerente all'assegno di mantenimento in favore di Parte_1 dà atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti e sopra compiutamente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 4.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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