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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004392704000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5963/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n.
29520240004392704000 dell'importo di euro 270,88 notificata in data 22.11.2024, emessa da Agenzia delle
Entrate-Riscossione su incarico di ATO Me1 S.p.a. in liquidazione, per il mancato pagamento della tassa raccolta rifiuti anno 2006..
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito per l'assenza di atti interruttivi, in quanto la cartella impugnata risulta riferita alla raccolta di rifiuti solidi urbani dal 2006 con termine di prescrizione quinquennale ampiamente decorso.
L'ente ATO 1 ME, costituitosi, ha contro eccepite l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione riservandone la produzione.
Nulla è stato, tuttavia, prodotto.
In assenza di atti interruttivi la prescrizione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani anno 2006 è maturata ed il ricorso è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato;
compensa le spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Messina,
14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004392704000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5963/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n.
29520240004392704000 dell'importo di euro 270,88 notificata in data 22.11.2024, emessa da Agenzia delle
Entrate-Riscossione su incarico di ATO Me1 S.p.a. in liquidazione, per il mancato pagamento della tassa raccolta rifiuti anno 2006..
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito per l'assenza di atti interruttivi, in quanto la cartella impugnata risulta riferita alla raccolta di rifiuti solidi urbani dal 2006 con termine di prescrizione quinquennale ampiamente decorso.
L'ente ATO 1 ME, costituitosi, ha contro eccepite l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione riservandone la produzione.
Nulla è stato, tuttavia, prodotto.
In assenza di atti interruttivi la prescrizione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani anno 2006 è maturata ed il ricorso è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato;
compensa le spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Messina,
14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera