Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di reingresso pratica numero prot.Nr.-OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai e notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha presentato, in data -OMISSIS-, domanda di visto per "reingresso".
2. Il -OMISSIS- la Questura di Milano ha emesso parere negativo per mancanza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 850/2011, all. A, punto 12, e dell’art. 8 del d.P.R. n. 394/99 (permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni al momento della richiesta). Ne è conseguito il rigetto dell’istanza.
3. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di diniego con il presente ricorso, affidato a un unico motivo con cui si deduce “ Violazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 10 bis della legge 241/90 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso di potere nella formazione della decisione e violazione dei diritti della parte privata del procedimento; violazione degli articoli 5, comma 5 e 6, 4 comma 3 D. l.vo 25 luglio 1998 n.286; difetto di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; ingiustizia manifesta per violazione del principio di affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa; violazione del giusto procedimento ”. Secondo la ricorrente, il termine di 60 giorni non sarebbe rilevante nel caso di specie, in quanto lo stesso art. 8 del d.P.R. n. 394/99 stabilisce che “ Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno .” La ricorrente, in particolare, si sarebbe allontanata dall’Italia per ricorrere all’inseminazione artificiale, intervento alquanto delicato che l’avrebbe esposta a grossi rischi legati alla propria incolumità a quella del nascituro ove mai avesse fatto ritorno in Italia tempestivamente, sottoponendosi ad un lungo viaggio aereo. Oltretutto, dopo la riuscita inseminazione artificiale, la ricorrente si è venuta a trovare con una gravidanza a rischio che avrebbe suggerito un assoluto riposo e non certamente viaggi oltreoceanici. Nel provvedimento impugnato, invece, la ritenuta assenza di gravi motivi a giustificazione del prolungato allontanamento dal territorio italiano sarebbe affidata ad una motivazione criptica (“parere negativo al reingresso della Questura di Milano ai sensi del vigente D.M. 850 All. A n. 12 capo III e dell’art. 8 co. 3 e 4 del D.P.R. 394/99 e s.m.”), dalla quale non trasparirebbe un compiuto e puntuale esame dell’istruttoria effettuata anche sulla base dell’eventuale documentazione prodotta dalla ricorrente, la quale risulterebbe pienamente inserita nel tessuto socio economico italiano, avendo il coniuge della stessa una attività commerciale che gli garantisce un reddito sufficiente al proprio sostentamento, e avendo costruito legami familiari stabili, vieppiù con una figlia di tenera età. Nessun giudizio risulterebbe espresso dall’Amministrazione sotto tale profilo. 4. L’Amministrazione si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
7. L’art. 8, co. 3, del d.P.R. n. 394/1999 stabilisce che “ Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno ”.
8. Il decreto interministeriale n. 850/2011, all. A, punto 12, prevede in ordine al visto di reingresso che esso “ è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura ”.
9. Dalla disciplina sopra indicata si ricava che il visto di reingresso può essere concesso soltanto nel caso in cui il documento di soggiorno non risulti scaduto da oltre 60 giorni (6 mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute) e il rinnovo sia stato chiesto nei termini, nel qual caso non è previsto il nulla-osta della questura, ovvero, per i soli casi in cui lo straniero si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari, senza limiti di tempo, previo nulla-osta della questura se il permesso di soggiorno è scaduto da oltre 60 giorni.
10. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto il visto di reingresso in data -OMISSIS-, ben oltre il termine di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (-OMISSIS-), il cui rinnovo non è stato chiesto nei termini.
11. Ne consegue che anche volendo ritenere applicabile il periodo di 6 mesi previsto dall’art. 8, co. 3, del d.P.R. n. 394/1999 la vicenda oggetto di causa non ricadrebbe nella fattispecie prevista dalla legge e il visto di reingresso non può essere rilasciato. L’atto di diniego, pertanto, assume nel caso di specie una portata del tutto vincolata, con conseguente irrilevanza di ogni altra valutazione, ivi incluse quelle riguardanti il grado di integrazione socio-economica del richiedente.
12. Peraltro, va aggiunto che le motivazioni di salute poste alla base del ricorso (sottoposizione a inseminazione artificiale e conseguenti rischi) non sono in alcun modo addotte in sede di istanza, menzionandosi, piuttosto, generici “motivi di Covid 19”, con la conseguenza che le giustificazioni poste a sostegno delle censure non hanno mai fatto ingresso in sede procedimentale e non possono, pertanto, in alcun modo incidere sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.
13. Né i suddetti provvedimenti potrebbero essere censurati in ragione di una presunta illegittima valutazione in ordine alla causale menzionata nell’istanza (Covid 19), come il legale di parte ricorrente sembra tornare a fare nella memoria tardivamente depositata in vista dell’udienza. Tali profili, infatti, integrerebbero un’inammissibile mutatio libelli , trattandosi di argomenti del tutto nuovi rispetto a quelli sviluppati nel ricorso.
14. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
15. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono peraltro essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI SI, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | HI SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.