Sentenza 29 aprile 2008
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 85/2008, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46/2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che l'imputato potesse appellare avverso sentenze di proscioglimento relative a delitti, nonché dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46/2006, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto prima della sua entrata in vigore fosse dichiarato inammissibile, con possibilità di successiva proposizione del ricorso per cassazione, è da ritenere che, qualora l'imputato si sia avvalso di tale possibilità, la corte di cassazione, previa verifica della formale ammissibilità del ricorso, debba annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e disporre la restituzione degli atti al giudice d'appello per il giudizio di secondo grado; qualora invece il ricorso sia stato proposto dopo l'entrata in vigore "a regime" della legge n. 46/2006, è da ritenere che esso vada trattato come ricorso "per saltum", secondo la disciplina di cui all'art. 569 c.p.p., e, quindi, ove con il medesimo risultino denunciati vizi inquadrabili nelle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., vada convertito in appello mentre, ove risultino denunciati altri vizi e questi comportino l' annullamento con rinvio, gli atti vadano trasmessi al giudice d'appello ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 569.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 19782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19782 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/04/2008
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 809
Dott. CANZIO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 022442/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR GI N. IL 13/02/1939;
2) OR IO N. IL 22/06/1947;
3) NI NI N. IL 29/11/1963;
4) IC LO N. IL 09/04/1994;
avverso SENTENZA del 05/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Palombarini G. che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
avv. Pettinari.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Tribunale di Roma, con sentenza del 5/1/2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI GI, RI ON, IC LO e LE LO in ordine ai plurimi reati in materia di armi da guerra, pure destinate "ad uso scenico", loro rispettivamente ascritti, "perché estinti per prescrizione", disponendo altresì la confisca delle armi in sequestro;
che i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, nella vigenza della nuova disciplina dettata dalla L. n. 46 del 2006 che ne precludeva l'appello, deducendo vizi della sentenza impugnata per i profili sia della violazione di legge sia della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in punto di elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati e di diritto alla restituzione delle armi;
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a delitti, nonché della L. n. 46, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, è dichiarato inammissibile;
che gli effetti della sentenza n. 85 del 2008 riguardano anche i giudizi pendenti in cassazione, instaurati sul ricorso dell'imputato avverso la sentenza di primo grado di proscioglimento, in quanto, in linea generale, la declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche processuale, deve avere immediata applicazione nei giudizi in corso, con riguardo ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato, restandone esclusa l'operatività solo con riguardo alle situazioni che possono definirsi "esaurite", insuscettibili di essere rimosse o modificate, ovvero se siano individuabili altri momenti preclusivi di tipo endoprocedimentale, quali la nullità, la decadenza o la prescrizione;
che, per verificare la portata dell'efficacia della sentenza costituzionale n. 85 del 2008 sui giudizi pendenti in cassazione, occorre distinguere a seconda che il ricorso dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia stato proposto a) "indirettamente", a seguito della ordinanza di inammissibilità dell'appello, pur ritualmente proposto prima della modifica legislativa, pronunciata dal giudice di appello in base alla disposizione transitoria della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, pure incisa dallo scrutinio negativo di costituzionalità, ovvero b) "direttamente", dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina "a regime";
che, nell'ipotesi sub a), sembra evidente che la invalidazione successiva delle citate disposizioni comporti, insieme con la caducazione dell'attività processuale conseguente all'ordinanza di inammissibilità dell'appello e alla proposizione del ricorso per cassazione, la "reviviscenza" della originaria manifestazione di volontà di dedurre anche censure di merito nell'allora consentito giudizio di appello, sicché, ferma restando la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità (che costituisce il presupposto logico-giuridico del ricorso) e disporre la restituzione degli atti al giudice di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado;
che, per contro, nell'ipotesi sub b), una volta rilevato che l'imputato, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello, ha in ogni caso - proposto dallo stesso che sia formalmente ammissibile va trattato e deciso dalla Corte di Cassazione come ricorso immediato o per saltum, a norma dell'art. 569 c.p.p.;
che ne consegue, come lineare corollario, per un verso che l'eventuale enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti fattuali del giudice di merito, alla congruità della motivazione o alla prova decisiva omessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d ed e, comporta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art.569 c.p.p., comma 3, e per altro verso che l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per vizi di legittimità diversi da quelli suindicati, impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, a norma del medesimo art. 569 c.p.p., u.c.;
che, tanto premesso, poiché nel caso in esame i ricorsi sono stati proposti anche con riguardo allo specifico profilo del vizio motivazionale della sentenza assolutoria impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), per la denunziata lacunosità degli specifici elementi fattuali a sostegno delle statuizioni estintive dei reati, siccome disancorate da significative inferenze probatorie in punto di sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, delle singole fattispecie criminose, i ricorsi medesimi vanno convertiti in appello, secondo l'art. 569 c.p.p., comma 3, e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Roma, competente per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Converte i ricorsi in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008