Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 19782
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Sentenza 29 aprile 2008

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 85/2008, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46/2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che l'imputato potesse appellare avverso sentenze di proscioglimento relative a delitti, nonché dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46/2006, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto prima della sua entrata in vigore fosse dichiarato inammissibile, con possibilità di successiva proposizione del ricorso per cassazione, è da ritenere che, qualora l'imputato si sia avvalso di tale possibilità, la corte di cassazione, previa verifica della formale ammissibilità del ricorso, debba annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e disporre la restituzione degli atti al giudice d'appello per il giudizio di secondo grado; qualora invece il ricorso sia stato proposto dopo l'entrata in vigore "a regime" della legge n. 46/2006, è da ritenere che esso vada trattato come ricorso "per saltum", secondo la disciplina di cui all'art. 569 c.p.p., e, quindi, ove con il medesimo risultino denunciati vizi inquadrabili nelle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., vada convertito in appello mentre, ove risultino denunciati altri vizi e questi comportino l' annullamento con rinvio, gli atti vadano trasmessi al giudice d'appello ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 569.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 19782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19782
    Data del deposito : 29 aprile 2008

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