Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 2
La notifica con il rito degli irreperibili di cui all'art. 140 cod. proc. civ. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso in cui la copia da notificare non possa essere consegnata presso la sede legale della società, esattamente individuata, per difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ.). Peraltro, la notifica irritualmente effettuata nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ. all'indirizzo già corrispondente alla sede legale di una società, poi trasferita altrove, è affetta non già da inesistenza - non essendo del tutto mancata ne' essendosi tradotta in un atto totalmente difforme dal modello legale - ma da nullità.
Nel rito del lavoro, la tempestività dell'appello va accertata in riferimento al momento del deposito del ricorso( che determina l'instaurazione del rapporto processuale ed esclude la decadenza dall'impugnazione), non rilevando la data della notifica di esso.
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- 1. Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuenteVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2012
La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con …
Leggi di più… - 2. Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuenteMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 5 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7219 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
METRÒ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato ALDO PANNAIN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO RAGNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO IT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 719/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 10/07/99 R.G.N. 582/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Trani, IT HE, cameriere di sala alle dipendenze della società TR con sede in Molfetta, chiedeva che questa società venisse condannata a corrispondergli la complessiva somma di L. 22.269.263 a vari titoli, secondo conteggi allegati all'atto introduttivo.
Nonostante rituale notifica del ricorso, la società convenuta non si costituiva nel giudizio di primo grado, ne' rendeva l'interrogatorio formale deferitole.
Con sentenza del 7.11.1997, il Pretore adito dichiarava la nullità del ricorso, assumendo che difettava in esso l'indicazione della contrattazione collettiva invocata, il che non consentiva alla controparte di conoscere gli esatti termini della domanda. Proposto appello da parte del HE, nella contumacia della società, il Tribunale di Trani, con sentenza notificata il 4.10.1999, accoglieva integralmente la domanda. Osservava il Giudice del gravame che la mancata produzione del contratto collettivo da parte del ricorrente non è causa di nullità, ma, se mai, di rigetto della domanda ove di questa vengano contestati il titolo e il contenuto. Nel merito rilevava il Tribunale che le pretese del HE avevano trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi escussi.
Avverso detta sentenza la società TR ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo. L'intimato non s'è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente deduce l'inesistenza, o, in subordine, la nullità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, l'erronea dichiarazione di contumacia da parte del Tribunale, e, di conseguenza, la nullità del processo e della sentenza di secondo grado.
Rileva la ricorrente che l'atto di appello risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la presunta sede legale della società in Molfetta, via G.Salepico, 4, in data 8.4.1998, laddove, a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 24.11.1997, omologata il 22.12.1997 e portata alla legale conoscenza dei terzi a partire dal 15.1.1998, data di iscrizione nel registro delle imprese, la sede legale della società era stata trasferita in Giovinazzo (Bari) Località Casina della Principessa, 7. Nè poteva agli stessi fini equipararsi - ai sensi dell'art. 46 c.c. - alla sede legale quella precedente di Molfetta, considerando quest'ultima come sede effettiva, dal momento che tale può essere soltanto il luogo in cui hanno in concreto svolgimento le attività amministrative e gestionali della società (Cass., 18.1.1997, n. 497). In ogni caso, secondo la ricorrente, la notifica col rito degli irreperibili (art. 140 c.p.c.) è consentita solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche presso la sede di fatto (Cass., 4.10.1988, n. 5359). Su queste premesse la società ricorrente invoca la declaratoria di inesistenza della notifica dell'appello e, il passaggio in giudicato della sentenza pretorile di primo grado.
Il ricorso merita accoglimento anche se in termini diversi dalle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con particolare riferimento alle conseguenze del denunciato vizio di notificazione dell'atto di appello.
Ed infatti ritiene questo Collegio che non può parlarsi di inesistenza della notifica dell'atto di appello, essendo certo che la notifica di questo atto non mancò del tutto, non si tradusse in un atto totalmente difforme dal modello legale, ne' fu rivolta a destinatario assolutamente estraneo rispetto alla società appellata. Risulta piuttosto che la notificazione dell'atto di appello fu effettuata irritualmente nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c. il quale presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario o la sede della società siano esattamente individuati e che invece la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. (portiere dello stabile in cui ha sede la società, ovvero persona vicina che accetti di riceverla: Cass., 11.8.2000, n. 10629). Ciò non consente, peraltro di ritenere del tutto inesistente quella notificazione, peraltro compiuta ad un indirizzo che nell'immediato passato corrispondeva effettivamente alla sede legale della società, dovendosi piuttosto considerare nulla la medesima notifica, il che fa venir meno anche la dichiarazione di contumacia della società appellata compiuta dal Giudice del gravame.
Il ricorso merita accoglimento con la precisazione che andrà fissata, all'appellante - ai sensi dell'art. 191 c.p.c., a cura del Giudice cui la presente causa va rinviata - un nuovo termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto di appello, sul presupposto che ai fini della tempestività dell'appello conta il deposito e non anche la notifica del ricorso previsto dall'art. 434 c.p.c. (in tal senso, per tutte, cfr. Cass., 12.12.21 990, n. 11816 ed altre).
La Corte di appello di Bari - che si designa quale Giudice del rinvio - provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002