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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8493/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 16/11/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE BONO ERSILIA;
(MA (RM), 01/05/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE BONO ERSILIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/12/2011 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi;
2) la casa coniugale sita in via Costabella, 26 resta assegnata alla
moglie essendosi il marito già da tempo trasferito in altra abitazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8493/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 16/11/1961) e (MA (RM), CP_1
01/05/1965) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
03/12/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 709, Parte I, Serie 04, Anno 2011, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8493/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 16/11/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE BONO ERSILIA;
(MA (RM), 01/05/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE BONO ERSILIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/12/2011 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi;
2) la casa coniugale sita in via Costabella, 26 resta assegnata alla
moglie essendosi il marito già da tempo trasferito in altra abitazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8493/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 16/11/1961) e (MA (RM), CP_1
01/05/1965) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
03/12/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 709, Parte I, Serie 04, Anno 2011, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi