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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 465/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IU Relatore
GI ZI LL IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 465/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA DI Parte_1 C.F._1
SALVATORE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
GRUGNALE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TT: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.2.2025 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 separato al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Controparte_1 in data 29.6.2006 in Koprzywnica (Polonia), con assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Penne alla c.da Colle Trotta n. 7 e con la previsione di un contributo al mantenimento, da porre in capo al resistente, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad € 100 ciascuno per i gemelli e ed € 150 per Per_1 Per_2 CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.4.2025, nella quale ha concluso per il rigetto delle domande della ricorrente o, in subordine, per il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la modifica e riduzione dell'obbligo di mantenimento, tenuto conto della disoccupazione del resistente e dell'autonomia economica e abitativa dei figli e , con previsione di un contributo al mantenimento per il Per_1 Per_2 figlio di € 100,00. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 30.9.2025 le parti, presenti personalmente, hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio con trasferimento immobiliare, al fine di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, nello specifico trasferendo gli immobili siti in Penne Penne alla c. da Colle Trotta n. 7, immobili distinti in catasto del Comune di
Penne al foglio 36, part. 39 sub 3 e al foglio 36, part. 41 sub 2, ai figli maggiorenni , ed Per_1 Per_2
così assolvendo il resistente il proprio obbligo di mantenimento dei figli in luogo del CP_1 versamento periodico di denaro, alle seguenti condizioni:
“ARTICOLO 1 - CONSENSO ED TT
I sigg.ri e cedono e trasferiscono ai tre figli: Parte_2 Parte_1 Controparte_1
( ) nato a [...] il [...]l; C.F._3 Parte_3
( ) e ( ), gemelli nati a Sandomierz (Polonia) C.F._4 CP_2 C.F._5 il 23/04/2004, che accettano, la piena proprietà dei seguenti immobili:
A) Appartamento composto da sei vani e accessori disposti su due piani (T – 1) a confine con proprietà
Di , proprietà , corte comune, s.a. distinto in Catasto Fabbricati Controparte_3 Parte_4 di detto Comune al foglio 36, particella 39, subalterno 3, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 6,5 rendita Euro 177, 92 .
pagina 2 di 6 B) Locale magazzino posto al piano seminterrato della superficie di circa metri quadrati 14 a confine con la proprietà a due lati, corte comune s.a. distinto in Catasto Fabbricati del Parte_4 suddetto comune al foglio 36, part. 41 sub 2, cat. C 2, cl. 1, mq 14, rendita catastale 32,54.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti, intestatari catastali dell'immobile, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto che, in copia, vengono allegate al presente accordo;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega al presente atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento pagina 3 di 6 di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
ARTICOLO 4 - URBANISTICA.
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dichiara, con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto risulta in data anteriore al primo settembre 1967.
La parti al riguardo dichiarano che da tale data non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici del comune di Penne.
La parte cessionaria esonera ciascuna parte cedente dalla consegna dei certificati di agibilità.
ARTICOLO 5 - GARANZIE E PROVENIENZA
Le parti cedenti dichiarano e garantiscono:
che quanto oggetto del presente atto è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni. Ciascuna parte cedente dichiara che gli immobili sono pervenuti in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio in data 24 novembre 2014 rep. 14.817; Persona_3 racc. n. 5.843.
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti dichiarano che il valore del trasferimento è convenuto a corpo e non a misura ed è pari ad €
20.000 di cui € 17.000 è riferito all'appartamento ed e 3.000 al magazzino. Le parti convengono che a fronte del trasferimento degli immobili sopra descritti il sig. assolve al proprio Parte_2 obbligo di mantenimento dei figli in luogo del versamento periodico di denaro.
ARTICOLO 7 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza,
pagina 4 di 6 rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999.
ARTICOLO 9 – EFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.”.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito- ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 2733/2020 del Tribunale di Pescara dell'8.10.2020, pubblicato in data 25.11.2020, essendo maturato il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione, risultando peraltro che dal 16.4.2020 la ha una propria residenza. Pt_1
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Possono poi essere recepite le condizioni di divorzio concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
Nulla va disposto in ordine all'annotazione della presente sentenza in quanto trattasi di matrimonio contratto all'estero e non trascritto in Italia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 29.6.2006 in Koprzywnica (Polonia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 16 anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 15 ottobre 2025
Il IU relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IU Relatore
GI ZI LL IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 465/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA DI Parte_1 C.F._1
SALVATORE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
GRUGNALE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TT: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.2.2025 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 separato al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Controparte_1 in data 29.6.2006 in Koprzywnica (Polonia), con assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Penne alla c.da Colle Trotta n. 7 e con la previsione di un contributo al mantenimento, da porre in capo al resistente, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad € 100 ciascuno per i gemelli e ed € 150 per Per_1 Per_2 CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.4.2025, nella quale ha concluso per il rigetto delle domande della ricorrente o, in subordine, per il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la modifica e riduzione dell'obbligo di mantenimento, tenuto conto della disoccupazione del resistente e dell'autonomia economica e abitativa dei figli e , con previsione di un contributo al mantenimento per il Per_1 Per_2 figlio di € 100,00. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 30.9.2025 le parti, presenti personalmente, hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio con trasferimento immobiliare, al fine di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, nello specifico trasferendo gli immobili siti in Penne Penne alla c. da Colle Trotta n. 7, immobili distinti in catasto del Comune di
Penne al foglio 36, part. 39 sub 3 e al foglio 36, part. 41 sub 2, ai figli maggiorenni , ed Per_1 Per_2
così assolvendo il resistente il proprio obbligo di mantenimento dei figli in luogo del CP_1 versamento periodico di denaro, alle seguenti condizioni:
“ARTICOLO 1 - CONSENSO ED TT
I sigg.ri e cedono e trasferiscono ai tre figli: Parte_2 Parte_1 Controparte_1
( ) nato a [...] il [...]l; C.F._3 Parte_3
( ) e ( ), gemelli nati a Sandomierz (Polonia) C.F._4 CP_2 C.F._5 il 23/04/2004, che accettano, la piena proprietà dei seguenti immobili:
A) Appartamento composto da sei vani e accessori disposti su due piani (T – 1) a confine con proprietà
Di , proprietà , corte comune, s.a. distinto in Catasto Fabbricati Controparte_3 Parte_4 di detto Comune al foglio 36, particella 39, subalterno 3, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 6,5 rendita Euro 177, 92 .
pagina 2 di 6 B) Locale magazzino posto al piano seminterrato della superficie di circa metri quadrati 14 a confine con la proprietà a due lati, corte comune s.a. distinto in Catasto Fabbricati del Parte_4 suddetto comune al foglio 36, part. 41 sub 2, cat. C 2, cl. 1, mq 14, rendita catastale 32,54.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti, intestatari catastali dell'immobile, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto che, in copia, vengono allegate al presente accordo;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega al presente atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento pagina 3 di 6 di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
ARTICOLO 4 - URBANISTICA.
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dichiara, con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto risulta in data anteriore al primo settembre 1967.
La parti al riguardo dichiarano che da tale data non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici del comune di Penne.
La parte cessionaria esonera ciascuna parte cedente dalla consegna dei certificati di agibilità.
ARTICOLO 5 - GARANZIE E PROVENIENZA
Le parti cedenti dichiarano e garantiscono:
che quanto oggetto del presente atto è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni. Ciascuna parte cedente dichiara che gli immobili sono pervenuti in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio in data 24 novembre 2014 rep. 14.817; Persona_3 racc. n. 5.843.
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti dichiarano che il valore del trasferimento è convenuto a corpo e non a misura ed è pari ad €
20.000 di cui € 17.000 è riferito all'appartamento ed e 3.000 al magazzino. Le parti convengono che a fronte del trasferimento degli immobili sopra descritti il sig. assolve al proprio Parte_2 obbligo di mantenimento dei figli in luogo del versamento periodico di denaro.
ARTICOLO 7 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza,
pagina 4 di 6 rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999.
ARTICOLO 9 – EFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.”.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito- ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 2733/2020 del Tribunale di Pescara dell'8.10.2020, pubblicato in data 25.11.2020, essendo maturato il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione, risultando peraltro che dal 16.4.2020 la ha una propria residenza. Pt_1
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Possono poi essere recepite le condizioni di divorzio concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
Nulla va disposto in ordine all'annotazione della presente sentenza in quanto trattasi di matrimonio contratto all'estero e non trascritto in Italia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 29.6.2006 in Koprzywnica (Polonia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 16 anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 15 ottobre 2025
Il IU relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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