Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 856/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13 marzo 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cereda
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Matteo Casati
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA di ZA (MB) in data
5.9.2015 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune sopra citato al n. 5, parte 2, s. A, anno
2015).
Regime patrimoniale: comunione dei beni.
Senza figli.
1
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
Le parti instano per la loro separazione personale.
A partire dal mese di marzo 2025, la SIa rinuncia in via definitiva a percepire dal Parte_1 SI il contributo a titolo di mantenimento di €.500,00 mensili stabilito dal Parte_2 giudice con verbale di udienza cartolare del 10.07.2024, nonché rinuncia a qualsivoglia ulteriore diritto, domanda e/o pretesa nei confronti del SI volta ad ottenere la Parte_2 corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento.
La SIa si obbliga a trasferire al SI , che accetta, la propria Parte_1 Parte_2 quota di piena proprietà di tutte le porzioni immobiliari in comunione con quest'ultimo, acquistate dalle parti con atto di compravendita immobiliare in data 19/11/2020 a rogito Notaio Per_1
Rep. 67.776 Racc. 33.919, così identificate: porzione immobiliare facente parte del
[...] complesso immobiliare sito in Comune di Cantù, via Peschiera s.n.c., insistente su parte dell'area censita in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 9, col mappale 20569, quale ente urbano di mq.
2540, in forza del tipo mappale del 22.11.1985 prot. n. CO0101948 in atti dal 11.05.2004 (n.
108243.1/1985) e precisamente: unità immobiliare adibita a tettoia posta a piano terra;
unità immobiliare adibita a rustico magazzino con annesso locale w.c. posto a piano terra, altra unità immobiliare adibita a rustico magazzino posta a piano terra. Dette unità immobiliari sono raffigurate nelle schede planimetriche presentate all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Como in data 14.12.1985 in atti dal 2.09.1999 di costituzione rispettivamente registrate al n. 903/1 – 904/1 e
905/1 di protocollo ed attualmente le stesse porzioni immobiliari sono riportate nel N.C.E.U. del
Comune di Cantù come segue: Sezione CAN foglio 26, mappale 20.569, sub. 1, Via Peschiera, piano
T., cat. C/7, classe U, m.q. 51, superficie catastale totale mq. 49 (Tettoia); Sezione CAN foglio 26, mappale 20.569, sub. 2, Via Peschiera, piano T., cat. C/2, classe 1, m.q. 35, superficie catastale totale mq. 39 (Deposito); Sezione CAN foglio 26, mappale 20.569, sub. 3, Via Peschiera, piano T., cat. C/2, classe 1, m.q. 24, superficie catastale mq. 21 (Deposito). Coerenze in corpo: da nord verso est in senso orario: mappale 22761, mappale 21010, mappale 3316, mappale 8401, Via Peschiera, mappale
13091. Accesso: direttamente da Via Peschiera. Il tutto come graficamente rappresentato dalle schede planimetriche allegate in copia all'atto notarile del 19/11/2020 a rogito Notaio Per_1
Rep. 67.776 Racc. 33.919. Con rinuncia da parte della predetta SIa ad ogni
[...] Pt_1 ipoteca legale ed esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità al riguardo. Le spese notarili per detto trasferimento immobiliare saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
2 Entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione dei coniugi, le parti procederanno al suddetto trasferimento immobiliare con atto notarile, avanti al notaio Dr. scelto di Persona_2 comune accordo tra le parti.
I coniugi dichiarano che il suddetto trasferimento è determinante ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo, e che pertanto chiedono l'applicazione dei relativi benefici fiscali.
Il SI si obbliga a manlevare la SIa circa eventuali spese Parte_2 Parte_1
e/o sanzioni per difformità rilevate rispetto a quanto la stessa dichiarerà in ordine alla corrispondenza tra la scheda catastale e lo stato di fatto dell'immobile indicato al punto 3 del presente accordo.
Il SI si obbliga al pagamento in favore della SIa , che Parte_2 Parte_1 accetta, della complessiva somma di €.37.000,00 (trentasettemila/00) a totale definizione di ogni domanda, diritto e/o pretesa da parte di quest'ultima afferente ai beni in comunione legale tra i coniugi, con conseguente espressa rinuncia da parte della SIa ad ogni diritto, Parte_1 pretesa e/o domanda, anche di credito, inerente alla comunione legale, allo scioglimento di essa per l'effetto della separazione e/o comunque ad ogni diritto, pretesa e/o domanda, anche di credito per comunione de residuo e/o comunque concernente i beni assoggettati alla comunione e/o a qualsivoglia ulteriore pretesa afferente al rapporto di coniugio.
Il pagamento della somma di cui al precedente punto n. 7) verrà eseguito dal SI Parte_2
tramite n. 37 rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) cadauna a partire da mese di marzo 2025,
[...] con versamento a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il giorno 28/03/2025 quanto alla prima rata ed entro il 20 di ogni mese quanto alle rate successive, il tutto alle coordinate Iban IT
66I0845320400000000243387 BCC Milano ag. Monza. Le parti precisano che i bonifici dovranno essere eseguiti entro il giorno 28/03/2025 quanto alla prima rata ed entro il 20 di ogni mese quanto alle rate successive, mentre l'accredito della relativa somma avverrà nei tempi previsti dalla banca.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la perdita del beneficio del termine a favore del SI con diritto per la SIa di richiedere il pagamento Parte_2 Parte_1 dell'intero suo credito in un'unica soluzione.
In virtù dello scioglimento della comunione tra i coniugi, tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio rimarranno di proprietà esclusiva del SI , ad eccezione della Parte_2 autovettura Aygo, TG FC243RT, che rimarrà invece di proprietà esclusiva della SIa Pt_1
, e dei seguenti beni: pianoforte, libreria IKEA, TV della camera da letto, giochi in scatola,
[...] tazze, giubbino per la neve, che la SIa provvederà a ritirare a propria cura e spese Parte_1 presso l'immobile del SI entro il 30 aprile 2025, concordando con un Parte_2 preavviso di 7 giorni l'accesso per il ritiro.
3 La SIa dichiara e riconosce che il pagamento dell'importo di € 37.000,00 indicato Parte_1 al punto n. 7) è da intendersi a completa e definitiva tacitazione di ogni suo diritto, domanda e/o pretesa per qualsivoglia bene mobile e/o immobile acquistato in costanza di matrimonio, tra cui vengono indicati in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti: le porzioni immobiliari descritte al punto n. 3); l'autovettura Volvo TG FM342JA; la roulotte Knaus Sudwind 650 pxb;
tutti i titoli bancari e postali;
tutti i mobili di arredo e gli elettrodomestici presso la casa coniugale, presso la roulotte Knaus e/o presso gli immobili descritti al punto n. 3); la licenza taxi acquistata dal SI
; qualsivoglia somma di denaro depositata presso c/c. Parte_2
La casa coniugale sita in Cantù (CO), Via Monte Palanzone n. 11/F, rimane definitivamente assegnata al SI . Parte_2
Il SI dà atto dell'avvenuta consegna da parte della SIa Parte_2 Parte_1 delle chiavi e dei telecomandi di cui alla fotografia trasmessa dall'Avv. Cereda all'Avv. Casati in data
18.03.3025.
Entro il 02/04/2025 la SIa ha presentato la pratica di cambio residenza nel nuovo Parte_1 comune dove abita e successivamente comunicherà al SI quando la pratica Parte_2 sarà definitivamente accolta.
Il SI si occuperà delle pratiche per la predisposizione dei documenti Parte_2 necessari per la chiusura di tutti i conti correnti cointestati. Quando i documenti saranno pronti per essere sottoscritti, il SI ne darà comunicazione scritta alla SIa Parte_2 Pt_1
(a mezzo mail dall'Avv. Casati all'Avv. Cereda) e la SIa provvederà, entro il
[...] Parte_1 termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alla sottoscrizione della documentazione bancaria di sua competenza, con spese bancarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
si autorizza il SI a detrarre il 50% delle spese di chiusura, purché Parte_2 documentate, dalla rata di cui al punto 5 del mese di aprile, o di altro mese se le spese di chiusura saranno richieste dagli istituti di credito successivamente.
Le parti concordano che nel caso in cui la SIa non provvederà ad eseguire anche Parte_1 una sola delle obbligazioni indicate ai punti n. 9 (ritiro dei beni indicati entro il 30/04/2025), n. 14
(sottoscrizione della documentazione bancaria necessaria per la chiusura di tutti i conti correnti cointestati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che verrà inviata dall'Avv. Casati all'Avv. Cereda) il SI potrà sospendere il pagamento delle rate indicate al Parte_2 precedente punto n.
8. In tal caso, il pagamento delle rate de quibus riprenderà solo allorquando la SIa avrà dato esecuzione a tutte le predette obbligazioni a suo carico. Parte_1
Le parti congiuntamente confermano che, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, lett. b), L.
898/1970 e previo passaggio in giudicato dell'omologa che pronuncerà la separazione personale,
4 con espressa rinuncia delle parti all'eventuale impugnazione, insteranno per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.09.2015 in NA ZA
(MB), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune di NA ZA al n. 5 –
Parte 2, s. A – anno 2015, alle stesse condizioni della separazione, con rinuncia della SIa Pt_1
a qualsivoglia richiesta volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.
[...]
Le parti si danno atto che tutte le spese legali, ivi comprese quelle per la transazione intercorsa, sono da intendersi tra di loro integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in NA di ZA (MB) in data 5.9.2015, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune precitato al n. 5, parte 2, s.
A, anno 2015.
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di ZA (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 9.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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