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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 787/2023 di appello avverso la sentenza n. 150 del 21.04.2023 emessa dal
Giudice di Pace di Verbania a definizione della causa civile n. RG. 344/2021 notificata in data 13.06.2023
TRA
- C.F.: - rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo MANZINI - C.F.: Parte_1 C.F._1
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Email_1
Stato con decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania del 09.06.2023
- Appellante-
E
- P.IVA – in qualità di titolare dell' Impresa Edile Chiuminatti Controparte_1 P.IVA_1
VI rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cristina - C.F. - con domicilio C.F._3 digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- Appellato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare
NEL MERITO: accertare l'inadempimento dell'obbligazione contratta dall'IMPRESA LE AT con
l'odierna attrice in ragione dei vizi e dei difetti lamentati sulle opere realizzate, e, per l'effetto dichiarare risolto il contratto concluso tra l'impresa appaltatrice e la committente odierna attrice, e dichiarare tenuta e condannare l'IMPRESA LE
AT a risarcire all'attrice appellante la somma di € 5.000,00 (cinquemila//00) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Disporsi CTU sullo stato dei luoghi finalizzata a descrivere le modalità di esecuzione degli interventi commissionati ed oggetto di contestazione acclarando se i medesimi siano stati eseguiti o meno in conformità alla corretta regola dell'arte, e determinando, qualora venga acclarata una difformità dalla corretta regola dell'arte, i criteri di rimozione dei vizi e dei difetti, chiarendo se, a tal fine sia necessario o meno procedere alla demolizione dei manufatti ed alla successiva ricostruzione dei medesimi, con specifico riferimento alla rampa di raccordo tra i due terreni, alla posa di tubatura di convogliamento delle acque meteoriche al di sotto della rampa e di esecuzione della piastrellatura e della pavimentazione dei locali lavanderia con la conseguente formazione di massetto di isolamento.
Il tutto con favore delle spese del presente procedimento.
Appellato
Voglia il Tribunale di Verbania adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianze;
dichiarare, comunque, inammissibile il rinnovo delle istanze istruttorie dedotte per le ragioni precedentemente esplicate;
2) NEL MERITO: respingere l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Parte_1 confermare integralmente la sentenza gravata e primo grado. Con ogni riserva istruttoria, si ribadiscono sin d'ora le richieste formulate.
3) CONDANNARE l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.03.2021 evocava in giudizio avanti al Parte_1
Giudice di Pace di Verbania titolare dell'omonima impresa edile, esponendo di Controparte_1 avergli commissionato l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile in Verbania Via
Sicilia n. 48, aventi ad oggetto la sistemazione di due locali lavanderia al piano terreno verso il corrispettivo di € 1.000,00, la realizzazione di una rampa di raccordo tra due terreni posti a sbalzo verso il corrispettivo di € 500,00 (escluso materiale edile), e di un campo per la sgambatura dei cani, adiacente all'immobile verso il corrispettivo di € 1.500,00.
In corso d'opera versava l'importo di € 2.300,00 e, non essendo terminati i lavori, rifiutava il pagamento di un ulteriore importo di € 400,00 a saldo del corrispettivo pattuito. Il si impegnava a completare CP_1 le opere, ma il giorno 9 settembre 2020 accedeva senza preavviso al proprio immobile e asportava tutti i propri attrezzi senza aver ultimato i lavori.
pagina 2 di 13 Sporgeva querela nei confronti del e gli contestava l'esecuzione parziale delle opere e il totale CP_1 inadempimento, tenuto conto dei vizi delle opere eseguite come risultanti dalla perizia redatta dal tecnico di parte.
In ragione di ciò chiedeva al Giudice di Pace di accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto e di dichiarare risolto il contratto tra le parti con conseguente condanna a risarcirle l'importo di
€ 5.000,00 ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa quale importo dei costi da sostenere per la corretta esecuzione delle opere interne ed esterne.
Costituitasi ritualmente, la convenuta contestava le deduzioni dell'attrice chiedendo il rigetto della domanda.
Scambiate le memorie di replica tra le parti, la causa veniva istruita con escussione dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
1.1. Il Giudice di Pace con sentenza n. 150 del 21.04.2023 rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.
Il Giudice di Pace premetteva che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima in modo tale da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, invece, la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. ha una funzione residuale, a tutela di quelle ipotesi di inadempimento che esulano dai vizi e difetti dell'opera e che riguardano casi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Nel caso di specie, l'attrice aveva dedotto genericamente che l'opera non era stata completata, invocando la risoluzione del contratto in ragione della sussistenza dei vizi e difetti dell'opera eseguita dal convenuto.
Sulla base degli atti di causa i vizi delle opere sussistevano e l'appaltatore non poteva esonerarsi da responsabilità in ragione dei materiali forniti dall'attrice, non risultando che avesse agito quale mero esecutore.
Il Giudice di Pace osservava infine che i lavori (realizzati in economia) “sono certamente male eseguiti, ma non tali da non poter essere facilmente rimediati”, motivo per cui l'attrice non avrebbe potuto invocare il rimedio risolutorio di cui all'art. 1668 comma 2 c.c., ma avrebbe dovuto agire per la eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ovvero per la riduzione del corrispettivo.
2. ha proposto appello chiedendo, con il primo motivo di appello, di riformare la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva escluso che i vizi delle opere eseguite sono tali da rendere idonee le opere all'uso convenuto e aveva affermato che possono essere facilmente rimediati. Sul punto, ha esposto che il Giudice di Pace, pur condividendo le risultanze della perizia di parte, non aveva pagina 3 di 13 tenuto conto che dalla medesima perizia risultava l'impossibilità di porre in essere interventi correttivi e/o di eliminazione dei vizi, essendo, al contrario, necessario il completo rifacimento delle opere in ragione delle gravi carenze strutturali e dell'inidoneità delle opere alla relativa destinazione.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento del danno pur a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto. Sul punto, ha esposto che la domanda di risarcimento del danno è fatta salva dal disposto dell'art. 1668 comma
1 c.c. e che, pertanto, prescinde dalla risoluzione del contratto.
Ha aggiunto che il rapporto di fiducia con il convenuto era radicalmente venuto meno, anche in ragione del crollo di parte della muratura di contenimento del terreno provocato dall'esecuzione dello scavo, per cui giammai avrebbe potuto richiedere la eliminazione dei vizi a cura del medesimo e che, pur essendo pacifico che non debba corrispondere il saldo del corrispettivo - per non essere stati completati i lavori nel locale lavanderia e nell'area destinata allo sgambamento cani - non era in alcun modo praticabile una riduzione del corrispettivo a fronte della necessità del completo rifacimento delle opere.
Ha, dunque, evidenziato come la domanda di eliminazione dei vizi e/o di riduzione del corrispettivo non appare in alcun modo praticabile e che il rimedio risolutorio si configura quale unica soluzione alla quale affiancare il rimedio risarcitorio, in ogni caso suscettibile di autonoma esistenza.
Ha concluso come da conclusioni riportate.
2.1. Si è costituito il convenuto appellato che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante genericamente chiesto la riforma di alcuni capi della sentenza unicamente sulla base del mero rinvio alle risultanze istruttorie e alla consulenza tecnica di parte.
Nel merito, ha esposto come avrebbe dovuto eseguire i lavori a basso costo e che, per tale motivo, i lavori non comprendevano il livellamento della pavimentazione, l'assenza di posa della griglia e del massetto, trattandosi di opere non previste e non volute;
aveva già informato l'appellante che lo svolgimento dei lavori in economia non avrebbe potuto comprendere il livellamento del sottofondo del pavimento;
gli erano stati commissionati lavori di piccola entità, tanto che non era consegnato il né era stata CP_2 presentata la SCIA;
le piastrelle che gli erano state consegnate non erano dello stesso modello, né per forma, né per spessore e il teste aveva, infine, affermato di non ricordare di aver venduto Testimone_2 quel modello di piastrelle alla in ogni caso, il pavimento è di fatto utilizzabile e la rampa presenta Pt_1 una fessurazione che ne consente il normale utilizzo;
il crollo della muratura era avvenuto dopo aver estirpato una radice su richiesta della Parte_1
Ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
2.2. All'esito dell'udienza del 12.1.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dei vizi delle opere, dei costi di ripristino e dell'idoneità delle opere alla relativa destinazione. pagina 4 di 13 Richiesti chiarimenti al CTU e depositata la relazione integrativa, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.10.2025 con i termini alle parti di cui all'art. 189 c.p.c.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato note in sostituzione di udienza.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 5293 del 28 febbraio 2024 “l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in modo specifico le ragioni addotte dal primo giudice”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione in appello risulta che l'appellante ha puntualmente individuato i capi della sentenza oggetto di gravame, criticando, sia la ricostruzione in fatto operata dal
Giudice di prime cure laddove ha ritenuto le opere idonee alla relativa destinazione e la possibilità di rimediare ai vizi, sia la conclusione del primo giudice di rigetto domanda di risarcimento del danno in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
3.1. Ciò posto, prendendo le mosse dal secondo motivo di appello, giova esaminare la questione relativa alla possibilità per il Giudice di Pace di accogliere la domanda di risarcimento del danno pur a fronte del rigetto della domanda di risoluzione.
L'appellante ha argomentato che il diritto al risarcimento del danno è autonomo, che richiede esclusivamente l'accertamento della colpa dell'appaltatore e che può sussistere a prescindere dalla proposizione e/o accoglimento delle domande di riduzione del corrispettivo, di eliminazione dei vizi o di risoluzione di cui all'art. 1668 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la correlazione instaurata tra la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno determina che le domande siano fondate sulla medesima causa petendi, motivo per cui ove sia accertata l'idoneità dell'opera alla sua destinazione si devono rigettare entrambe le domande. Si è affermato, infatti, che: “In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18578 del 13/07/2018).
Nel caso di specie, come argomentato dallo stesso appellante, nell'atto di citazione la domanda di risarcimento del danno era posta in correlazione con la domanda di risoluzione del contratto. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha ritenuto che non venissero in rilievo vizi tali da determinare l'inidoneità dell'opera alla relativa destinazione e ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 5 di 13 Correlativamente, venendo meno il presupposto della domanda di risoluzione, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno, che si fondava sulla medesima causa petendi, ossia l'inidoneità delle opere alla relativa destinazione.
Discende il rigetto del secondo motivo di appello.
3.2. Venendo al primo motivo di appello, l'appellante ha argomentato che dalla perizia di parte risulta la necessità di completo rifacimento delle opere e che, il Giudice di Pace, pur condividendo le risultanze della perizia di parte, contraddittoriamente aveva concluso che i vizi possono essere eliminati.
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Come già osservato dal Giudice di Pace, nel contratto di appalto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, invece, la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. ha una funzione residuale, a tutela di quelle ipotesi di inadempimento che esulano dai vizi e difetti dell'opera e che riguardano casi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Va poi osservato che l'appellante non censura la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che l'attrice aveva invocato la risoluzione del contratto in ragione della sussistenza dei vizi e difetti dell'opera eseguita dal convenuto ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c. e ciò risulta confermato dagli argomenti svolti dall'attrice nell'atto di appello in cui evidenzia come la risoluzione del contratto fosse l'unica forma di tutela possibile a fronte della gravità dei vizi delle opere eseguite dal convenuto.
Tanto premesso, il Giudice di Pace, pur avendo recepito l'esito della consulenza tecnica di parte e ritenuti provati i vizi, nulla ha motivato in merito all'idoneità delle opere sotto il profilo strutturale e in merito alla possibilità di eliminare facilmente i vizi dai quali sono affette.
Occorre, pertanto, valutare l'idoneità delle opere alla relativa destinazione, trattandosi di presupposto della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno svolte dall'attrice.
Sul punto, giova precisare che il riferimento compiuto dal Giudice di Pace alla valutazione unitaria e complessiva dell'opera va contemperata con la circostanza che, nel caso di specie, vengono in rilievo più interventi aventi ad oggetto diverse opere. In tale caso, si è affermato il principio in forza del quale “La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga
pagina 6 di 13 un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013).
Nel caso di specie, il CTU ha relazionato che le opere eseguite dal convenuto sono: “formazione rampa in cls;
posa paletti per formazione nuova recinzione e posa cancello pedonale;
sistemazione area esterna;
posa nuovo rivestimento sui pavimenti del piano terra;
posa nuovo rivestimento sulle pareti del locale posto al piano terra”. Si tratta, pertanto, di opere aventi un'autonoma individualità e realizzate in parti diverse dell'immobile, come tali suscettibili di autonoma considerazione.
Discende che la valutazione della idoneità delle opere può essere compiuta autonomamente per ciascuna opera.
3.3. Dalla relazione del tecnico di parte appellante risulta che:
a) opere esterne: la nuova rampa di raccordo tra i due terreni a sbalzo presenta una fessurazione che fraziona la nuova rampa in due settori;
tale situazione si crea allorquando in fase di realizzazione viene interrotto il lavoro di messa in opera del calcestruzzo, riprendendo di fatto in un secondo tempo il completamento del getto e creando in tal modo una netta divisione dei due oggetti che restano distinti e non legati tra loro;
tale situazione crea un distacco strutturale che comporterà nel tempo infiltrazioni meteoriche e problematiche con i cicli di gelo e disgelo invernali;
essendo inoltre la rampa destinata al transito veicolare potrebbero presentarsi problemi strutturali anche per una eventuale futura pavimentazione della stessa;
evitando la rimozione dello strato esistente di calcestruzzo e raccordando semplicemente il nuovo calcestruzzo con l'esistente la maestranza incaricata della committenza non ha provveduto alla preliminare posa di specifici prodotti di ancoraggio sia chimico (promotore di adesione) che strutturale (ferro di ripresa), creando una netta divisione della rampa che, per assolvere appieno la funzione per cui è stata costruita deve necessariamente essere monolitica;
l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto provvedere a raccordare la tubazione delle acque meteoriche al di sotto della costruenda rampa, al fine di favorire il corretto deflusso delle acque a valle della stessa rampa;
tale mancanza ha determinato un problema di ristagno nella tubazione stessa, creando una sorta di sifone che impedisce il corretto deflusso delle acque meteoriche;
la rampa di raccordo tra i due terreni a sbalzo termina direttamente sul terreno oggetto di recente sistemazione;
non si rileva la presenza di alcun cordolo di contenimento tra la rampa ed il terreno adiacente di tal che l'assestamento del terreno causerà il continuo e progressivo deterioramento del calcestruzzo della rampa con il formarsi di fenomeni di costante fratturazione che costituiranno motivo di pericolo per il transito pedonale all'accesso del terreno adiacente;
b) posa di pali di recinzione: pagina 7 di 13 l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto provvedere alla posa di alcuni pali in ferro per la recinzione del terreno;
tuttavia, la posa è avvenuta in modo approssimativo e tale da precludere qualsiasi possibilità di corretto utilizzo degli stessi;
c) danno causato dall'escavazione: si rileva un'escavazione non autorizzata alla base della muratura esistente in pietrame a sostegno del terreno della particella n. 83; tale intervento, eseguito per il recupero di ulteriore materiale di riporto, ha provocato il cedimento di porzione della muratura in pietrame;
d) danno causato alla tubazione di scarico esterna:
l'impresa appaltatrice ha utilizzato una betoniera all'esterno dell'edificio per impastare il calcestruzzo necessario alla realizzazione della rampa;
la pulizia della betoniera è avvenuta mediante lo scarico delle acque di lavaggio all'interno della caditoia esterna e su porzione di prato, danneggiando sia la condotta di scarico delle acque meteoriche sia il manto erboso. Si renderà necessario un intervento di pulizia ad alta pressione della tubatura della caditoia, in caso di possibile rimessa in funzione, occorrerà demolire la pavimentazione esistente con scavo per la sostituzione della turbazione interessata all'ostruzione;
e) criticità nei locali interni: la pavimentazione non rispetta una corretta livellatura e le piastrelle sono state incollate in modo approssimativo, creando scompensi tra una piastrella e l'altra, con spigoli sporgenti ed altri infossati;
la fugatura risulta molto irregolare, pertanto si presume il mancato uso dei distanziatori specifici per il tipo di pavimentazione. Di fatto la pavimentazione realizzata andrebbe rimossa e rifatta in quanto non esiste possibile soluzione di sistemazione. Si rileva inoltre che nessun trattamento promotore di adesione sulla superficie esistente sia stato messo in opera, come pure nessun elemento o applicazione atta a preservare l'eventuale umidità ascensionale di una pavimentazione posta a diretto contatto con il piano terreno in ossequio alle vigenti normative. Da un'analisi prettamente visiva sul bordo a vista del massetto della nuova pavimentazione sembra essere assente qualsiasi rete metallica o in fibra per la corretta realizzazione di un mazzetto di quello spessore e comunque di spessore giustificabile;
analogamente anche la copertura delle pareti interne
è irregolare con una fugatura di dimensioni diverse tra una parete e l'altra.
Il CTU ha relazionato che i lavori di posa della pavimentazione e delle piastrelle dei due locali del piano terra e di realizzazione della rampa in calcestruzzo non sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte e che è necessario intervenire tramite la demolizione di quanto eseguito e successivo rifacimento.
In merito all'idoneità all'uso cui sono destinate le opere, il CTU ha relazionato che:
pagina 8 di 13 sulla base di quanto analizzato ed a fronte di quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti durante il sopralluogo, è parere del sottoscritto che le opere eseguite, sebbene non secondo la regola dell'arte, siano idonee alla relativa destinazione;
il risultato della situazione emersa, nasce principalmente da accordi approssimativi intercorsi tra le parti basati evidentemente ed esclusivamente da una parte alla minima spesa e dall'altra al massimo guadagno col minimo dispendio di forze, ed alla mancanza di un'adeguata presenza della direzione lavori durante la fase esecutiva, in quanto, non entrando nei dettagli tecnici della fase esecutiva delle opere, tali circostanze hanno di fatto lasciato libero arbitrio alla ditta esecutrice sull'esecuzione degli interventi.
Così come la motivazione del Giudice di Pace, anche la conclusione cui è giunto il CTU non risulta argomentata in ordine all'idoneità delle opere alla relativa destinazione.
Le considerazioni del CTU in ordine all'assenza di progetto esecutivo e all'indeterminatezza delle opere non possono essere recepite, trattandosi di elementi che non assumono rilievo ai fini dell'accertamento dell'idoneità dell'opera all'uso cui è destinata, in quanto nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019); inoltre, non è necessario che l'opera sia determinata in ogni aspetto, essendo sufficiente che siano indicati gli elementi fondamentali (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 683 del 30/03/1967).
Nulla il Consulente tecnico ha argomentato in merito alla circostanza che dalla fessurazione del calcestruzzo esistente sulla rampa possano discendere problematiche strutturali derivanti dai cicli di gelo e disgelo invernali, nonché problemi al transito veicolare, né in ordine alla idoneità all'uso della pavimentazione, nonostante la presenza di spigoli sporgenti e infossati.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, i citati elementi – confermati in fatto dal
Consulente tecnico d'ufficio che ha condiviso le valutazioni compiute dal CTP – sono idonei a fondare un giudizio di inidoneità sotto il profilo strutturale, sia dell'opera di rifacimento della rampa, sia dell'opera di rifacimento della pavimentazione.
Il vizio di realizzazione della rampa di accesso, da una parte, ne compromette la stessa integrità a causa delle infiltrazioni di acqua e di gelo dell'acqua, che possono determinarne la frattura incidendo sulla conservazione dell'opera, dall'altra, incide sulla sicurezza della circolazione e compromette la possibilità di un successivo rivestimento della rampa.
Il vizio di posa delle piastrelle della pavimentazione è parimenti idoneo a comprometterne il normale uso in ambiente domestico, in mancanza di planarità per la presenza di spigoli e in assenza di elementi di isolazione.
pagina 9 di 13 Sotto altro profilo, il Consulente tecnico d'ufficio ha confermato quanto già relazionato dal tecnico di parte, in ordine alla impossibilità di eliminare i predetti vizi, essendo necessario il relativo integrale rifacimento, confermando la gravità dei difetti strutturali riscontrati.
In merito ai predetti vizi, le difese dell'appellato vanno disattese.
Non risulta impugnato il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace ha escluso che l'appellato avesse agito come mero esecutore, dovendo, in ogni caso, il medesimo osservare nell'esecuzione delle opere le regole dell'arte. Discende sono inammissibili le difese dell'appellato per cui le piastrelle che gli erano state consegnate non erano dello stesso modello, né per forma, né per spessore e che aveva già informato la committente che lo svolgimento dei lavori in economia non avrebbe potuto comprendere il livellamento del sottofondo del pavimento e che si trattava di opera non dovuta e non voluta. Sotto altro profilo, quest'ultima circostanza invero non trova riscontro documentale, alcuna istanza istruttoria è stata formulata sul punto dalla parte appellata e, in ogni caso, non è probante, non implicando la predetta comunicazione preventiva (assenza di livellamento) che la committente avesse accettato una pavimentazione con spigoli sporgenti e infossati.
La circostanza che il corrispettivo pattuito era di entità minima non esonerava l'appaltatore dall'esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte.
La difesa in forza della quale la rampa presenta una fessurazione che ne consente il normale utilizzo, va disattesa trattandosi di vizio che incide, come già detto, gravemente sulla struttura dell'opera di muratura destinata a lunga durata.
Ciò posto, indubbiamente i predetti vizi avrebbero giustificato la risoluzione parziale del contratto relativamente alle predette opere, sicchè sul punto la domanda di parte attrice va accolta.
3.4. Va, invece, escluso che le irregolarità delle dimensioni delle fughe delle piastrelle sulle pareti del locale posto al piano terra, la stuccatura realizzata con incollante, l'assenza di pulizia finale, la mancanza di definizione del rivestimento e i difetti di posa dei pali della recinzione incidano sull'idoneità dell'opera alla relativa destinazione, non essendo tale compromissione evidenziata neppure nella perizia del tecnico di parte.
In merito ai predetti vizi, pertanto, va confermata la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace, non essendo dimostrato il presupposto dell'inidoneità dell'opera all'uso cui è destinata. Invero, la parte appellante, pur argomentando nel giudizio di appello la possibilità di azionare in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, nondimeno ha sostanzialmente confermato che la domanda di risarcimento del danno si fonda sull'inidoneità delle opere all'uso cui sono destinate (“l'inevitabilità del rimedio risolutorio, in ragione dell'inidoneità delle opere all'uso convenuto, appare in re ipsa nella vicenda che ci occupa quale unica soluzione alla quale affiancare il rimedio risarcitorio”). La domanda, pertanto, sul punto è infondata e va rigettata.
pagina 10 di 13 3.5. Infine, vanno rigettate le domande di parte attrice in relazione ai danni lamentati ai punti c e d, già indicati al punto 3.1., trattandosi di danni che non sono consequenziali ai vizi delle opere eseguite dall'impresa, posti dall'attrice a fondamento della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
4. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di risoluzione va accolta la consequenziale domanda di risarcimento del danno con riferimento ai costi che l'attrice dovrà sostenere per il rispristino dello status quo ante.
Invero, la domanda di parte attrice volta ad ottenere, non solo il ripristino dello status quo ante, ma anche la corretta esecuzione delle opere, non può essere accolta determinando un ingiustificato arricchimento dell'attrice che, in forza della risoluzione parziale del contratto, ha acquisito il diritto alla restituzione della parte di corrispettivo già versata al convenuto e imputabile all'esecuzione delle opere viziate.
Sul punto giova richiamare il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 8889 del 2011, in forza del quale: “In tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato”.
La circostanza che l'attrice non abbia proposto nel presente giudizio la domanda di restituzione consequenziale alla domanda di risoluzione del contratto, non esclude che il predetto principio debba trovare applicazione anche nel caso di specie, non essendo la domanda di restituzione del corrispettivo già versato implicita nella proposizione della domanda di risoluzione del contratto, né la sua futura proposizione preclusa dalla pronuncia di risoluzione del contratto (cfr. sul punto, Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 24915 del 18/08/2022: “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”).
Tenuto conto di quanto suddetto e in mancanza di contestazioni al computo metrico redatto dal CTU nella relazione integrativa, sussiste il diritto dell'attrice al risarcimento del danno per l'importo complessivo di €
1.535,10:
- rampa di raccordo in calcestruzzo: rimozione del getto di cls eseguito € 150,00 e scarificatura a mano del terreno per successivo getto di cls € 67,50; pagina 11 di 13 - pavimentazione al piano terra: rimozione della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti costituiti da piastrelle di ceramica, compreso carico e trasporto dei detriti in discarica (€ 35,00 al mq x Mq
14,64) € 512,40; fornitura e posa di piastrelle di ceramica a rivestimento dei pavimenti (€ 55,00 al mq) per € 805,20, importo che va riconosciuto come rientrante nella rimessione in pristino, essendo state le piastrelle fornite dall'attrice appellante.
Il predetto importo va devalutato alla data del sinistro (che si individua nell'ottobre 2020) e diventa pari a €
1.286,76 e gli interessi vanno calcolati su tale somma, anno per anno rivalutata, dall'ottobre 2020 sino alla sentenza, sulla base dei principi affermati dalla Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 17/02/95
n.1712.
Discende che, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Verbania, il convenuto va condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice per l'importo complessivo di € 1.690,37 (€
1.535,10 + € 155,27) oltre interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo.
5. Spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte attrice e, per essa, con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Le stesse si liquidano in dispositivo in favore di parte appellante, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (valore per cui è stata accolta la domanda) con applicazione dei parametri medi ridotti del 30% stante il valore per cui è accolta la domanda vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento:
- per il giudizio di primo grado per tutte le fasi in € 885,50;
- per il grado di appello per tutte le fasi in € 1.786,40.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono integralmente compensate, stante la necessità del mezzo istruttorio all'accertamento dei costi necessari al ripristino.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando in grado d'appello, in riforma dell'impugnata n. 150 del 21.04.2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania notificata in data 13.06.2023:
1. accoglie parzialmente il primo motivo di appello, accerta l'inidoneità alla relativa destinazione delle opere di formazione rampa in calcestruzzo e di posa nuovo rivestimento sui pavimenti del piano terra e, per l'effetto, dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in relazione alle predette opere e condanna titolare dell'impresa edile al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 1.690,37 oltre Parte_1 interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2. condanna titolare dell'impresa edile alla refusione delle Controparte_1 Controparte_1 spese di lite in favore di e, per essa con pagamento in favore dello Stato, che Parte_1 liquida per il giudizio di primo grado in € 885,50 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed iva come per legge e per il grado di appello in € 1.786,40 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
3. compensa integralmente tra le parti le spese per la consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Verbania, 10.11.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 787/2023 di appello avverso la sentenza n. 150 del 21.04.2023 emessa dal
Giudice di Pace di Verbania a definizione della causa civile n. RG. 344/2021 notificata in data 13.06.2023
TRA
- C.F.: - rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo MANZINI - C.F.: Parte_1 C.F._1
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Email_1
Stato con decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania del 09.06.2023
- Appellante-
E
- P.IVA – in qualità di titolare dell' Impresa Edile Chiuminatti Controparte_1 P.IVA_1
VI rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cristina - C.F. - con domicilio C.F._3 digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- Appellato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare
NEL MERITO: accertare l'inadempimento dell'obbligazione contratta dall'IMPRESA LE AT con
l'odierna attrice in ragione dei vizi e dei difetti lamentati sulle opere realizzate, e, per l'effetto dichiarare risolto il contratto concluso tra l'impresa appaltatrice e la committente odierna attrice, e dichiarare tenuta e condannare l'IMPRESA LE
AT a risarcire all'attrice appellante la somma di € 5.000,00 (cinquemila//00) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Disporsi CTU sullo stato dei luoghi finalizzata a descrivere le modalità di esecuzione degli interventi commissionati ed oggetto di contestazione acclarando se i medesimi siano stati eseguiti o meno in conformità alla corretta regola dell'arte, e determinando, qualora venga acclarata una difformità dalla corretta regola dell'arte, i criteri di rimozione dei vizi e dei difetti, chiarendo se, a tal fine sia necessario o meno procedere alla demolizione dei manufatti ed alla successiva ricostruzione dei medesimi, con specifico riferimento alla rampa di raccordo tra i due terreni, alla posa di tubatura di convogliamento delle acque meteoriche al di sotto della rampa e di esecuzione della piastrellatura e della pavimentazione dei locali lavanderia con la conseguente formazione di massetto di isolamento.
Il tutto con favore delle spese del presente procedimento.
Appellato
Voglia il Tribunale di Verbania adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianze;
dichiarare, comunque, inammissibile il rinnovo delle istanze istruttorie dedotte per le ragioni precedentemente esplicate;
2) NEL MERITO: respingere l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Parte_1 confermare integralmente la sentenza gravata e primo grado. Con ogni riserva istruttoria, si ribadiscono sin d'ora le richieste formulate.
3) CONDANNARE l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.03.2021 evocava in giudizio avanti al Parte_1
Giudice di Pace di Verbania titolare dell'omonima impresa edile, esponendo di Controparte_1 avergli commissionato l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile in Verbania Via
Sicilia n. 48, aventi ad oggetto la sistemazione di due locali lavanderia al piano terreno verso il corrispettivo di € 1.000,00, la realizzazione di una rampa di raccordo tra due terreni posti a sbalzo verso il corrispettivo di € 500,00 (escluso materiale edile), e di un campo per la sgambatura dei cani, adiacente all'immobile verso il corrispettivo di € 1.500,00.
In corso d'opera versava l'importo di € 2.300,00 e, non essendo terminati i lavori, rifiutava il pagamento di un ulteriore importo di € 400,00 a saldo del corrispettivo pattuito. Il si impegnava a completare CP_1 le opere, ma il giorno 9 settembre 2020 accedeva senza preavviso al proprio immobile e asportava tutti i propri attrezzi senza aver ultimato i lavori.
pagina 2 di 13 Sporgeva querela nei confronti del e gli contestava l'esecuzione parziale delle opere e il totale CP_1 inadempimento, tenuto conto dei vizi delle opere eseguite come risultanti dalla perizia redatta dal tecnico di parte.
In ragione di ciò chiedeva al Giudice di Pace di accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto e di dichiarare risolto il contratto tra le parti con conseguente condanna a risarcirle l'importo di
€ 5.000,00 ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa quale importo dei costi da sostenere per la corretta esecuzione delle opere interne ed esterne.
Costituitasi ritualmente, la convenuta contestava le deduzioni dell'attrice chiedendo il rigetto della domanda.
Scambiate le memorie di replica tra le parti, la causa veniva istruita con escussione dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
1.1. Il Giudice di Pace con sentenza n. 150 del 21.04.2023 rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.
Il Giudice di Pace premetteva che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima in modo tale da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, invece, la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. ha una funzione residuale, a tutela di quelle ipotesi di inadempimento che esulano dai vizi e difetti dell'opera e che riguardano casi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Nel caso di specie, l'attrice aveva dedotto genericamente che l'opera non era stata completata, invocando la risoluzione del contratto in ragione della sussistenza dei vizi e difetti dell'opera eseguita dal convenuto.
Sulla base degli atti di causa i vizi delle opere sussistevano e l'appaltatore non poteva esonerarsi da responsabilità in ragione dei materiali forniti dall'attrice, non risultando che avesse agito quale mero esecutore.
Il Giudice di Pace osservava infine che i lavori (realizzati in economia) “sono certamente male eseguiti, ma non tali da non poter essere facilmente rimediati”, motivo per cui l'attrice non avrebbe potuto invocare il rimedio risolutorio di cui all'art. 1668 comma 2 c.c., ma avrebbe dovuto agire per la eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ovvero per la riduzione del corrispettivo.
2. ha proposto appello chiedendo, con il primo motivo di appello, di riformare la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva escluso che i vizi delle opere eseguite sono tali da rendere idonee le opere all'uso convenuto e aveva affermato che possono essere facilmente rimediati. Sul punto, ha esposto che il Giudice di Pace, pur condividendo le risultanze della perizia di parte, non aveva pagina 3 di 13 tenuto conto che dalla medesima perizia risultava l'impossibilità di porre in essere interventi correttivi e/o di eliminazione dei vizi, essendo, al contrario, necessario il completo rifacimento delle opere in ragione delle gravi carenze strutturali e dell'inidoneità delle opere alla relativa destinazione.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento del danno pur a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto. Sul punto, ha esposto che la domanda di risarcimento del danno è fatta salva dal disposto dell'art. 1668 comma
1 c.c. e che, pertanto, prescinde dalla risoluzione del contratto.
Ha aggiunto che il rapporto di fiducia con il convenuto era radicalmente venuto meno, anche in ragione del crollo di parte della muratura di contenimento del terreno provocato dall'esecuzione dello scavo, per cui giammai avrebbe potuto richiedere la eliminazione dei vizi a cura del medesimo e che, pur essendo pacifico che non debba corrispondere il saldo del corrispettivo - per non essere stati completati i lavori nel locale lavanderia e nell'area destinata allo sgambamento cani - non era in alcun modo praticabile una riduzione del corrispettivo a fronte della necessità del completo rifacimento delle opere.
Ha, dunque, evidenziato come la domanda di eliminazione dei vizi e/o di riduzione del corrispettivo non appare in alcun modo praticabile e che il rimedio risolutorio si configura quale unica soluzione alla quale affiancare il rimedio risarcitorio, in ogni caso suscettibile di autonoma esistenza.
Ha concluso come da conclusioni riportate.
2.1. Si è costituito il convenuto appellato che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante genericamente chiesto la riforma di alcuni capi della sentenza unicamente sulla base del mero rinvio alle risultanze istruttorie e alla consulenza tecnica di parte.
Nel merito, ha esposto come avrebbe dovuto eseguire i lavori a basso costo e che, per tale motivo, i lavori non comprendevano il livellamento della pavimentazione, l'assenza di posa della griglia e del massetto, trattandosi di opere non previste e non volute;
aveva già informato l'appellante che lo svolgimento dei lavori in economia non avrebbe potuto comprendere il livellamento del sottofondo del pavimento;
gli erano stati commissionati lavori di piccola entità, tanto che non era consegnato il né era stata CP_2 presentata la SCIA;
le piastrelle che gli erano state consegnate non erano dello stesso modello, né per forma, né per spessore e il teste aveva, infine, affermato di non ricordare di aver venduto Testimone_2 quel modello di piastrelle alla in ogni caso, il pavimento è di fatto utilizzabile e la rampa presenta Pt_1 una fessurazione che ne consente il normale utilizzo;
il crollo della muratura era avvenuto dopo aver estirpato una radice su richiesta della Parte_1
Ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
2.2. All'esito dell'udienza del 12.1.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dei vizi delle opere, dei costi di ripristino e dell'idoneità delle opere alla relativa destinazione. pagina 4 di 13 Richiesti chiarimenti al CTU e depositata la relazione integrativa, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.10.2025 con i termini alle parti di cui all'art. 189 c.p.c.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato note in sostituzione di udienza.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 5293 del 28 febbraio 2024 “l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in modo specifico le ragioni addotte dal primo giudice”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione in appello risulta che l'appellante ha puntualmente individuato i capi della sentenza oggetto di gravame, criticando, sia la ricostruzione in fatto operata dal
Giudice di prime cure laddove ha ritenuto le opere idonee alla relativa destinazione e la possibilità di rimediare ai vizi, sia la conclusione del primo giudice di rigetto domanda di risarcimento del danno in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
3.1. Ciò posto, prendendo le mosse dal secondo motivo di appello, giova esaminare la questione relativa alla possibilità per il Giudice di Pace di accogliere la domanda di risarcimento del danno pur a fronte del rigetto della domanda di risoluzione.
L'appellante ha argomentato che il diritto al risarcimento del danno è autonomo, che richiede esclusivamente l'accertamento della colpa dell'appaltatore e che può sussistere a prescindere dalla proposizione e/o accoglimento delle domande di riduzione del corrispettivo, di eliminazione dei vizi o di risoluzione di cui all'art. 1668 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la correlazione instaurata tra la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno determina che le domande siano fondate sulla medesima causa petendi, motivo per cui ove sia accertata l'idoneità dell'opera alla sua destinazione si devono rigettare entrambe le domande. Si è affermato, infatti, che: “In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18578 del 13/07/2018).
Nel caso di specie, come argomentato dallo stesso appellante, nell'atto di citazione la domanda di risarcimento del danno era posta in correlazione con la domanda di risoluzione del contratto. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha ritenuto che non venissero in rilievo vizi tali da determinare l'inidoneità dell'opera alla relativa destinazione e ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 5 di 13 Correlativamente, venendo meno il presupposto della domanda di risoluzione, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno, che si fondava sulla medesima causa petendi, ossia l'inidoneità delle opere alla relativa destinazione.
Discende il rigetto del secondo motivo di appello.
3.2. Venendo al primo motivo di appello, l'appellante ha argomentato che dalla perizia di parte risulta la necessità di completo rifacimento delle opere e che, il Giudice di Pace, pur condividendo le risultanze della perizia di parte, contraddittoriamente aveva concluso che i vizi possono essere eliminati.
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Come già osservato dal Giudice di Pace, nel contratto di appalto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, invece, la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. ha una funzione residuale, a tutela di quelle ipotesi di inadempimento che esulano dai vizi e difetti dell'opera e che riguardano casi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Va poi osservato che l'appellante non censura la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che l'attrice aveva invocato la risoluzione del contratto in ragione della sussistenza dei vizi e difetti dell'opera eseguita dal convenuto ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c. e ciò risulta confermato dagli argomenti svolti dall'attrice nell'atto di appello in cui evidenzia come la risoluzione del contratto fosse l'unica forma di tutela possibile a fronte della gravità dei vizi delle opere eseguite dal convenuto.
Tanto premesso, il Giudice di Pace, pur avendo recepito l'esito della consulenza tecnica di parte e ritenuti provati i vizi, nulla ha motivato in merito all'idoneità delle opere sotto il profilo strutturale e in merito alla possibilità di eliminare facilmente i vizi dai quali sono affette.
Occorre, pertanto, valutare l'idoneità delle opere alla relativa destinazione, trattandosi di presupposto della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno svolte dall'attrice.
Sul punto, giova precisare che il riferimento compiuto dal Giudice di Pace alla valutazione unitaria e complessiva dell'opera va contemperata con la circostanza che, nel caso di specie, vengono in rilievo più interventi aventi ad oggetto diverse opere. In tale caso, si è affermato il principio in forza del quale “La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga
pagina 6 di 13 un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013).
Nel caso di specie, il CTU ha relazionato che le opere eseguite dal convenuto sono: “formazione rampa in cls;
posa paletti per formazione nuova recinzione e posa cancello pedonale;
sistemazione area esterna;
posa nuovo rivestimento sui pavimenti del piano terra;
posa nuovo rivestimento sulle pareti del locale posto al piano terra”. Si tratta, pertanto, di opere aventi un'autonoma individualità e realizzate in parti diverse dell'immobile, come tali suscettibili di autonoma considerazione.
Discende che la valutazione della idoneità delle opere può essere compiuta autonomamente per ciascuna opera.
3.3. Dalla relazione del tecnico di parte appellante risulta che:
a) opere esterne: la nuova rampa di raccordo tra i due terreni a sbalzo presenta una fessurazione che fraziona la nuova rampa in due settori;
tale situazione si crea allorquando in fase di realizzazione viene interrotto il lavoro di messa in opera del calcestruzzo, riprendendo di fatto in un secondo tempo il completamento del getto e creando in tal modo una netta divisione dei due oggetti che restano distinti e non legati tra loro;
tale situazione crea un distacco strutturale che comporterà nel tempo infiltrazioni meteoriche e problematiche con i cicli di gelo e disgelo invernali;
essendo inoltre la rampa destinata al transito veicolare potrebbero presentarsi problemi strutturali anche per una eventuale futura pavimentazione della stessa;
evitando la rimozione dello strato esistente di calcestruzzo e raccordando semplicemente il nuovo calcestruzzo con l'esistente la maestranza incaricata della committenza non ha provveduto alla preliminare posa di specifici prodotti di ancoraggio sia chimico (promotore di adesione) che strutturale (ferro di ripresa), creando una netta divisione della rampa che, per assolvere appieno la funzione per cui è stata costruita deve necessariamente essere monolitica;
l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto provvedere a raccordare la tubazione delle acque meteoriche al di sotto della costruenda rampa, al fine di favorire il corretto deflusso delle acque a valle della stessa rampa;
tale mancanza ha determinato un problema di ristagno nella tubazione stessa, creando una sorta di sifone che impedisce il corretto deflusso delle acque meteoriche;
la rampa di raccordo tra i due terreni a sbalzo termina direttamente sul terreno oggetto di recente sistemazione;
non si rileva la presenza di alcun cordolo di contenimento tra la rampa ed il terreno adiacente di tal che l'assestamento del terreno causerà il continuo e progressivo deterioramento del calcestruzzo della rampa con il formarsi di fenomeni di costante fratturazione che costituiranno motivo di pericolo per il transito pedonale all'accesso del terreno adiacente;
b) posa di pali di recinzione: pagina 7 di 13 l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto provvedere alla posa di alcuni pali in ferro per la recinzione del terreno;
tuttavia, la posa è avvenuta in modo approssimativo e tale da precludere qualsiasi possibilità di corretto utilizzo degli stessi;
c) danno causato dall'escavazione: si rileva un'escavazione non autorizzata alla base della muratura esistente in pietrame a sostegno del terreno della particella n. 83; tale intervento, eseguito per il recupero di ulteriore materiale di riporto, ha provocato il cedimento di porzione della muratura in pietrame;
d) danno causato alla tubazione di scarico esterna:
l'impresa appaltatrice ha utilizzato una betoniera all'esterno dell'edificio per impastare il calcestruzzo necessario alla realizzazione della rampa;
la pulizia della betoniera è avvenuta mediante lo scarico delle acque di lavaggio all'interno della caditoia esterna e su porzione di prato, danneggiando sia la condotta di scarico delle acque meteoriche sia il manto erboso. Si renderà necessario un intervento di pulizia ad alta pressione della tubatura della caditoia, in caso di possibile rimessa in funzione, occorrerà demolire la pavimentazione esistente con scavo per la sostituzione della turbazione interessata all'ostruzione;
e) criticità nei locali interni: la pavimentazione non rispetta una corretta livellatura e le piastrelle sono state incollate in modo approssimativo, creando scompensi tra una piastrella e l'altra, con spigoli sporgenti ed altri infossati;
la fugatura risulta molto irregolare, pertanto si presume il mancato uso dei distanziatori specifici per il tipo di pavimentazione. Di fatto la pavimentazione realizzata andrebbe rimossa e rifatta in quanto non esiste possibile soluzione di sistemazione. Si rileva inoltre che nessun trattamento promotore di adesione sulla superficie esistente sia stato messo in opera, come pure nessun elemento o applicazione atta a preservare l'eventuale umidità ascensionale di una pavimentazione posta a diretto contatto con il piano terreno in ossequio alle vigenti normative. Da un'analisi prettamente visiva sul bordo a vista del massetto della nuova pavimentazione sembra essere assente qualsiasi rete metallica o in fibra per la corretta realizzazione di un mazzetto di quello spessore e comunque di spessore giustificabile;
analogamente anche la copertura delle pareti interne
è irregolare con una fugatura di dimensioni diverse tra una parete e l'altra.
Il CTU ha relazionato che i lavori di posa della pavimentazione e delle piastrelle dei due locali del piano terra e di realizzazione della rampa in calcestruzzo non sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte e che è necessario intervenire tramite la demolizione di quanto eseguito e successivo rifacimento.
In merito all'idoneità all'uso cui sono destinate le opere, il CTU ha relazionato che:
pagina 8 di 13 sulla base di quanto analizzato ed a fronte di quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti durante il sopralluogo, è parere del sottoscritto che le opere eseguite, sebbene non secondo la regola dell'arte, siano idonee alla relativa destinazione;
il risultato della situazione emersa, nasce principalmente da accordi approssimativi intercorsi tra le parti basati evidentemente ed esclusivamente da una parte alla minima spesa e dall'altra al massimo guadagno col minimo dispendio di forze, ed alla mancanza di un'adeguata presenza della direzione lavori durante la fase esecutiva, in quanto, non entrando nei dettagli tecnici della fase esecutiva delle opere, tali circostanze hanno di fatto lasciato libero arbitrio alla ditta esecutrice sull'esecuzione degli interventi.
Così come la motivazione del Giudice di Pace, anche la conclusione cui è giunto il CTU non risulta argomentata in ordine all'idoneità delle opere alla relativa destinazione.
Le considerazioni del CTU in ordine all'assenza di progetto esecutivo e all'indeterminatezza delle opere non possono essere recepite, trattandosi di elementi che non assumono rilievo ai fini dell'accertamento dell'idoneità dell'opera all'uso cui è destinata, in quanto nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019); inoltre, non è necessario che l'opera sia determinata in ogni aspetto, essendo sufficiente che siano indicati gli elementi fondamentali (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 683 del 30/03/1967).
Nulla il Consulente tecnico ha argomentato in merito alla circostanza che dalla fessurazione del calcestruzzo esistente sulla rampa possano discendere problematiche strutturali derivanti dai cicli di gelo e disgelo invernali, nonché problemi al transito veicolare, né in ordine alla idoneità all'uso della pavimentazione, nonostante la presenza di spigoli sporgenti e infossati.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, i citati elementi – confermati in fatto dal
Consulente tecnico d'ufficio che ha condiviso le valutazioni compiute dal CTP – sono idonei a fondare un giudizio di inidoneità sotto il profilo strutturale, sia dell'opera di rifacimento della rampa, sia dell'opera di rifacimento della pavimentazione.
Il vizio di realizzazione della rampa di accesso, da una parte, ne compromette la stessa integrità a causa delle infiltrazioni di acqua e di gelo dell'acqua, che possono determinarne la frattura incidendo sulla conservazione dell'opera, dall'altra, incide sulla sicurezza della circolazione e compromette la possibilità di un successivo rivestimento della rampa.
Il vizio di posa delle piastrelle della pavimentazione è parimenti idoneo a comprometterne il normale uso in ambiente domestico, in mancanza di planarità per la presenza di spigoli e in assenza di elementi di isolazione.
pagina 9 di 13 Sotto altro profilo, il Consulente tecnico d'ufficio ha confermato quanto già relazionato dal tecnico di parte, in ordine alla impossibilità di eliminare i predetti vizi, essendo necessario il relativo integrale rifacimento, confermando la gravità dei difetti strutturali riscontrati.
In merito ai predetti vizi, le difese dell'appellato vanno disattese.
Non risulta impugnato il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace ha escluso che l'appellato avesse agito come mero esecutore, dovendo, in ogni caso, il medesimo osservare nell'esecuzione delle opere le regole dell'arte. Discende sono inammissibili le difese dell'appellato per cui le piastrelle che gli erano state consegnate non erano dello stesso modello, né per forma, né per spessore e che aveva già informato la committente che lo svolgimento dei lavori in economia non avrebbe potuto comprendere il livellamento del sottofondo del pavimento e che si trattava di opera non dovuta e non voluta. Sotto altro profilo, quest'ultima circostanza invero non trova riscontro documentale, alcuna istanza istruttoria è stata formulata sul punto dalla parte appellata e, in ogni caso, non è probante, non implicando la predetta comunicazione preventiva (assenza di livellamento) che la committente avesse accettato una pavimentazione con spigoli sporgenti e infossati.
La circostanza che il corrispettivo pattuito era di entità minima non esonerava l'appaltatore dall'esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte.
La difesa in forza della quale la rampa presenta una fessurazione che ne consente il normale utilizzo, va disattesa trattandosi di vizio che incide, come già detto, gravemente sulla struttura dell'opera di muratura destinata a lunga durata.
Ciò posto, indubbiamente i predetti vizi avrebbero giustificato la risoluzione parziale del contratto relativamente alle predette opere, sicchè sul punto la domanda di parte attrice va accolta.
3.4. Va, invece, escluso che le irregolarità delle dimensioni delle fughe delle piastrelle sulle pareti del locale posto al piano terra, la stuccatura realizzata con incollante, l'assenza di pulizia finale, la mancanza di definizione del rivestimento e i difetti di posa dei pali della recinzione incidano sull'idoneità dell'opera alla relativa destinazione, non essendo tale compromissione evidenziata neppure nella perizia del tecnico di parte.
In merito ai predetti vizi, pertanto, va confermata la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace, non essendo dimostrato il presupposto dell'inidoneità dell'opera all'uso cui è destinata. Invero, la parte appellante, pur argomentando nel giudizio di appello la possibilità di azionare in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, nondimeno ha sostanzialmente confermato che la domanda di risarcimento del danno si fonda sull'inidoneità delle opere all'uso cui sono destinate (“l'inevitabilità del rimedio risolutorio, in ragione dell'inidoneità delle opere all'uso convenuto, appare in re ipsa nella vicenda che ci occupa quale unica soluzione alla quale affiancare il rimedio risarcitorio”). La domanda, pertanto, sul punto è infondata e va rigettata.
pagina 10 di 13 3.5. Infine, vanno rigettate le domande di parte attrice in relazione ai danni lamentati ai punti c e d, già indicati al punto 3.1., trattandosi di danni che non sono consequenziali ai vizi delle opere eseguite dall'impresa, posti dall'attrice a fondamento della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
4. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di risoluzione va accolta la consequenziale domanda di risarcimento del danno con riferimento ai costi che l'attrice dovrà sostenere per il rispristino dello status quo ante.
Invero, la domanda di parte attrice volta ad ottenere, non solo il ripristino dello status quo ante, ma anche la corretta esecuzione delle opere, non può essere accolta determinando un ingiustificato arricchimento dell'attrice che, in forza della risoluzione parziale del contratto, ha acquisito il diritto alla restituzione della parte di corrispettivo già versata al convenuto e imputabile all'esecuzione delle opere viziate.
Sul punto giova richiamare il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 8889 del 2011, in forza del quale: “In tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato”.
La circostanza che l'attrice non abbia proposto nel presente giudizio la domanda di restituzione consequenziale alla domanda di risoluzione del contratto, non esclude che il predetto principio debba trovare applicazione anche nel caso di specie, non essendo la domanda di restituzione del corrispettivo già versato implicita nella proposizione della domanda di risoluzione del contratto, né la sua futura proposizione preclusa dalla pronuncia di risoluzione del contratto (cfr. sul punto, Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 24915 del 18/08/2022: “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”).
Tenuto conto di quanto suddetto e in mancanza di contestazioni al computo metrico redatto dal CTU nella relazione integrativa, sussiste il diritto dell'attrice al risarcimento del danno per l'importo complessivo di €
1.535,10:
- rampa di raccordo in calcestruzzo: rimozione del getto di cls eseguito € 150,00 e scarificatura a mano del terreno per successivo getto di cls € 67,50; pagina 11 di 13 - pavimentazione al piano terra: rimozione della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti costituiti da piastrelle di ceramica, compreso carico e trasporto dei detriti in discarica (€ 35,00 al mq x Mq
14,64) € 512,40; fornitura e posa di piastrelle di ceramica a rivestimento dei pavimenti (€ 55,00 al mq) per € 805,20, importo che va riconosciuto come rientrante nella rimessione in pristino, essendo state le piastrelle fornite dall'attrice appellante.
Il predetto importo va devalutato alla data del sinistro (che si individua nell'ottobre 2020) e diventa pari a €
1.286,76 e gli interessi vanno calcolati su tale somma, anno per anno rivalutata, dall'ottobre 2020 sino alla sentenza, sulla base dei principi affermati dalla Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 17/02/95
n.1712.
Discende che, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Verbania, il convenuto va condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice per l'importo complessivo di € 1.690,37 (€
1.535,10 + € 155,27) oltre interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo.
5. Spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte attrice e, per essa, con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Le stesse si liquidano in dispositivo in favore di parte appellante, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (valore per cui è stata accolta la domanda) con applicazione dei parametri medi ridotti del 30% stante il valore per cui è accolta la domanda vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento:
- per il giudizio di primo grado per tutte le fasi in € 885,50;
- per il grado di appello per tutte le fasi in € 1.786,40.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono integralmente compensate, stante la necessità del mezzo istruttorio all'accertamento dei costi necessari al ripristino.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando in grado d'appello, in riforma dell'impugnata n. 150 del 21.04.2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania notificata in data 13.06.2023:
1. accoglie parzialmente il primo motivo di appello, accerta l'inidoneità alla relativa destinazione delle opere di formazione rampa in calcestruzzo e di posa nuovo rivestimento sui pavimenti del piano terra e, per l'effetto, dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in relazione alle predette opere e condanna titolare dell'impresa edile al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 1.690,37 oltre Parte_1 interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2. condanna titolare dell'impresa edile alla refusione delle Controparte_1 Controparte_1 spese di lite in favore di e, per essa con pagamento in favore dello Stato, che Parte_1 liquida per il giudizio di primo grado in € 885,50 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed iva come per legge e per il grado di appello in € 1.786,40 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
3. compensa integralmente tra le parti le spese per la consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Verbania, 10.11.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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