Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 39398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39398 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da
39398-25
UBICINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
LL Di SI NZ GI -relatrice- NU GA RI AT AG RI CR MO
- Presidente -
Sent. n. доба
CC - 09/07/2025 R.G.N. 15976/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso presentato da
SENTENZA
IC MA, nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le general e gill altri deli identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposte dalla legge
avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale della Libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
IL FUNZIONAR udita la relazione svolta dalla consigliera NZ GI;
Luana
lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale della Libertà di Roma -in accoglimento dell'appello proposto da pubblico ministero avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis, e 609-
ter n. 5, e comma 2, cod.pen., contestato all'odierno ricorrente tra il mese di maggio ed il giugno 2024- ha applicato a IC MA la misura della custodia cautelare in carcere.
2. IC ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 e 275 n. 3 cod. proc.pen., per erronea valutazione della sussistenza ed attualità del pericolo di reiterazione delittuosa e valutazione 'abnorme' della sussistenza del pericolo di fuga, argomento non devoluto al Tribunale del riesame dal pubblico ministero appellante. Il motivo di doglianza con tale atto rappresentato dal pubblico ministero atteneva alla sola illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. Unico cenno alla esigenza di cui all'art. 274, lett a), si rinviene allorquando il pubblico ministero appellante ha dedotto che "in tale contesto, peraltro la concisa motivazione in argomento non ritiene di menzionare neanche le esigenze legate alla necessità di preservare la genuinità della prova, anche in vista dell'incidente probatorio, dimenticandosi la condizione di evidente soggezione della minore al fratello, odierno indagato, ben rappresentate dalla P.O.". Argomentazione, secondo la difesa, priva delle caratteristiche, di cui agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen., atte a determinare la devoluzione della questione al Tribunale della Libertà, per difetto della indicazione di capi e punti del provvedimento impugnato cui riferirsi, e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a tal fine necessari. Quanto al pericolo di reiterazione del reato argomenta la difesa la risalenza dei fatti al periodo compreso tra maggio e giugno 2024, dunque circa un anno prima della decisione impugnata;
che il Tribunale del riesame avrebbe sorvolato sulla questione della attualità dell'esigenza di che trattasi, solo facendo riferimento a uno scambio di messaggi tra i protagonisti della vicenda e trascurando il dato dell'inserimento della parte offesa in una casa famiglia lontana dal teatro dei fatti;
che, ancora, non avrebbe indagato il tema dell'eventuale adeguatezza di misure gradate rispetto a quella applicata.
Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il Giudice per le indagini preliminari aveva originariamente rigettato l'istanza cautelare, pur riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, preso atto dell'intervenuto collocamento della parte offesa in casa famiglia (a causa della problematica situazione familiare) e della interruzione dei contatti con l'indagato.
1.1. La decisione, di segno opposto, del Tribunale della Libertà muove dalla solidità del quadro indiziario riveniente da plurime acquisizioni tutte sinergicamente conducenti nel senso della piena attendibilità della parte offesa, quadro come già rilevato non posto in dubbio neppure dal primo giudice, da cui la ritenuta «assoluta gravità dei fatti di reato ascritti [...] ad IC MA, con cui il provvedimento impugnato -così come diffusamente censurato dal Pubblico Ministero nell'atto di gravame non si è affatto confrontato, mostrando di non avere la minima comprensione della specificità di simili condotte delittuose, delle dinamiche di dipendenza e sopraffazione in cui tipicamente si inseriscono e che al contempo ne alimentano la reiterazione, oltre che degli obblighi di protezione della vittima imposti dall'ordinamento sovranazionale». Su tale presupposta considerazione il Tribunale ha dedotto l'inserimento del reato per cui si procede, di cui all'art. 609-bis cod.pen., tra quelli per cui ricorre la presunzione, pur relativa, normativamente prevista dall'art. 275, comma 3, ultimo periodo, del codice di rito. Ha delineato le concrete modalità di commissione della condotta, ossia la predeterminazione delittuosa e la sua protrazione nel tempo, l'abuso della relazione genericamente 'parentale' e l'approfittamento sia della relazione di affidamento a sé della minore, sia della fragilità e sofferenza della parte offesa in ragione del già problematico vissuto di abuso precedentemente patito, sia, ancora, della sperequazione di 'potere', a proprio favore, tra i due, veicolo della 'raccomandazione' di non farne parola con alcuno, tutte indicative «del sentimento di spregio e possessività nutrito nei riguardi della persona offesa, indicativa altresì della sua incapacità di considerare la sorella come portatrice di una propria dignità e libertà di autodeterminazione». Ha indagato natura e significato del messaggio inviato dall'indagato alla parte offesa ancora il 3 novembre 2024, a diversi mesi di distanza dall'inserimento della stessa in casa-famiglia, desumendone «come [...] abbia continuato nel tempo a nutrire malsani istinti sessuali nei confronti della persona offesa, mostrandosi del tutto incurante delle sue condizioni psico-fisiche ed altresì del positivo andamento del percorso di riabilitazione dal precedente vissuto traumatico [...]>; nonché dei messaggi vocali inviati alla amica della ragazza, in quanto connotati da toni estremamente violenti e polemici, e, dunque, indicativi della incapacità dell'uomo di «<controllare la sua aggressività e di relazionarsi con due minorenni, con cui interagiva come se fossero sue coetanee, pur avendo invece 15 anni più di loro»,
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ma, soprattutto, della rivendicazione dell'esclusività del rapporto con la sorella, «così facendo ricorso ad espressioni simili a quelle utilizzate dalla persona offesa per rievocare le argomentazioni con cui il fratello le aveva esternato la sua pretesa di avere con lei il primo rapporto sessuale, sostenendo che lei era 'roba sua'», valorizzando, altresì, il tentativo di influenzare sotto il profilo psichico la persona offesa, cercando di suscitare il suo senso di colpa e facendo altresì valere la sua facoltà di incidere sulla durata della permanenza della minore nella casa-famiglia, a ulteriore dimostrazione della perdurante capacità dell'indagato di condizionare la volontà della persona offesa e la sua attitudine a ricorrere a stratagemmi onde intimorirla e sottoporla a pressione psicologica. Condotte che, temporalmente contestualizzate in epoca ancora antecedente all'esame della minore in sede di incidente probatorio, sono state ritenute atte a sostanziare una condizione di passività della potenziale testimone rispetto a condizionamenti rilevanti per una mitigazione del racconto di quanto occorsole. Ha argomentato, allora, che la casa-famiglia presso cui è stato disposto il collocamento della parte offesa non è struttura protetta, né è luogo ignoto all'indagato, che, infatti, fino al 3 novembre 2024 aveva potuto incontrare e comunque contattare la stessa, pratica interrotta soltanto dal moto di sdegno della ragazza all'ennesimo tentativo del fratellastro di irretirla nel soddisfacimento dei suoi impulsi;
e che il collocamento di che trattasi non è definitivo.
1.2. Il Tribunale ha desunto, da tanto, oltre che la concretezza, anche l'attualità delle esigenze cautelari e la considerazione che le stesse potessero essere infrenate, solo, dalla misura massima custodiale, unica adeguata a contenerle, per la particolare pervicacia dimostrata, la totale mancanza di resipiscenza dimostrata dalla perdurante insidia anche successiva al collocamento della minore in casa- famiglia, la conseguente incapacità dell'indagato ad una autodisciplina funzionale allo spontaneo rispetto di prescrizioni eventualmente correlate alla misura domiciliare, circostanze che, tutte, sono state ritenute atte a configurare un pericolo di reiterazione anche in danno di soggetti diversi dalla odierna parte offesa e, in particolare, della sorellina con lui convivente (proprio la modalità subdola del comportamento tenuto dal ricorrente, evincibile dal quadro, gravemente indiziario, così come ricostruito dallo stesso Tribunale del Riesame e nei precedenti atti - richiesta di misura cautelare del p.m. ed anche ordinanza del Gip- a rendere particolarmente concreto il pericolo di recidiva, circostanze che rendono pacificamente riproducibile, con modalità del tutto analoghe, identici spregevoli comportamenti nei confronti di soggetti nella medesima posizione di 'inferiorità'). Ha, anche, motivato sulla irrilevanza del pregresso trascorso in comunità riabilitativa, comunque precedente rispetto alle condotte de quibus, sulla aspecificità dei precedenti, superata dalle considerazioni appena svolte, sulla
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neutralità della relazione sentimentale dallo stesso instaurata, anch'essa condizione pregressa rispetto ai fatti.
2. Il tribunale ha dato conto dunque con motivazione coerente e logica della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari relative al rischio di reiterazione del reato, rappresentando peraltro il contestato cenno al pericolo di inquinamento probatorio non autonoma indicazione della sussistenza di tale esigenza, bensi circostanziale argomentazione atta a ricostruire, nel solco delle modalità dell'azione, il pericolo di reiterazione con fermezza affermato. Trattasi di argomentazione logicamente coerente e del tutto conforme ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento delle esigenze cautelari, così che l'ordinanza resiste alle censure difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali. In ogni caso il Tribunale non sarebbe incorso in violazione di legge alcuna al proposito. Intende infatti il Collegio ribadire, condividendolo, il principio affermato da Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279643 - 01, secondo cui [I]n materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa)». Al cospetto di quanto sopra evidenziato le doglianze rappresentate dal ricorrente appaiono generiche e meramente rivalutative del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
3. Nel caso che ne occupa la doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai <<criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui [...] agli artt. 600-ter, escluso il quarto comma, [...] è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che, in concreto,
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non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [...], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, [...], RV. 266784: la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)». Elementi che non possono consistere nella mera risalenza nel tempo dei precedenti di cui l'indagato è latore, o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, [...], Rv. 201746 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, [...], Rv. 212381-01).
4. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo peraltro nella specie non solo oggettivamente limitato tra tenuta della condotta e adozione della misura, e in via ulteriore ridotto dalla discussa telefonata del novembre 2024- dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità, pure essa correttamente svolta.
5. Al riguardo non può che convenirsi che l'ordinamento non conferisce alla corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
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nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. Cod. proc.pen..
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
La Cons est.
arzia GI
La Presidente LL Di Stas
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Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
La Presidente LL
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Deposituta in Cancelleria
Oggi.
-5 DIC. 2025
IL FUNZIONARRIARIO
Luana