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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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- 1. Illecito concorrenzialehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 17 dicembre 2025
Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 20 febbraio 2025 n. 1797 Concorrenza sleale – Illecito concorrenziale – Storno dei dipendenti – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a controversia insorta nell'ambito dei servizi educativi fondati sull'apprendimento della lingua inglese. (Cc, articolo 2598) Lo storno di dipendenti integra l'illecito concorrenziale quando la condotta posta in essere sia tesa ad impedire al concorrente di continuare a competere, in modo che l'imprenditore scorretto, inducendo gli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria, evidenzi la propria volontà di vanificare lo sforzo d'investimento del suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 33508 nell'anno 2019 avente ad oggetto: concorrenza sleale
TRA
P. IV , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IV_1
, rappresentata e difesa in forza di procura a margine dell'atto di citazione dagli Controparte_1
Avv.ti Filippo Massara (CF. ) e (CF. C.F._1 Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Crispi C.F._2
n. 62,
ATTORE
E
(CF. ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di risposta dall'Avv.to Antonello Caretti (CF. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Napoli alla Via San Domenico al C.so Europa 18,
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2019, la evocava innanzi a Parte_1
questo Tribunale la al fine di veder accertata e far dichiarare Controparte_3
che la convenuta avesse e continuasse ad assumere condotte integranti atti di concorrenza sleale nei confronti dell'attrice.
A tal riguardo, l'attore riferiva che la da almeno cinquant'anni svolgeva con Parte_1 profitto nel territorio di PO l'attività di scuola italo-americana dall'asilo alle scuole medie.
L'istituto aveva sempre avuto sede all'interno dell'edificio denominato “Educandato Galeazzo
Ciano”, di proprietà, ad oggi, della Controparte_4
[..
[...] che, in data 01/10/2013 aveva rinnovato la locazione a favore della
[...] Parte_1
[...]
Per quanto attiene alla lite, l'attrice lamentava che a partire dalla fine del 2013 iniziavano “strane manovre” tra il sig. padre di tre studenti succedutisi tra gli alunni della scuola, Controparte_5 ed alcuni membri del corpo docenti dell'istituto: in particolari i sig.ri Parte_3
e .
[...] CP_6
I tre, secondo detta prospettazione, predisponevano un progetto teso alla creazione di una scuola identica a quella gestita dall'attrice e sita nel medesimo stabile e si adoperavano per sviarne ivi la clientela oltre che per screditarne l'immagine.
Tali timori si concretizzavano in data 08/05/2015 quando i sopracitati docenti costituivano insieme al sig. l'associazione avente come propria finalità statutaria Parte_4 Controparte_3 proprio l'insegnamento delle lingue straniere rivolto, in particolare, a soggetti in età scolare.
L'associazione, quindi, in data 19/05/2015 stipulava con la stessa un Controparte_4
contratto di locazione avente ad oggetto altra porzione dello stesso complesso immobiliare posta di fronte all'edificio entro cui storicamente la svolgeva la propria attività. Parte_1
Peraltro, nei mesi antecedenti alla conclusione dell'anno scolastico 2014/2015, il faceva Pt_3
circolare, tra i genitori degli alunni, un messaggio tramite cui invitava a partecipare ad un incontro teso alla presentazione del nuovo progetto educativo al fine di dirottare presso la nuova scuola gli studenti dell'attrice. Nello stesso periodo, inoltre, compariva affisso nella “risorse room” della
[...] un messaggio stampato contenente l'invito a partecipare all'incontro di presentazione. Parte_1
Con l'inizio del nuovo anno scolastico, dunque, l'attrice registrava la perdita sia di parte del suo corpo docenti che di numerosi iscritti “passati” al nuovo istituto. Lamentava, inoltre, che il calo delle iscrizioni si protraeva nel corso degli anni successivi e che da ciò derivava all'attrice una consistente perdita economica.
Per queste ragioni, quindi, chiedeva accertarsi e dichiararsi che i comportamenti della convenuta integrassero atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cc. e, di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attrice pari ad euro 1.201.250,00, come accertato in corso di causa, oltre che inibirgli la continuazione dell'attività di insegnamento della lingua inglese nei locali in cui attualmente si svolge.
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi.
Si costituiva in data 25/02/2020 l' la quale contestava Controparte_3
integralmente le deduzioni attoree.
In particolare, eccepiva che alcuno sviamento né di personale né di clientela era derivato dalla condotta da essa assunta ma il trasferimento di personale e clientela alla nuova scuola era da imputare
2 alla cattiva gestione dell'istituto di origine, al clima di tensione al suo interno instauratosi per via delle condotte prevaricatorie assunte dal dirigente, ai profili innovativi presenti nel programma formativo offerto dalla e, più in generale, alla miglior offerta proposta dal nuovo istituto. CP_3
Chiedeva, pertanto, in via preliminare ed in rito dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta.
In via principale, domandava rigettarsi le domande attoree accertando la legittimità dell'operato della convenuta e, di conseguenza, condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co.
1-3 cpc. o, in subordine, dichiarare la prescrizione del diritto dell'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova testimoniale in data 08/10/2021 dei testi Testimone_1
(insegnante presso la (docente in pensione presso la Parte_1 Tes_2 Parte_1
, in data 04/03/2022 di (impiegata amministrativa presso la
[...] Persona_1 [...]
, (insegnante part-time presso la , Parte_1 CP_6 CP_3 Testimone_3
(insegnante presso la , in data 29/11/2022 di (insegnante presso la Parte_1 Persona_2
, in data 28/02/2023 di (assistente scolastica presso la CP_3 Testimone_4 Parte_1
.
[...]
Al fine di determinare l'ammontare della contrazione del fatturato subito dall'attrice veniva, inoltre, nominato CTU che depositava le proprie conclusioni in data 04/10/2023.
La causa veniva, infine, riservata in decisione all'udienza del 08/10/2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata.
Preliminarmente occorre affermare che sussiste la legittimazione passiva della convenuta, sicchè deve rigettarsi la relativa eccezione.
Al riguardo, giova ribadire che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio: “essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come
3 titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N. 2951 del 16/02/2016).
Orbene, dai documenti in atti emerge con evidenza che l'insieme delle condotte asseritamente sleali materialmente compiute dai sig.ri e , oltre che dai Parte_3 CP_6 sig.ri e , siano riferite a vantaggio dell'associazione Parte_4 Controparte_5 [...]
di cui, inoltre, i primi tre sono anche soci costituenti (cfr. Atto costitutivo di associazione CP_3 in atti). Infatti, la ricerca di una sede necessaria allo svolgimento dell'attività scolastica, la predisposizione di una organizzazione e di un programma didattico, peraltro dichiarato innovativo, e la ricerca di personale qualificato tramite cui svolgere le attività di insegnamento sono condotte chiaramente dirette a perseguire gli scopi dell'ente oltre che funzionali all'attività da questo svolta.
Sicché, a ragione può presumersi che le già menzionate attività siano state predisposte a favore dell'associazione che, pertanto, risulta essere il soggetto effettivamente avvantaggiato da esse.
Venendo alla domanda principale, essa è infondata e deve essere rigettata.
Nello specifico l'attrice, invocando la disposizione di cui all'art. 2598 co. 3 cc., ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di atti di concorrenza sleale posti in essere da quest'ultima, sostanziatisi nello storno di dipendenti e nello sviamento della clientela, e correlativamente inibire l'attività dell'odierna convenuta.
Orbene, non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta tale per cui l'associazione, non perseguendo lo scopo di lucro, non avrebbe la qualifica di imprenditore e, pertanto, non si assoggetta alla disciplina dell'art. 2598 cc.
Invero, è stato precisato che “il principio che l'illecito concorrenziale disegnato dalla norma di cui all'art. 2598 c.c., non a caso situata nel titolo dedicato alla concorrenza nel libro del lavoro del
Codice civile, presuppone un rapporto di concorrenza fra due (o più imprenditori), sicchè la legittimazione attiva e passiva all'azione presuppone il possesso della qualità di imprenditore o almeno l'esercizio di un'attività di impresa” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 18772 del 12/07/2019) e che
“l'attività d'istruzione svolta con criteri di economicità, che assicurino la remunerazione dei fattori produttivi (nella specie, prestazione professionale di servizi, da parte di una scuola d'infanzia, dietro corrispettivo), costituisce attività d'impresa, anche se il soggetto che la svolge non ha fini di lucro”
(Cass. Civ Sez. Trib. del 02/07/2014, n.15028).
Nel caso qui di interesse, risulta comprovato dalla documentazione in atti (cfr. offerta economica
TAIS) oltre che dalle diverse dichiarazioni testimoniali che la finanzia la propria attività CP_3
principalmente attraverso il pagamento delle rette annuali e delle quote di iscrizioni versate dalle famiglie degli alunni che intendono accedere ai servizi da essa offerti.
4 Sicché, deve ritenersi che la convenuta associazione agisca secondo “criteri di economicità” e, pertanto, svolge attività di impresa, motivo per cui essa si assoggetta alla disciplina dettata dall'art. 2598 cc.
Al contempo, deve affermarsi che la e la svolgono Parte_1 Controparte_3
attività in concorrenza tra loro.
Sul punto, è stato chiarito che “è assolutamente consolidato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, il principio che l'illecito concorrenziale disegnato dalla norma di cui all'art. 2598 c.c., non a caso situata nel titolo dedicato alla concorrenza nel libro del lavoro del Codice civile, presuppone un rapporto di concorrenza fra due (o più imprenditori)” (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 18772 del 12/07/2019) e che si “ravvisa il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori nel contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune e precisa che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno”
(Cfr. Cass. Sez. 1 del 18/05/2018, n. 12364).
Risulta provato che entrambe le parti esercitano l'attività di realizzazione e gestione di istituti educativi, in particolare fondati sull'apprendimento della lingua inglese, nel territorio di PO
(Cfr. Doc. 13 – Visura Storica The Anglo, pagina internet , sicché è Controparte_3 innegabile che tali attività offrano nell'ambito dello stesso mercato beni o servizi che, in quanto diretti a soddisfare gli stessi bisogni, siano rivolti a vantaggio dello stesso bacino di clienti.
Sebbene l'esistenza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese coinvolte nel processo sia la fondamentale premessa per l'affermazione di un illecito concorrenziale, essa non è da sola sufficiente a giustificarne l'integrazione in quanto “la disposizione di cui all'art.2598, comma 3, c.c. è una c.d. norma in bianco, volta alla tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente” (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 18772 del 12/07/2019). La norma richiamata, infatti, ha la funzione di apprestare un rimedio contro un danno che “non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio” (cfr. Cass. Sez. 1, ord., 10/01/2025, n. 626).
Orbene, si è precisato che per “atto di scorrettezza professionale” si intende il “ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c.” (cfr. Cass. n.18772/2019 cit.).
5 L'illecito anticoncorrenziale, dunque, si declina nelle due varianti – entrambe evocate dall'attore – dello storno di dipendenti e dello sviamento della clientela.
Va innanzitutto evidenziato, in riferimento al c.d. storno dei dipendenti che “il passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, in tanto può rilevare come atto di concorrenza illecita, in quanto sia mirato allo scopo di vanificare lo sforzo di investimento della prima per attribuirsene il frutto. Invero, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente” (Cfr. Cass. Civ Sez. 1 n. 20228 del 04/09/2013).
Sicché lo storno di dipendenti integra l'illecito concorrenziale quando la condotta posta in essere sia tesa ad impedire al concorrente di continuare a competere, in modo che l'imprenditore scorretto, inducendo gli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria, evidenzi la propria volontà di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista determinando nel mercato un effetto confusorio, o discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell'attività di chi lo subisce. (cfr. Cass., Sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13424; 9 giugno 1998, n. 5671; 3 luglio 1996, n. 6079).
Sennonché, nella fattispecie odierna non possono dirsi integrati i necessari presupposti per effetto dei quali il passaggio di parte del corpo docente, già impiegato presso la società attrice, alla convenuta associazione, sia qualificabile alla stregua di un illecito anticoncorrenziale.
Infatti, è agevole rilevare dall'acquisizione probatoria in atti che la società attrice continuava ad operare anche dopo l'apertura della nuova scuola (cfr. Bilanci Anglo) e ciò era possibile solo in quanto una parte (minoritaria) dei dipendenti dell'attrice – peraltro circoscritta solo al corpo docenti
– si trasferiva presso il nuovo istituto. Si evidenzia, quindi, che la condotta della convenuta non abbia impedito all'attrice di continuare a competere sul mercato in cui già operava. Inoltre, il fatto che a partire dall'anno 2017 il fatturato dell'attrice sia tornato a crescere a ritmi sostenuti (Cfr. relazione
6 CTU) esclude che possa dirsi svilito l'investimento derivante necessario all'avviamento dell'attività di impreso per effetto della fuoriuscita di parte del suo personale a vantaggio della concorrente.
Giova ribadire, inoltre, che non risulta provato che la convenuta abbia assunto alcuna condotta tale da denunciare la sua volontà di danneggiare l'altrui impresa accaparrandosi i suoi collaboratori in quanto, come dichiarato da più di un testimone (Cfr. deposizione in verbale 08/10/2021, Tes_5
I. e in verbale 04/03/2022, L. Caso in verbale 29/11/2022), il non Tes_3 Tes_6 Pt_3
tentava in alcun modo di indurre i colleghi ad abbandonare l'impresa di origine ed, anzi, molti di questi non erano stati informati del varo del nuovo progetto scolastico.
Il passaggio dei fuoriusciti alla è, invece, da attribuire alla ferma volontà di questi ultimi CP_3
di cambiare ambiente di lavoro a causa del clima di malcontento generale che si era creato presso l'istituto d'origine.
Non emergendo, in ultima analisi, alcuna volontà della convenuta di nuocere all'attività dell'attrice né può dirsi che essa abbia fatto ricorso a pratiche commerciali scorrette o abbia violato specifiche regole deontologiche, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda nella parte in cui richiede l'accertamento e la conseguente condanna della convenuta per aver quest'ultima posto in essere una condotta integrante uno storno di dipendenti.
Quanto allo sviamento della clientela, l'attrice denuncia che esso dipenderebbe dall'avviamento da parte della convenuta di una identica attività rispetto a quella svolta dall'attrice ed in un luogo strettamente limitrofo, sicché ciò, unito ad altre condotte poste in essere dalla avrebbe CP_3 comportato l'illecita sottrazione di numerosi alunni carpiti dalla convenuta.
Rispetto a tale secondo illecito è stato specificato che “la concorrenza sleale per 'illecito sviamento di clientela' è un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.), dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela (che non 'appartiene' all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale
(intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori” (Cfr. Cass. n.18772/2019 cit.).
7 Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
Lo stesso concetto di illiceità della condotta è stato oggetti di approfondimento giurisprudenziale dove si è chiarito che essa “non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente,
o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione
e promozione sul mercato della sua nuova attività , acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. C. App. Milano sez.
Lav. n. 269 del 31/05/2021).
Orbene, da quanto emerso in atti, non può affermarsi la sussistenza di questo illecito.
Non coglie nel segno, infatti, la doglianza proposta da parte attrice relativa all'esercizio da parte della convenuta della medesima attività in una zona geografica strettamente prossima a quella in cui essa storicamente ha sede.
Come già affermato, infatti, la proposizione di una offerta commerciale, soprattutto se fortemente simile a quella già proposta da altra impresa, rivolta allo stesso bacino di utenza e l'esercizio della professione all'interno dello stesso contesto territoriale già da altri occupato, sono elementi la cui sussistenza consente di affermare l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese, ma nulla provano circa la slealtà della condotta assunta dal competitor.
Sicché la valutazione attinente alla fondatezza della prospettazione attorea deve articolarsi con riferimento alle asserite “modalità illecite” tramite cui la avrebbe eroso la clientela della CP_3
Parte_1
Sul punto, l'unico atto dal quale potrebbero trarsi profili di illegittimità della condotta è quello relativo all'invio di un messaggio telematico nel quale il invitava i genitori degli alunni della Pt_3 [...]
a partecipare ad un incontro teso alla presentazione della nuova scuola. La stampa Parte_1 di tale messaggio veniva successivamente esposto nella sala professori dell'istituto gestito dall'attore.
Orbene, deve preliminarmente escludersi l'imputazione della condotta di affissione dell'invito nella
“resource room” della all'odierna convenuta. Infatti, come dichiarato dalla Parte_1
teste nella deposizione del 04/03/2022, tale condotta è da imputare ad Tes_7 CP_7
8 già dipendente della nonché genitore di un alunno, ma che nessun tipo di Parte_1 relazione intratteneva o intrattiene con l'odierna convenuta. Inoltre, anche a voler escludere la precedente affermazione, non si comprende come un messaggio affisso in un ambiente teoricamente accessibile solo al personale scolastico possa materialmente influire sulle determinazioni negoziali dei potenziali clienti di due imprese in competizione tra loro.
Pertanto, nel perimetro delle condotte asseritamente scorrette da valutare al fine di affermare l'integrazione di un illecito sviamento di clientela residua solo l'atto di diffusione dell'invito a partecipare all'evento di presentazione del nuovo progetto scolastico.
Orbene, tale atto integra un singolo episodio qualificabile alla stregua di una forma di pubblicizzazione della propria offerta commerciale da parte di un nuovo operatore economico.
L'attività di promozione del proprio prodotto, anche se rivolta ai clienti dell'ex datore di lavoro, non può ritenersi per ciò solo contraria a quegli obblighi di correttezza professionale desumibili dalle regole socialmente condivise tra gli appartenenti alla stessa categoria imprenditoriale.
Deve specificarsi che risulta provata solo l'esistenza di un singolo episodio di invio.
Sicchè, l'episodicità dell'evento conduce ad escludere l'esistenza di una “manovra” sistematicamente operata dalla convenuta tesa ad erodere l'avviamento dell'attrice e, correlativamente, trarre da ciò un illecito vantaggio concorrenziale.
Più correttamente, invece, deve affermarsi che tale condotta rientri tra gli atti di normale concorrenza che, quindi, ogni competitor è tenuto a tollerare.
Il passaggio, quindi, di parte dei clienti dalla alla è da imputare Parte_1 CP_3
alla più allettante offerta avanzata dal più nuovo operatore economico. In particolare, non può non apprezzarsi a tal fine il fatto che la convenuta offra il servizio ad un prezzo sensibilmente più basso rispetto a quello richiesto dall'attrice e, in casi di particolare disagio economico, il prezzo richiesto è del tutto simbolico (Cfr. verbali di udienza 08/10/2021 A. Sarno, 04/03/2022 E. Palumbo, 29/11/2022
L. Caso, vedi anche Offerta Economica TAIS in atti).
A tutto voler concedere, nel caso qui di interesse deve comunque affermarsi l'inconfigurabilità della fattispecie evocata in quanto dagli atti emerge l'insussistenza di un pregiudizio anche solo potenziale per l'attrice.
È vero, infatti, che la scontava nell'anno 2016 (coincidente con il primo Parte_1
anno di attività della convenuta) una contrazione del proprio fatturato pari ad euro 11.019,00 ma già
a partire dall'anno successivo, la variazione di fatturato ha sempre segno positivo registrandosi proprio nel 2017 un significativo aumento pari ad euro 192.896,00 rispetto all'anno precedente (cfr. relazione consulenza tecnica).
9 Sicché, deve da ciò trarsi la conclusione per cui il bacino di utenza potenzialmente interessata all'acquisizione di un servizio come quello offerto dalle parti in causa non poteva dirsi già completamente esaurito dalla ma esisteva al momento di apertura della nuova Parte_1 scuola un'ampia platea di soggetti interessati a percepire lo stesso servizio che la più antica struttura non riusciva a soddisfare. In altri termini, l'attività della assorbendo parte della clientela CP_3 dell'attrice, consente a quest'ultima di rivolgere la propria offerta a favore di quei soggetti che, già precedentemente interessati al servizio, non riuscivano ad accedervi per via dell'esaurimento delle risorse disponibili da parte di altri clienti.
Alcun danno, nemmeno in via potenziale, pertanto può dirsi cagionato dalla convenuta all'attrice in quanto quest'ultima, al netto del fisiologico scostamento negativo percepito nell'anno 2016, ha negli anni immediatamente successivi ripreso a produrre utili, dimostrando con ciò di non aver subito alcuna incisione nel valore del proprio avviamento.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea per come avanzata in atti e coltivata nel corso del processo deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, complessità media) e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta dell'attrice alcuna grave negligenza o imperizia nell'attivazione dei rimedi spiegati in considerazione della perdita di parte della sua clientela effettiva e del suo personale, circostanze che potevano indurre a ritenere i trasferimenti frutto di condotte scorrette predisposte dalla convenuta e diretti a guadagnare a quest'ultima un vantaggio concorrenziale a discapito dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna per l'effetto la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi Controparte_3
professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
4) Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti definitivamente a carico della
Parte_1
10 Napoli, 19.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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