Art. 31.
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermita', sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati. ((49))
Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermita' continui, il notaro sara' dispensato.
Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile .
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell' articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 ".
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermita', sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati. ((49))
Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermita' continui, il notaro sara' dispensato.
Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile .
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell' articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 ".