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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 6/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3968 dell'anno 2023
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , nata a [...] l'[...] e
[...] Persona_1 deceduta il 26/5/2021, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Natale, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 6/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/5/2023 i ricorrenti, in qualità di eredi, chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, spettanti alla madre CP_1 dall'1/3/2021 al 26/5/2021, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel Persona_1 giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 22/6/2022, notificato in data 29/7/2022 all' . Controparte_2
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che la domanda era improponibile, in quanto il modello CP_1
AP70 era stato inviato a nome della defunta da parte di uno degli eredi, senza indicazione delle
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quote ereditarie e del nome degli altri eredi, sicchè alcuna domanda amministrativa era stata presentata dagli eredi odierni ricorrenti per la liquidazione dei rati arretrati. Aggiungeva comunque che la prestazione era stata liquidata in favore della de cuius in data 22/5/2023, senza la possibilità di liquidare i ratei arretrati in favore degli eredi.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infatti, nel corso del giudizio, a seguito di apposita domanda di liquidazione dei ratei arretrati presentata in data 9/11/2023, venivano liquidati i ratei arretrati in favore degli eredi con valuta del
20/12/2023. Pertanto, è acclarato che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dai ricorrenti nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla parte ricorrente, che dunque li ha CP_1 ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo le parti insistito per la refusione delle proprie spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Ebbene, nel caso in esame, vi sono i presupposti per una integrale compensazione delle spese del giudizio. Infatti la liquidazione in favore degli eredi è possibile solo dopo che l' abbia CP_1 liquidato la prestazione in favore del de cuius;
solo allora gli eredi possono presentare domanda di liquidazione in loro favore.
E' dunque accaduto, da un lato, che l' non abbia liquidato tempestivamente la prestazione in CP_1 favore del de cuius, avendovi provveduto solo in data 22/5/2023; dall'altro lato che i ricorrenti abbiano presentato la domanda giudiziaria prima di presentare domanda amministrativa di liquidazione dei ratei. Non si può condannare l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_1 ricorrente in quanto la liquidazione della prestazione in favore del defunto, sebbene tardiva, è avvenuta prima del deposito del ricorso giudiziario;
dunque le parti, sulla base di quella liquidazione, avrebbero potuto e dovuto presentare domanda amministrativa di liquidazione in favore degli eredi, domanda che hanno presentato successivamente all'introduzione del giudizio.
Parimenti si ritiene che le spese non possano addebitarsi alla parte ricorrente in ragione della tardiva liquidazione della prestazione in favore del de cuius.
Per tali ragioni le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
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Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
26/5/2023 da e , nella qualità Parte_4 Parte_2 Parte_3 di eredi di nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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