TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 introdotta DA
(c.f.: ), di sesso giuridico maschile, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paola Scialpi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE – nei confronti di Pubblico Ministero
- PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA -
OGGETTO: mutamento di sesso
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/04/2024, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1
, adducendo, a sostegno della propria domanda, l'acquisita consapevolezza, sin Per_1 dall'età infantile, della diversità della propria identità di genere rispetto all'identità biologica. Parte ricorrente ha rappresentato di aver effettuato vari interventi di femminilizzazione e di modificazione dei caratteri sessuali secondari (mastoplastica additiva), nonché di avere intrapreso da diversi anni la terapia ormonale sostitutiva. ha dichiarato di vivere ogni ambito della sua vita – individuale, sociale, Parte_1 relazionale e lavorativo – da donna;
pertanto, vista la necessità di consolidare la propria situazione, ha inteso avviare l'iter per la rettificazione delle risultanze dello Stato Civile. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la sussistenza della allegata disforia di genere, nonché la fondatezza dei presupposti fisiologici per l'accoglimento della domanda. La consulenza di cui sopra ha evidenziato la sussistenza, in capo al di un perdurante e Pt_1 clinicamente significativo disagio in ordine al sesso anatomico che presenta tratti di segno opposto rispetto al genere esperito. Tale condizione integra pienamente i caratteri della disforia di genere e, per l'effetto, conferma la sussistenza dei presupposti fisiologici per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo. All'udienza del 2/07/2025, dopo breve discussione, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di insistere per l'accoglimento della domanda e di rinunciare ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Orbene, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso la legge di riferimento è la n. 164/1982 che all'art. 1 stabilisce quanto segue: “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'interpretazione della disposizione in esame è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale in seno al quale si è affermata la tesi, oramai consolidata, secondo cui la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche senza il previo ricorso al trattamento medico – chirurgico, potendo il giudice fondare la propria decisione sulle abitudini di vita e comportamenti del soggetto interessato, dai quali si evince non solo un disturbo di identità di genere, ma anche l'intenzione seria, univoca e irreversibile di proseguire il percorso volto all'acquisizione di una nuova identità di genere (ex multis Cass. Civ. sez. I n. 15138/2015). Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, affermando quanto segue: “Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” - si è precisato – “appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”, il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato “non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, bensì
“come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, sicché “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017). La panoramica delineata mediante i riferimenti normativi citati, unitamente al diffuso intendimento giurisprudenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza della Consulta, quanto nelle sentenze dei giudici di legittimità oltre che di merito, consente di ritenere che l'ordinamento rimette all'autodeterminazione del singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il proprio percorso di transizione. Pertanto, rispetto alla domanda di rettificazione del sesso e del nome, il giudice è tenuto a valutare e accertare previamente le modalità con cui il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità rimessa alla scelta del singolo. Poste queste premesse, nel caso di specie, sussistono elementi tali da ritenere che parte ricorrente si sia determinata nel senso di una rettificazione del sesso, oltre che del nome, attese le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che abbia intrapreso un percorso Parte_1 di transizione con terapia femminilizzante, avvalorato dall'intervento di mastoplastica additiva, allo scopo di adeguare le proprie caratteristiche fisiche e sessuali alla propria identità e al proprio ruolo di genere. Pertanto, il Collegio, preso atto dello stadio già sufficientemente avanzato in cui si trova il detto percorso, del livello di consapevolezza sempre avuto dal ricorrente sulla propria identità di genere, del genere femminile che gli viene attribuito anche a livello sociale, del trattamento ormonale e chirurgico effettuato, ritiene di poter accogliere la domanda di rettifica avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio. Pertanto, dispone che venga effettuata la rettifica degli atti dello Stato Civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31 comma 5 d. lgs n. 150/2011, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallipoli, di rettificare l'atto di nascita di nel senso Parte_1 che riporti il sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” e rettifichi il prenome da a ”, provvedendo alle conferenti annotazioni. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e rettificazione del nome, proposta nel giudizio RG 1449/2024, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1
10/07/1996, nel senso che all'indicazione del sesso “maschile” deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione altresì del prenome ” in Per_1 luogo di;
Pt_1
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- dispone, altresì, l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d. lgs. N. 196/2003;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Gianluca Fiorella Dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 introdotta DA
(c.f.: ), di sesso giuridico maschile, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paola Scialpi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE – nei confronti di Pubblico Ministero
- PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA -
OGGETTO: mutamento di sesso
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/04/2024, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1
, adducendo, a sostegno della propria domanda, l'acquisita consapevolezza, sin Per_1 dall'età infantile, della diversità della propria identità di genere rispetto all'identità biologica. Parte ricorrente ha rappresentato di aver effettuato vari interventi di femminilizzazione e di modificazione dei caratteri sessuali secondari (mastoplastica additiva), nonché di avere intrapreso da diversi anni la terapia ormonale sostitutiva. ha dichiarato di vivere ogni ambito della sua vita – individuale, sociale, Parte_1 relazionale e lavorativo – da donna;
pertanto, vista la necessità di consolidare la propria situazione, ha inteso avviare l'iter per la rettificazione delle risultanze dello Stato Civile. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la sussistenza della allegata disforia di genere, nonché la fondatezza dei presupposti fisiologici per l'accoglimento della domanda. La consulenza di cui sopra ha evidenziato la sussistenza, in capo al di un perdurante e Pt_1 clinicamente significativo disagio in ordine al sesso anatomico che presenta tratti di segno opposto rispetto al genere esperito. Tale condizione integra pienamente i caratteri della disforia di genere e, per l'effetto, conferma la sussistenza dei presupposti fisiologici per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo. All'udienza del 2/07/2025, dopo breve discussione, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di insistere per l'accoglimento della domanda e di rinunciare ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Orbene, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso la legge di riferimento è la n. 164/1982 che all'art. 1 stabilisce quanto segue: “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'interpretazione della disposizione in esame è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale in seno al quale si è affermata la tesi, oramai consolidata, secondo cui la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche senza il previo ricorso al trattamento medico – chirurgico, potendo il giudice fondare la propria decisione sulle abitudini di vita e comportamenti del soggetto interessato, dai quali si evince non solo un disturbo di identità di genere, ma anche l'intenzione seria, univoca e irreversibile di proseguire il percorso volto all'acquisizione di una nuova identità di genere (ex multis Cass. Civ. sez. I n. 15138/2015). Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, affermando quanto segue: “Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” - si è precisato – “appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”, il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato “non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, bensì
“come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, sicché “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017). La panoramica delineata mediante i riferimenti normativi citati, unitamente al diffuso intendimento giurisprudenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza della Consulta, quanto nelle sentenze dei giudici di legittimità oltre che di merito, consente di ritenere che l'ordinamento rimette all'autodeterminazione del singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il proprio percorso di transizione. Pertanto, rispetto alla domanda di rettificazione del sesso e del nome, il giudice è tenuto a valutare e accertare previamente le modalità con cui il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità rimessa alla scelta del singolo. Poste queste premesse, nel caso di specie, sussistono elementi tali da ritenere che parte ricorrente si sia determinata nel senso di una rettificazione del sesso, oltre che del nome, attese le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che abbia intrapreso un percorso Parte_1 di transizione con terapia femminilizzante, avvalorato dall'intervento di mastoplastica additiva, allo scopo di adeguare le proprie caratteristiche fisiche e sessuali alla propria identità e al proprio ruolo di genere. Pertanto, il Collegio, preso atto dello stadio già sufficientemente avanzato in cui si trova il detto percorso, del livello di consapevolezza sempre avuto dal ricorrente sulla propria identità di genere, del genere femminile che gli viene attribuito anche a livello sociale, del trattamento ormonale e chirurgico effettuato, ritiene di poter accogliere la domanda di rettifica avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio. Pertanto, dispone che venga effettuata la rettifica degli atti dello Stato Civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31 comma 5 d. lgs n. 150/2011, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallipoli, di rettificare l'atto di nascita di nel senso Parte_1 che riporti il sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” e rettifichi il prenome da a ”, provvedendo alle conferenti annotazioni. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e rettificazione del nome, proposta nel giudizio RG 1449/2024, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1
10/07/1996, nel senso che all'indicazione del sesso “maschile” deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione altresì del prenome ” in Per_1 luogo di;
Pt_1
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- dispone, altresì, l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d. lgs. N. 196/2003;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Gianluca Fiorella Dott.ssa Cinzia Mondatore