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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/09/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 69 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliate in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru, che le rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrici contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (c.f./p.iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Linguaglossa, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa P.IVA_1
Vecchio, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. CF ), (c.f. , Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. ), C.F._17 Controparte_17 C.F._18 CP_18
pagina 1 di 6 (c.f. ), (c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._19 CP_19 C.F._20 CP_20
, (c.f. ), (c.f. C.F._21 CP_21 C.F._22 CP_22
), (c.f. ), (c.f. C.F._23 Parte_3 C.F._24 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._25 Parte_5 C.F._26 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_7 C.F._28 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._29 Parte_9 C.F._30 Parte_10
), (c.f. ), C.F._31 Parte_11 C.F._32 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._33 Parte_13 C.F._34 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._35 Parte_15 C.F._36 Parte_16
, (c.f. , (c.f. C.F._37 Parte_17 C.F._38 Parte_18
), (c.f. ), (c.f. C.F._39 Parte_19 C.F._40 Parte_20
), (c.f. , (c.f. C.F._41 Parte_21 C.F._42 Parte_22
), (c.f. ), C.F._43 Parte_23 C.F._44 Parte_24
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._45 Parte_25 C.F._46 Parte_26
), (c.f. , (c.f. C.F._47 Parte_27 C.F._48 Parte_28
, (c.f. ), (c.f. C.F._49 Parte_29 C.F._50 Parte_30
), (c.f. ), (c.f. C.F._51 Parte_31 C.F._52 Parte_32
), (c.f. ), (c.f. C.F._53 Parte_33 C.F._54 Parte_34
), (c.f. ), (c.f. C.F._55 Parte_35 C.F._56 Parte_36
, (c.f. (c.f. C.F._57 Parte_37 C.F._58 Parte_38
), (c.f. ), (c.f. C.F._59 Parte_39 C.F._60 CP_23
), e , C.F._61 CP_24 CP_25 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare e , infra generalizzate, Parte_1 Parte_2 proprietarie per intervenuta usucapione dei seguenti beni, costituenti unico fondo:
Terreno, sito nel comune di Cardedu, identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, catasto terreni, al Foglio 35, particelle: 409 (di m2 290, r.d. 0,6), 234 (di m2 2148, r.d. 1,33), 247 (di m2 340, r.d. pagina 2 di 6 0,07), 250 (di m2 230, r.d. 0,05), ed a Foglio 31, particella 192 (di m2 1200, r.d. 1,55). Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimità passiva dell' Controparte_26
e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
2) in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
3) in ogni caso, ritenere e dichiarare la legittimità e correttezza del comportamento dell'
[...]
e tenerla indenne da ogni conseguenza di lite anche e soprattutto in ordine alle Controparte_26 spese di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di Parte_1 Parte_2 essere proprietarie, per intervenuta usucapione, dei terreni, costituenti un unico fondo, siti nel Comune di Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35, particelle 409, 234, 247,
250 e al foglio 31, particella 192.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto terreno da oltre vent'anni, di avere provveduto a recintarlo ed a coltivarlo con alberi da frutto (peschi, aranci e ulivi), nonché ad orto e di averlo arato e pulito periodicamente dalle sterpaglie.
Hanno concluso chiedendo il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei diversi terreni.
Si è costituita in giudizio , che ha dichiarato la sua estraneità rispetto Controparte_1 alla domanda delle attrici, assumendo di avere già provveduto alla cancellazione delle ipoteche, riscontrate dalle attrici sulla particella 192 (già particella 40) foglio 31, prima dell'instaurazione del giudizio.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con estromissione dal giudizio, tenendola indenne da ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi. pagina 3 di 6 ***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici per oltre vent'anni, dagli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza, nelle quali hanno individuato anche le proprietà confinanti (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 17 aprile 2025). Tes_1 Tes_2
I testimoni escussi hanno riferito che, dai primi anni Novanta (teste o almeno dalla metà degli Tes_1 anni Novanta (teste e fino ad oggi, le attrici hanno utilizzato in via esclusiva il terreno oggetto di Tes_2 causa, coltivandolo con alberi da frutto (peschi, ulivi, agrumi) e mettendo a dimora l'orto stagionale, pagina 4 di 6 occupandosene sia personalmente che incaricando terze persone di arare il terreno, tra cui lo stesso teste , come dallo stesso dichiarato, nonché con l'aiuto dei figli di (teste Tes_1 Parte_1 [...]
. I testi hanno confermato che le attrici, nel periodo considerato, si sono occupate della Tes_2 pulizia del terreno dalle sterpaglie, anche al fine della prevenzione degli incendi.
Gli stessi hanno riferito che le attrici hanno provveduto a recintare il terreno con rete agropastorale e paletti in ferro, munita di due cancelli sulle due vie di confine e di avere visto le attrici aprire e chiudere detti cancelli con le chiavi. Il teste ha precisato che la rete è alta circa 1,50 m e che dei Tes_2 due cancelli, quello più grande, per uso carrabile, è largo circa 4 metri e l'altro, per uso pedonale, è largo circa 1,5 metri, e che le attrici si sono sempre occupate, negli anni, della manutenzione della suddetta recinzione.
Inoltre, i testi hanno riferito che, da circa 25/30 anni (teste sul fondo è presente un pozzo, che è Tes_2 utilizzato per l'irrigazione, nonché un pollaio realizzato in lamiera, invece, una parte del terreno all'ingresso è adibita a deposito attrezzi. Il teste ha riferito di vedere le attrici recarsi tutti i giorni Tes_1 sul fondo, anche per occuparsi delle galline ivi collocate.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte delle attrici e di avere visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come uniche proprietarie e di averle considerato come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con le stesse, in quanto compaesani, e in ragione della conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche in quanto proprietari di terreni vicini, oltre che per avervi svolto personalmente dei lavori di aratura (il teste ha dichiarato di Tes_1 frequentare la zona dall'anno 1965 e di passare tutti i giorni davanti al terreno delle attrici per recarsi presso la sua abitazione, che dista 150 metri).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Parte_2 hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Riguardo alla costituzione di avvenuta al fine di dare atto Controparte_1 dell'avvenuta cancellazione delle ipoteche iscritte sulla particella 192 (già particella 40) del foglio 31, deve rilevarsi che, dalla documentazione agli atti e prodotta dalla stessa convenuta (docc. 2 e 3), si evince che l'ipoteca registro particolare 2086, registro generale 12159 del 29 ottobre 2009 è stata pagina 5 di 6 cancellata con annotazione registro generale n. 2422, registro particolare n. 444 del 2 marzo 2023 e, pertanto, in data successiva alla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta per la convenuta in questione, in data 20 febbraio 2023, e che l'ipoteca registro particolare 2758, registro generale 13898 del 15 novembre 2007 è stata cancellata con annotazione registro generale n. 959, registro particolare n.
193 del 27 gennaio 2023.
Per quanto sopra, vista anche la richiesta formulata da parte convenuta con le note del 18 settembre
2023, sulla quale parte attrice si è rimessa alla decisione del giudice, questo Tribunale ritiene possa essere dichiarata la cessata materia del contendere tra le attrici e . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
Considerato che si è costituita senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendo, da ultimo, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) proprietarie degli immobili distinti C.F._1 Parte_2 C.F._2 al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35, particelle 409 (seminativo), 234 (pascolo cespugliato), 247 (pascolo cespugliato), 250 (pascolo cespugliato) ed a foglio 31, particella 192
(seminativo);
2) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla convenuta costituita Controparte_26
;
[...]
3) spese compensate riguardo alla convenuta costituita;
4) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
Lanusei, 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 69 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliate in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru, che le rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrici contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (c.f./p.iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Linguaglossa, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa P.IVA_1
Vecchio, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. CF ), (c.f. , Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. ), C.F._17 Controparte_17 C.F._18 CP_18
pagina 1 di 6 (c.f. ), (c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._19 CP_19 C.F._20 CP_20
, (c.f. ), (c.f. C.F._21 CP_21 C.F._22 CP_22
), (c.f. ), (c.f. C.F._23 Parte_3 C.F._24 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._25 Parte_5 C.F._26 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_7 C.F._28 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._29 Parte_9 C.F._30 Parte_10
), (c.f. ), C.F._31 Parte_11 C.F._32 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._33 Parte_13 C.F._34 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._35 Parte_15 C.F._36 Parte_16
, (c.f. , (c.f. C.F._37 Parte_17 C.F._38 Parte_18
), (c.f. ), (c.f. C.F._39 Parte_19 C.F._40 Parte_20
), (c.f. , (c.f. C.F._41 Parte_21 C.F._42 Parte_22
), (c.f. ), C.F._43 Parte_23 C.F._44 Parte_24
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._45 Parte_25 C.F._46 Parte_26
), (c.f. , (c.f. C.F._47 Parte_27 C.F._48 Parte_28
, (c.f. ), (c.f. C.F._49 Parte_29 C.F._50 Parte_30
), (c.f. ), (c.f. C.F._51 Parte_31 C.F._52 Parte_32
), (c.f. ), (c.f. C.F._53 Parte_33 C.F._54 Parte_34
), (c.f. ), (c.f. C.F._55 Parte_35 C.F._56 Parte_36
, (c.f. (c.f. C.F._57 Parte_37 C.F._58 Parte_38
), (c.f. ), (c.f. C.F._59 Parte_39 C.F._60 CP_23
), e , C.F._61 CP_24 CP_25 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare e , infra generalizzate, Parte_1 Parte_2 proprietarie per intervenuta usucapione dei seguenti beni, costituenti unico fondo:
Terreno, sito nel comune di Cardedu, identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, catasto terreni, al Foglio 35, particelle: 409 (di m2 290, r.d. 0,6), 234 (di m2 2148, r.d. 1,33), 247 (di m2 340, r.d. pagina 2 di 6 0,07), 250 (di m2 230, r.d. 0,05), ed a Foglio 31, particella 192 (di m2 1200, r.d. 1,55). Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimità passiva dell' Controparte_26
e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
2) in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
3) in ogni caso, ritenere e dichiarare la legittimità e correttezza del comportamento dell'
[...]
e tenerla indenne da ogni conseguenza di lite anche e soprattutto in ordine alle Controparte_26 spese di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di Parte_1 Parte_2 essere proprietarie, per intervenuta usucapione, dei terreni, costituenti un unico fondo, siti nel Comune di Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35, particelle 409, 234, 247,
250 e al foglio 31, particella 192.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto terreno da oltre vent'anni, di avere provveduto a recintarlo ed a coltivarlo con alberi da frutto (peschi, aranci e ulivi), nonché ad orto e di averlo arato e pulito periodicamente dalle sterpaglie.
Hanno concluso chiedendo il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei diversi terreni.
Si è costituita in giudizio , che ha dichiarato la sua estraneità rispetto Controparte_1 alla domanda delle attrici, assumendo di avere già provveduto alla cancellazione delle ipoteche, riscontrate dalle attrici sulla particella 192 (già particella 40) foglio 31, prima dell'instaurazione del giudizio.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con estromissione dal giudizio, tenendola indenne da ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi. pagina 3 di 6 ***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici per oltre vent'anni, dagli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza, nelle quali hanno individuato anche le proprietà confinanti (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 17 aprile 2025). Tes_1 Tes_2
I testimoni escussi hanno riferito che, dai primi anni Novanta (teste o almeno dalla metà degli Tes_1 anni Novanta (teste e fino ad oggi, le attrici hanno utilizzato in via esclusiva il terreno oggetto di Tes_2 causa, coltivandolo con alberi da frutto (peschi, ulivi, agrumi) e mettendo a dimora l'orto stagionale, pagina 4 di 6 occupandosene sia personalmente che incaricando terze persone di arare il terreno, tra cui lo stesso teste , come dallo stesso dichiarato, nonché con l'aiuto dei figli di (teste Tes_1 Parte_1 [...]
. I testi hanno confermato che le attrici, nel periodo considerato, si sono occupate della Tes_2 pulizia del terreno dalle sterpaglie, anche al fine della prevenzione degli incendi.
Gli stessi hanno riferito che le attrici hanno provveduto a recintare il terreno con rete agropastorale e paletti in ferro, munita di due cancelli sulle due vie di confine e di avere visto le attrici aprire e chiudere detti cancelli con le chiavi. Il teste ha precisato che la rete è alta circa 1,50 m e che dei Tes_2 due cancelli, quello più grande, per uso carrabile, è largo circa 4 metri e l'altro, per uso pedonale, è largo circa 1,5 metri, e che le attrici si sono sempre occupate, negli anni, della manutenzione della suddetta recinzione.
Inoltre, i testi hanno riferito che, da circa 25/30 anni (teste sul fondo è presente un pozzo, che è Tes_2 utilizzato per l'irrigazione, nonché un pollaio realizzato in lamiera, invece, una parte del terreno all'ingresso è adibita a deposito attrezzi. Il teste ha riferito di vedere le attrici recarsi tutti i giorni Tes_1 sul fondo, anche per occuparsi delle galline ivi collocate.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte delle attrici e di avere visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come uniche proprietarie e di averle considerato come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con le stesse, in quanto compaesani, e in ragione della conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche in quanto proprietari di terreni vicini, oltre che per avervi svolto personalmente dei lavori di aratura (il teste ha dichiarato di Tes_1 frequentare la zona dall'anno 1965 e di passare tutti i giorni davanti al terreno delle attrici per recarsi presso la sua abitazione, che dista 150 metri).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Parte_2 hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
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Riguardo alla costituzione di avvenuta al fine di dare atto Controparte_1 dell'avvenuta cancellazione delle ipoteche iscritte sulla particella 192 (già particella 40) del foglio 31, deve rilevarsi che, dalla documentazione agli atti e prodotta dalla stessa convenuta (docc. 2 e 3), si evince che l'ipoteca registro particolare 2086, registro generale 12159 del 29 ottobre 2009 è stata pagina 5 di 6 cancellata con annotazione registro generale n. 2422, registro particolare n. 444 del 2 marzo 2023 e, pertanto, in data successiva alla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta per la convenuta in questione, in data 20 febbraio 2023, e che l'ipoteca registro particolare 2758, registro generale 13898 del 15 novembre 2007 è stata cancellata con annotazione registro generale n. 959, registro particolare n.
193 del 27 gennaio 2023.
Per quanto sopra, vista anche la richiesta formulata da parte convenuta con le note del 18 settembre
2023, sulla quale parte attrice si è rimessa alla decisione del giudice, questo Tribunale ritiene possa essere dichiarata la cessata materia del contendere tra le attrici e . Controparte_1
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
Considerato che si è costituita senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendo, da ultimo, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) proprietarie degli immobili distinti C.F._1 Parte_2 C.F._2 al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35, particelle 409 (seminativo), 234 (pascolo cespugliato), 247 (pascolo cespugliato), 250 (pascolo cespugliato) ed a foglio 31, particella 192
(seminativo);
2) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla convenuta costituita Controparte_26
;
[...]
3) spese compensate riguardo alla convenuta costituita;
4) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
Lanusei, 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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