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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10003/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10003/2022 tra p.iva , dichiarato con sentenza n. 36/2022 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Salerno, in persona del curatore avv. Anna Andreozzi, rappresentato e difeso dall'avv.
GI RAGO;
Parte attrice e
c.f. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della p.iva. , e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. GI GIULIANO;
[...] C.F._2
Parti convenute
Oggi 5 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giovanni Rago, procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Marcella Indinnimeo, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
In particolare, l'avv. Rago si riporta anche alle note conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10003/2022 promossa dal:
p.iva , dichiarato con sentenza n. 36/2022 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Salerno, in persona del curatore avv. Anna Andreozzi, rappresentato e difeso dall'avv.
GI RAGO;
Parte attrice
Nei confronti di
c.f. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della p.iva. , e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. GI GIULIANO;
[...] C.F._2
Parti convenute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.11.2022 la – società Parte_2 già avente ad oggetto il commercio di articoli per l'edilizia, idraulica, piastrelle etc. e amministrata da
– ha convenuto in giudizio la nonché Controparte_1 Controparte_2
e , sostenendo che i convenuti avessero posto in Controparte_1 Controparte_3 essere comportamenti di concorrenza sleale in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2598 e/o
2043 c.c. per avere costituito in data 12.1.2021 la partecipata per il Controparte_2
95% del capitale sociale da , già amministratrice della Controparte_1 Controparte_2
e per il restante 5% del capitale dal , marito di , avente Controparte_3 Controparte_1 il medesimo oggetto sociale della d esercente l'attività di impresa negli stessi Controparte_2 locali in uso alla er oltre 10 mesi. Controparte_2
Qualificate le condotte imputate alle parti convenute in termini di concorrenza sleale ex art 2598 c.c. e descritte le stesse come atti consistenti nell'utilizzo da parte della i Controparte_2
pagina 2 di 9 segni distintivi e commerciali della società fallita, con particolare riferimento all'uso dello stesso marchio, alla scelta di una denominazione sociale tale a generare confusione nella clientela tra l'individuazione delle due società, l'adozione della medesima veste grafica dei veicoli ancora oggi utilizzati dalla concorrente, la distrazione del personale dipendente della società fallita, confluito nel nuovo soggetto giuridico, parte attrice ha evidenziato l'esistenza di rapporti di parentela molto stretti tra tutti i soci delle due società e segnalato l'ulteriore profilo di confusione tra le attività e di segnale della sostanziale “continuità aziendale” tre le imprese e del preordinato sviamento della clientela verso la Controparte_2 finalizzato a depauperare la in favore della Controparte_2 Controparte_2
[...]
Il Fallimento ha, altresì, precisato che i soci della erano Controparte_2 Persona_1
(ottantenne) e il figlio mentre i soci della rano Persona_2 Controparte_2
e il marito , la cui figlia, moglie di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
(fratello di operava, pur non avendo ruoli societari, sul conto Persona_3 Persona_2 corrente della .. Controparte_2
Su tali premesse, il ha chiesto l'accertamento della condotta Parte_1 anticoncorrenziale o comunque illegittima delle parti convenute e la condanna delle stesse, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dalla n bonis, corrispondente alla perdita Controparte_2 dei volumi di fatturati ovvero di ogni conseguenza dannosa da quantificarsi, anche in via equitativa, con condanna alla refusione delle spese di lite.
In data 24.2.2023 si sono costituiti in giudizio , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della e , negando la Controparte_2 Controparte_3 coincidenza delle sedi legali e operative delle società, rappresentando che l'utilizzo degli stessi segni distintivi e della denominazione simile da parte della vista la Controparte_2 comunanza dell'oggetto sociale, era giustificata dall'intenzione di sfruttare l'avviamento commerciale della
. Controparte_2
Le parti convenute hanno contestato l'asserita distrazione di dipendenti della n
Controparte_2 favore della avendo quest'ultima assunto solo , già
Controparte_2 Persona_4 alle dipendenze della e hanno sostenuto la congruità del prezzo corrisposto alla
Controparte_2 per le giacenze di magazzino acquistate, concludendo per il rigetto della
Controparte_2 domanda avversa.
Alla prima udienza di trattazione del 5.4.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2023, con ordinanza del 23.7.2024, ritenuta l'irrilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale articolata dalle parti convenute sulle circostanze di pagina 3 di 9 cui ai punti 2, 3, 4, 7 della memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché di quella articolata al punto 6 perché vertente su di una circostanza non contestata, ed evidenziata l'inammissibilità della prova orale sulle circostanze dedotte ai punti 1 e 5 perché da provarsi per via documentale, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di riscostruire il fatturato della società fallita nell'ultimo anno di esercizio e il corrispondete fatturato della società convenuta nel medesimo anno.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 21.5.2025 la causa è stata differita per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025.
All'udienza odierna, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni delle parti, vanno esaminate le questioni controverse.
La domanda, pur dovendo essere qualificata in termini di accertamento di un'illegittima appropriazione dell'avviamento della società fallita più che in termini di concorrenza sleale e del conseguente danno, è fondata a va accolta nei termini che seguono.
La condotta di concorrenza sleale è disciplinata dall'art. 2598 c.c., secondo cui, ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (n. 1), diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (n. 2), si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (n. 3).
I presupposti generali di applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. sono il rapporto di concorrenzialità tra il soggetto agente (soggetto attivo) e il soggetto che subisce la concorrenza sleale (soggetto passivo), che devono essere necessariamente imprenditori, ovvero soggetti che organizzano un complesso di beni per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2555 c.c., e la sussistenza di un rapporto di concorrenza (presupposto oggettivo), intesa come offerta, nello stesso ambito di mercato di beni o servizi rivolti alla stessa clientela o a soddisfare bisogni identici o simili.
Altro presupposto implicito è che l'attività concorrente sia posta in essere senza il consenso dell'attività potenzialmente lesa.
Nella fattispecie in esame, il a lamentato l'utilizzo da parte Parte_1 della i una denominazione comune alla Controparte_2 Controparte_2 nonché dello stesso marchio, della stessa sede e degli stessi dipendenti, con conseguente confusione nella clientela e sviamento della stessa. pagina 4 di 9 Parte attrice, a fondamento della propria domanda, ha anche affermato che la CP_2 aveva acquistato dalla e giacenze di magazzino a prezzo non
[...] Controparte_2 congruo.
Il ha anche dedotto che le condotte oggetto di doglianza Parte_1 erano state poste in essere con lo scopo di depauperare la postando le utilità Controparte_2 della stessa a vantaggio della Controparte_2
Il , infine, ha allegato il danno da perdita del fatturato conseguente allo sviamento della clientela. Parte_1
Le doglianze per come esposte vanno qualificate come contestazioni di atti di distrazione dannosi per la e vantaggiosi per la comportanti danni Controparte_2 Controparte_2 da perdita del fatturato e, quindi, integranti condotte illecite ex art. 2043 c.c., e non di concorrenza sleale in senso stretto.
La concorrenza sleale, infatti, non può ritenersi integrata nelle ipotesi in cui una società avalli l'utilizzo della propria denominazione e del proprio marchio da parte di una società neocostituita, anche condividendo per un periodo la propria sede e cedendo alla stessa le rimanenze di magazzino.
Neanche è possibile prospettare che rinnovati organi sociali o il Curatore della società che ha subito gli atti di concorrenza, intervenendo ex post, possano lamentare danni per una concorrenza assentita dalla società asseritamente lesa.
Visto che il Fallimento attore ha addotto collegamenti tra le compagini delle due società e sostenuto che gli atti contestati erano stati posti in essere allo scopo di sviare le utilità della preesistente società in favore del nuovo soggetto giuridico costituito nel 2021, va verificato se le condotte lamentate possano o meno integrare atti di distrazione illegittimi e se abbiano o meno causato danni alla società poi fallita e ai creditori concorrenti della stessa.
Le due società e per un periodo – in Controparte_2 Controparte_2 particolare dal momento della costituzione della 12.1.2021) sino alla Controparte_2 dichiarazione del fallimento della (6.5.2022) – hanno esercitato Controparte_2 contemporaneamente la medesima attività commerciale nello stesso ambito territoriale.
L'oggetto dell'attività della della ra lo Controparte_2 Controparte_2 stesso e riguardava il commercio di articoli per l'edilizia, idraulica, piastrelle etc., con codice ATECO
47.52.3 e codice NACE 47.52.
Dalle visure camerali, poi, emerge che l'unità locale della sita in Controparte_2
IA alla via Belvedere 94, ha coinciso con la sede dalla sino al Controparte_2 trasferimento di quest'ultima alla sede sociale sita IA alla via Trento, n. 6, risalente al 18.10.2021.
pagina 5 di 9 Accertato è anche l'uso della stessa denominazione “ per entrambe le società, con la sola CP_2 variante di “ ” per la convenuta, e di marchi identici, come da risultanze del chiaro Controparte_2 confronto tra i documenti nn. 5 e 6 allegati dal . Parte_1
Pure dimostrato è che un dipendente della – – sia stato Controparte_2 Persona_4 licenziato dalla n data 17.1.2022 e assunto dalla Controparte_2 Controparte_2 in data 20.1.2022.
[...]
A ciò si aggiunga che la ha acquistato beni aziendali dalla Controparte_2
(vendita del 2.3.2021 dell'autocarro IVECO targato CF813DD e del Controparte_2 trasferimento del 9.3.2021 dell'autocarro IVECO targato FB805ZZ) e che è sub iudice la verifica del carattere revocabile o meno delle cessioni poste in essere.
Gli elementi sopra indicati – uso della stessa denominazione e della stessa sede, nell'ambito dell'esercizio della medesima attività sociale, con cessione di beni aziendale e trasferimento di dipendenti medesimo contesto territoriale – consentono di affermare che, attraverso la costituzione di una nuova società, sia stato alla stessa attribuito l'avviamento commerciale della preesistente società senza corrispondenza del relativo prezzo.
L'avviamento commerciale è la capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà acquisita nel tempo presso la clientela e legata all'ubicazione dei locali.
L'uso della stessa denominazione e la condivisione della stessa sede, con riferimento a due società di comune oggetto, accompagnato dalla cessione di beni aziendali da una società già costituita in favore di una società di nuova integra un atto di distrazione dell'avviamento, non remunerato attraverso la cessione a titolo oneroso dei singoli beni aziendali.
Come statuito anche in sede di legittimità, pur se con riguardo ai profili di rilevanza penalistica,
l'avviamento è suscettibile di valutazione economica e può essere oggetto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in particolare, integrano bancarotta fraudolenta per distrazione gli atti di disposizione, privi di adeguata contropartita, dell'azienda o quantomeno dei fattori aziendali (ad es. i rapporti giuridici, suscettibili di valutazione economica, intrattenuti dall'impresa con clientela e dipendenti) in grado di generare l'avviamento commerciale (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 11/12/2012, n. 3817).
Al di là dell'accertamento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta (in merito al concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta v. Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 10/01/2025, n. 8579), nella fattispecie in esame può essere affermato che la costituzione della newco, con sede legale fissata nello stesso luogo della preesistente società, l'utilizzo della stessa denominazione e dello stesso marchio, nonché la cessione dei beni aziendali della preesistente società, abbiano comportato la distrazione del bene
“avviamento” senza corresponsione del relativo prezzo.
pagina 6 di 9 D'altra parte, gli stessi convenuti hanno ammesso che la condivisione del medesimo oggetto sociale e l'utilizzo degli stessi marchi siano stati posti in essere per “sfruttare l'avviamento commerciale della precedente società”.
La distrazione di tale avviamento, senza previsione di uno specifico corrispettivo, ha determinato un danno per la massa dei creditori della fallita dopo circa 15 mesi dalla costituzione della Controparte_2 newco e che già nel 2021 presentava poste debitorie di rilievo, come emerge dall'esame dello stato passivo, con particolare riferimento ai crediti relativi a forniture merci effettuate in favore della società fallita nell'anno 2021, ai crediti erariali riferibili all'anno di imposta 2021 e al credito per canoni di locazione relativi al periodo da aprile 2021 a maggio 2022.
Tale pregiudizio è stato posto in essere dalla e dei soci fondatori Controparte_2 della stessa e , i quali consapevolmente hanno scelto la Controparte_1 Controparte_3 denominazione della nuova società, evocativa della preesistente e l'oggetto Controparte_2 dell'attività sociale, comune alla ubicando la sede della newco presso gli stessi Controparte_2 locali, con la specifica intenzione di sfruttare l'avviamento della stessa, come ammesso anche nella comparsa di costituzione;
il tutto senza stipulare una cessione di azienda, ma limitandosi a disporre la cessione di singoli beni aziendali senza contemplare il bene “avviamento”.
Rispetto a tale accertamento di responsabilità, va evidenziato che l'ammissione dell'intenzione di avvalersi dell'avviamento della e i collegamenti tra la e la Controparte_2 Controparte_2 vincibili dai rapporti familiari tra amministratori, soci e dipendenti Controparte_2 sono sufficienti a provare l'elemento soggettivo del dolo della newco e dei soci nella condotta distrattiva integrante fatto illecito dannoso per la Controparte_2
Dimostrata l'esistenza dell'illecito e del danno, coincidente con la sottrazione dell'avviamento, va operata la quantificazione dello stesso sulla base del valore dell'avviamento stesso.
Ricorrendo al disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 460 del 1996, pur dedicato alla quantificazione dell'avviamento a fini tributari, può affermarsi che il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.
Non nota l'esistenza di specifici studi di settore, i dati rilevanti ai fini della quantificazione vanno rivenuti nelle dichiarazioni fiscali in atti.
In particolare, la el triennio antecedente al fallimento ha dichiarato un reddito Controparte_2 di impresa di € 12.213,00 (anno 2018, )la percentuale di redditività (cioè il rapporto tra redditi e ricavi) ricavabile dagli atti a disposizione (dichiarazioni IVA, IRAP e redditi del triennio antecedente al fallimento della risulta pari allo 0, Controparte_2 pagina 7 di 9 Nell'impossibilità di verificare un'effettiva corrispondenza tra il fatturato realizzato dalla società concorrente e la relativa diminuzione della capacità di realizzo della società fallita, e considerate le peculiarità della fattispecie in esame valorizzando l'illegittimo sfruttamento dell'avviamento commerciale da parte della tradottosi in un indebito arricchimento la convenuta, la Controparte_2 stima in via equitativa e prudenziale del danno patito può essere attuato riconoscendo, alla curatela, il valore corrispondente all'avviamento commerciale che sarebbe spettato alla società in ragione dell'utilizzo dei locali adibiti a sede operativa, quantificato in € 47.392,50 , pari all' importo corrispondente a diciotto mensilità dei canoni di locazione dell'immobile commerciale e ricavabile dalla domanda di ammissione al passivo della locatrice, nonché una percentuale pari al 30 % (€ 106.809,50) del fatturato realizzato dalla er l'anno 2022, accertato in Euro 356.031,96 . Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai medi, con riferimento allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile – complessità media, per tutti le fasi ad esclusione della fase decisionale attesa la semplificazione del modulo adottato per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. ( fase di studio: € 2.100,00 ; fase introduttiva: € 1.410,00; fase istruttoria:€ 3.700,00 e fase decisionale: € 1.790,00).
Infine considerata l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello stato, disposta con provvedimento del G.D. del 27/10/2022, va disposta la dimidiazione degli importi ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e va disposta la condanna al pagamento della somma liquidata direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la condotta anticoncorrenziale attuata, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva, dalla in danno della n bonis, e per l'effetto Controparte_2
2. Condanna la e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore del
[...] [...] equitativamente quantificato in complessivi € 154.202,00; Parte_1
3. Liquida le spese di lite, al netto della dimidiazione, in complessivi € 4.500,00;
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, al netto della dimidiazione, in favore dello Stato ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre rimborso per spese forfettarie pari al
15% dei compensi liquidati, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche;
5. Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica.
pagina 8 di 9 Salerno, 5 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10003/2022 tra p.iva , dichiarato con sentenza n. 36/2022 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Salerno, in persona del curatore avv. Anna Andreozzi, rappresentato e difeso dall'avv.
GI RAGO;
Parte attrice e
c.f. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della p.iva. , e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. GI GIULIANO;
[...] C.F._2
Parti convenute
Oggi 5 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giovanni Rago, procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Marcella Indinnimeo, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
In particolare, l'avv. Rago si riporta anche alle note conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10003/2022 promossa dal:
p.iva , dichiarato con sentenza n. 36/2022 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Salerno, in persona del curatore avv. Anna Andreozzi, rappresentato e difeso dall'avv.
GI RAGO;
Parte attrice
Nei confronti di
c.f. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della p.iva. , e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. GI GIULIANO;
[...] C.F._2
Parti convenute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.11.2022 la – società Parte_2 già avente ad oggetto il commercio di articoli per l'edilizia, idraulica, piastrelle etc. e amministrata da
– ha convenuto in giudizio la nonché Controparte_1 Controparte_2
e , sostenendo che i convenuti avessero posto in Controparte_1 Controparte_3 essere comportamenti di concorrenza sleale in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2598 e/o
2043 c.c. per avere costituito in data 12.1.2021 la partecipata per il Controparte_2
95% del capitale sociale da , già amministratrice della Controparte_1 Controparte_2
e per il restante 5% del capitale dal , marito di , avente Controparte_3 Controparte_1 il medesimo oggetto sociale della d esercente l'attività di impresa negli stessi Controparte_2 locali in uso alla er oltre 10 mesi. Controparte_2
Qualificate le condotte imputate alle parti convenute in termini di concorrenza sleale ex art 2598 c.c. e descritte le stesse come atti consistenti nell'utilizzo da parte della i Controparte_2
pagina 2 di 9 segni distintivi e commerciali della società fallita, con particolare riferimento all'uso dello stesso marchio, alla scelta di una denominazione sociale tale a generare confusione nella clientela tra l'individuazione delle due società, l'adozione della medesima veste grafica dei veicoli ancora oggi utilizzati dalla concorrente, la distrazione del personale dipendente della società fallita, confluito nel nuovo soggetto giuridico, parte attrice ha evidenziato l'esistenza di rapporti di parentela molto stretti tra tutti i soci delle due società e segnalato l'ulteriore profilo di confusione tra le attività e di segnale della sostanziale “continuità aziendale” tre le imprese e del preordinato sviamento della clientela verso la Controparte_2 finalizzato a depauperare la in favore della Controparte_2 Controparte_2
[...]
Il Fallimento ha, altresì, precisato che i soci della erano Controparte_2 Persona_1
(ottantenne) e il figlio mentre i soci della rano Persona_2 Controparte_2
e il marito , la cui figlia, moglie di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
(fratello di operava, pur non avendo ruoli societari, sul conto Persona_3 Persona_2 corrente della .. Controparte_2
Su tali premesse, il ha chiesto l'accertamento della condotta Parte_1 anticoncorrenziale o comunque illegittima delle parti convenute e la condanna delle stesse, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dalla n bonis, corrispondente alla perdita Controparte_2 dei volumi di fatturati ovvero di ogni conseguenza dannosa da quantificarsi, anche in via equitativa, con condanna alla refusione delle spese di lite.
In data 24.2.2023 si sono costituiti in giudizio , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della e , negando la Controparte_2 Controparte_3 coincidenza delle sedi legali e operative delle società, rappresentando che l'utilizzo degli stessi segni distintivi e della denominazione simile da parte della vista la Controparte_2 comunanza dell'oggetto sociale, era giustificata dall'intenzione di sfruttare l'avviamento commerciale della
. Controparte_2
Le parti convenute hanno contestato l'asserita distrazione di dipendenti della n
Controparte_2 favore della avendo quest'ultima assunto solo , già
Controparte_2 Persona_4 alle dipendenze della e hanno sostenuto la congruità del prezzo corrisposto alla
Controparte_2 per le giacenze di magazzino acquistate, concludendo per il rigetto della
Controparte_2 domanda avversa.
Alla prima udienza di trattazione del 5.4.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2023, con ordinanza del 23.7.2024, ritenuta l'irrilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale articolata dalle parti convenute sulle circostanze di pagina 3 di 9 cui ai punti 2, 3, 4, 7 della memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché di quella articolata al punto 6 perché vertente su di una circostanza non contestata, ed evidenziata l'inammissibilità della prova orale sulle circostanze dedotte ai punti 1 e 5 perché da provarsi per via documentale, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di riscostruire il fatturato della società fallita nell'ultimo anno di esercizio e il corrispondete fatturato della società convenuta nel medesimo anno.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 21.5.2025 la causa è stata differita per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025.
All'udienza odierna, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni delle parti, vanno esaminate le questioni controverse.
La domanda, pur dovendo essere qualificata in termini di accertamento di un'illegittima appropriazione dell'avviamento della società fallita più che in termini di concorrenza sleale e del conseguente danno, è fondata a va accolta nei termini che seguono.
La condotta di concorrenza sleale è disciplinata dall'art. 2598 c.c., secondo cui, ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (n. 1), diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (n. 2), si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (n. 3).
I presupposti generali di applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. sono il rapporto di concorrenzialità tra il soggetto agente (soggetto attivo) e il soggetto che subisce la concorrenza sleale (soggetto passivo), che devono essere necessariamente imprenditori, ovvero soggetti che organizzano un complesso di beni per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2555 c.c., e la sussistenza di un rapporto di concorrenza (presupposto oggettivo), intesa come offerta, nello stesso ambito di mercato di beni o servizi rivolti alla stessa clientela o a soddisfare bisogni identici o simili.
Altro presupposto implicito è che l'attività concorrente sia posta in essere senza il consenso dell'attività potenzialmente lesa.
Nella fattispecie in esame, il a lamentato l'utilizzo da parte Parte_1 della i una denominazione comune alla Controparte_2 Controparte_2 nonché dello stesso marchio, della stessa sede e degli stessi dipendenti, con conseguente confusione nella clientela e sviamento della stessa. pagina 4 di 9 Parte attrice, a fondamento della propria domanda, ha anche affermato che la CP_2 aveva acquistato dalla e giacenze di magazzino a prezzo non
[...] Controparte_2 congruo.
Il ha anche dedotto che le condotte oggetto di doglianza Parte_1 erano state poste in essere con lo scopo di depauperare la postando le utilità Controparte_2 della stessa a vantaggio della Controparte_2
Il , infine, ha allegato il danno da perdita del fatturato conseguente allo sviamento della clientela. Parte_1
Le doglianze per come esposte vanno qualificate come contestazioni di atti di distrazione dannosi per la e vantaggiosi per la comportanti danni Controparte_2 Controparte_2 da perdita del fatturato e, quindi, integranti condotte illecite ex art. 2043 c.c., e non di concorrenza sleale in senso stretto.
La concorrenza sleale, infatti, non può ritenersi integrata nelle ipotesi in cui una società avalli l'utilizzo della propria denominazione e del proprio marchio da parte di una società neocostituita, anche condividendo per un periodo la propria sede e cedendo alla stessa le rimanenze di magazzino.
Neanche è possibile prospettare che rinnovati organi sociali o il Curatore della società che ha subito gli atti di concorrenza, intervenendo ex post, possano lamentare danni per una concorrenza assentita dalla società asseritamente lesa.
Visto che il Fallimento attore ha addotto collegamenti tra le compagini delle due società e sostenuto che gli atti contestati erano stati posti in essere allo scopo di sviare le utilità della preesistente società in favore del nuovo soggetto giuridico costituito nel 2021, va verificato se le condotte lamentate possano o meno integrare atti di distrazione illegittimi e se abbiano o meno causato danni alla società poi fallita e ai creditori concorrenti della stessa.
Le due società e per un periodo – in Controparte_2 Controparte_2 particolare dal momento della costituzione della 12.1.2021) sino alla Controparte_2 dichiarazione del fallimento della (6.5.2022) – hanno esercitato Controparte_2 contemporaneamente la medesima attività commerciale nello stesso ambito territoriale.
L'oggetto dell'attività della della ra lo Controparte_2 Controparte_2 stesso e riguardava il commercio di articoli per l'edilizia, idraulica, piastrelle etc., con codice ATECO
47.52.3 e codice NACE 47.52.
Dalle visure camerali, poi, emerge che l'unità locale della sita in Controparte_2
IA alla via Belvedere 94, ha coinciso con la sede dalla sino al Controparte_2 trasferimento di quest'ultima alla sede sociale sita IA alla via Trento, n. 6, risalente al 18.10.2021.
pagina 5 di 9 Accertato è anche l'uso della stessa denominazione “ per entrambe le società, con la sola CP_2 variante di “ ” per la convenuta, e di marchi identici, come da risultanze del chiaro Controparte_2 confronto tra i documenti nn. 5 e 6 allegati dal . Parte_1
Pure dimostrato è che un dipendente della – – sia stato Controparte_2 Persona_4 licenziato dalla n data 17.1.2022 e assunto dalla Controparte_2 Controparte_2 in data 20.1.2022.
[...]
A ciò si aggiunga che la ha acquistato beni aziendali dalla Controparte_2
(vendita del 2.3.2021 dell'autocarro IVECO targato CF813DD e del Controparte_2 trasferimento del 9.3.2021 dell'autocarro IVECO targato FB805ZZ) e che è sub iudice la verifica del carattere revocabile o meno delle cessioni poste in essere.
Gli elementi sopra indicati – uso della stessa denominazione e della stessa sede, nell'ambito dell'esercizio della medesima attività sociale, con cessione di beni aziendale e trasferimento di dipendenti medesimo contesto territoriale – consentono di affermare che, attraverso la costituzione di una nuova società, sia stato alla stessa attribuito l'avviamento commerciale della preesistente società senza corrispondenza del relativo prezzo.
L'avviamento commerciale è la capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà acquisita nel tempo presso la clientela e legata all'ubicazione dei locali.
L'uso della stessa denominazione e la condivisione della stessa sede, con riferimento a due società di comune oggetto, accompagnato dalla cessione di beni aziendali da una società già costituita in favore di una società di nuova integra un atto di distrazione dell'avviamento, non remunerato attraverso la cessione a titolo oneroso dei singoli beni aziendali.
Come statuito anche in sede di legittimità, pur se con riguardo ai profili di rilevanza penalistica,
l'avviamento è suscettibile di valutazione economica e può essere oggetto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in particolare, integrano bancarotta fraudolenta per distrazione gli atti di disposizione, privi di adeguata contropartita, dell'azienda o quantomeno dei fattori aziendali (ad es. i rapporti giuridici, suscettibili di valutazione economica, intrattenuti dall'impresa con clientela e dipendenti) in grado di generare l'avviamento commerciale (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 11/12/2012, n. 3817).
Al di là dell'accertamento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta (in merito al concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta v. Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 10/01/2025, n. 8579), nella fattispecie in esame può essere affermato che la costituzione della newco, con sede legale fissata nello stesso luogo della preesistente società, l'utilizzo della stessa denominazione e dello stesso marchio, nonché la cessione dei beni aziendali della preesistente società, abbiano comportato la distrazione del bene
“avviamento” senza corresponsione del relativo prezzo.
pagina 6 di 9 D'altra parte, gli stessi convenuti hanno ammesso che la condivisione del medesimo oggetto sociale e l'utilizzo degli stessi marchi siano stati posti in essere per “sfruttare l'avviamento commerciale della precedente società”.
La distrazione di tale avviamento, senza previsione di uno specifico corrispettivo, ha determinato un danno per la massa dei creditori della fallita dopo circa 15 mesi dalla costituzione della Controparte_2 newco e che già nel 2021 presentava poste debitorie di rilievo, come emerge dall'esame dello stato passivo, con particolare riferimento ai crediti relativi a forniture merci effettuate in favore della società fallita nell'anno 2021, ai crediti erariali riferibili all'anno di imposta 2021 e al credito per canoni di locazione relativi al periodo da aprile 2021 a maggio 2022.
Tale pregiudizio è stato posto in essere dalla e dei soci fondatori Controparte_2 della stessa e , i quali consapevolmente hanno scelto la Controparte_1 Controparte_3 denominazione della nuova società, evocativa della preesistente e l'oggetto Controparte_2 dell'attività sociale, comune alla ubicando la sede della newco presso gli stessi Controparte_2 locali, con la specifica intenzione di sfruttare l'avviamento della stessa, come ammesso anche nella comparsa di costituzione;
il tutto senza stipulare una cessione di azienda, ma limitandosi a disporre la cessione di singoli beni aziendali senza contemplare il bene “avviamento”.
Rispetto a tale accertamento di responsabilità, va evidenziato che l'ammissione dell'intenzione di avvalersi dell'avviamento della e i collegamenti tra la e la Controparte_2 Controparte_2 vincibili dai rapporti familiari tra amministratori, soci e dipendenti Controparte_2 sono sufficienti a provare l'elemento soggettivo del dolo della newco e dei soci nella condotta distrattiva integrante fatto illecito dannoso per la Controparte_2
Dimostrata l'esistenza dell'illecito e del danno, coincidente con la sottrazione dell'avviamento, va operata la quantificazione dello stesso sulla base del valore dell'avviamento stesso.
Ricorrendo al disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 460 del 1996, pur dedicato alla quantificazione dell'avviamento a fini tributari, può affermarsi che il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.
Non nota l'esistenza di specifici studi di settore, i dati rilevanti ai fini della quantificazione vanno rivenuti nelle dichiarazioni fiscali in atti.
In particolare, la el triennio antecedente al fallimento ha dichiarato un reddito Controparte_2 di impresa di € 12.213,00 (anno 2018, )la percentuale di redditività (cioè il rapporto tra redditi e ricavi) ricavabile dagli atti a disposizione (dichiarazioni IVA, IRAP e redditi del triennio antecedente al fallimento della risulta pari allo 0, Controparte_2 pagina 7 di 9 Nell'impossibilità di verificare un'effettiva corrispondenza tra il fatturato realizzato dalla società concorrente e la relativa diminuzione della capacità di realizzo della società fallita, e considerate le peculiarità della fattispecie in esame valorizzando l'illegittimo sfruttamento dell'avviamento commerciale da parte della tradottosi in un indebito arricchimento la convenuta, la Controparte_2 stima in via equitativa e prudenziale del danno patito può essere attuato riconoscendo, alla curatela, il valore corrispondente all'avviamento commerciale che sarebbe spettato alla società in ragione dell'utilizzo dei locali adibiti a sede operativa, quantificato in € 47.392,50 , pari all' importo corrispondente a diciotto mensilità dei canoni di locazione dell'immobile commerciale e ricavabile dalla domanda di ammissione al passivo della locatrice, nonché una percentuale pari al 30 % (€ 106.809,50) del fatturato realizzato dalla er l'anno 2022, accertato in Euro 356.031,96 . Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai medi, con riferimento allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile – complessità media, per tutti le fasi ad esclusione della fase decisionale attesa la semplificazione del modulo adottato per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. ( fase di studio: € 2.100,00 ; fase introduttiva: € 1.410,00; fase istruttoria:€ 3.700,00 e fase decisionale: € 1.790,00).
Infine considerata l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello stato, disposta con provvedimento del G.D. del 27/10/2022, va disposta la dimidiazione degli importi ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e va disposta la condanna al pagamento della somma liquidata direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la condotta anticoncorrenziale attuata, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva, dalla in danno della n bonis, e per l'effetto Controparte_2
2. Condanna la e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore del
[...] [...] equitativamente quantificato in complessivi € 154.202,00; Parte_1
3. Liquida le spese di lite, al netto della dimidiazione, in complessivi € 4.500,00;
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, al netto della dimidiazione, in favore dello Stato ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre rimborso per spese forfettarie pari al
15% dei compensi liquidati, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche;
5. Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica.
pagina 8 di 9 Salerno, 5 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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