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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18366 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, tra nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, e con essi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed elettivamente domiciliato con il Per_1 procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. CP_1 De Gasperi n.55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere già stata riconosciuta invalida civile al 100%, e di aver percepito la conseguente prestazione economica, comprensiva della maggiorazione sociale rientrando la ricorrente nei percettori di reddito basso. Deduce che con successivo verbale del 28.09.2022 l l'aveva riconosciuta invalida Controparte_2 al 75%, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione sociale nonché alla stessa CP_ prestazione assistenziale ma che l , però, continuava ad erogare indebitamente non solo la prestazione previdenziale ma anche la maggiorazione sociale prevista solo per gli invalidi civili totali. CP_ Deduce quindi che con comunicazione del 30.10.2023 l le aveva comunicato che “per il periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2023 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat INVCIV n 07799650 per un importo complessivo di € 8.146,16 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione assistenziali non spettanti in quanto vi è stata una riduzione della percentuale di invalidità civile spettante, con conseguente cambiamento degli importi. – E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento della pensione non spettante a causa del possesso di redditi in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge” . Deduce che vano era stato l'espletamento del ricorso amministrativo. Richiama la normativa speciale in tema di indebito previdenziale e assistenziale, eccependo l'irripetibilità
CP_ delle somme erogate dall' e oggetto della comunicazione, dovendosi ritenere escluso il dolo nella percezione delle prestazioni assistenziali, avvenuto in buona fede. Chiede
CP_ pertanto dichiarare la nullità degli atti provenienti dall' e accertare l'insussistenza della
CP_ pretesa restitutoria dell' e del suo obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di invalidità civile.
CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo che la pretesa restitutoria è legittima rispetto alla normativa speciale e precisando che, in ogni caso, parte istante non aveva fornito la prova del possesso dei requisiti costitutivi della prestazione oggetto di ripetizione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso
Costituito ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 4 marzo 2025, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza e della discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale secondo i dettami della seguente motivazione. Deve preliminarmente doverosa la esatta qualificazione della fattispecie oggetto di causa e sottoposta all'esame del giudicante. CP_
Parte istante invero, mediante l'impugnazione della nota del 30.10.2023 che fa riferimento a una asserita indebita erogazione di prestazioni economiche a titolo di invalidità civile con conseguente richiesta di ripetizione, ha richiesto di accertare la insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' . CP_2
Si tratta di un'azione di accertamento negativo, contemplata dal nostro ordinamento, quale rimedio generale in presenza di uno specifico interesse della parte istante alla rimozione di una situazione di incertezza per lei pregiudizievole. Nel caso di specie tale interesse CP_ specifico si palesa sussistente ove si consideri il contenuto della nota dell' predetta, contenente la comunicazione di indebito nonché la richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato, rispetto alla cui pretesa va apprezzata l'esigenza dell'accertamento negativo richiesto in ricorso. Pacifico in punto di fatto il sopravvenuto accertamento della insussistenza del requisito sanitario come da verbale del settembre 2022, va altresì evidenziato che dalle allegazioni CP_ di entrambe le parti e dalla documentazione reddituale prodotta dall' si evince l'insussistenza altresì del requisito reddituale per accedere alle prestazioni economiche CP_ erogate dall' , risultando che la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro superiore ai limiti di legge per accedere ai benefici conseguenti all'accertamento dell'invalidità in percentuale pari al 75%.
Sul presupposto di cui sopra la difesa di parte ricorrente insiste pertanto affinché la insussistenza della pretesa restitutoria venga dichiarata in ragione della asserita irripetibilità dell'indebito assistenziale, propria del sistema e della disciplina speciale del settore. CP_ Ritiene, in primo luogo, il Tribunale necessario evidenziare che la pretesa , nel caso in esame, si fonda su un duplice presupposto e cioè l'assenza del requisito reddituale per l'erogazione delle prestazioni conseguenti all'accertata riduzione della percentuale invalidante al 75%, dall'originario 100%, da un lato, e sul venir meno del requisito sanitario della inabilità totale quale presupposto per l'erogazione della maggiorazione sociale, non prevista per la percentuale invalidante inferiore al 100%. Tale distinzione rileva ai fini della individuazione della disciplina dell'indebito applicabile, ritenendosi che la disciplina della ripetibilità di quanto erogato indebitamente a titolo di prestazioni in favore degli invalidi civili per il venir meno del requisito sanitario è invero specificamente regolata da disposizioni di legge, a differenza di quanto avviene per la disciplina della ripetibilità – o per meglio dire della irripetibilità – dell'indebito nel caso della accertata sopravvenuta insussistenza dei requisiti reddituali, a cui soltanto fa riferimento l'orientamento giurisprudenziale richiamato in ricorso, che pertanto non appare del tutto dirimente ai fini della decisione del caso in esame. Nelle stesse sentenze richiamate in ricorso si precisa, del resto, testualmente che “ Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998) che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica“ – così Cass. 9 novembre 2018 n. 28871. Osserva lo Scrivente che la predetta normativa speciale – oltre che nella disposizione già citata, anche in quella di cui all'art. 20 del decreto legge 78\2009, convertito in legge 102\2009 ( che espressamente richiama la previsione di cui all'art.5 comma 5 del DPR 698\1994) – prescrive che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici, gli effetti sospensivi e revocatori decorrono dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. La specialità della normativa, ispirato a evidenti ragioni di certezza, conseguenti agli accertamenti di requisito sanitario in sede tecnica, ne comporta l'applicazione anche in costanza dei diversi principi interpretativi giurisprudenziali circa la diversa disciplina dell'indebito da mancanza di requisito reddituale, più favorevoli all'accipiens in buona fede. Nel caso di specie risulta documentato, e invero allegato dalla stessa parte ricorrente, che CP_ l ha ritenuto non più sussistente il requisito sanitario della inabilità totale a decorrere dalla visita di revisione del settembre 2022, sicchè deve ritenersi accertata la natura indebita dell'erogazione delle maggiorazioni sociali – riconoscibili solo in presenza della inabilità assoluta - per il periodo successivo alla data del predetto verbale di accertamento sanitario. Deve, inoltre, ritenersi che il pedissequo rispetto della procedura prevista dalla legge da CP_ CP_ parte dell' giustifica la restituzione dell'indebito richiesta dall' , in forza delle richiamate previsioni di legge, senza che assuma rilevanza la situazione soggettiva dell'assistito. Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza della domanda spiegata in ricorso e della CP_ sussistenza della pretesa restitutoria in parte qua e limitatamente alla quota di maggiorazione sociale erogata nel periodo a cui si riferisce la nota di indebito. CP_
Deve, viceversa, ritenersi fondata la domanda della ricorrente in relazione alla pretesa di ottenere la restituzione di quanto erogato a titolo della prestazione economica principale, in ragione dell'accertata insussistenza del requisito reddituale. Deve invero richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale citato in ricorso, cui questo Giudice ha da tempo aderito in maniera consapevole, circa la irripetibilità di siffatto indebito, salvo la sussistenza del dolo dell'accipiens. Deve ritenersi che, nel caso in esame, tale dolo risulta certamente escluso ove si consideri CP_ che già nel marzo 2023, con la dichiarazione ex mod AP 70, versato in atti dall' , parte ricorrente ha correttamente dichiarato il suo reddito da lavoro di importo superiore ai limiti di CP_ legge e che, nonostante ciò, l ha continuato ad erogare la prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile, prevista per gli invalidi dal 74 % al 99%. Deve pertanto ritenersi escluso il dolo dell'accipiens per il periodo pregresso alla comunicazione del 30 settembre 2023, epoca a cui deve ipotizzarsi avvenuto l'accertamento CP_ dell' , dopo che lo stesso Istituto aveva riconosciuto gli incrementi per un considerevole lasso temporale, peraltro in esecuzione della sentenza di cui sopra. Deve pertanto ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato da parte dell'ente erogatore, non potendosi ritenere provato alcun dolo a carico del percipiente. Va, quindi, CP_ dichiarata la insussistenza dell'indebito di cui alla comunicazione in relazione alla erogazione della prestazione assistenziale principale. Il ricorso va accolto pertanto solo parzialmente nei limiti di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, in favore del ricorrente, ritenendosi tuttavia di compensare per un quarto le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito di cui sopra, limitatamente alla prestazione assistenziale principale per l'assegno di invalidità civile, senza la maggiorazione sociale;
rigetta per il resto la domanda attorea;
CP_ compensa per un quarto le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle stese spese, che liquida, per tale parte, in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 7.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18366 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, tra nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, e con essi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed elettivamente domiciliato con il Per_1 procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. CP_1 De Gasperi n.55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere già stata riconosciuta invalida civile al 100%, e di aver percepito la conseguente prestazione economica, comprensiva della maggiorazione sociale rientrando la ricorrente nei percettori di reddito basso. Deduce che con successivo verbale del 28.09.2022 l l'aveva riconosciuta invalida Controparte_2 al 75%, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione sociale nonché alla stessa CP_ prestazione assistenziale ma che l , però, continuava ad erogare indebitamente non solo la prestazione previdenziale ma anche la maggiorazione sociale prevista solo per gli invalidi civili totali. CP_ Deduce quindi che con comunicazione del 30.10.2023 l le aveva comunicato che “per il periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2023 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat INVCIV n 07799650 per un importo complessivo di € 8.146,16 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione assistenziali non spettanti in quanto vi è stata una riduzione della percentuale di invalidità civile spettante, con conseguente cambiamento degli importi. – E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento della pensione non spettante a causa del possesso di redditi in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge” . Deduce che vano era stato l'espletamento del ricorso amministrativo. Richiama la normativa speciale in tema di indebito previdenziale e assistenziale, eccependo l'irripetibilità
CP_ delle somme erogate dall' e oggetto della comunicazione, dovendosi ritenere escluso il dolo nella percezione delle prestazioni assistenziali, avvenuto in buona fede. Chiede
CP_ pertanto dichiarare la nullità degli atti provenienti dall' e accertare l'insussistenza della
CP_ pretesa restitutoria dell' e del suo obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di invalidità civile.
CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo che la pretesa restitutoria è legittima rispetto alla normativa speciale e precisando che, in ogni caso, parte istante non aveva fornito la prova del possesso dei requisiti costitutivi della prestazione oggetto di ripetizione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso
Costituito ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 4 marzo 2025, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza e della discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale secondo i dettami della seguente motivazione. Deve preliminarmente doverosa la esatta qualificazione della fattispecie oggetto di causa e sottoposta all'esame del giudicante. CP_
Parte istante invero, mediante l'impugnazione della nota del 30.10.2023 che fa riferimento a una asserita indebita erogazione di prestazioni economiche a titolo di invalidità civile con conseguente richiesta di ripetizione, ha richiesto di accertare la insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' . CP_2
Si tratta di un'azione di accertamento negativo, contemplata dal nostro ordinamento, quale rimedio generale in presenza di uno specifico interesse della parte istante alla rimozione di una situazione di incertezza per lei pregiudizievole. Nel caso di specie tale interesse CP_ specifico si palesa sussistente ove si consideri il contenuto della nota dell' predetta, contenente la comunicazione di indebito nonché la richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato, rispetto alla cui pretesa va apprezzata l'esigenza dell'accertamento negativo richiesto in ricorso. Pacifico in punto di fatto il sopravvenuto accertamento della insussistenza del requisito sanitario come da verbale del settembre 2022, va altresì evidenziato che dalle allegazioni CP_ di entrambe le parti e dalla documentazione reddituale prodotta dall' si evince l'insussistenza altresì del requisito reddituale per accedere alle prestazioni economiche CP_ erogate dall' , risultando che la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro superiore ai limiti di legge per accedere ai benefici conseguenti all'accertamento dell'invalidità in percentuale pari al 75%.
Sul presupposto di cui sopra la difesa di parte ricorrente insiste pertanto affinché la insussistenza della pretesa restitutoria venga dichiarata in ragione della asserita irripetibilità dell'indebito assistenziale, propria del sistema e della disciplina speciale del settore. CP_ Ritiene, in primo luogo, il Tribunale necessario evidenziare che la pretesa , nel caso in esame, si fonda su un duplice presupposto e cioè l'assenza del requisito reddituale per l'erogazione delle prestazioni conseguenti all'accertata riduzione della percentuale invalidante al 75%, dall'originario 100%, da un lato, e sul venir meno del requisito sanitario della inabilità totale quale presupposto per l'erogazione della maggiorazione sociale, non prevista per la percentuale invalidante inferiore al 100%. Tale distinzione rileva ai fini della individuazione della disciplina dell'indebito applicabile, ritenendosi che la disciplina della ripetibilità di quanto erogato indebitamente a titolo di prestazioni in favore degli invalidi civili per il venir meno del requisito sanitario è invero specificamente regolata da disposizioni di legge, a differenza di quanto avviene per la disciplina della ripetibilità – o per meglio dire della irripetibilità – dell'indebito nel caso della accertata sopravvenuta insussistenza dei requisiti reddituali, a cui soltanto fa riferimento l'orientamento giurisprudenziale richiamato in ricorso, che pertanto non appare del tutto dirimente ai fini della decisione del caso in esame. Nelle stesse sentenze richiamate in ricorso si precisa, del resto, testualmente che “ Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998) che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica“ – così Cass. 9 novembre 2018 n. 28871. Osserva lo Scrivente che la predetta normativa speciale – oltre che nella disposizione già citata, anche in quella di cui all'art. 20 del decreto legge 78\2009, convertito in legge 102\2009 ( che espressamente richiama la previsione di cui all'art.5 comma 5 del DPR 698\1994) – prescrive che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici, gli effetti sospensivi e revocatori decorrono dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. La specialità della normativa, ispirato a evidenti ragioni di certezza, conseguenti agli accertamenti di requisito sanitario in sede tecnica, ne comporta l'applicazione anche in costanza dei diversi principi interpretativi giurisprudenziali circa la diversa disciplina dell'indebito da mancanza di requisito reddituale, più favorevoli all'accipiens in buona fede. Nel caso di specie risulta documentato, e invero allegato dalla stessa parte ricorrente, che CP_ l ha ritenuto non più sussistente il requisito sanitario della inabilità totale a decorrere dalla visita di revisione del settembre 2022, sicchè deve ritenersi accertata la natura indebita dell'erogazione delle maggiorazioni sociali – riconoscibili solo in presenza della inabilità assoluta - per il periodo successivo alla data del predetto verbale di accertamento sanitario. Deve, inoltre, ritenersi che il pedissequo rispetto della procedura prevista dalla legge da CP_ CP_ parte dell' giustifica la restituzione dell'indebito richiesta dall' , in forza delle richiamate previsioni di legge, senza che assuma rilevanza la situazione soggettiva dell'assistito. Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza della domanda spiegata in ricorso e della CP_ sussistenza della pretesa restitutoria in parte qua e limitatamente alla quota di maggiorazione sociale erogata nel periodo a cui si riferisce la nota di indebito. CP_
Deve, viceversa, ritenersi fondata la domanda della ricorrente in relazione alla pretesa di ottenere la restituzione di quanto erogato a titolo della prestazione economica principale, in ragione dell'accertata insussistenza del requisito reddituale. Deve invero richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale citato in ricorso, cui questo Giudice ha da tempo aderito in maniera consapevole, circa la irripetibilità di siffatto indebito, salvo la sussistenza del dolo dell'accipiens. Deve ritenersi che, nel caso in esame, tale dolo risulta certamente escluso ove si consideri CP_ che già nel marzo 2023, con la dichiarazione ex mod AP 70, versato in atti dall' , parte ricorrente ha correttamente dichiarato il suo reddito da lavoro di importo superiore ai limiti di CP_ legge e che, nonostante ciò, l ha continuato ad erogare la prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile, prevista per gli invalidi dal 74 % al 99%. Deve pertanto ritenersi escluso il dolo dell'accipiens per il periodo pregresso alla comunicazione del 30 settembre 2023, epoca a cui deve ipotizzarsi avvenuto l'accertamento CP_ dell' , dopo che lo stesso Istituto aveva riconosciuto gli incrementi per un considerevole lasso temporale, peraltro in esecuzione della sentenza di cui sopra. Deve pertanto ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato da parte dell'ente erogatore, non potendosi ritenere provato alcun dolo a carico del percipiente. Va, quindi, CP_ dichiarata la insussistenza dell'indebito di cui alla comunicazione in relazione alla erogazione della prestazione assistenziale principale. Il ricorso va accolto pertanto solo parzialmente nei limiti di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, in favore del ricorrente, ritenendosi tuttavia di compensare per un quarto le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito di cui sopra, limitatamente alla prestazione assistenziale principale per l'assegno di invalidità civile, senza la maggiorazione sociale;
rigetta per il resto la domanda attorea;
CP_ compensa per un quarto le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle stese spese, che liquida, per tale parte, in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 7.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo