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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5/3/2025, nella causa avente n. 671/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nata a [...] il [...], residente in loc. Parte_1
Pomonte, Comune di Marciana, Via degli Oleandri, 23 (C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leandra Ferrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Adua, 2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/09/1948 e residente a Pomonte in P.zza Santa Lucia n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Censi e dall'Avv. Ilaria Della Rosa ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi sito in Via Tosco Romagnola n. 1432, Cascina
(PI), giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 11/3/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni domanda contraria disattesa e reietta:
1 - accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo della Signora sull'immobile e rispettiva area Parte_1
1 cortilizia sita in Pomonte, via degli Oleandri, 5 (già strada vicinale Pomonte – Campo nell'Elba), foglio 77 particella 1765 (già Foglio 77 particella 1126 e 1125, e già particella 725) catasto fabbricati Comune di Marciana e quindi e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio di cui in narrativa pretesa dalla convenuta Sig.ra sulla predetta strada vicinale e conseguentemente CP_1 condannare la convenuta alla chiusura della porta del fondo commerciale lato strada vicinale di proprietà con apertura dal lato della pubblica Via degli Oleandri in Parte_1
Pomonte, Marciana (LI); 2 – Ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice e Parte_1 condannare parte convenuta al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
3 – Ordinare la rimozione delle telecamere poste sulle mura esterne del fondo commerciale, lato strada vicinale di proprietà
; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di Parte_1 mediazione, con tutti gli accessori di legge”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Pomonte, via degli Oleandri, 5 identificato al Catasto fabbricati Comune di Marciana al foglio 77 particella 1765, comprensiva di un'area cortilizia che conduce alla pubblica Via degli Oleandri;
- l'immobile confina sulla sinistra con un immobile sito in Pomonte, Via degli
Oleandri, 2, (foglio 77 particella 724) di proprietà di;
CP_1 CP_1
- l'immobile e la rispettiva area cortilizia sono pervenuti nella proprietà dell'attrice in virtù di successione a seguito del decesso della madre la quale li Persona_1 aveva acquistati per usucapione riconosciuta con sentenza n. 34/1999 pubblicata il
2/8/1999;
- l'area cortilizia per cui è causa è, nei fatti, una stradella vicinale, un corridoio che consente all'attrice di raggiungere la pubblica via;
- il godimento dell'immobile di proprietà dell'esponente e della area cortilizia antistante è stato pacifico ed indisturbato fino a quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione del magazzino, confinante con l'area cortilizia, di proprietà della signora conclusi nel 2022 con la concessione in locazione Controparte_1 commerciale di tale fondo al Sig. titolare del panificio 'Il fornetto' che Parte_2 svolge attività di produzione e vendita al dettaglio di prodotti di panificazione;
- i clienti in attesa di entrare nel panificio utilizzano la strada privata di proprietà esclusiva dell'attrice come 'sala d'attesa e luogo per consumare anche il pasto' sedendosi sullo scalino esistente, sporcando irrimediabilmente la pavimentazione
2 dello stesso ed impedendo alla Signora di entrare ed uscire liberamente Parte_1 dalla propria abitazione;
- l'attrice ha più volte cercato di ottenere il rispetto della proprietà privata, ma senza esito alcuno;
- la situazione si è ulteriormente inasprita a seguito del posizionamento di telecamere all'esterno del forno che riprendono parzialmente la strada di proprietà esclusiva e di conseguenza il passaggio della stessa e della sua famiglia con Parte_1 evidente violazione della privacy;
- nel procedimento di mediazione avviato tra le parti, la Signora ha CP_1 sostenuto l'esistenza di servitù di passaggio pedonale in favore del fondo della stessa sullo stradello in questione, che l'attrice ha negato, per cui la mediazione si è conclusa con verbale negativo.
Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto domandano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore della convenuta sulla proprietà della controparte.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 5/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso e passando ad analizzare il merito della controversia, va osservato come l'azione esperita dall'attrice deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo - nella specie, servitù di passaggio - ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui
(v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido e non fornire la prova rigorosa della proprietà come nelle azioni di rivendica, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata
3 come lesiva dall'attore ("In tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21851 del
15/10/2014; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1409 del 23/01/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato di essere proprietario della area/stradello per cui è causa mediante la produzione documentale depositata in atti.
La proprietà e il possesso dell'attrice, del resto, non sono state mai contestate dalla controparte.
E' altresì pacifico che manca qualsiasi atto formale di costituzione della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, sulla area cortilizia per cui è causa e in favore della proprietà CP_1
La convenuta, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha rivendicato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla suddetta area di proprietà dell'attrice, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale.
In punto di diritto, dati per presupposti e conosciuti gli elementi costitutivi del possesso utile “ad usucapionem” (corpus e animus, protratto per almeno vent'anni), va ricordato che, stante il disposto dell'art. 1061 c.c., possono esserne oggetto di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, le quali presuppongono, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso a tale scopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello ritenuto servente ed occorrendo, pertanto, un
“quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr.
Cass. n. 11834/2021; Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 13238/2010; Cass. n.
2994/2004).
4 Ciò posto, questo giudice ritiene che la convenuta abbia fornito la prova dell'esercizio della servitù di passaggio con i connotati necessari per l'acquisto per usucapione.
Ed invero, dalle allegazioni delle parti e dall'istruzione della causa, in modo particolare dalle produzioni documentali, anche fotografiche, depositate in atti da entrambe le parti è emerso che la proprietà oggi della convenuta, quantomeno fin dal
1964, prevedeva e prevede tutt'oggi, una porta di accesso aperta sullo stradello oggetto di causa, che era adibita ad ingresso dei clienti alla proprietà nel quale era esercitata in passata un'attività commerciale di vendita di vestiario e dove oggi è esercitata l'attività di panificio.
Va ribadito che la presenza di una strada, di per sé, non può essere considerata opera visibile e permanente idonea all'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione o destinazione del padre di famiglia, ma è necessario un quid pluris, che ricorre nel caso in esame, tenuto conto dell'apertura della porta di ingresso, come unico accesso al magazzino di proprietà convenuta.
In tema di servitù apparente, l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire;
pertanto per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di opere visibili e permanenti, ma è necessario dimostrare che questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del recente calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere (cfr. Cass. civ. n. 5146 del 3/4/2003);
Nel caso in oggetto di giudizio, questo giudice ritiene che la convenuta abbia fornito tutti gli elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di opere visibili, stabili e permanenti e soprattutto inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù, e tali da rivelare, per la loro struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Del resto, va anche evidenziato che la stessa parte attrice ha confermato che il passaggio sulla sua proprietà vi è sempre stato, sebbene riferisca che venisse meramente tollerato, perchè esercitato senza arrecarle alcun pregiudizio.
5 Da qui ne deriva l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio sull'area cortilizia/stradello di proprietà attorea e in favore della proprietà convenuta.
Va, altresì, osservato che l'esercizio della servitù di passaggio non può comunque spingersi fino a rendere oltremodo gravosa la condizione del fondo servente, come previsto anche dall'art. 1067 c.c.
Si rammenta sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sé non sindacabile in sede di legittimità"
(Sez. 2, Sent. n. 22831 del 2005; Sez. 2, Sent. n. 2327 del 1995; Sez. 2, Sent. n.
5233 del 1983).
Nel caso in esame, alla luce delle allegazioni difensive svolte dalle parti, deve ordinarsi alla parte convenuta di esercitare la servitù di passaggio con modalità idonee ad arrecare il minor pregiudizio possibile al fondo servente e comunque a cessare qualsiasi turbativa e/o molestia consistenti in atti che esulano dal normale esercizio di una servitù di passo. Nella specie deve ordinarsi a parte convenuta di attivarsi per non far sostare persone/clienti dell'attività commerciale sullo stradello in questione di proprietà attorea, essendo stato accertato solo l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, che è idonea a permettere il mero accesso al magazzino di proprietà convenuta e non anche la sosta al di fuori dello stesso e sulla proprietà attorea, in modo tale non arrecare alla stessa il minor pregiudizio possibile compatibilmente con l'esercizio della servitù.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, manca un'allegazione specifica del danno subito, delineato solo in termini generici nell'atto di citazione.
Parte attrice non ha, infatti, fornito compiuta allegazione e prova del pregiudizio che avrebbe subito, che del resto non può neppure presumersi, trattandosi di occupazione/passaggio solo di una porzione limitata del fondo, nell'area di confine, che non risulta sia destinata ad uno specifico utilizzo.
3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione totale delle stesse tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale di entrambe le domande e dunque di una situazione di sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della proprietà di della servitù di passo sull'area cortilizia di proprietà Controparte_1 attorea, come identificata catastalmente in atti, dalla pubblica via e fino alla porta di ingresso della proprietà convenuta;
• Ordina a parte convenuta di cessare ogni turbativa e/o molestia arrecata a parte attrice nell'esercizio della suddetta servitù di passo, impedendo nello specifico la sosta di persone dirette alla sua proprietà sull'area cortilizia suddetta e comunque astenendosi da qualsiasi atto o comportamento idoneo ad arrecare pregiudizio al fondo servente e che esuli dall'esercizio della servitù di passo;
• Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso.
Livorno, 02/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5/3/2025, nella causa avente n. 671/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nata a [...] il [...], residente in loc. Parte_1
Pomonte, Comune di Marciana, Via degli Oleandri, 23 (C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leandra Ferrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Adua, 2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/09/1948 e residente a Pomonte in P.zza Santa Lucia n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Censi e dall'Avv. Ilaria Della Rosa ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi sito in Via Tosco Romagnola n. 1432, Cascina
(PI), giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 11/3/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni domanda contraria disattesa e reietta:
1 - accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo della Signora sull'immobile e rispettiva area Parte_1
1 cortilizia sita in Pomonte, via degli Oleandri, 5 (già strada vicinale Pomonte – Campo nell'Elba), foglio 77 particella 1765 (già Foglio 77 particella 1126 e 1125, e già particella 725) catasto fabbricati Comune di Marciana e quindi e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio di cui in narrativa pretesa dalla convenuta Sig.ra sulla predetta strada vicinale e conseguentemente CP_1 condannare la convenuta alla chiusura della porta del fondo commerciale lato strada vicinale di proprietà con apertura dal lato della pubblica Via degli Oleandri in Parte_1
Pomonte, Marciana (LI); 2 – Ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice e Parte_1 condannare parte convenuta al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
3 – Ordinare la rimozione delle telecamere poste sulle mura esterne del fondo commerciale, lato strada vicinale di proprietà
; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di Parte_1 mediazione, con tutti gli accessori di legge”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Pomonte, via degli Oleandri, 5 identificato al Catasto fabbricati Comune di Marciana al foglio 77 particella 1765, comprensiva di un'area cortilizia che conduce alla pubblica Via degli Oleandri;
- l'immobile confina sulla sinistra con un immobile sito in Pomonte, Via degli
Oleandri, 2, (foglio 77 particella 724) di proprietà di;
CP_1 CP_1
- l'immobile e la rispettiva area cortilizia sono pervenuti nella proprietà dell'attrice in virtù di successione a seguito del decesso della madre la quale li Persona_1 aveva acquistati per usucapione riconosciuta con sentenza n. 34/1999 pubblicata il
2/8/1999;
- l'area cortilizia per cui è causa è, nei fatti, una stradella vicinale, un corridoio che consente all'attrice di raggiungere la pubblica via;
- il godimento dell'immobile di proprietà dell'esponente e della area cortilizia antistante è stato pacifico ed indisturbato fino a quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione del magazzino, confinante con l'area cortilizia, di proprietà della signora conclusi nel 2022 con la concessione in locazione Controparte_1 commerciale di tale fondo al Sig. titolare del panificio 'Il fornetto' che Parte_2 svolge attività di produzione e vendita al dettaglio di prodotti di panificazione;
- i clienti in attesa di entrare nel panificio utilizzano la strada privata di proprietà esclusiva dell'attrice come 'sala d'attesa e luogo per consumare anche il pasto' sedendosi sullo scalino esistente, sporcando irrimediabilmente la pavimentazione
2 dello stesso ed impedendo alla Signora di entrare ed uscire liberamente Parte_1 dalla propria abitazione;
- l'attrice ha più volte cercato di ottenere il rispetto della proprietà privata, ma senza esito alcuno;
- la situazione si è ulteriormente inasprita a seguito del posizionamento di telecamere all'esterno del forno che riprendono parzialmente la strada di proprietà esclusiva e di conseguenza il passaggio della stessa e della sua famiglia con Parte_1 evidente violazione della privacy;
- nel procedimento di mediazione avviato tra le parti, la Signora ha CP_1 sostenuto l'esistenza di servitù di passaggio pedonale in favore del fondo della stessa sullo stradello in questione, che l'attrice ha negato, per cui la mediazione si è conclusa con verbale negativo.
Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto domandano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore della convenuta sulla proprietà della controparte.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 5/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso e passando ad analizzare il merito della controversia, va osservato come l'azione esperita dall'attrice deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo - nella specie, servitù di passaggio - ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui
(v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido e non fornire la prova rigorosa della proprietà come nelle azioni di rivendica, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata
3 come lesiva dall'attore ("In tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21851 del
15/10/2014; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1409 del 23/01/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato di essere proprietario della area/stradello per cui è causa mediante la produzione documentale depositata in atti.
La proprietà e il possesso dell'attrice, del resto, non sono state mai contestate dalla controparte.
E' altresì pacifico che manca qualsiasi atto formale di costituzione della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, sulla area cortilizia per cui è causa e in favore della proprietà CP_1
La convenuta, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha rivendicato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla suddetta area di proprietà dell'attrice, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale.
In punto di diritto, dati per presupposti e conosciuti gli elementi costitutivi del possesso utile “ad usucapionem” (corpus e animus, protratto per almeno vent'anni), va ricordato che, stante il disposto dell'art. 1061 c.c., possono esserne oggetto di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, le quali presuppongono, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso a tale scopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello ritenuto servente ed occorrendo, pertanto, un
“quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr.
Cass. n. 11834/2021; Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 13238/2010; Cass. n.
2994/2004).
4 Ciò posto, questo giudice ritiene che la convenuta abbia fornito la prova dell'esercizio della servitù di passaggio con i connotati necessari per l'acquisto per usucapione.
Ed invero, dalle allegazioni delle parti e dall'istruzione della causa, in modo particolare dalle produzioni documentali, anche fotografiche, depositate in atti da entrambe le parti è emerso che la proprietà oggi della convenuta, quantomeno fin dal
1964, prevedeva e prevede tutt'oggi, una porta di accesso aperta sullo stradello oggetto di causa, che era adibita ad ingresso dei clienti alla proprietà nel quale era esercitata in passata un'attività commerciale di vendita di vestiario e dove oggi è esercitata l'attività di panificio.
Va ribadito che la presenza di una strada, di per sé, non può essere considerata opera visibile e permanente idonea all'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione o destinazione del padre di famiglia, ma è necessario un quid pluris, che ricorre nel caso in esame, tenuto conto dell'apertura della porta di ingresso, come unico accesso al magazzino di proprietà convenuta.
In tema di servitù apparente, l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire;
pertanto per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di opere visibili e permanenti, ma è necessario dimostrare che questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del recente calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere (cfr. Cass. civ. n. 5146 del 3/4/2003);
Nel caso in oggetto di giudizio, questo giudice ritiene che la convenuta abbia fornito tutti gli elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di opere visibili, stabili e permanenti e soprattutto inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù, e tali da rivelare, per la loro struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Del resto, va anche evidenziato che la stessa parte attrice ha confermato che il passaggio sulla sua proprietà vi è sempre stato, sebbene riferisca che venisse meramente tollerato, perchè esercitato senza arrecarle alcun pregiudizio.
5 Da qui ne deriva l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio sull'area cortilizia/stradello di proprietà attorea e in favore della proprietà convenuta.
Va, altresì, osservato che l'esercizio della servitù di passaggio non può comunque spingersi fino a rendere oltremodo gravosa la condizione del fondo servente, come previsto anche dall'art. 1067 c.c.
Si rammenta sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sé non sindacabile in sede di legittimità"
(Sez. 2, Sent. n. 22831 del 2005; Sez. 2, Sent. n. 2327 del 1995; Sez. 2, Sent. n.
5233 del 1983).
Nel caso in esame, alla luce delle allegazioni difensive svolte dalle parti, deve ordinarsi alla parte convenuta di esercitare la servitù di passaggio con modalità idonee ad arrecare il minor pregiudizio possibile al fondo servente e comunque a cessare qualsiasi turbativa e/o molestia consistenti in atti che esulano dal normale esercizio di una servitù di passo. Nella specie deve ordinarsi a parte convenuta di attivarsi per non far sostare persone/clienti dell'attività commerciale sullo stradello in questione di proprietà attorea, essendo stato accertato solo l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, che è idonea a permettere il mero accesso al magazzino di proprietà convenuta e non anche la sosta al di fuori dello stesso e sulla proprietà attorea, in modo tale non arrecare alla stessa il minor pregiudizio possibile compatibilmente con l'esercizio della servitù.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, manca un'allegazione specifica del danno subito, delineato solo in termini generici nell'atto di citazione.
Parte attrice non ha, infatti, fornito compiuta allegazione e prova del pregiudizio che avrebbe subito, che del resto non può neppure presumersi, trattandosi di occupazione/passaggio solo di una porzione limitata del fondo, nell'area di confine, che non risulta sia destinata ad uno specifico utilizzo.
3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione totale delle stesse tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale di entrambe le domande e dunque di una situazione di sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della proprietà di della servitù di passo sull'area cortilizia di proprietà Controparte_1 attorea, come identificata catastalmente in atti, dalla pubblica via e fino alla porta di ingresso della proprietà convenuta;
• Ordina a parte convenuta di cessare ogni turbativa e/o molestia arrecata a parte attrice nell'esercizio della suddetta servitù di passo, impedendo nello specifico la sosta di persone dirette alla sua proprietà sull'area cortilizia suddetta e comunque astenendosi da qualsiasi atto o comportamento idoneo ad arrecare pregiudizio al fondo servente e che esuli dall'esercizio della servitù di passo;
• Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso.
Livorno, 02/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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