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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 14935/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Iansiti Girolamo;
Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. De Poli Filippo;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1443/2023 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente non è comparso all'udienza fissata per discussione orale.
Si riportano le conclusioni di cui alla terza memoria istruttoria:
“Per tutti i motivi innanzi esposti, l'opponente riporta le conclusioni già rassegnate confidando che
l'O.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed inammissibile richiesta istruttoria, confermata la disposta sospensione, voglia accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo de quo e vittoris di spese e competenze del giudizio con maggiorazione per cassa avvocati ed iva ed attribuzione”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 26.6.2025 ha concluso “come da note di pc depositata con allegata nota spese” di cui si riportano le conclusioni nel merito ivi precisate:
“Nel merito: Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. con l'atto Parte_1 notificato il 6/10/2023, nonché tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni dallo stesso formulate in via principale ed in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa dei propri atti e comunque non provate, e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1443/2023, RG 9849/2023 del Tribunale Ordinario di Venezia,
1 Giudice dott. Paolo Filippone, e/o comunque condannarsi, per tutti i motivi svolti nei propri atti, il sig. a corrispondere a la somma di € 70.010,33 oltre Parte_1 Controparte_1 agli interessi legali dal dovuto alla data del deposito della domanda giudiziale e, successivamente, fino al saldo, gli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., previo, solo in quanto ritenuto necessario,
l'accertamento dei fatti di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 9849/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierno attore il pagamento della somma di € 70.010,33, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, allegava l'acquisto di gettoni da gioco Controparte_1 da parte del sig. a fronte dell'emissione di due assegni bancari intestati a un dipendente Parte_1 della società convenuta, autorizzato mediante procura a rendersi intestatario di titoli e a svolgere ogni attività inerente e/o connessa.
Poiché gli assegni sarebbero rimasti insoluti e nessun effetto avrebbe sortito il sollecito di pagamento trasmesso al sig. l'odierna opposta avrebbe esercitato l'azione causale Pt_1 avvalendosi degli assegni bancari quali promessa di pagamento, come prova scritta del proprio credito, insistendo per il recupero coattivo del credito e per la concessione dell'esecuzione provvisoria del relativo decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione datato 6.10.2023, il sig. deduceva l'infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria della società opposta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'esecutività, eccependo, innanzitutto, che la sottoscrizione sugli assegni bancari sarebbe apocrifa e provvedendo al relativo disconoscimento.
In secondo luogo, premesso che gli assegni bancari sarebbero stati emessi nel 2017 in favore del sig. , l'opponente deduceva che, considerato il decorso di oltre sei mesi dal mancato Persona_1 pagamento, il soggetto legittimato all'azione di recupero del credito sarebbe il signore e non CP_1 di che gli avrebbe rilasciato la procura. CP_1
Sull'irregolarità degli assegni bancari, oltre alla sottoscrizione, l'opponente evidenziava che non risulterebbero “protestati” dalla su cui sarebbero stati tratti e deduceva, pertanto, la CP_2 mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato nel monitorio.
Nel merito della propria opposizione, il sig. attore deduceva che, “al solo fine di far partecipare il al gioco d'azzardo che si svolgeva nel proprio Casinò”, l'odierna opposta gli avrebbe Pt_1 concesso a mutuo la provvista (“rectius prestò le fiches”).
Più precisamente, allegava che avrebbe preteso la consegna degli assegni al Controparte_1
2 termine del gioco a titolo di rimborso delle fiches perse dal giocatore e incamerate dalla casa da gioco.
L'attore, pertanto, dimettendo giurisprudenza sul punto, argomentava circa l'estendibilità della disciplina dell'art. 1933 c.c. a fattispecie ove le dazioni di denaro e di fiches sarebbero funzionalmente connesse all'attuazione del gioco.
Così delineata la fattispecie de qua, l'opponente deduceva che “un Casinò, anche se autorizzato dalla legge, non ha alcun diritto di ricevere indietro la somma concessa a mutuo dal soggetto che abbia eventualmente emesso gli assegni in pagamento del debito, derivante proprio dalla perdita al gioco”.
Ancora, qualificato il rapporto come “obbligazioni naturali - anzi con finalità illecite e nulle”,
l'opponente eccepiva la mancanza di causa lecita ex art. 1343 c.c. (“anzi MUTUO PER CP_3
FINALITA' ILLECITE, GIURIDICAMENTE NON TUTELATE NE' TUTELABILI”) insistendo per l'infondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
Il sig. attore concludeva proponendo istanza di sospensione dell'esecutività ex art. 649 c.p.c., eccependo: l'inidoneità dei titoli azionati da e l'insussistenza delle sue ragioni Controparte_1 creditorie;
l'esistenza dei gravi motivi, atteso che egli sarebbe il garante degli affidamenti concessi da Banche alla società di cui ricoprirebbe il ruolo di amministratore unico e di socio di maggioranza e che, pertanto, a fronte di iscrizione ipotecaria e/o di procedura esecutiva, gli anzidetti affidamenti bancari potrebbero essere revocati;
che dalla forma legale dell'opposta (“società a responsabilità limitata”) deriverebbero “problematiche connesse ad una successiva azione di restituzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2023, si costituiva Controparte_1 ripercorrendo innanzitutto il procedimento monitorio e le doglianze dell'odierno
[...] opponente.
A replica delle contestazioni attoree sugli assegni azionati, parte convenuta eccepiva la contraddittorietà del disconoscimento della sottoscrizione rispetto alla doglianza in punto di sussistenza di un debito di gioco.
Precisato poi che il sig. avrebbe emesso gli anzidetti assegni in occasione di accessi presso Pt_1 sale da gioco a ottenendo in cambio gettoni da gioco di pari importo, il convenuto CP_1 CP_1 dichiarava di avvalersi delle scritture disconosciute e, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., formulava istanza di verificazione della sottoscrizione degli assegni, precisando altresì le scritture di comparazione.
Sempre a tal fine, la società opposta chiedeva l'ammissione alla prova per testi sui capitoli di prova precisati e l'autorizzazione al deposito degli originali dei due assegni.
Sulle conseguenze del decorso del termine semestrale per l'esercizio dell'azione cambiaria, parte opposta rappresentava che, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'azione avrebbe trovato
3 giustificazione nel rapporto sottostante, ovverosia nella compravendita di gettoni da gioco.
Evidenziava, a tal riguardo, che l'azione non sarebbe sottoposta al termine semestrale ex art. 75
R.D. 1736/1933 per l'esercizio del regresso da parte del portatore del titolo.
Inoltre, la società convenuta deduceva che ella sarebbe titolare del credito portato dal titolo, azionato come promessa di pagamento, nonché che il sig. avrebbe saputo che il sig. Pt_1 intestatario degli assegni avrebbe agito in nome e per conto della società , venditrice dei CP_1 gettoni.
A replica dell'eccepita irregolarità degli assegni, parte convenuta osservava che, comunque, trattandosi di un'azione causale, non fondata sugli assegni in quanto titoli, la promessa di pagamento sarebbe stata idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne poi l'applicabilità dell'art. 1933 c.c., l'opposta qualificava il rapporto negoziale quale compravendita di gettoni da gioco contro il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, contestando la ricostruzione attorea relativa alla concessione di un mutuo e alla consegna dei titoli quale rimborso di fiches perse al gioco.
Provvedeva poi a contestare la giurisprudenza citata dall'opponente, dolendosi che il presupposto attoreo sarebbe errato, non sussistendo un debito di gioco bensì il mancato pagamento del prezzo di una compravendita.
Sul punto, parte convenuta argomentava sulle tipologie di giochi che si terrebbero all'interno della casa da gioco e precisava che il sig. avrebbe giocato esclusivamente a Pt_1 Persona_2
L'opposta chiariva che tale gioco si svolgerebbe solo tra giocatori.
La convenuta, invece, si limiterebbe a mettere a disposizione i tavoli da gioco, a prestare assistenza e a controllare la correttezza della partita, percependo, per tale servizio, una percentuale sulla vincita.
Pertanto, pur non contestando la destinazione dei gettoni al gioco, parte convenuta contestava la ricostruzione attorea circa il pagamento di un debito di gioco e replicava ai precedenti giurisprudenziali richiamati dall'opponente, dimettendone di ulteriori, a supporto delle proprie ragioni.
Ultimate le repliche in punto di applicabilità dell'art. 1933 c.c., parte opposta adduceva l'infondatezza del richiamo all'art. 1343 c.c., atteso che la fattispecie de qua concernerebbe una compravendita di gettoni da gioco con una controparte contrattuale autorizzata all'esercizio del gioco d'azzardo. concludeva replicando all'istanza di sospensione proposta ex Controparte_1 art. 649 c.p.c. dall'attore, allegando: di non aver avviato alcuna azione esecutiva;
l'insussistenza dell'ipotesi ex art. 1933 c.c., di una concessione di mutuo o di una causa illecita;
l'infondatezza
4 delle ragioni attoree addotte a giustificare il periculum; l'erronea indicazione della propria natura giuridica (s.r.l. anziché, come corretto, s.p.a.) e, comunque, l'inconferenza di una simile eccezione;
la non impugnabilità dell'ordinanza che dispone sull'esecuzione e le relative conseguenze sul soddisfacimento del proprio credito.
Con decreto del 27.12.2023, visto l'art. 171 bis c.p.c., il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti, anche ai fini della discussione della sospensiva di cui al sub 1.
Inoltre, al solo fine di consentire l'ordinato svolgimento del processo e impregiudicata ogni decisione nel proseguo, non essendo tale decisione definitiva sull'istanza cautelare, sospendeva medio tempore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice non concedeva memorie ulteriori, considerato che le parti disponevano delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 26.1.2024, parte convenuta opposta si richiamava alla comparsa di costituzione e risposta e svolgeva talune considerazioni, per ribadire i concetti ivi espressi.
In particolare, il opposto eccepiva: CP_1
- la contraddittorietà dell'opposizione e la strumentalità del disconoscimento della sottoscrizione degli assegni, relativamente al quale, comunque, insisteva per la verificazione richiesta;
- che non concesse alcun mutuo, non prestò alcunché, e non pretese la consegna degli CP_1 assegni a fine gioco a titolo rimborso delle fiches perdute” e che gli assegni sarebbero stati il pagamento per la compravendita di gettoni da gioco.
La società si riservava poi di formulare capitoli di prova anche con riguardo alla circostanza che il sig. sarebbe stato un giocatore di chemin de fer e sulla sua partecipazione a tale gioco anche Pt_1 nei giorni di emissione degli assegni azionati.
Ne rammentava anche il funzionamento e la propria estraneità al gioco.
Preso atto del provvedimento con cui medio tempore il Giudice aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la convenuta insisteva comunque per il rigetto dell'istanza di sospensione attorea e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 15.2.2024, dedotti il mancato deposito della prima memoria attorea e le relative conseguenze processuali, parte convenuta opposta si richiamava ai propri atti.
Avverso le doglianze attoree, la convenuta ribadiva che il proprio credito deriverebbe dal mancato pagamento del corrispettivo della compravendita di gettoni (fiches) mentre non sussisterebbe alcun debito di gioco.
Ribadiva altresì che non sarebbe stata integrata la fattispecie ex art. 1933 c.c.
considerato che
il sig.
5 avrebbe giocato a con la conseguenza che “anche a voler, in astratto, seguire Pt_1 Persona_2 la tesi avversaria che fa nascere il debito di gioco dal mancato pagamento dei gettoni, non potrebbe comunque configurarsi un 'debito di gioco' con , che non incamera nessuna CP_1 vincita nel gioco dello . Persona_2
Sul punto, inoltre, la società eccepiva che nulla sarebbe stato dedotto nell'opposizione circa l'eventuale gioco a cui il sig. attore avrebbe destinato i gettoni e che, anche ipotizzando la perdita degli stessi al gioco, tanto non avrebbe rappresentato un vantaggio per Controparte_1
considerato lo specifico funzionamento del menzionato chemin de fer.
[...]
Ancora, a tal riguardo, l'opposta deduceva che “Pur non essendovi tenuto, , stante CP_1
l'eccezione avversaria, ha comunque effettuato le dovute verifiche e conferma che in occasione dell'emissione dei due assegni in questione il sig. partecipò a detto gioco di e, Pt_1 Persona_2 precisate le date degli accessi di interesse e gli assegni bancari emessi, depositava documentazione per comprovare la partecipazione del sig. attore al gioco del chemin . Per_2
Sulle istanze istruttorie, insisteva per l'accoglimento della propria istanza di Controparte_1 verificazione della sottoscrizione disconosciuta e, ai fini di cui all'art. 216 c.p.c., insisteva anche per le istanze di prova testimoniale e per l'istanza di c.t.u. grafica specificate nella memoria in parola.
Chiedeva inoltre l'autorizzazione al deposito degli originali degli assegni.
Inoltre, l'opposta precisava taluni capitoli di prova testimoniale concernenti l'accesso al casinò,
l'emissione degli assegni bancari azionati nel monitorio e la partecipazione del sig. alle partite Pt_1 di Persona_2
concludeva chiedendo l'ammissione alla prova contraria sugli CP_1 Controparte_1 eventuali capitoli di prova attorei e riservandosi la replica alle difese avversarie, l'ulteriore deposito documentale e la formulazione di istanze istruttorie a prova contraria.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 17.2.2024, fermo restando il disconoscimento della sottoscrizione degli assegni, parte attrice opponente eccepiva che, pur dichiarandosi estraneo al gioco, sarebbe in possesso di titoli riferiti Controparte_1 al sig. e li avrebbe azionati in giudizio. Pt_1
Ancora, ipotizzando di sostenere la c.d. tesi della “estraneità” dell'opposta al gioco, l'attore si doleva dell'incomprensibilità della circostanza per cui egli “non avrebbe dovuto “regolare i conti” con i giocatori vincenti e consegnare a questi ultimi i titoli, invece di essere obbligato a rilasciare assegni a persone fisiche, chiaramente riconducibili per vincoli di subordinazione-collaborazione all'opposto ”. CP_1
Il sig. opponente insisteva pertanto nel sostenere il coinvolgimento nel gioco di e la CP_1 dazione della provvista (le fiches) a titolo di mutuo per la propria partecipazione al gioco d'azzardo
6 presso la sede della convenuta, deducendo che “il , anche se autorizzato dalla legge, che CP_1 presta fiches al giocatore che paga con assegni scoperti, non ha diritto di ricevere indietro la somma concessa a mutuo”.
A supporto delle proprie doglianze in punto di applicabilità dell'art. 1933 c.c. provvedeva a citare giurisprudenza di merito e di legittimità.
Quindi, ribadite le proprie doglianze circa l'illiceità della causa ex art. 1343 c.c., parte opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate dal . CP_1
A tal riguardo, contestava altresì l'opportunità di richiamare eventuali novazioni ex artt. 1230 ss c.c.
o ricognizioni ex art. 1988 c.c., sempre in considerazione della mancanza di una valida e lecita obbligazione giuridica da “novare” e/o da “riconoscere”.
Ribadita la sussistenza dei requisiti ex art. 649 c.p.c., il sig. opponente insisteva per la conferma della già disposta sospensiva del decreto ingiuntivo opposto.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 21.2.2024, parte opponente contestava le avverse istanze istruttorie di prova orale, ritenendo ininfluenti ai fini del giudizio le circostanze precisate nei relativi capitoli.
Ripercorse poi le proprie doglianze, l'attore insisteva per la conferma della già disposta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 23.2.2024, parte convenuta opposta eccepiva innanzitutto la tardività del deposito della seconda memoria attorea e, ritenendola inammissibile, chiedeva non ne venisse tenuto conto ai fini del decidere.
Senza con ciò implicare accettazione del contraddittorio sul contenuto della menzionata memoria, la società opposta contestava comunque le argomentazioni ivi dedotte e svolgeva le seguenti considerazioni:
- “Innanzitutto, è inutile ribadire che non ha effettuato alcun prestito, tanto meno un CP_1 prestito con” assegni scoperti” (!); bensì' ha venduto gettoni da gioco accettando che il relativo pagamento avvenisse con assegni bancari”;
- escludeva la riferibilità degli assegni a debiti di gioco, atteso che sarebbero invece riconducibili al mero ricevimento di fiches, integrando il prezzo per tale compravendita;
- evidenziava la mancata contestazione dell'attore circa la dedotta partecipazione a chemin Per_2 gioco relativamente a cui parte convenuta ribadiva la propria estraneità;
- sosteneva la correttezza dell'emissione degli assegni bancari in proprio favore e contestava le allegazioni attoree concernenti il coinvolgimento degli altri partecipanti al gioco assieme all'odierno opponente;
7 - ribadiva la legittima intestazione degli assegni al “Direttore giochi di - Controparte_1 dott. in nome e per conto della casa da gioco, asserendo che si tratterebbe Persona_1 unicamente dell'intestazione dei titoli a un dipendente che avrebbe agito per la società, nella consapevolezza del sig. della qualifica di costui. Pt_1
proseguiva quindi replicando alla giurisprudenza citata dall'attore, CP_1 Controparte_1 anche mediante dimissione di ulteriori pronunce a corroborare la propria difesa.
Insisteva, dunque, nel ritenere che “ non ha in alcun modo assunto il rischio del risultato del CP_1 gioco e non era in 'antagonismo' con il giocatore”.
Svolte talune specificazioni della difesa assunta, l'opposta eccepiva essere “assolutamente fondamentale la prova della destinazione ad un particolare gioco che veda antagonista il e CP_1 che da tale gioco l'acquirente dei gettoni ne sia uscito sconfitto” e, richiamando dottrina e giurisprudenza a supporto delle proprie allegazioni, argomentava altresì sull'assunto che le fiches all'interno della casa da gioco varrebbero quale denaro contante.
Concludeva sul punto rappresentando che l'acquisto di gettoni non implicherebbe che l'acquirente li abbia giocati e persi, nonché come il relativo onere probatorio incomberebbe su parte opponente, considerate le doglianze svolte, concernenti il debito di gioco e la soccombenza a un gioco che lo avrebbe visto contrapposto al . CP_1
di rammentava poi i chiarimenti resi circa la destinazione dei gettoni da gioco CP_1 CP_1 acquistati dal sig. e le istanze istruttorie formulate per provarne l'accesso alla casa da gioco e Pt_1 la partecipazione alle partite di chemin de fer.
A tal riguardo rammentava che, anche aderendo alle prospettazioni attoree, il chemin de fer sarebbe un gioco che vede come antagonisti unicamente i giocatori e non il ed evidenziava che la CP_1 circostanza relativa alla specifica destinazione dei gettoni non sarebbe stata contestata dal sig. attore.
Quanto alla sospensiva, parte opposta deduceva l'insussistenza dei presupposti per la conferma di quanto già disposto, considerato che la ricostruzione dei fatti, “documentata da Controparte_1
e non contestata da parte opponente”, suffragherebbe la fondatezza della propria
[...] pretesa, volta a ottenere il corrispettivo per i gettoni da gioco.
Richiamando l'avversa seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opposta evidenziava anche che l'opponente non avrebbe formulato alcuna istanza istruttoria.
Infine, pur rappresentando la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. di “i fatti dedotti da
[...]
- e quindi la destinazione da parte del sig. delle fiches acquistate al Controparte_1 Pt_1 gioco dello , insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie (istanza di Persona_2 verificazione della sottoscrizione degli assegni, prova per testi e c.t.u. grafica) e delle rassegnate
8 conclusioni.
All'udienza del 7.3.2024, l'avvocato di parte attrice opponente si riportava alle eccezioni e alle difese già formulate nell'atto di opposizione e nella memoria da ultimo depositata e, in particolare, ribadiva l'eccezione di disconoscimento di ogni sottoscrizione riferita al sig. dei titoli Parte_1 posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Si opponeva ad ogni richiesta istruttoria avversaria in quanto inammissibile, inconferente e infondata.
L'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione di pronta soluzione o fondata su prova scritta.
Laddove il Giudice non avesse ritenuto già provati i fatti, insisteva per la verificazione e per tutti i mezzi istruttori richiesti e contestava le argomentazioni avversarie.
Il Giudice si riservava.
Con deposito di pari data, parte opposta dimetteva copia della procura notarile in favore del dott.
, atteso che, a fronte della partecipazione all'udienza di quest'ultimo, quale Persona_3 funzionario del Casinò autorizzato ad assistervi giusta procura esibita in tale sede, la società CP_1 di era stata invitata dal Giudice al deposito telematico della procura. CP_1
Con ordinanza del 22.8.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice asseriva:
- che il disconoscimento non trova riscontri nelle allegazioni e nei documenti agli atti e che non viene meglio contestualizzato, non venendo peraltro negato il gioco nelle strutture di parte opposta;
- che l'intestazione dell'assegno non integrerebbe circostanza con rilievo formale visto che il signore comunque avrebbe l'obbligo di ritrasferire le somme come mandatario e quindi il mandante avrebbe azione diretta contro il debitore, vista la procura agli atti;
- che parte opponente non illustra a quale gioco avrebbe giocato per comprendere eventuali partecipazioni dell'eventuale mutuante al medesimo gioco cui sarebbe stato finalizzato l'asserito prestito.
Ciò considerato, il Giudice revocava il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione e rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c..
Fissava poi udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Il 24.6.2025, parte convenuta opposta depositava nota di precisazione delle conclusioni allegandovi altresì la nota spese del proprio difensore.
All'udienza del 26.6.2025, l'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione e precisava le proprie conclusioni.
Produceva in formato cartaceo precedenti di questo Tribunale e della Corte di Appello di Venezia.
9 Il Giudice si ritirava in camera di consiglio, secondo la normativa della riforma Cartabia.
Orbene, anticipando le conclusioni l'opposizione va rigettata.
Si ritiene innanzitutto opportuno richiamare l'ordinanza del 22.8.2024 con la quale si è già preso posizione su talune doglianze dell'opponente, quali il disconoscimento della sottoscrizione e l'intestazione degli assegni bancari.
Per quanto concerne poi il credito dell'opposta e l'eccepita carenza di azione a relativa tutela, valga quanto segue.
Guardando innanzitutto alla sussistenza della pretesa fatta valere da Controparte_1
(che ha posizione sostanziale di attrice), corrisponde al vero che, sin dal procedimento monitorio, abbia dichiarato di agire in virtù dell'azione causale sottesa agli assegni che sarebbero pertanto valsi quale promessa di pagamento.
Il sig. attore eccepisce l'integrazione dell'ipotesi prevista dall'art. 1933 c.c..
Si duole dell'emissione dei menzionati assegni per debiti di gioco e non, invece, come allegato dalla convenuta, per la compravendita di gettoni (fiches).
Invocata la carenza di azione, però, l'attore doveva provare la propria partecipazione al gioco e la perdita in quello stesso contesto, onde far comprendere quale sia il debito (o i debiti) di gioco alla base del pagamento a mezzo assegno.
L'onere probatorio non è stato assolto.
Gli atti dell'opponente risultano carenti sotto profilo delle allegazioni (p.e. sulle partite giocate) e inadeguati sotto profilo probatorio.
Si noti infatti che l'attore non avanza alcuna istanza di prova costituenda e che la documentazione
“istruttoria” prodotta si limita a un precedente di merito, peraltro tempestivamente contestato dalla convenuta che ha eccepito come tale “decisione, impugnata avanti alla Corte d'Appello di Torino, è stata oggetto di riforma proprio con riguardo all'assegno emesso a titolo di corrispettivo dell'acquisto di fiches”, depositando la pronuncia d'appello sub doc. 5.
La società convenuta, a contrario, argomenta in maniera chiara e coerente in favore della propria ricostruzione del rapporto con l'attore (si noti, comunque, che la conclusione di un contratto tra le parti risulta pacifica) e sulla tipologia di partite a cui il sig. attore avrebbe preso parte presso la casa da gioco.
Le allegazioni dell'opposta sono suffragate dalla produzione documentale nonché rese oggetto della prova testimoniale richiesta, di cui, comunque, vista la dialettica processuale non è stata ritenuta necessaria l'assunzione, anche considerata l'assenza di verosimili e circostanziate ricostruzioni fattuali alternative.
Infatti, il sig. opponente non contesta le allegazioni di secondo cui egli avrebbe Controparte_1
10 giocato a un gioco al quale la casa da gioco resta estranea, limitandosi unicamente a Persona_2 fornire le strutture e il supporto tecnico ai giocatori e percependo una remunerazione per il servizio reso.
Il titolo (compravendita o mutuo) in virtù del quale la società convenuta ha fornito all'attore i mezzi per prendervi parte dà quindi vita a un rapporto autonomo ed estraneo all'eventuale debito di gioco che quest'ultimo potrebbe aver contratto con altri giocatori.
Tanto premesso, l'asserzione attorea secondo cui il “prestito delle fiches” avrebbe avuto quale unica ragion d'essere la sua partecipazione al gioco non è di per sé sola sufficiente a configurare il collegamento funzionale all'attuazione del gioco, inteso come diretto interesse del Casinò a favorire la partecipazione al gioco del signore.
Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto legale della soluti retentio)”; affinché il prestito di denaro – o di fiches – possa essere ricondotto alla posta di gioco, “occorre piuttosto che il mutuante venga in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)” (così Cass.
17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019). Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stessa
“per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco
d'azzardo”, ma che “per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di giuoco”, “essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate” (ancora Cass. 17686/2019)” (così l'ordinanza n. 26646/2023 e v. pure il precedente di questo Tribunale n. 3776/2024, già citato da parte convenuta).
Insomma, dagli atti emerge con ragionevole fondatezza che il signore non ha scommesso contro il
, maturando un debito (per parafrasare la giurisprudenza di legittimità in materia) ma, più CP_1 semplicemente, ha ricevuto fiches e utilizzato come mezzo di pagamento assegni insoluti.
La mera difformità nella qualificazione del contratto rispetto a quella addotta dal appare CP_1 dunque irrilevante per i fini dell'attore, non essendo comunque ravvisabili addentellati per l'eccepita illiceità ex art. 1343 c.c. e, in ogni caso, considerato quanto segue.
11 Si ragiona, infatti, di compravendita o di mutuo.
La compravendita, per definizione, prevede il trasferimento del diritto su una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.
Il mutuo, invece, prevede la consegna di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili verso la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità.
E' evidente che, nel contesto in parola, i gettoni da gioco rappresentano senz'altro un bene fungibile.
L'attore non contesta il ricevimento delle fiches.
E' inoltre pacifico che il mai abbia anche solo alluso ad interessi diversi rispetto a quelli CP_1 legali, richiesti nel procedimento monitorio dalla data della scadenza dei titoli al saldo, non a titolo di integrazione del corrispettivo di un finanziamento bensì quale sanzione per il ritardo di un pagamento.
Risulta quindi ragionevolmente fondato l'inquadramento quale compravendita, come allegato dall'odierna opposta.
Non risulta infine contestato il quantum del credito vantato dal (che nel monitorio veniva CP_1 quantificato sulla base dei due assegni e poi ridotto in considerazione del pagamento di “un acconto di € 10.000,00”).
Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La nota spese depositata il 24.6.2025 da parte convenuta opposta è congrua, considerato lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 parametrato al valore di causa, la liquidazione di tutte le fasi di giudizio e l'adozione dei valori medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14935/2023:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654
c.p.c.;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta, le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.7.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 14935/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Iansiti Girolamo;
Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. De Poli Filippo;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1443/2023 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente non è comparso all'udienza fissata per discussione orale.
Si riportano le conclusioni di cui alla terza memoria istruttoria:
“Per tutti i motivi innanzi esposti, l'opponente riporta le conclusioni già rassegnate confidando che
l'O.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed inammissibile richiesta istruttoria, confermata la disposta sospensione, voglia accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo de quo e vittoris di spese e competenze del giudizio con maggiorazione per cassa avvocati ed iva ed attribuzione”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 26.6.2025 ha concluso “come da note di pc depositata con allegata nota spese” di cui si riportano le conclusioni nel merito ivi precisate:
“Nel merito: Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. con l'atto Parte_1 notificato il 6/10/2023, nonché tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni dallo stesso formulate in via principale ed in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa dei propri atti e comunque non provate, e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1443/2023, RG 9849/2023 del Tribunale Ordinario di Venezia,
1 Giudice dott. Paolo Filippone, e/o comunque condannarsi, per tutti i motivi svolti nei propri atti, il sig. a corrispondere a la somma di € 70.010,33 oltre Parte_1 Controparte_1 agli interessi legali dal dovuto alla data del deposito della domanda giudiziale e, successivamente, fino al saldo, gli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., previo, solo in quanto ritenuto necessario,
l'accertamento dei fatti di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 9849/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierno attore il pagamento della somma di € 70.010,33, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, allegava l'acquisto di gettoni da gioco Controparte_1 da parte del sig. a fronte dell'emissione di due assegni bancari intestati a un dipendente Parte_1 della società convenuta, autorizzato mediante procura a rendersi intestatario di titoli e a svolgere ogni attività inerente e/o connessa.
Poiché gli assegni sarebbero rimasti insoluti e nessun effetto avrebbe sortito il sollecito di pagamento trasmesso al sig. l'odierna opposta avrebbe esercitato l'azione causale Pt_1 avvalendosi degli assegni bancari quali promessa di pagamento, come prova scritta del proprio credito, insistendo per il recupero coattivo del credito e per la concessione dell'esecuzione provvisoria del relativo decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione datato 6.10.2023, il sig. deduceva l'infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria della società opposta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'esecutività, eccependo, innanzitutto, che la sottoscrizione sugli assegni bancari sarebbe apocrifa e provvedendo al relativo disconoscimento.
In secondo luogo, premesso che gli assegni bancari sarebbero stati emessi nel 2017 in favore del sig. , l'opponente deduceva che, considerato il decorso di oltre sei mesi dal mancato Persona_1 pagamento, il soggetto legittimato all'azione di recupero del credito sarebbe il signore e non CP_1 di che gli avrebbe rilasciato la procura. CP_1
Sull'irregolarità degli assegni bancari, oltre alla sottoscrizione, l'opponente evidenziava che non risulterebbero “protestati” dalla su cui sarebbero stati tratti e deduceva, pertanto, la CP_2 mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato nel monitorio.
Nel merito della propria opposizione, il sig. attore deduceva che, “al solo fine di far partecipare il al gioco d'azzardo che si svolgeva nel proprio Casinò”, l'odierna opposta gli avrebbe Pt_1 concesso a mutuo la provvista (“rectius prestò le fiches”).
Più precisamente, allegava che avrebbe preteso la consegna degli assegni al Controparte_1
2 termine del gioco a titolo di rimborso delle fiches perse dal giocatore e incamerate dalla casa da gioco.
L'attore, pertanto, dimettendo giurisprudenza sul punto, argomentava circa l'estendibilità della disciplina dell'art. 1933 c.c. a fattispecie ove le dazioni di denaro e di fiches sarebbero funzionalmente connesse all'attuazione del gioco.
Così delineata la fattispecie de qua, l'opponente deduceva che “un Casinò, anche se autorizzato dalla legge, non ha alcun diritto di ricevere indietro la somma concessa a mutuo dal soggetto che abbia eventualmente emesso gli assegni in pagamento del debito, derivante proprio dalla perdita al gioco”.
Ancora, qualificato il rapporto come “obbligazioni naturali - anzi con finalità illecite e nulle”,
l'opponente eccepiva la mancanza di causa lecita ex art. 1343 c.c. (“anzi MUTUO PER CP_3
FINALITA' ILLECITE, GIURIDICAMENTE NON TUTELATE NE' TUTELABILI”) insistendo per l'infondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
Il sig. attore concludeva proponendo istanza di sospensione dell'esecutività ex art. 649 c.p.c., eccependo: l'inidoneità dei titoli azionati da e l'insussistenza delle sue ragioni Controparte_1 creditorie;
l'esistenza dei gravi motivi, atteso che egli sarebbe il garante degli affidamenti concessi da Banche alla società di cui ricoprirebbe il ruolo di amministratore unico e di socio di maggioranza e che, pertanto, a fronte di iscrizione ipotecaria e/o di procedura esecutiva, gli anzidetti affidamenti bancari potrebbero essere revocati;
che dalla forma legale dell'opposta (“società a responsabilità limitata”) deriverebbero “problematiche connesse ad una successiva azione di restituzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2023, si costituiva Controparte_1 ripercorrendo innanzitutto il procedimento monitorio e le doglianze dell'odierno
[...] opponente.
A replica delle contestazioni attoree sugli assegni azionati, parte convenuta eccepiva la contraddittorietà del disconoscimento della sottoscrizione rispetto alla doglianza in punto di sussistenza di un debito di gioco.
Precisato poi che il sig. avrebbe emesso gli anzidetti assegni in occasione di accessi presso Pt_1 sale da gioco a ottenendo in cambio gettoni da gioco di pari importo, il convenuto CP_1 CP_1 dichiarava di avvalersi delle scritture disconosciute e, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., formulava istanza di verificazione della sottoscrizione degli assegni, precisando altresì le scritture di comparazione.
Sempre a tal fine, la società opposta chiedeva l'ammissione alla prova per testi sui capitoli di prova precisati e l'autorizzazione al deposito degli originali dei due assegni.
Sulle conseguenze del decorso del termine semestrale per l'esercizio dell'azione cambiaria, parte opposta rappresentava che, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'azione avrebbe trovato
3 giustificazione nel rapporto sottostante, ovverosia nella compravendita di gettoni da gioco.
Evidenziava, a tal riguardo, che l'azione non sarebbe sottoposta al termine semestrale ex art. 75
R.D. 1736/1933 per l'esercizio del regresso da parte del portatore del titolo.
Inoltre, la società convenuta deduceva che ella sarebbe titolare del credito portato dal titolo, azionato come promessa di pagamento, nonché che il sig. avrebbe saputo che il sig. Pt_1 intestatario degli assegni avrebbe agito in nome e per conto della società , venditrice dei CP_1 gettoni.
A replica dell'eccepita irregolarità degli assegni, parte convenuta osservava che, comunque, trattandosi di un'azione causale, non fondata sugli assegni in quanto titoli, la promessa di pagamento sarebbe stata idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne poi l'applicabilità dell'art. 1933 c.c., l'opposta qualificava il rapporto negoziale quale compravendita di gettoni da gioco contro il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, contestando la ricostruzione attorea relativa alla concessione di un mutuo e alla consegna dei titoli quale rimborso di fiches perse al gioco.
Provvedeva poi a contestare la giurisprudenza citata dall'opponente, dolendosi che il presupposto attoreo sarebbe errato, non sussistendo un debito di gioco bensì il mancato pagamento del prezzo di una compravendita.
Sul punto, parte convenuta argomentava sulle tipologie di giochi che si terrebbero all'interno della casa da gioco e precisava che il sig. avrebbe giocato esclusivamente a Pt_1 Persona_2
L'opposta chiariva che tale gioco si svolgerebbe solo tra giocatori.
La convenuta, invece, si limiterebbe a mettere a disposizione i tavoli da gioco, a prestare assistenza e a controllare la correttezza della partita, percependo, per tale servizio, una percentuale sulla vincita.
Pertanto, pur non contestando la destinazione dei gettoni al gioco, parte convenuta contestava la ricostruzione attorea circa il pagamento di un debito di gioco e replicava ai precedenti giurisprudenziali richiamati dall'opponente, dimettendone di ulteriori, a supporto delle proprie ragioni.
Ultimate le repliche in punto di applicabilità dell'art. 1933 c.c., parte opposta adduceva l'infondatezza del richiamo all'art. 1343 c.c., atteso che la fattispecie de qua concernerebbe una compravendita di gettoni da gioco con una controparte contrattuale autorizzata all'esercizio del gioco d'azzardo. concludeva replicando all'istanza di sospensione proposta ex Controparte_1 art. 649 c.p.c. dall'attore, allegando: di non aver avviato alcuna azione esecutiva;
l'insussistenza dell'ipotesi ex art. 1933 c.c., di una concessione di mutuo o di una causa illecita;
l'infondatezza
4 delle ragioni attoree addotte a giustificare il periculum; l'erronea indicazione della propria natura giuridica (s.r.l. anziché, come corretto, s.p.a.) e, comunque, l'inconferenza di una simile eccezione;
la non impugnabilità dell'ordinanza che dispone sull'esecuzione e le relative conseguenze sul soddisfacimento del proprio credito.
Con decreto del 27.12.2023, visto l'art. 171 bis c.p.c., il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti, anche ai fini della discussione della sospensiva di cui al sub 1.
Inoltre, al solo fine di consentire l'ordinato svolgimento del processo e impregiudicata ogni decisione nel proseguo, non essendo tale decisione definitiva sull'istanza cautelare, sospendeva medio tempore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice non concedeva memorie ulteriori, considerato che le parti disponevano delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 26.1.2024, parte convenuta opposta si richiamava alla comparsa di costituzione e risposta e svolgeva talune considerazioni, per ribadire i concetti ivi espressi.
In particolare, il opposto eccepiva: CP_1
- la contraddittorietà dell'opposizione e la strumentalità del disconoscimento della sottoscrizione degli assegni, relativamente al quale, comunque, insisteva per la verificazione richiesta;
- che non concesse alcun mutuo, non prestò alcunché, e non pretese la consegna degli CP_1 assegni a fine gioco a titolo rimborso delle fiches perdute” e che gli assegni sarebbero stati il pagamento per la compravendita di gettoni da gioco.
La società si riservava poi di formulare capitoli di prova anche con riguardo alla circostanza che il sig. sarebbe stato un giocatore di chemin de fer e sulla sua partecipazione a tale gioco anche Pt_1 nei giorni di emissione degli assegni azionati.
Ne rammentava anche il funzionamento e la propria estraneità al gioco.
Preso atto del provvedimento con cui medio tempore il Giudice aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la convenuta insisteva comunque per il rigetto dell'istanza di sospensione attorea e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 15.2.2024, dedotti il mancato deposito della prima memoria attorea e le relative conseguenze processuali, parte convenuta opposta si richiamava ai propri atti.
Avverso le doglianze attoree, la convenuta ribadiva che il proprio credito deriverebbe dal mancato pagamento del corrispettivo della compravendita di gettoni (fiches) mentre non sussisterebbe alcun debito di gioco.
Ribadiva altresì che non sarebbe stata integrata la fattispecie ex art. 1933 c.c.
considerato che
il sig.
5 avrebbe giocato a con la conseguenza che “anche a voler, in astratto, seguire Pt_1 Persona_2 la tesi avversaria che fa nascere il debito di gioco dal mancato pagamento dei gettoni, non potrebbe comunque configurarsi un 'debito di gioco' con , che non incamera nessuna CP_1 vincita nel gioco dello . Persona_2
Sul punto, inoltre, la società eccepiva che nulla sarebbe stato dedotto nell'opposizione circa l'eventuale gioco a cui il sig. attore avrebbe destinato i gettoni e che, anche ipotizzando la perdita degli stessi al gioco, tanto non avrebbe rappresentato un vantaggio per Controparte_1
considerato lo specifico funzionamento del menzionato chemin de fer.
[...]
Ancora, a tal riguardo, l'opposta deduceva che “Pur non essendovi tenuto, , stante CP_1
l'eccezione avversaria, ha comunque effettuato le dovute verifiche e conferma che in occasione dell'emissione dei due assegni in questione il sig. partecipò a detto gioco di e, Pt_1 Persona_2 precisate le date degli accessi di interesse e gli assegni bancari emessi, depositava documentazione per comprovare la partecipazione del sig. attore al gioco del chemin . Per_2
Sulle istanze istruttorie, insisteva per l'accoglimento della propria istanza di Controparte_1 verificazione della sottoscrizione disconosciuta e, ai fini di cui all'art. 216 c.p.c., insisteva anche per le istanze di prova testimoniale e per l'istanza di c.t.u. grafica specificate nella memoria in parola.
Chiedeva inoltre l'autorizzazione al deposito degli originali degli assegni.
Inoltre, l'opposta precisava taluni capitoli di prova testimoniale concernenti l'accesso al casinò,
l'emissione degli assegni bancari azionati nel monitorio e la partecipazione del sig. alle partite Pt_1 di Persona_2
concludeva chiedendo l'ammissione alla prova contraria sugli CP_1 Controparte_1 eventuali capitoli di prova attorei e riservandosi la replica alle difese avversarie, l'ulteriore deposito documentale e la formulazione di istanze istruttorie a prova contraria.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 17.2.2024, fermo restando il disconoscimento della sottoscrizione degli assegni, parte attrice opponente eccepiva che, pur dichiarandosi estraneo al gioco, sarebbe in possesso di titoli riferiti Controparte_1 al sig. e li avrebbe azionati in giudizio. Pt_1
Ancora, ipotizzando di sostenere la c.d. tesi della “estraneità” dell'opposta al gioco, l'attore si doleva dell'incomprensibilità della circostanza per cui egli “non avrebbe dovuto “regolare i conti” con i giocatori vincenti e consegnare a questi ultimi i titoli, invece di essere obbligato a rilasciare assegni a persone fisiche, chiaramente riconducibili per vincoli di subordinazione-collaborazione all'opposto ”. CP_1
Il sig. opponente insisteva pertanto nel sostenere il coinvolgimento nel gioco di e la CP_1 dazione della provvista (le fiches) a titolo di mutuo per la propria partecipazione al gioco d'azzardo
6 presso la sede della convenuta, deducendo che “il , anche se autorizzato dalla legge, che CP_1 presta fiches al giocatore che paga con assegni scoperti, non ha diritto di ricevere indietro la somma concessa a mutuo”.
A supporto delle proprie doglianze in punto di applicabilità dell'art. 1933 c.c. provvedeva a citare giurisprudenza di merito e di legittimità.
Quindi, ribadite le proprie doglianze circa l'illiceità della causa ex art. 1343 c.c., parte opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate dal . CP_1
A tal riguardo, contestava altresì l'opportunità di richiamare eventuali novazioni ex artt. 1230 ss c.c.
o ricognizioni ex art. 1988 c.c., sempre in considerazione della mancanza di una valida e lecita obbligazione giuridica da “novare” e/o da “riconoscere”.
Ribadita la sussistenza dei requisiti ex art. 649 c.p.c., il sig. opponente insisteva per la conferma della già disposta sospensiva del decreto ingiuntivo opposto.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 21.2.2024, parte opponente contestava le avverse istanze istruttorie di prova orale, ritenendo ininfluenti ai fini del giudizio le circostanze precisate nei relativi capitoli.
Ripercorse poi le proprie doglianze, l'attore insisteva per la conferma della già disposta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 23.2.2024, parte convenuta opposta eccepiva innanzitutto la tardività del deposito della seconda memoria attorea e, ritenendola inammissibile, chiedeva non ne venisse tenuto conto ai fini del decidere.
Senza con ciò implicare accettazione del contraddittorio sul contenuto della menzionata memoria, la società opposta contestava comunque le argomentazioni ivi dedotte e svolgeva le seguenti considerazioni:
- “Innanzitutto, è inutile ribadire che non ha effettuato alcun prestito, tanto meno un CP_1 prestito con” assegni scoperti” (!); bensì' ha venduto gettoni da gioco accettando che il relativo pagamento avvenisse con assegni bancari”;
- escludeva la riferibilità degli assegni a debiti di gioco, atteso che sarebbero invece riconducibili al mero ricevimento di fiches, integrando il prezzo per tale compravendita;
- evidenziava la mancata contestazione dell'attore circa la dedotta partecipazione a chemin Per_2 gioco relativamente a cui parte convenuta ribadiva la propria estraneità;
- sosteneva la correttezza dell'emissione degli assegni bancari in proprio favore e contestava le allegazioni attoree concernenti il coinvolgimento degli altri partecipanti al gioco assieme all'odierno opponente;
7 - ribadiva la legittima intestazione degli assegni al “Direttore giochi di - Controparte_1 dott. in nome e per conto della casa da gioco, asserendo che si tratterebbe Persona_1 unicamente dell'intestazione dei titoli a un dipendente che avrebbe agito per la società, nella consapevolezza del sig. della qualifica di costui. Pt_1
proseguiva quindi replicando alla giurisprudenza citata dall'attore, CP_1 Controparte_1 anche mediante dimissione di ulteriori pronunce a corroborare la propria difesa.
Insisteva, dunque, nel ritenere che “ non ha in alcun modo assunto il rischio del risultato del CP_1 gioco e non era in 'antagonismo' con il giocatore”.
Svolte talune specificazioni della difesa assunta, l'opposta eccepiva essere “assolutamente fondamentale la prova della destinazione ad un particolare gioco che veda antagonista il e CP_1 che da tale gioco l'acquirente dei gettoni ne sia uscito sconfitto” e, richiamando dottrina e giurisprudenza a supporto delle proprie allegazioni, argomentava altresì sull'assunto che le fiches all'interno della casa da gioco varrebbero quale denaro contante.
Concludeva sul punto rappresentando che l'acquisto di gettoni non implicherebbe che l'acquirente li abbia giocati e persi, nonché come il relativo onere probatorio incomberebbe su parte opponente, considerate le doglianze svolte, concernenti il debito di gioco e la soccombenza a un gioco che lo avrebbe visto contrapposto al . CP_1
di rammentava poi i chiarimenti resi circa la destinazione dei gettoni da gioco CP_1 CP_1 acquistati dal sig. e le istanze istruttorie formulate per provarne l'accesso alla casa da gioco e Pt_1 la partecipazione alle partite di chemin de fer.
A tal riguardo rammentava che, anche aderendo alle prospettazioni attoree, il chemin de fer sarebbe un gioco che vede come antagonisti unicamente i giocatori e non il ed evidenziava che la CP_1 circostanza relativa alla specifica destinazione dei gettoni non sarebbe stata contestata dal sig. attore.
Quanto alla sospensiva, parte opposta deduceva l'insussistenza dei presupposti per la conferma di quanto già disposto, considerato che la ricostruzione dei fatti, “documentata da Controparte_1
e non contestata da parte opponente”, suffragherebbe la fondatezza della propria
[...] pretesa, volta a ottenere il corrispettivo per i gettoni da gioco.
Richiamando l'avversa seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opposta evidenziava anche che l'opponente non avrebbe formulato alcuna istanza istruttoria.
Infine, pur rappresentando la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. di “i fatti dedotti da
[...]
- e quindi la destinazione da parte del sig. delle fiches acquistate al Controparte_1 Pt_1 gioco dello , insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie (istanza di Persona_2 verificazione della sottoscrizione degli assegni, prova per testi e c.t.u. grafica) e delle rassegnate
8 conclusioni.
All'udienza del 7.3.2024, l'avvocato di parte attrice opponente si riportava alle eccezioni e alle difese già formulate nell'atto di opposizione e nella memoria da ultimo depositata e, in particolare, ribadiva l'eccezione di disconoscimento di ogni sottoscrizione riferita al sig. dei titoli Parte_1 posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Si opponeva ad ogni richiesta istruttoria avversaria in quanto inammissibile, inconferente e infondata.
L'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione di pronta soluzione o fondata su prova scritta.
Laddove il Giudice non avesse ritenuto già provati i fatti, insisteva per la verificazione e per tutti i mezzi istruttori richiesti e contestava le argomentazioni avversarie.
Il Giudice si riservava.
Con deposito di pari data, parte opposta dimetteva copia della procura notarile in favore del dott.
, atteso che, a fronte della partecipazione all'udienza di quest'ultimo, quale Persona_3 funzionario del Casinò autorizzato ad assistervi giusta procura esibita in tale sede, la società CP_1 di era stata invitata dal Giudice al deposito telematico della procura. CP_1
Con ordinanza del 22.8.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice asseriva:
- che il disconoscimento non trova riscontri nelle allegazioni e nei documenti agli atti e che non viene meglio contestualizzato, non venendo peraltro negato il gioco nelle strutture di parte opposta;
- che l'intestazione dell'assegno non integrerebbe circostanza con rilievo formale visto che il signore comunque avrebbe l'obbligo di ritrasferire le somme come mandatario e quindi il mandante avrebbe azione diretta contro il debitore, vista la procura agli atti;
- che parte opponente non illustra a quale gioco avrebbe giocato per comprendere eventuali partecipazioni dell'eventuale mutuante al medesimo gioco cui sarebbe stato finalizzato l'asserito prestito.
Ciò considerato, il Giudice revocava il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione e rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c..
Fissava poi udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Il 24.6.2025, parte convenuta opposta depositava nota di precisazione delle conclusioni allegandovi altresì la nota spese del proprio difensore.
All'udienza del 26.6.2025, l'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione e precisava le proprie conclusioni.
Produceva in formato cartaceo precedenti di questo Tribunale e della Corte di Appello di Venezia.
9 Il Giudice si ritirava in camera di consiglio, secondo la normativa della riforma Cartabia.
Orbene, anticipando le conclusioni l'opposizione va rigettata.
Si ritiene innanzitutto opportuno richiamare l'ordinanza del 22.8.2024 con la quale si è già preso posizione su talune doglianze dell'opponente, quali il disconoscimento della sottoscrizione e l'intestazione degli assegni bancari.
Per quanto concerne poi il credito dell'opposta e l'eccepita carenza di azione a relativa tutela, valga quanto segue.
Guardando innanzitutto alla sussistenza della pretesa fatta valere da Controparte_1
(che ha posizione sostanziale di attrice), corrisponde al vero che, sin dal procedimento monitorio, abbia dichiarato di agire in virtù dell'azione causale sottesa agli assegni che sarebbero pertanto valsi quale promessa di pagamento.
Il sig. attore eccepisce l'integrazione dell'ipotesi prevista dall'art. 1933 c.c..
Si duole dell'emissione dei menzionati assegni per debiti di gioco e non, invece, come allegato dalla convenuta, per la compravendita di gettoni (fiches).
Invocata la carenza di azione, però, l'attore doveva provare la propria partecipazione al gioco e la perdita in quello stesso contesto, onde far comprendere quale sia il debito (o i debiti) di gioco alla base del pagamento a mezzo assegno.
L'onere probatorio non è stato assolto.
Gli atti dell'opponente risultano carenti sotto profilo delle allegazioni (p.e. sulle partite giocate) e inadeguati sotto profilo probatorio.
Si noti infatti che l'attore non avanza alcuna istanza di prova costituenda e che la documentazione
“istruttoria” prodotta si limita a un precedente di merito, peraltro tempestivamente contestato dalla convenuta che ha eccepito come tale “decisione, impugnata avanti alla Corte d'Appello di Torino, è stata oggetto di riforma proprio con riguardo all'assegno emesso a titolo di corrispettivo dell'acquisto di fiches”, depositando la pronuncia d'appello sub doc. 5.
La società convenuta, a contrario, argomenta in maniera chiara e coerente in favore della propria ricostruzione del rapporto con l'attore (si noti, comunque, che la conclusione di un contratto tra le parti risulta pacifica) e sulla tipologia di partite a cui il sig. attore avrebbe preso parte presso la casa da gioco.
Le allegazioni dell'opposta sono suffragate dalla produzione documentale nonché rese oggetto della prova testimoniale richiesta, di cui, comunque, vista la dialettica processuale non è stata ritenuta necessaria l'assunzione, anche considerata l'assenza di verosimili e circostanziate ricostruzioni fattuali alternative.
Infatti, il sig. opponente non contesta le allegazioni di secondo cui egli avrebbe Controparte_1
10 giocato a un gioco al quale la casa da gioco resta estranea, limitandosi unicamente a Persona_2 fornire le strutture e il supporto tecnico ai giocatori e percependo una remunerazione per il servizio reso.
Il titolo (compravendita o mutuo) in virtù del quale la società convenuta ha fornito all'attore i mezzi per prendervi parte dà quindi vita a un rapporto autonomo ed estraneo all'eventuale debito di gioco che quest'ultimo potrebbe aver contratto con altri giocatori.
Tanto premesso, l'asserzione attorea secondo cui il “prestito delle fiches” avrebbe avuto quale unica ragion d'essere la sua partecipazione al gioco non è di per sé sola sufficiente a configurare il collegamento funzionale all'attuazione del gioco, inteso come diretto interesse del Casinò a favorire la partecipazione al gioco del signore.
Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto legale della soluti retentio)”; affinché il prestito di denaro – o di fiches – possa essere ricondotto alla posta di gioco, “occorre piuttosto che il mutuante venga in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)” (così Cass.
17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019). Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stessa
“per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco
d'azzardo”, ma che “per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di giuoco”, “essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate” (ancora Cass. 17686/2019)” (così l'ordinanza n. 26646/2023 e v. pure il precedente di questo Tribunale n. 3776/2024, già citato da parte convenuta).
Insomma, dagli atti emerge con ragionevole fondatezza che il signore non ha scommesso contro il
, maturando un debito (per parafrasare la giurisprudenza di legittimità in materia) ma, più CP_1 semplicemente, ha ricevuto fiches e utilizzato come mezzo di pagamento assegni insoluti.
La mera difformità nella qualificazione del contratto rispetto a quella addotta dal appare CP_1 dunque irrilevante per i fini dell'attore, non essendo comunque ravvisabili addentellati per l'eccepita illiceità ex art. 1343 c.c. e, in ogni caso, considerato quanto segue.
11 Si ragiona, infatti, di compravendita o di mutuo.
La compravendita, per definizione, prevede il trasferimento del diritto su una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.
Il mutuo, invece, prevede la consegna di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili verso la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità.
E' evidente che, nel contesto in parola, i gettoni da gioco rappresentano senz'altro un bene fungibile.
L'attore non contesta il ricevimento delle fiches.
E' inoltre pacifico che il mai abbia anche solo alluso ad interessi diversi rispetto a quelli CP_1 legali, richiesti nel procedimento monitorio dalla data della scadenza dei titoli al saldo, non a titolo di integrazione del corrispettivo di un finanziamento bensì quale sanzione per il ritardo di un pagamento.
Risulta quindi ragionevolmente fondato l'inquadramento quale compravendita, come allegato dall'odierna opposta.
Non risulta infine contestato il quantum del credito vantato dal (che nel monitorio veniva CP_1 quantificato sulla base dei due assegni e poi ridotto in considerazione del pagamento di “un acconto di € 10.000,00”).
Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La nota spese depositata il 24.6.2025 da parte convenuta opposta è congrua, considerato lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 parametrato al valore di causa, la liquidazione di tutte le fasi di giudizio e l'adozione dei valori medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14935/2023:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654
c.p.c.;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta, le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.7.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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