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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2247. Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato 1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Note all'art. 2247:
- Il testo dell' art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, e' il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.».
Note all'art. 2247:
- Il testo dell' art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, e' il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.».
Commentari • 2
- 1. Investimenti temporanei in società di capitali e partecipazioni “autoestinguibili”Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
Lo scritto esplora le caratteristiche e le condizioni di ammissibilità di partecipazioni sociali “autoestinguibili” nel diritto comune delle società di capitali. In coerenza con le origini della figura nella disciplina speciale delle società miste, l'indagine attribuisce rilievo centrale al collegamento funzionale della temporaneità della partecipazione sociale con la sottostante operazione finanziaria che la giustifica. In questa chiave si esclude la compatibilità di un'estinzione senza liquidazione di partecipazioni a termine con la causa lucrativa del contratto di società (ancor prima che per contrasto con il divieto del patto leonino), reputandosi invece ammissibile una condizione …
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Giurisprudenza • 4
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- ricorso cumulativo