Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2026, proposto da
IU RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza 1660/25 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. TA IO RO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con sentenza n. 1660/25 del 14 aprile 2025 dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 24.07.2025, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra IU RA a fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all’art. 1 co. 121 l. n.107/2015, per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., è stato condannato all’attribuzione della carta elettronica in suo favore per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Nonostante la notifica della sentenza in data 24.07.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra IU RA, con ricorso notificato in data 4 febbraio 2026, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1660/25 del 14 aprile 2025 dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 8 aprile 2026, ed ha successivamente depositato, in data 9 aprile 2026, una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ufficio VI - Ambito Territoriale di Catania, dalla quale risultava che “ parte ricorrente ha ricevuto l’attivazione del borsellino elettronico da parte del gestore SO il 18/03/2026 ”; ed ancora, che “ lo scrivente Ufficio con nota del 30/03/2026 prot. U n. 9981 (aveva) comunicato, all’Avvocato di parte ricorrente, l’avvenuta attivazione in data 18/03/2026 della card docente per la docente rappresentata, in esecuzione della sentenza n. 1660/2025, oggetto del ricorso al TAR per l’ottemperanza della medesima ”.
Il giorno 23/04/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui il difensore di parte ricorrente dichiarava essere avvenuta la integrale soddisfazione del credito azionato, così da determinare il venir meno di ogni interesse alla ulteriore coltivazione del presente giudizio da parte della ricorrente, salvo che per una pronuncia espressa del Collegio in punto di refusione delle spese di lite in proprio favore.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato invece a ciò replicava oralmente, chiedendo che le spese di lite venissero interamente compensate fra le parti.
Il Collegio, in ragione di quanto dichiarato in camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Poiché, come da documentazione versata in atti dalla Difesa Erariale, risulta che la parte ricorrente ha ricevuto l’attivazione del borsellino elettronico da parte del gestore SO (soltanto) il 18/03/2026, e che tale data è ampiamente posteriore a quella di avvio del presente giudizio (ovvero al 4 febbraio 2026), il Collegio condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo in applicazione analogica di quanto previsto dalla Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 al D.M. n. 55/2014 per le esecuzioni mobiliari, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 552,00 (cinquecentocinquantadue/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Fabio Ganci e Marco di Pietro, nella misura del 50% della relativa somma in favore di ciascuno di essi
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ZI, Presidente
TA IO RO IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| TA IO RO IN | DA ZI |
IL SEGRETARIO