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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6107/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emma Rosato e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Ventrone e con lo Controparte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2019, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di impiegata, alle dipendenze del sig.
, specializzato nell'attività di promotore e mediatore creditizio, Controparte_1
relativamente ai seguenti periodi: a) dal mese di gennaio 2012 al mese di giugno 2013, senza la sottoscrizione di alcun contratto di lavoro, a tempo pieno per 8 ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 400,00; b) dal mese di aprile 2016 al mese di maggio 2016 senza alcun contratto, svolgendo lavoro part-time per 4 ore giornaliere per 20 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 200,00;
c) dal luglio 2016 al 07.11.2016, svolgendo attività di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, senza contratto, percependo la retribuzione di euro 400,00 da luglio a ottobre 2016 ed euro
107,69 solo per il mese di novembre 2016; d) dal 08.11.2016 al 31.12.2017, con contratto part- time di 16 ore settimanali, svolgendo effettivamente 40 ore settimanali, percependo euro
400,00 mensili tranne che per il mese di gennaio 2017 per il quale percepiva euro 107,69; d) da gennaio 2018 al 05.02.2019, senza contratto per 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 550,00, tranne per mese di febbraio 2019 per il quale percepiva euro 105,77.
Specificava di essere stata licenziata oralmente nel mese di Febbraio 2019, “senza alcun motivo
e senza che gli venisse corrisposto il dovuto” (cfr. ricorso); lamentava, inoltre, di non aver percepito, alla data del licenziamento, differenze retributive, il TFR, il compenso per le ferie non godute e la tredicesima mensilità.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “- condannare il resistente Controparte_1 CP_1 nato a [...] il [...] e residente in S.Maria C.V. (CE) alla via Jan Palach
[...]
Central Park n.10, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in S,. alla via CP_2
AZ n.107 al pagamento in favore della Sig.ra della somma Parte_1 complessiva di € 62.140,63, a titolo di differenze retributive, compenso ferie non godute e TFR, così come analiticamente indicato negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge […] “, con vittoria di spese e con attribuzione.
Disposto il differimento della prima udienza a causa dell'emergenza pandemica da Covid-
19 ed instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 27.02.2021, si costituiva il sig.
, che eccepiva l'infondatezza del ricorso nonché l'intervenuta Controparte_1
prescrizione quinquennale delle avverse pretese in relazione agli anni 2012-2013 e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto di lavoro part-time con decorrenza al 08.11.2016 e che avrebbe rassegnato le sue dimissioni in data
30.12.2017 “adducendo di volersi dedicare ai preparativi del proprio matrimonio”, specificando che
“nel corso del mese di giugno 2018, difatti, la sig.ra contraeva matrimonio e, nei mesi Parte_1 successivi, si trasferiva in Vicenza per farvi ritorno presumibilmente a fine anno, allorquando il sig. le chiedeva la restituzione delle chiavi;
restituzione che – tuttavia – dopo molteplici CP_1
insistenze avveniva solo nel febbraio 2019” (cfr. memoria difensiva).
Circa gli orari osservati dalla ricorrente, dedotto il difetto allegativo da parte dell'istante sul punto, affermava che “la medesima veniva assunta con contratto part time di 16 ore settimanali da ripartire, in maniera flessibile, con un altro dipendente, secondo il seguente calendario: 4 ore lavorative di lunedì, 3 ore di martedì, 3 ore di mercoledì, 3 ore di giovedì, 3 ore di venerdì. Nella prassi, concordata la flessibilità dell'orario di lavoro con il datore, la sig.ra si gestiva Parte_1 liberamente e secondo le disponibilità del collega, tale e del datore in modo tale da Persona_1
garantire sempre la presenza di qualcuno in filiale” (cfr. memoria difensiva).
Specificava, inoltre, di aver corrisposto alla ricorrente importi superiori rispetto a quelli dedotti dalla ricorrente nonché il TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Negava, in ogni caso, di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la ricorrente in periodi antecedenti alla data del 08.11.2016, ovvero negli anni 2012-2013; per tali ragioni, dunque, contestava l'assunto attoreo in ordine all'assoggettamento della ricorrente al suo potere direttivo, gerarchico e disciplinare ed alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei periodi antecedenti, impugnando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano, innanzitutto, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente, nella qualità di impiegata, nei termini descritti in ricorso e nei periodi in esso indicato;
più specificamente, la lavoratrice deduce di aver lavorato alle dipendenze del sig. in una serie di CP_1
intervalli di tempo, ovvero dal gennaio 2012 al giugno 2013, dall'aprile 2016 al maggio 2016, dal luglio 2016 al 07.11.2016, dal luglio all'ottobre 2016, dal 08.11.2016 al 31.12.2017, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, deducendo, tuttavia, l'assenza di un contratto di lavoro in relazione ai primi tre periodi (gennaio 2012-giugno 2013, aprile 2016-maggio 2016, luglio
2016-07.11.2016) ed al periodo dal gennaio 2018 al 05.02.2019.
Così, ai fini della decisione, appare opportuno soffermarsi, in via preliminare, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in ordine al periodo di lavoro dal gennaio
2012 al giugno 2013.
Ebbene, in accoglimento della specifica e tempestiva eccezione formulata dal convenuto, con riferimento a tale intervallo di tempo, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del quale l'istante chiede riconoscimento, in quanto risulta compiutamente decorso, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale.
Ed, invero, il termine prescrizionale risulta compiutamente decorso dal mese di giugno
2013, momento asseritamente indicato in ricorso – seppur in modo del tutto generico, in assenza di una specifica data – come di cessazione del rapporto di lavoro e qualificando lo stesso come dies a quo.
Al di fuori della notifica del ricorso introduttivo, non risultano, invero, documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei confronti del resistente, avendo la ricorrente depositato il ricorso introduttivo solamente in data 19.06.2019 e, dunque, ben oltre il termine indicato dalla legge.
Alla eccepita prescrizione la ricorrente non ha, pertanto, validamente opposto l'esistenza di idonei atti di interruzione medio tempore intervenuti, essendo già compiutamente decorso il termine quinquennale di cui ai n. 4) e 5) dell'art. 2948 c.c.
Con riferimento ai periodi che vanno dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio 2016 al
07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, va, invece, rilevato come, da un lato, la ricorrente, incorrendo in una grave carenza allegativa, abbia omesso, innanzitutto, di dedurre l'assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro nonché di descrivere puntualmente le mansioni svolte ed, ancora, di allegare la riconducibilità delle stesse all'inquadramento richiesto e l'applicabilità di uno specifico
CCNL e, dall'altro, il resistente, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna specifica contestazione – come era suo onere – in ordine alla sussistenza di un rapporto tra le parti in detti intervalli temporali, essendosi, invero, limitato a dedurre la formale assunzione della ricorrente con contratto di lavoro part-time a far data dal 08.11.2016.
Nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente, veniva ammessa la prova orale;
si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati. Al riguardo, appare, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
L'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per i periodi di lavoro che vanno dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio
2016 al 07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, né tantomeno il diritto ad ottenere le spettanze a vario titolo richieste in ricorso.
Più specificamente, con riferimento a tali segmenti temporali, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ed, invero, il teste – conoscente della ricorrente – escusso Testimone_1
all'udienza del 05.04.2022, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “conosco la ricorrente perché ero collega del padre della stessa e inoltre frequentavo il circolo Gladiator che è sito in via
AZ si trovava nei pressi dello studio dove lavorava la ricorrente, o così almeno credo, perché la vedevo entrare e a volte quando veniva il padre a prendere la ricorrente il papà si intratteneva con me a parlare un pò; ADR: “preciso che non ero cliente dello studio né sono mai entrato;
ADR: “è capitato in qualche occasione che io la aiutassi ad aprire la serranda e a volte la vedevo all'interno dell'ufficio ma non so riferire cosa facesse perché non sono mai entrato in detto ufficio sito in via
Mazzocca, che aveva una porta a vetro che consentiva di vedere all'interno e non ricordo nemmeno se avesse un'insegna all'esterno, non so neppure come si chiamasse il titolare;
ADR: “mi pare che fosse il 2016 al 2018, poi so che l'ufficio si è trasferito e nulla so per il resto;
ADR: “io vedevo la ricorrente all'interno dell'ufficio tutti i giorni in cui mi recavo al circolo, ovvero dalla mattina fino alle 12.00 e poi tornavo anche nel pomeriggio intorno alle 16.00 fino alla sera di solito e quindi ogni volta che andavo al circolo vedevo la ricorrente come ho riferito”.
Ancora, il teste – altro conoscente della ricorrente – escusso all'udienza del Testimone_2
20.02.2024, sempre con riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Conosco la ricorrente tramite suo padre;
specifico di non conoscere il resistente. Io ed il padre della ricorrente eravamo sindacalisti e ricordo che, per tale ragione, mi è capitato, dalle due alle dieci volte al mese per il periodo 2012-2013-2014, di incontrare il sig. e di Persona_2 accompagnarlo nell'accompagnare al mattino ed andare a prendere, intorno alle 18-18,30, la ricorrente a lavoro, senza, tuttavia, mai entrare presso lo studio e limitandoci ad accompagnare/andare a prendere la ricorrente fuori dallo studio stesso;
ricordo che inizialmente il punto dove accompagnavamo ed andavamo a prendere la ricorrente, quando si faceva tardi, era nei pressi di una caffetteria tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere;
successivamente, ricordo che lo studio cambiò sede e ricordo che la sede era nei pressi del Duomo di Santa Maria Capua Vetere. In ogni caso, voglio precisare che, non essendo della zona, non sono in grado di essere preciso circa i luoghi”. A domanda dell'avv. Rosato: “So che la ricorrente svolgeva attività concernenti prestiti e cessioni del quinto, ma non so specificare di preciso quali fossero le sue mansioni. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitami dal padre della ricorrente”; A domanda dell'avv. Rosato:
“Detti accompagnamenti sono avvenuti dal 2012 al 2019, anno in cui sono andato in pensione”; A domanda dell'avv. Rosato: “Mi sembra di ricordare che la piazza dove c'era il Duomo si chiamasse piazza Matteotti;
tuttavia, non sono sicuro di ricordare bene i nomi dei luoghi”.
I testi escussi – entrambi ex colleghi del padre della ricorrente – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante il tenore delle deposizioni.
Entrambi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione, limitandosi a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
In particolare, il teste si è limitato ad affermare di aver frequentato Testimone_1
il circolo ubicato nei pressi del luogo dallo stesso indicato come studio presso il quale lavorava la ricorrente (specificando, al riguardo: “o così almeno credo, perché la vedevo entrare
e a volte quando veniva il padre a prendere la ricorrente il papà si intratteneva con me a parlare un po'”) ed, in ogni caso, a precisare di non essere cliente dello studio né di esservi mai entrato, essendo, in modo del tutto saltuario, unicamente capitato allo stesso di aiutare ad aprire la serranda e di vedere a volte la ricorrente all'interno dell'ufficio attraverso una porta a vetro, limitatamente alle occasioni ed agli orari in cui lo stesso si era recato al circolo, senza, tuttavia, essere in grado di descrivere o, comunque, riferire le attività svolte dalla ricorrente, né tantomeno se lo studio avesse un'insegna all'esterno; in modo del tutto generico e lacunoso, il teste ha, inoltre, riferito che tali circostanze fattuali si sarebbero verificate tra il
2016 ed il 2018, precisando che, successivamente, l'ufficio si sarebbe trasferito.
Il teste si è, invece, limitato a dichiarare di essersi recato con il padre della Testimone_2
ricorrente ad accompagnare o riprendere “dalle due alle dieci volte al mese”, in auto, la ricorrente a lavoro, senza mai entrare nell'ufficio e senza neppure vedere la ricorrente entrare presso la sede di lavoro in quanto “inizialmente il punto dove accompagnavamo ed andavamo a prendere la ricorrente, quando si faceva tardi, era nei pressi di una caffetteria tra San
Prisco e Santa Maria Capua Vetere;
successivamente, ricordo che lo studio cambiò sede e ricordo che la sede era nei pressi del Duomo di Santa Maria Capua Vetere”; parimenti, non è stato in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione. Le circostanze riferite, invero, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, pertanto, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato relativamente ai periodi dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio 2016 al
07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019 comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Infine, con riferimento al periodo di lavoro “contrattualizzato” – che va dal 08.11.2016 al
31.12.2017, va esaminata la domanda volta al pagamento di differenze retributive nonché a titolo di indennità sostitutiva di ferie, tredicesima mensilità e TFR.
Incontestata la sussistenza del rapporto relativamente a tale periodo, oltre che documentalmente provata, va osservato che, nonostante le carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa, essendosi la stessa genericamente limitata ad indicare nel proprio atto introduttivo “- Differenze retributive;
- TFR;
- Compenso per ferie non godute;
- Tredicesima mensilità” – omettendo, cioè, di specificare in modo puntuale il titolo in virtù del quale agisce per ottenere le differenze retributive – nonché a riferire il numero di ore di lavoro osservato settimanalmente – senza, cioè, specificamente indicare le differenze orarie e gli orari di lavoro dalla stessa effettivamente osservati – è stata svolta attività istruttoria.
Orbene, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso, sulla scorta dell'espletata istruttoria neppure in relazione a tale periodo può ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
La ricorrente, infatti, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme. Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, valgono le considerazioni svolte già in precedenza con riferimento ai periodi “in nero”.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è, infatti, per le medesime ragioni, rimasto del tutto indimostrato;
ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991). Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non
è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, a fronte della dichiarazione della ricorrente di non aver ricevuto le spettanze dovute a titolo di tredicesima mensilità e di TFR, il resistente – sul quale incombeva l'onere di dimostrare di aver provveduto al relativo pagamento – ha eccepito l'avvenuta corresponsione di tali somme.
A fronte di tale eccezione, si ritiene che parte resistente abbia dimostrato di aver corrisposto tali voci, avendo lo stesso prodotto in giudizio copia della busta paga del mese di dicembre
2017 nonché copia del bonifico (allegati nn. 5 e 7 della produzione di parte resistente), dalle quali emerge la piena corrispondenza tra le somme dovute e quelle effettivamente corrisposte;
si ritiene, pertanto, che tale documentazione sia idonea a provare l'adempimento dell'obbligazione da parte del datore di lavoro.
Del resto, va in questa sede evidenziato che parte ricorrente, anche con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 01.12.2015, si è limitata a ribadire di non aver percepito nulla a titolo di Tfr e tredicesima mensilità oltre alle altre spettanze lavorative, senza neppure impugnare la busta paga prodotta né contestare la prova dell'intervenuto pagamento mediante bonifico prodotta dal resistente, né specificamente dedurre una diversa imputazione di tale pagamento. La domanda, pertanto, va rigettata.
In considerazione del tipo di decisione, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 03.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6107/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emma Rosato e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Ventrone e con lo Controparte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2019, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di impiegata, alle dipendenze del sig.
, specializzato nell'attività di promotore e mediatore creditizio, Controparte_1
relativamente ai seguenti periodi: a) dal mese di gennaio 2012 al mese di giugno 2013, senza la sottoscrizione di alcun contratto di lavoro, a tempo pieno per 8 ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 400,00; b) dal mese di aprile 2016 al mese di maggio 2016 senza alcun contratto, svolgendo lavoro part-time per 4 ore giornaliere per 20 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 200,00;
c) dal luglio 2016 al 07.11.2016, svolgendo attività di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, senza contratto, percependo la retribuzione di euro 400,00 da luglio a ottobre 2016 ed euro
107,69 solo per il mese di novembre 2016; d) dal 08.11.2016 al 31.12.2017, con contratto part- time di 16 ore settimanali, svolgendo effettivamente 40 ore settimanali, percependo euro
400,00 mensili tranne che per il mese di gennaio 2017 per il quale percepiva euro 107,69; d) da gennaio 2018 al 05.02.2019, senza contratto per 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, percependo il corrispettivo mensile di euro 550,00, tranne per mese di febbraio 2019 per il quale percepiva euro 105,77.
Specificava di essere stata licenziata oralmente nel mese di Febbraio 2019, “senza alcun motivo
e senza che gli venisse corrisposto il dovuto” (cfr. ricorso); lamentava, inoltre, di non aver percepito, alla data del licenziamento, differenze retributive, il TFR, il compenso per le ferie non godute e la tredicesima mensilità.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “- condannare il resistente Controparte_1 CP_1 nato a [...] il [...] e residente in S.Maria C.V. (CE) alla via Jan Palach
[...]
Central Park n.10, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in S,. alla via CP_2
AZ n.107 al pagamento in favore della Sig.ra della somma Parte_1 complessiva di € 62.140,63, a titolo di differenze retributive, compenso ferie non godute e TFR, così come analiticamente indicato negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge […] “, con vittoria di spese e con attribuzione.
Disposto il differimento della prima udienza a causa dell'emergenza pandemica da Covid-
19 ed instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 27.02.2021, si costituiva il sig.
, che eccepiva l'infondatezza del ricorso nonché l'intervenuta Controparte_1
prescrizione quinquennale delle avverse pretese in relazione agli anni 2012-2013 e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto di lavoro part-time con decorrenza al 08.11.2016 e che avrebbe rassegnato le sue dimissioni in data
30.12.2017 “adducendo di volersi dedicare ai preparativi del proprio matrimonio”, specificando che
“nel corso del mese di giugno 2018, difatti, la sig.ra contraeva matrimonio e, nei mesi Parte_1 successivi, si trasferiva in Vicenza per farvi ritorno presumibilmente a fine anno, allorquando il sig. le chiedeva la restituzione delle chiavi;
restituzione che – tuttavia – dopo molteplici CP_1
insistenze avveniva solo nel febbraio 2019” (cfr. memoria difensiva).
Circa gli orari osservati dalla ricorrente, dedotto il difetto allegativo da parte dell'istante sul punto, affermava che “la medesima veniva assunta con contratto part time di 16 ore settimanali da ripartire, in maniera flessibile, con un altro dipendente, secondo il seguente calendario: 4 ore lavorative di lunedì, 3 ore di martedì, 3 ore di mercoledì, 3 ore di giovedì, 3 ore di venerdì. Nella prassi, concordata la flessibilità dell'orario di lavoro con il datore, la sig.ra si gestiva Parte_1 liberamente e secondo le disponibilità del collega, tale e del datore in modo tale da Persona_1
garantire sempre la presenza di qualcuno in filiale” (cfr. memoria difensiva).
Specificava, inoltre, di aver corrisposto alla ricorrente importi superiori rispetto a quelli dedotti dalla ricorrente nonché il TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Negava, in ogni caso, di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la ricorrente in periodi antecedenti alla data del 08.11.2016, ovvero negli anni 2012-2013; per tali ragioni, dunque, contestava l'assunto attoreo in ordine all'assoggettamento della ricorrente al suo potere direttivo, gerarchico e disciplinare ed alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei periodi antecedenti, impugnando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano, innanzitutto, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente, nella qualità di impiegata, nei termini descritti in ricorso e nei periodi in esso indicato;
più specificamente, la lavoratrice deduce di aver lavorato alle dipendenze del sig. in una serie di CP_1
intervalli di tempo, ovvero dal gennaio 2012 al giugno 2013, dall'aprile 2016 al maggio 2016, dal luglio 2016 al 07.11.2016, dal luglio all'ottobre 2016, dal 08.11.2016 al 31.12.2017, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, deducendo, tuttavia, l'assenza di un contratto di lavoro in relazione ai primi tre periodi (gennaio 2012-giugno 2013, aprile 2016-maggio 2016, luglio
2016-07.11.2016) ed al periodo dal gennaio 2018 al 05.02.2019.
Così, ai fini della decisione, appare opportuno soffermarsi, in via preliminare, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in ordine al periodo di lavoro dal gennaio
2012 al giugno 2013.
Ebbene, in accoglimento della specifica e tempestiva eccezione formulata dal convenuto, con riferimento a tale intervallo di tempo, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del quale l'istante chiede riconoscimento, in quanto risulta compiutamente decorso, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale.
Ed, invero, il termine prescrizionale risulta compiutamente decorso dal mese di giugno
2013, momento asseritamente indicato in ricorso – seppur in modo del tutto generico, in assenza di una specifica data – come di cessazione del rapporto di lavoro e qualificando lo stesso come dies a quo.
Al di fuori della notifica del ricorso introduttivo, non risultano, invero, documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei confronti del resistente, avendo la ricorrente depositato il ricorso introduttivo solamente in data 19.06.2019 e, dunque, ben oltre il termine indicato dalla legge.
Alla eccepita prescrizione la ricorrente non ha, pertanto, validamente opposto l'esistenza di idonei atti di interruzione medio tempore intervenuti, essendo già compiutamente decorso il termine quinquennale di cui ai n. 4) e 5) dell'art. 2948 c.c.
Con riferimento ai periodi che vanno dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio 2016 al
07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, va, invece, rilevato come, da un lato, la ricorrente, incorrendo in una grave carenza allegativa, abbia omesso, innanzitutto, di dedurre l'assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro nonché di descrivere puntualmente le mansioni svolte ed, ancora, di allegare la riconducibilità delle stesse all'inquadramento richiesto e l'applicabilità di uno specifico
CCNL e, dall'altro, il resistente, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna specifica contestazione – come era suo onere – in ordine alla sussistenza di un rapporto tra le parti in detti intervalli temporali, essendosi, invero, limitato a dedurre la formale assunzione della ricorrente con contratto di lavoro part-time a far data dal 08.11.2016.
Nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente, veniva ammessa la prova orale;
si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati. Al riguardo, appare, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
L'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per i periodi di lavoro che vanno dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio
2016 al 07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019, né tantomeno il diritto ad ottenere le spettanze a vario titolo richieste in ricorso.
Più specificamente, con riferimento a tali segmenti temporali, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ed, invero, il teste – conoscente della ricorrente – escusso Testimone_1
all'udienza del 05.04.2022, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “conosco la ricorrente perché ero collega del padre della stessa e inoltre frequentavo il circolo Gladiator che è sito in via
AZ si trovava nei pressi dello studio dove lavorava la ricorrente, o così almeno credo, perché la vedevo entrare e a volte quando veniva il padre a prendere la ricorrente il papà si intratteneva con me a parlare un pò; ADR: “preciso che non ero cliente dello studio né sono mai entrato;
ADR: “è capitato in qualche occasione che io la aiutassi ad aprire la serranda e a volte la vedevo all'interno dell'ufficio ma non so riferire cosa facesse perché non sono mai entrato in detto ufficio sito in via
Mazzocca, che aveva una porta a vetro che consentiva di vedere all'interno e non ricordo nemmeno se avesse un'insegna all'esterno, non so neppure come si chiamasse il titolare;
ADR: “mi pare che fosse il 2016 al 2018, poi so che l'ufficio si è trasferito e nulla so per il resto;
ADR: “io vedevo la ricorrente all'interno dell'ufficio tutti i giorni in cui mi recavo al circolo, ovvero dalla mattina fino alle 12.00 e poi tornavo anche nel pomeriggio intorno alle 16.00 fino alla sera di solito e quindi ogni volta che andavo al circolo vedevo la ricorrente come ho riferito”.
Ancora, il teste – altro conoscente della ricorrente – escusso all'udienza del Testimone_2
20.02.2024, sempre con riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Conosco la ricorrente tramite suo padre;
specifico di non conoscere il resistente. Io ed il padre della ricorrente eravamo sindacalisti e ricordo che, per tale ragione, mi è capitato, dalle due alle dieci volte al mese per il periodo 2012-2013-2014, di incontrare il sig. e di Persona_2 accompagnarlo nell'accompagnare al mattino ed andare a prendere, intorno alle 18-18,30, la ricorrente a lavoro, senza, tuttavia, mai entrare presso lo studio e limitandoci ad accompagnare/andare a prendere la ricorrente fuori dallo studio stesso;
ricordo che inizialmente il punto dove accompagnavamo ed andavamo a prendere la ricorrente, quando si faceva tardi, era nei pressi di una caffetteria tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere;
successivamente, ricordo che lo studio cambiò sede e ricordo che la sede era nei pressi del Duomo di Santa Maria Capua Vetere. In ogni caso, voglio precisare che, non essendo della zona, non sono in grado di essere preciso circa i luoghi”. A domanda dell'avv. Rosato: “So che la ricorrente svolgeva attività concernenti prestiti e cessioni del quinto, ma non so specificare di preciso quali fossero le sue mansioni. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitami dal padre della ricorrente”; A domanda dell'avv. Rosato:
“Detti accompagnamenti sono avvenuti dal 2012 al 2019, anno in cui sono andato in pensione”; A domanda dell'avv. Rosato: “Mi sembra di ricordare che la piazza dove c'era il Duomo si chiamasse piazza Matteotti;
tuttavia, non sono sicuro di ricordare bene i nomi dei luoghi”.
I testi escussi – entrambi ex colleghi del padre della ricorrente – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante il tenore delle deposizioni.
Entrambi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione, limitandosi a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
In particolare, il teste si è limitato ad affermare di aver frequentato Testimone_1
il circolo ubicato nei pressi del luogo dallo stesso indicato come studio presso il quale lavorava la ricorrente (specificando, al riguardo: “o così almeno credo, perché la vedevo entrare
e a volte quando veniva il padre a prendere la ricorrente il papà si intratteneva con me a parlare un po'”) ed, in ogni caso, a precisare di non essere cliente dello studio né di esservi mai entrato, essendo, in modo del tutto saltuario, unicamente capitato allo stesso di aiutare ad aprire la serranda e di vedere a volte la ricorrente all'interno dell'ufficio attraverso una porta a vetro, limitatamente alle occasioni ed agli orari in cui lo stesso si era recato al circolo, senza, tuttavia, essere in grado di descrivere o, comunque, riferire le attività svolte dalla ricorrente, né tantomeno se lo studio avesse un'insegna all'esterno; in modo del tutto generico e lacunoso, il teste ha, inoltre, riferito che tali circostanze fattuali si sarebbero verificate tra il
2016 ed il 2018, precisando che, successivamente, l'ufficio si sarebbe trasferito.
Il teste si è, invece, limitato a dichiarare di essersi recato con il padre della Testimone_2
ricorrente ad accompagnare o riprendere “dalle due alle dieci volte al mese”, in auto, la ricorrente a lavoro, senza mai entrare nell'ufficio e senza neppure vedere la ricorrente entrare presso la sede di lavoro in quanto “inizialmente il punto dove accompagnavamo ed andavamo a prendere la ricorrente, quando si faceva tardi, era nei pressi di una caffetteria tra San
Prisco e Santa Maria Capua Vetere;
successivamente, ricordo che lo studio cambiò sede e ricordo che la sede era nei pressi del Duomo di Santa Maria Capua Vetere”; parimenti, non è stato in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione. Le circostanze riferite, invero, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, pertanto, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato relativamente ai periodi dall'aprile 2016 al maggio 2016 e dal luglio 2016 al
07.11.2016 ed, ancora, dal gennaio 2018 al 05.02.2019 comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Infine, con riferimento al periodo di lavoro “contrattualizzato” – che va dal 08.11.2016 al
31.12.2017, va esaminata la domanda volta al pagamento di differenze retributive nonché a titolo di indennità sostitutiva di ferie, tredicesima mensilità e TFR.
Incontestata la sussistenza del rapporto relativamente a tale periodo, oltre che documentalmente provata, va osservato che, nonostante le carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa, essendosi la stessa genericamente limitata ad indicare nel proprio atto introduttivo “- Differenze retributive;
- TFR;
- Compenso per ferie non godute;
- Tredicesima mensilità” – omettendo, cioè, di specificare in modo puntuale il titolo in virtù del quale agisce per ottenere le differenze retributive – nonché a riferire il numero di ore di lavoro osservato settimanalmente – senza, cioè, specificamente indicare le differenze orarie e gli orari di lavoro dalla stessa effettivamente osservati – è stata svolta attività istruttoria.
Orbene, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso, sulla scorta dell'espletata istruttoria neppure in relazione a tale periodo può ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
La ricorrente, infatti, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme. Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, valgono le considerazioni svolte già in precedenza con riferimento ai periodi “in nero”.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è, infatti, per le medesime ragioni, rimasto del tutto indimostrato;
ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991). Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non
è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, a fronte della dichiarazione della ricorrente di non aver ricevuto le spettanze dovute a titolo di tredicesima mensilità e di TFR, il resistente – sul quale incombeva l'onere di dimostrare di aver provveduto al relativo pagamento – ha eccepito l'avvenuta corresponsione di tali somme.
A fronte di tale eccezione, si ritiene che parte resistente abbia dimostrato di aver corrisposto tali voci, avendo lo stesso prodotto in giudizio copia della busta paga del mese di dicembre
2017 nonché copia del bonifico (allegati nn. 5 e 7 della produzione di parte resistente), dalle quali emerge la piena corrispondenza tra le somme dovute e quelle effettivamente corrisposte;
si ritiene, pertanto, che tale documentazione sia idonea a provare l'adempimento dell'obbligazione da parte del datore di lavoro.
Del resto, va in questa sede evidenziato che parte ricorrente, anche con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 01.12.2015, si è limitata a ribadire di non aver percepito nulla a titolo di Tfr e tredicesima mensilità oltre alle altre spettanze lavorative, senza neppure impugnare la busta paga prodotta né contestare la prova dell'intervenuto pagamento mediante bonifico prodotta dal resistente, né specificamente dedurre una diversa imputazione di tale pagamento. La domanda, pertanto, va rigettata.
In considerazione del tipo di decisione, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 03.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico