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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 196/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Sergio de Costanzo e Alessandro de Costanzo
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2023 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellante conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato dalla al sig. in data 05.08.2022 per tutti i motivi innanzi CP_1 Parte_1 ampiamente esposti e, conseguentemente, in applicazione del regime di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015, condannare la a reintegrare il Controparte_1 lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al versamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
1 dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi e premi assistenziali.
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice non ritenga di poter applicare la tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. 23/2015, accertare e dichiarare
l'illegittimità del comminato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché per violazione della procedura di cui all'art. 25 del CCNL Agenzie di
Somministrazione, condannando conseguentemente la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs.
23/2015 nella misura massima prevista dalla legge”.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva: 1) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'agenzia per il lavoro a far data Controparte_1 dal 26.09.2016 in virtù di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato;
2) di essere stato in pari data assegnato in missione presso la Parte_2
la quale forniva attività lavorativa presso la sede di Foggia della società
[...] Parte_3
con durata inizialmente prevista sino al 26.02.2019, in seguito più volte prorogata,
[...] da ultimo fino al 31.12.2021; 3) di aver ricevuto in data 29.09.2021 una comunicazione con la quale la in ottemperanza alle disposizioni emergenziali dovute alla Parte_2 pandemia COVID-19, invitava i lavoratori, anche somministrati da altre società, a presentare il c.d. Green Pass onde accedere ai locali aziendali;
4) di aver comunicato alla società il mancato possesso della certificazione verde richiesta;
5) che la medesima istanza gli era stata rivolta dalla e dalla 6) di avere Parte_3 Controparte_1 contestato la legittimità delle pretese aziendali e di avere al contempo messo a disposizione la propria prestazione lavorativa, costituendo la società in mora;
7) che con missiva del 23.11.2021 la gli aveva comunicato ufficialmente la Controparte_1 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in ragione del mancato possesso della suddetta certificazione, rassicurandolo informalmente circa il rinnovo della sua missione al termine dell'emergenza pandemica;
8) di aver agito in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. instando per la propria riammissione in servizio o l'assegnazione a mansioni diverse, senza, tuttavia, ottenere il risultato auspicato, avendo il Tribunale di Foggia rigettato le sue richieste;
9) che in data 30.12.2021 la convenuta aveva avviato la procedura di MOL
(Mancanza Occasioni di Lavoro) prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie di
Somministrazione, ovvero la procedura preliminare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza addurre alcuna motivazione in merito, salvo poi comunicare, a seguito di ripetuti solleciti del dipendente, che la stessa era stata determinata dalla definitiva cessazione della sua missione presso la 10) che la ridetta Parte_2 procedura era stata formalmente attivata in data 03.01.2022 ed era terminata il
02.08.2022, periodo durante il quale, tuttavia, la in spregio a quanto Controparte_1 previsto dalla contrattazione collettiva, non gli aveva impartito alcun tipo di formazione, né gli aveva proposto diverse ricollocazioni presso altri utilizzatori, limitandosi a
2 sottoporlo al bilancio di competenze presso , senza più ricontattarlo;
11) di CP_2 avere nelle more appreso, in occasione di colloqui intrattenuti con alcuni ex colleghi presso la che il suo posto di lavoro era stato già assegnato ad altro Parte_3 lavoratore assunto mediante altra agenzia di somministrazione;
12) che in data
31.05.2022 si era svolto il tentativo di conciliazione tra le parti, conclusosi con un mancato accordo;
13) di avere ricevuto dalla controparte, tramite missiva datata
05.08.2022, la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
14) di aver impugnato il provvedimento con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 25.08.2022, denunciandone la natura ritorsiva e discriminatoria, in quanto motivato esclusivamente dal suo rifiuto di sottoporsi alle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, nonché la conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso e la violazione della specifica procedura di cui all'art. 25 del CCNL applicabile.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda, rivendicando la regolarità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in virtù del mancato possesso della certificazione verde illo tempore richiesta per l'accesso ai locali aziendali, nonché la piena legittimità sia della procedura di MOL prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie per il lavoro, avviata in conseguenza del mancato rinnovo da parte della del contratto di somministrazione commerciale in forza del quale Pt_2 il ricorrente era stato ivi inviato in missione, sia del successivo licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, attesa l'assenza di possibilità di avviare missioni analoghe, in ragione della mancanza di ulteriori richieste di tecnici informatici da parte della menzionata società, della diversa professionalità richiesta dagli altri clienti utilizzatori e della volontà espressa dal ricorrente di intraprendere un percorso formativo esclusivamente in ambito informatico, con conseguente limitazione della possibilità di ricollocarlo in altre mansioni.
Con sentenza n. 556/2024 del 16.02.2024 il Tribunale ha rigettato il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ritenendo: 1) documentalmente provati sia la risoluzione in data 31.12.2021 del contratto di somministrazione che vincolava all'odierna convenuta la sia il mancato rinnovo da parte di Parte_2 quest'ultima, nel periodo intercorrente dal febbraio 2022 al gennaio 2023, di ulteriori 8 missioni riguardanti lavoratori con le medesime mansioni di tecnico informatico a essa somministrati dalla sia l'omessa richiesta di profili professionali Controparte_1 sovrapponibili a quello del ricorrente nel periodo oggetto di accertamento da parte della e di altre società utilizzatrici sul territorio nazionale clienti della Parte_2 resistente, applicanti o non applicanti il CCNL Metalmeccanici (Industria); 2) confermate dai testi escussi le circostanze della cessazione ad opera della di posizioni Parte_2 analoghe a quelle dell'attore e della mancata richiesta della professionalità di tecnico informatico da parte di altre società utilizzatrici per il periodo oggetto di accertamento;
3) provata per tabulas la determinazione del ricorrente, nell'ambito del percorso formativo
3 da intraprendere in relazione alla procedura di MOL, di permanere nel proprio settore di competenza, ossia in contesti specializzati nell'erogazione di percorsi professionalizzanti in ambito informatico, con conseguente esclusione della possibilità di intraprendere un percorso di riqualificazione in settori diversi ove essere ricollocato;
4) insussistente il denunciato inadempimento da parte della del c.d. obbligo di Controparte_1 repêchage, consistente nella ricerca di una diversa ricollocazione del lavoratore, essendo documentalmente provata l'assenza di richieste nel campo di formazione indicato dal ricorrente;
5) legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avendo la resistente dimostrato l'impossibilità di una collocazione alternativa del medesimo;
6) conseguentemente non ravvisabile la eccepita natura ritorsiva ovvero discriminatoria dell'atto espulsivo;
7) destituita di fondamento la censura afferente alla violazione dell'obbligo di motivare il licenziamento ai sensi dell'art 46 del CCNL applicabile, ravvisandosi nella relativa comunicazione il richiamo all'esito negativo della procedura di messa in disponibilità, del cui avvio il dipendente era stato notiziato con comunicazione inviata il 30.12.2021.
Avverso tale pronuncia il lavoratore ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La controparte ha resistito al gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché inutilmente tentata la conciliazione, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura il decisum di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, consistente nella mancanza di occasioni di lavoro e nella impossibilità di adibizione a mansioni diverse, sulla base dei soli estratti del gestionale aziendale prodotti dalla società e della testimonianza resa dalla dipendente Tes_1
sebbene detti elementi siano, a suo dire, del tutto insufficienti ad assolvere l'onere
[...] probatorio gravante sulla parte datoriale, specie ove si tratti, come nella fattispecie de qua, di un'agenzia di somministrazione con centinaia di utilizzatori.
4 Assume di aver specificatamente contestato alla prima udienza utile del 30.06.2023 la documentazione prodotta dalla resistente, a cui di conseguenza il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna rilevanza probatoria, al pari delle dichiarazioni rese all'udienza del 24.11.2023 dalla teste non avendo quest'ultima avuto conoscenza Tes_1 diretta dei fatti di causa, in quanto impiegata alle dipendenze della società con mansioni di responsabile amministrativo a far data dal 01.07.2022, dunque in epoca successiva Parte_ all'avvio della procedura di in contestazione, e avendo, comunque, reso dichiarazioni inverosimili, non riscontrate dalla documentazione offerta dall' Pt_5
Aggiunge che parte avversa non avrebbe affatto provato l'asserito percorso di riqualificazione a cui lo stesso sarebbe stato sottoposto ai sensi dell'art. 25 del CCNL di categoria durante la procedura di MOL.
Obietta, altresì, che la società appellata non avrebbe condiviso con lui, né con le organizzazioni sindacali, pur essendo a tanto onerata dalla contrattazione collettiva di riferimento, il bilancio di competenze e il progetto formativo, quest'ultimo redatto unilateralmente e inidoneo a offrirgli alcuna possibilità di ricollocazione.
Con il secondo motivo di impugnazione il lavoratore lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la natura ritorsiva del licenziamento, ribadendo che detto provvedimento, lungi dall'essere motivato da reali esigenze economiche o organizzative, rappresenta l'ingiusta reazione della società datrice al suo legittimo rifiuto di dotarsi di Green Pass per COVID-19 dalla sequenza Parte_6 cronologica dei fatti, dalla sua sostituzione con altro lavoratore per le medesime mansioni e dalla circostanza di essere stato l'unico dipendente a non veder rinnovato il rapporto di lavoro.
Con il terzo e ultimo motivo di appello l'instante denuncia che il Tribunale ha impropriamente ritenuto motivata ai sensi dell'art. 46 del CCNL la missiva a mezzo della quale l' gli ha comunicato il recesso dal rapporto lavorativo. Pt_5
Sostiene che, in forza della disciplina pattizia, la società avrebbe dovuto esplicitare in maniera chiara e precisa le ragioni che hanno portato all'avvio della procedura di
MOL, i tentativi di ricollocazione effettuati e le soluzioni alternative proposte, elementi la cui mancanza renderebbe irrimediabilmente inefficace il licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale forte di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
Giova preliminarmente rimarcare che ai sensi dell'art. 3 Legge n. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da cause inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.
Le ragioni sottese alla comminazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pertanto, devono rinvenirsi nella necessità di procedere alla soppressione del
5 posto di lavoro o del reparto cui è addetto il dipendente, senza, peraltro, che occorra la totale soppressione delle mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, che ben possono essere anche solo diversamente ripartite tra i lavoratori rimanenti.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il lavoratore licenziato, ma anche l'impossibilità di una sua utile ricollocazione in mansioni equivalenti o inferiori a quelle da ultimo espletate.
In altre parole, la parte datoriale deve dimostrare l'impossibilità del c.d. repechage del lavoratore, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (Cass., Sez. Lav.,
13.11.2023, n. 31451; Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 13116/2015; Cass. n. 13112/2014;
Cass. n. 7381/2010; Cass. n. 11720/2009).
Il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo, se non ha diritto di essere comparato ad altri colleghi affinché la scelta del licenziamento cada su uno di essi, nondimeno ha quello di pretendere che il datore di lavoro dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo o tecnico-organizzativo e l'impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era precedentemente adibito, ovvero inferiori rispetto ad essa.
In sostanza, ai fini della validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente che esso sia l'effetto della soppressione del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, ma è necessario che l'azienda non abbia come riutilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale.
Incombe sul datore di lavoro, altresì, la prova di non aver effettuato, per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quelle del dipendente licenziato (Cass. 05.12.2018 n. 31495; cit. Cass. n. 13112/2014; Cass.
21579/2008).
Tanto premesso, risulta destituita di fondamento la doglianza dell'appellante afferente alla omessa prova del giustificato motivo oggettivo.
La società ha invece dimostrato che il licenziamento intimato con missiva del
05.08.2022 è stato determinato dalle scelte operate dalla e dalle altre Parte_2 società utilizzatrici, clienti della medesima, nonché dalla richiesta dell'odierno appellante di avviare, in seguito all'apertura della procedura di MOL di cui all'art. 25 del CCNL
Agenzie per il lavoro, un percorso formativo esclusivamente in ambito informatico.
Risulta, invero, provato per tabulas che la missione presso la società Parte_2
ove l'odierno appellante era stato somministrato a far data dal 26.09.2016 con
[...] inquadramento nel 2° livello del CCNL Metalmeccanici Industria e con mansioni di
“tecnico informatico da inserire nella divisione ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi manutentivi e produttivi dello studio del ciclo di vita dei sistemi di elaborazione”, è cessata in data 31.12.2021 in ragione del mancato rinnovo del contratto di
6 somministrazione n. 3458 concluso tra la predetta società e la (cfr. Controparte_1 doc. n. 4 e 60 del fascicolo di primo grado di parte resistente), e che nessuna richiesta di somministrazione di lavoratori in sostituzione del ricorrente è stata in seguito rivolta dall'utilizzatrice all'Agenzia.
Detta ultima circostanza emerge distintamente dai dati contenuti nel software gestionale della prodotti dalla odierna appellata, la quale ha richiesto alla Parte_2 società di mostrare tutte le missioni relative a Tecnici Informatici in Italia nel periodo compreso tra il 2016 e la fine del mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 21 – 33 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quanto alle ulteriori 8 missioni riguardanti altri lavoratori con mansioni di Tecnico
Informatico parimenti somministrati dall'appellata alla e non rinnovate Parte_2 nel periodo intercorrente tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023, vero è che la loro cessazione è da imputarsi alle dimissioni volontarie degli stessi, anziché a un licenziamento intimato dalla parte datoriale (circostanza affatto sottaciuta dalla resistente, diversamente da quanto dedotto dal lavoratore, considerato che i relativi allegati al fascicolo di primo grado sono stati espressamente denominati “dimissioni”), ma è altrettanto vero che la non ha in seguito domandato l'avvio di ulteriori missioni Pt_2
a copertura delle suddette posizioni e che nessuno degli interessati, al pari dell'odierno appellante, è stato somministrato dalla ad altri utilizzatori (cfr. doc. 40 – 47 CP_1 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
La documentazione versata in atti dalla odierna appellata comprova, inoltre, che neppure le altre società con cui la medesima ha siglato contratti commerciali di somministrazione applicanti il CCNL Metalmeccanica Industria hanno richiesto, nel periodo successivo al dicembre 2021, personale con mansione di “Tecnico Informatico”.
Gli estratti del gestionale rivelano, infatti, che le istanze rivolte dalle suddette società afferivano alla somministrazione di lavoratori aventi profili professionali in nessun modo riconducibili a quello di “tecnico informatico”, quali, in particolare, “addetti alla produzione”, “addetti alle finiture”, “aiuto manutentore”, “addetto pulizie industriali”, “carpentiere”, “saldatore” etc. (cfr. doc. 48 – 59 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
La tesi difensiva dell'odierno appellante si fonda, sostanzialmente, sulla contestazione dei suddetti documenti, la quale, tuttavia, non coglie nel segno.
Invero, nella prima difesa utile successiva alla produzione della documentazione di parte datoriale, vale a dire nelle note di trattazione scritta depositate dinanzi al Tribunale il 29.06.2023, i difensori del ricorrente si sono limitati a contestare, testualmente,
“l'avversa ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento all'impossibilità di ricollocazione del ricorrente presso altri utilizzatori. Conseguentemente, contestano la rappresentazione dei fatti risultante dai documenti da 21 a 33 e da 48 a 59 della comparsa di costituzione di controparte”.
7 E' evidente come la contestazione in oggetto sia del tutto generica e inconsistente, in quanto non accompagnata dalla prospettazione di concreti elementi a sostegno di una ricostruzione diversa da quella offerta dalla società convenuta, che ha, peraltro, trovato puntuale riscontro in sede di istruttoria orale.
In proposito, la teste escussa all'udienza del 24.11.2023 in qualità Testimone_1 di responsabile amministrativo dell'Ufficio di Milano della filiale della agenzia odierna appellata, ha innanzitutto smentito la dedotta sostituzione dell'appellante con altro lavoratore presso la dichiarando in relazione ai capitoli di prova sub 19 e
Parte_2 sub 20 della memoria di costituzione della resistente (“ non ha inviato a
Parte_2 alcuna richiesta di lavoratori in sostituzione del ricorrente”; Controparte_1 non ha sostituito il ricorrente con alcun altro lavoratore e, pertanto, in
Parte_2 nessuno ha preso il posto del ricorrente”): confermo, non ci
Parte_2 Tes_2 sono state altre assunzioni presso il nostro committente anzi è diminuito il personale in forza;
A.D.R.: confermo per quelli che erano i nostri somministrati;
ADR: quanto alla sostituzione del ricorrente con altro lavoratore, per quanto riguarda il personale gestito dalla resistente non mi risulta”.
La testimone ha, inoltre, confermato le circostanze - riferite dalla convenuta - della mancata richiesta da parte della di somministrazione di Tecnici Parte_2
Informatici in epoca successiva al 04 ottobre 2019, della cessazione tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023 di ulteriori 8 missioni in favore della società per il suddetto profilo professionale, della mancata somministrazione dei lavoratori interessati ad altre aziende utilizzatrici e della omessa domanda di Tecnici Informatici da parte di altre società sul territorio nazionale, rispondendo in senso affermativo sui capitoli di prova sub 22, 23, 26
e 28 della memoria difensiva di parte convenuta [“22) Ebbene, tutte le missioni sono iniziate tra il 2016 e il giorno 4 ottobre 2019 e nessuna altra richiesta di somministrazione di Tecnici Informatici è stata rivolta da (né da parte di Parte_2 altre società) a in epoca successiva al giorno 4 ottobre 2019; 23) Tra CP_1
l'altro, nel corso del 2022, sono cessate, oltre a quella del Sig. ulteriori 8 Parte_1 missioni per Tecnici Informatici a favore di non rinnovate, di modo che Parte_2 altri 8 lavoratori con profilo identico a quello del ricorrente hanno cessato di prestare servizio a favore di per il tramite di 26) Nessuno dei Parte_2 Controparte_1 predetti soggetti è stato somministrato da ad altri utilizzatori, al pari del CP_1
Sig. 28) Working Tree non ha mai somministrato Tecnici Informatici ad Parte_1 altre società, né ha ricevuto altre richieste relative a Tecnici Informatici in tutta Italia da parte di alcuna altra società”].
La ha, infine, avvalorato la dedotta mancata richiesta di Tecnici Informatici Tes_1 da parte delle ulteriori società utilizzatrici clienti della anche non CP_1 applicanti al proprio personale il CCNL Industria Metalmeccanica, nonché il mancato
8 possesso da parte dei lavoratori somministrati dall' sul territorio nazionale di Pt_5 professionalità simili o sovrapponibili a quelle dell'odierno appellante, affermando in ordine ai capitoli di prova sub 34, 36 e 38 della memoria di costituzione della resistente:
“A.D.R.: confermo, alcune le ho gestite io personalmente e per altre ho verificato questa situazione in ragione della pendenza del presente giudizio;
confermo, io ho fatto ricerche per alcune di queste aziende e chiedevano Tes_2 tutte la figura di operaio e non profili affini a quelli del ricorrente;
A.D.R.: confermo, la ricerca era relativa ad aziende che applicano diversi CCNL
[circostanza 38 della memoria di costituzione: “Anche a voler estendere la ricerca a tutti lavoratori somministrati da sul territorio nazionale, si rileva che nessuno CP_1 di essi ha professionalità simili o sovrapponibili a quelle del Sig. (perché si Parte_1 tratta di addetti alla ristorazione, alla lavanderia industriale, al ricevimento turistico etc…) e nessuno di essi è utilizzato in mansioni per le quali il bagaglio professionale del
Sig. è utile”]; Parte_1
A.D.R.: la mia ricerca è stata effettuata con riferimento alle mansioni di tecnico informatico e quindi se avessimo altri utilizzatori anche con diverso CCNL ovvero non
Metalmeccanici e, all'inverso, partendo dagli utilizzatori che applicavano il CCNL predetto”.
Le dichiarazioni rese dalla testimone risultano pienamente attendibili, atteso che esse trovano conforto nella documentazione in atti e considerato che la ha Tes_1 effettuato controlli anche in relazione al periodo precedente alla propria assunzione presso la società appellata (“A.D.R.: confermo in ragione dei controlli di cui prima per il passato ovvero l'epoca anteriore alla mia assunzione e, per quella successiva, avendo io in gestione i clienti e conosco i contratti di somministrazione perfezionati”), sicché a nulla rileva che ella abbia iniziato a lavorare in epoca successiva all'avvio della procedura di MOL che ha coinvolto il ricorrente.
Priva di pregnanza probatoria risulta, invece, la deposizione resa in pari data dalla teste , che, ascoltata in qualità di dipendente della CISL sede di Testimone_3
Foggia sui medesimi capitoli di prova articolati dalla società convenuta, ha dichiarato di nulla sapere al riguardo, limitandosi a riferire genericamente, in relazione alla circostanza sub 20 della memoria difensiva (“ non ha sostituito il ricorrente con alcun Parte_2 altro lavoratore e, pertanto, in nessuno ha preso il posto del ricorrente”), Parte_2 quanto appreso in maniera indiretta da un soggetto terzo non meglio identificato:
“A.D.R.: il ricorrente venne sostituito, ci siamo informati come sindacato presso
l'azienda e ci venne risposto dall'azienda che era stato sostituito, credo ma vado a memoria che ci abbia informato un RSA dell'azienda”, senza neppure essere in grado di chiarire quale società abbia provveduto alla asserita sostituzione del lavoratore, avendo subito dopo aggiunto “A.D.R.: non so dire quale è l'azienda che ha sostituito il ricorrente”.
9 È evidente, dunque, che le risultanze dell'istruttoria documentale e orale suffragano le argomentazioni difensive della parte datrice circa la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento intimato all'appellante, il quale non è stato in grado di smentirle in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza
13.10.2023, allorquando, dopo aver riferito di non sapere alcunché in merito ai capitoli di prova articolati dalla società, ha affermato unicamente “A.D.R.: so di essere stato sostituito con un nuovo lavoratore presso la stessa sede, di nome , Persona_1 questa informazione mi venne riferita direttamente dal collega di presidio,
[...]
”: circostanza che, oltre a non essere di sua diretta conoscenza, essendo stata Persona_2 appresa da altri, neppure è idonea a confutare quanto dedotto dalla appellata circa la mancanza di richieste di somministrazione, da parte della , di lavoratori in Pt_2 sostituzione del ricorrente.
Dunque, una volta appreso del mancato rinnovo del contratto di somministrazione commerciale in forza del quale l'odierno appellante era stato inviato in missione presso la
, e riscontrata la impossibilità di avviare missioni analoghe in ragione Pt_2 dell'assenza di ulteriori richieste di tecnici informatici da parte di altri clienti utilizzatori, applicanti e non applicanti il CCNL Metalmeccanici (Industria), legittimamente la società datrice ha fatto ricorso alla procedura per Mancanza di Occasioni lavorative (MOL) prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie per il Lavoro, sì da avviare il percorso di bilancio delle competenze teso a definire un progetto di riqualificazione professionale che consentisse al dipendente di aumentare la propria spendibilità e occupabilità nel mercato del lavoro.
Ebbene, è documentalmente provato che il 30.12.2021 la società, attenendosi alle prescrizioni della norma pattizia, ha inviato al lavoratore il modulo per la trasmissione dei dati anagrafici e lavorativi alle Organizzazioni Sindacali, da quest'ultimo sottoscritto e restituito alla società in data 03.01.2022 (cfr. doc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte resistente), e che il suddetto bilancio di competenze ha avuto luogo il successivo
01.03.2022, nel corso di un incontro attraverso collegamento a distanza su piattaforma informatica, in occasione del quale il ricorrente ha manifestato fermamente la volontà di permanere nel proprio settore di competenza, escludendo a priori una possibile formazione in campi diversi da quello informatico (cfr. doc. 35).
Si legge testualmente nel documento in scrutinio “Il sig. vorrebbe fortemente Pt_1 rimanere nello stesso ambito di competenza intrapreso nelle sue precedenti esperienze lavorative, poiché, viste le conoscenze tecniche-professionali che tale realtà gli ha permesso di acquisire, oltre alle competenze trasversali sviluppate nel corso della sua carriera professionale, sente di volersi misurare all'interno del medesimo contesto che possa dargli stimoli e fargli acquisire quelle competenze che sente di poter migliorare.
…
10 In accordo con il sig. abbiamo condiviso i risultati Pt_1 Parte_1 dell'investigazione ed analizzato la fattibilità del progetto professionale, identificando i fattori suscettibili a favorire oppure ostacolare la realizzazione del progetto professionale. Dal questionario di strutturazione emerge una presa di posizione caratterizzata dal desiderio di restare all'interno del medesimo settore commerciale, proprio perché il candidato ha potuto constatare in modo approfondito la voglia e la fattibilità di riuscire ad emergere in questo settore, anche sulla base delle sue precedenti esperienze lavorative. Inoltre, consapevole di un importantissimo know-how potrebbe ricoprire perfettamente ruoli di elevata responsabilità. Poiché tale settore è conosciuto parzialmente sia su basi teoriche che tecniche-operative apprese sul campo, il percorso progettuale non può prescindere dalla frequenza di un corso di perfezionamento, che gli dia ulteriori strumenti e competenze in particolar modo nell'ambito delle tecniche necessarie per svolgere la professione di SISTEMISTA INFORMATICO per le materie di propria competenza”.
Non vi è prova, al contrario, della presunta disponibilità espressa dal dipendente alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con mansioni anche diverse, finanche di livello inferiore, rispetto a quelle in precedenza espletate, con conseguente impossibilità per la società datrice di imporgli un percorso formativo in un ambito estraneo agli interessi da lui manifestati e con correlata inevitabile limitazione delle opportunità di reimpiego per il tramite della società stessa.
È bene poi evidenziare che il bilancio di competenze (doc. 35 cit., nel fascicolo di primo grado della società), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato regolarmente sottoscritto dal dott. , ossia dal consulente di orientamento che ha Per_3 affiancato il lavoratore nel percorso di riqualificazione professionale;
quest'ultimo, del resto, non nega che vi sia stato un colloquio sulla formazione professionale con un dipendente della (v. pag. 11 capoverso 5 dell'atto di appello). Pt_7 CP_3
La datrice ha quindi adempiuto all'obbligo di cui all'art. 25 comma 4 CCNL
Agenzie per il lavoro, propedeutico all'incontro con le OO.SS.: (“
4. Modalità operative
1. Forma.Temp, entro 48 ore dalla richiesta di attivazione della procedura di cui al precedente punto 2, comunica tutte le informazioni ricevute, nonché la data certa di attivazione della procedura, sia alle ApL che alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, che potranno successivamente richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente individuato e comunicato dall'Agenzia.
2. Entro la data certa di attivazione della procedura l'Agenzia è tenuta ad effettuare il Bilancio delle Competenze e a redigere il progetto di riqualificazione condiviso con il lavoratore …
3. A seguito della condivisione con il lavoratore il progetto di riqualificazione deve essere inviato dall'Agenzia alle OO.SS. per le opportune valutazioni ed eventuali rilievi da comunicare tempestivamente al referente di Agenzia.
11
4. Successivamente, entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione, le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere un accordo sui contenuti del progetto di riqualificazione professionale, proposto inizialmente dall'Agenzia”).
Che la procedura prescritta dal CCNL sia stata esattamente seguita è dimostrato anche dal verbale di mancato accordo in sede sindacale del 31.05.2022, prodotto dallo stesso appellante (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), dal quale risulta a chiare lettere che il lavoratore ha partecipato al progetto atto alla stesura del
Bilancio di Competenze e che detto progetto si è regolarmente svolto e concluso il
01.03.2022.
Il predetto verbale smentisce altresì che il progetto formativo, “relativo alla Cyber
Security, con particolare interesse per la gestione del personale”, non sia stato condiviso con le Organizzazioni sindacali.
Il documento in esame, infine, conferma ulteriormente, come opportunamente rilevato dal giudice di prime cure, l'assenza di richieste di tecnici informatici alla società appellata da parte della , laddove puntualizza che la somministrazione di altro Pt_2 lavoratore in sostituzione del ricorrente sarebbe stata effettuata (a detta delle OO.SS.) da un'Agenzia diversa dalla resistente: “
2. espone il piano formativo di CP_1 riqualificazione che assieme all'ente formativo era stato predisposto per ampliare le competenze del lavoratore nell'ambito informatico, ovvero nella stessa realtà lavorativa che ha svolto sinora.
3. le sigle sindacali hanno letto e firmato il presente verbale come “MANCATO
ACCORDO” in quanto ritengono che non ricorrano gli estremi di una mancanza di occasioni di lavoro, bensì che sia stata operata a conclusione della missione, una sostituzione del lavoratore con altra unità lavorativa somministrata da altra agenzia lavoro presso lo stesso utilizzatore”.
Alla luce di quanto sinora esposto non può revocarsi in dubbio che la società datrice abbia fornito prova della carenza di posizioni in cui utilmente impiegare il dipendente successivamente alla cessazione della sua missione presso la e della Pt_2 conseguente legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, restando del tutto irrilevante la motivazione per cui la abbia inteso risolvere il contratto di Pt_2 somministrazione commerciale in essere con l'odierna appellata (sicché non ha pregio l'addebito mosso dal lavoratore alla controparte di non aver mai prodotto in giudizio la comunicazione con cui la ha riferito di non voler rinnovare la sua missione, né Pt_2 le motivazioni dalla medesima addotte: si tratta, come detto, di profili non significativi, a fronte della pacifica e non contestata cessazione della missione).
Invero, ai sensi dell'art. 25, commi 24 e 25, del CCNL Agenzie per il lavoro, “24.
Qualora le attività di riqualificazione definite nell'accordo non abbiano portato alla ricollocazione del lavoratore o dei lavoratori coinvolti, e permanendo la mancanza di
12 occasioni di lavoro, l'Agenzia al termine del periodo di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo comunicando il licenziamento individuale o plurimo.
25. Analogamente, in caso di mancato accordo, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto”.
La sussistenza del giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento intimato all'appellante esclude il preteso carattere ritorsivo, posto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è a tal fine necessario che l'intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva della volontà della parte datoriale di risolvere il rapporto di lavoro.
Invero, il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo, comunque, connessi, sanzionata con la nullità solo quando il motivo ritorsivo è stato l'unico determinante il recesso (Cass. n.
1640/2017; Cass. n. 14928/2015).
Dunque, in caso di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento, per accordare al medesimo la tutela riconosciuta dall'ordinamento, occorre che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 9468 del 2019; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. 07 marzo 2023, n. 6838).
Il motivo illecito deve cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, sicché il motivo lecito formalmente addotto a giustificazione dello stesso deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale, con la conseguenza che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela ex lege prevista, richiede il previo accertamento del difetto della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. n.
31526/2019; Cass. n. 9468/2019 cit.); e, all'inverso, “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass. n.
11353/2019; Cass. n. 14197/2018).
Qualora il lavoratore assuma che il licenziamento è stato irrogato per rappresaglia, il datore di lavoro deve provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, idonea a rendere irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del provvedimento espulsivo;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di
13 dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico determinante il recesso (Cass. 04 luglio 2018, n. 17522; Cass. 14.03.2013 n. 6501), il quale può essere assolto anche attraverso presunzioni che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti (Cass. n. 20742/2018; Cass. n. 26035/2018; Cass. n.
27325/2017; Cass. n. 18283/2010).
Il giudice del merito può “valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso” (Cass. n. 23583 del 2019).
Nel caso di specie, come già chiarito, l'istruttoria espletata in prime cure ha dimostrato la impossibilità per la datrice di lavoro di ricollocare il dipendente, in epoca successiva alla risoluzione del contratto commerciale con la presso altre Parte_2 aziende utilizzatrici sue clienti, in virtù della scelta del lavoratore di limitare il proprio percorso di riqualificazione professionale al settore informatico e della mancata richiesta del relativo profilo professionale da parte delle suddette società: ciò esclude la sussistenza di un diverso motivo illecito posto alla base del licenziamento, donde l'infondatezza del gravame anche sotto tale profilo.
Non merita accoglimento neppure l'ultima censura mossa dal lavoratore, afferente alla presunta mancata motivazione del licenziamento, in violazione del disposto di cui all'art. 46, comma 3, del CCNL.
La missiva del 05.08.2022, a mezzo della quale la datrice di lavoro ha comunicato il recesso, recita testualmente: “Con la presente, facendo seguito al periodo di messa in disponibilità iniziato il 01/01/2022, protocollo Formatemp n. 2022/83, e terminato il
02/08/2022, siamo a comunicarle il recesso dal rapporto di lavoro con lei intercorrente alla data del 02/08/2022” (cfr. doc. 22 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Ebbene, è da ritenersi che il riferimento al periodo di messa in disponibilità e l'indicazione del relativo numero di protocollo siano sufficienti a dare contezza della motivazione alla base del licenziamento comminato al lavoratore.
Ciò ancor più ove si consideri che il medesimo numero di protocollo è riportato anche nel verbale di mancato accordo in sede sindacale del 31.05.2022, ove si legge “La procedura di messa in disponibilità è stata avviata il 03/01/2022, con data certa di attivazione il 02/02/2022 Protocollo N° 2022/83 ed avrà una durata minima pari a quanto disposto dal C.C.N.L.” (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente, cit.).
Ne consegue che il richiamo a suddetta procedura, contenuto nella lettera di licenziamento del 05.08.2022, consente certamente di risalire alle ragioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo adottato dalla odierna appellata, costituite dalla mancanza di occasioni di lavoro.
14 A ciò si aggiunga che, come già evidenziato in precedenza, l'ultimo comma dell'art. 25 del CCNL prevede espressamente la possibilità per l'Agenzia di somministrazione di risolvere il rapporto lavorativo per giustificato motivo oggettivo in caso di mancato accordo con le OO.SS. (“Analogamente, in caso di mancato accordo,
l'Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto”), il che rende ancor più infondata la doglianza circa la mancanza di motivazione del recesso datoriale, stante l'evidente correlazione tra quest'ultimo e l'esito negativo dell'incontro con le rappresentanze sindacali prescritto dalla disciplina pattizia.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.03.2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 556/2024 resa dal Controparte_1
Tribunale di Foggia il 16.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.01.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
15
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Sergio de Costanzo e Alessandro de Costanzo
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2023 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellante conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato dalla al sig. in data 05.08.2022 per tutti i motivi innanzi CP_1 Parte_1 ampiamente esposti e, conseguentemente, in applicazione del regime di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015, condannare la a reintegrare il Controparte_1 lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al versamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
1 dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi e premi assistenziali.
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice non ritenga di poter applicare la tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. 23/2015, accertare e dichiarare
l'illegittimità del comminato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché per violazione della procedura di cui all'art. 25 del CCNL Agenzie di
Somministrazione, condannando conseguentemente la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs.
23/2015 nella misura massima prevista dalla legge”.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva: 1) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'agenzia per il lavoro a far data Controparte_1 dal 26.09.2016 in virtù di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato;
2) di essere stato in pari data assegnato in missione presso la Parte_2
la quale forniva attività lavorativa presso la sede di Foggia della società
[...] Parte_3
con durata inizialmente prevista sino al 26.02.2019, in seguito più volte prorogata,
[...] da ultimo fino al 31.12.2021; 3) di aver ricevuto in data 29.09.2021 una comunicazione con la quale la in ottemperanza alle disposizioni emergenziali dovute alla Parte_2 pandemia COVID-19, invitava i lavoratori, anche somministrati da altre società, a presentare il c.d. Green Pass onde accedere ai locali aziendali;
4) di aver comunicato alla società il mancato possesso della certificazione verde richiesta;
5) che la medesima istanza gli era stata rivolta dalla e dalla 6) di avere Parte_3 Controparte_1 contestato la legittimità delle pretese aziendali e di avere al contempo messo a disposizione la propria prestazione lavorativa, costituendo la società in mora;
7) che con missiva del 23.11.2021 la gli aveva comunicato ufficialmente la Controparte_1 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in ragione del mancato possesso della suddetta certificazione, rassicurandolo informalmente circa il rinnovo della sua missione al termine dell'emergenza pandemica;
8) di aver agito in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. instando per la propria riammissione in servizio o l'assegnazione a mansioni diverse, senza, tuttavia, ottenere il risultato auspicato, avendo il Tribunale di Foggia rigettato le sue richieste;
9) che in data 30.12.2021 la convenuta aveva avviato la procedura di MOL
(Mancanza Occasioni di Lavoro) prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie di
Somministrazione, ovvero la procedura preliminare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza addurre alcuna motivazione in merito, salvo poi comunicare, a seguito di ripetuti solleciti del dipendente, che la stessa era stata determinata dalla definitiva cessazione della sua missione presso la 10) che la ridetta Parte_2 procedura era stata formalmente attivata in data 03.01.2022 ed era terminata il
02.08.2022, periodo durante il quale, tuttavia, la in spregio a quanto Controparte_1 previsto dalla contrattazione collettiva, non gli aveva impartito alcun tipo di formazione, né gli aveva proposto diverse ricollocazioni presso altri utilizzatori, limitandosi a
2 sottoporlo al bilancio di competenze presso , senza più ricontattarlo;
11) di CP_2 avere nelle more appreso, in occasione di colloqui intrattenuti con alcuni ex colleghi presso la che il suo posto di lavoro era stato già assegnato ad altro Parte_3 lavoratore assunto mediante altra agenzia di somministrazione;
12) che in data
31.05.2022 si era svolto il tentativo di conciliazione tra le parti, conclusosi con un mancato accordo;
13) di avere ricevuto dalla controparte, tramite missiva datata
05.08.2022, la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
14) di aver impugnato il provvedimento con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 25.08.2022, denunciandone la natura ritorsiva e discriminatoria, in quanto motivato esclusivamente dal suo rifiuto di sottoporsi alle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, nonché la conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso e la violazione della specifica procedura di cui all'art. 25 del CCNL applicabile.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda, rivendicando la regolarità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in virtù del mancato possesso della certificazione verde illo tempore richiesta per l'accesso ai locali aziendali, nonché la piena legittimità sia della procedura di MOL prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie per il lavoro, avviata in conseguenza del mancato rinnovo da parte della del contratto di somministrazione commerciale in forza del quale Pt_2 il ricorrente era stato ivi inviato in missione, sia del successivo licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, attesa l'assenza di possibilità di avviare missioni analoghe, in ragione della mancanza di ulteriori richieste di tecnici informatici da parte della menzionata società, della diversa professionalità richiesta dagli altri clienti utilizzatori e della volontà espressa dal ricorrente di intraprendere un percorso formativo esclusivamente in ambito informatico, con conseguente limitazione della possibilità di ricollocarlo in altre mansioni.
Con sentenza n. 556/2024 del 16.02.2024 il Tribunale ha rigettato il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ritenendo: 1) documentalmente provati sia la risoluzione in data 31.12.2021 del contratto di somministrazione che vincolava all'odierna convenuta la sia il mancato rinnovo da parte di Parte_2 quest'ultima, nel periodo intercorrente dal febbraio 2022 al gennaio 2023, di ulteriori 8 missioni riguardanti lavoratori con le medesime mansioni di tecnico informatico a essa somministrati dalla sia l'omessa richiesta di profili professionali Controparte_1 sovrapponibili a quello del ricorrente nel periodo oggetto di accertamento da parte della e di altre società utilizzatrici sul territorio nazionale clienti della Parte_2 resistente, applicanti o non applicanti il CCNL Metalmeccanici (Industria); 2) confermate dai testi escussi le circostanze della cessazione ad opera della di posizioni Parte_2 analoghe a quelle dell'attore e della mancata richiesta della professionalità di tecnico informatico da parte di altre società utilizzatrici per il periodo oggetto di accertamento;
3) provata per tabulas la determinazione del ricorrente, nell'ambito del percorso formativo
3 da intraprendere in relazione alla procedura di MOL, di permanere nel proprio settore di competenza, ossia in contesti specializzati nell'erogazione di percorsi professionalizzanti in ambito informatico, con conseguente esclusione della possibilità di intraprendere un percorso di riqualificazione in settori diversi ove essere ricollocato;
4) insussistente il denunciato inadempimento da parte della del c.d. obbligo di Controparte_1 repêchage, consistente nella ricerca di una diversa ricollocazione del lavoratore, essendo documentalmente provata l'assenza di richieste nel campo di formazione indicato dal ricorrente;
5) legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avendo la resistente dimostrato l'impossibilità di una collocazione alternativa del medesimo;
6) conseguentemente non ravvisabile la eccepita natura ritorsiva ovvero discriminatoria dell'atto espulsivo;
7) destituita di fondamento la censura afferente alla violazione dell'obbligo di motivare il licenziamento ai sensi dell'art 46 del CCNL applicabile, ravvisandosi nella relativa comunicazione il richiamo all'esito negativo della procedura di messa in disponibilità, del cui avvio il dipendente era stato notiziato con comunicazione inviata il 30.12.2021.
Avverso tale pronuncia il lavoratore ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La controparte ha resistito al gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché inutilmente tentata la conciliazione, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura il decisum di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, consistente nella mancanza di occasioni di lavoro e nella impossibilità di adibizione a mansioni diverse, sulla base dei soli estratti del gestionale aziendale prodotti dalla società e della testimonianza resa dalla dipendente Tes_1
sebbene detti elementi siano, a suo dire, del tutto insufficienti ad assolvere l'onere
[...] probatorio gravante sulla parte datoriale, specie ove si tratti, come nella fattispecie de qua, di un'agenzia di somministrazione con centinaia di utilizzatori.
4 Assume di aver specificatamente contestato alla prima udienza utile del 30.06.2023 la documentazione prodotta dalla resistente, a cui di conseguenza il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna rilevanza probatoria, al pari delle dichiarazioni rese all'udienza del 24.11.2023 dalla teste non avendo quest'ultima avuto conoscenza Tes_1 diretta dei fatti di causa, in quanto impiegata alle dipendenze della società con mansioni di responsabile amministrativo a far data dal 01.07.2022, dunque in epoca successiva Parte_ all'avvio della procedura di in contestazione, e avendo, comunque, reso dichiarazioni inverosimili, non riscontrate dalla documentazione offerta dall' Pt_5
Aggiunge che parte avversa non avrebbe affatto provato l'asserito percorso di riqualificazione a cui lo stesso sarebbe stato sottoposto ai sensi dell'art. 25 del CCNL di categoria durante la procedura di MOL.
Obietta, altresì, che la società appellata non avrebbe condiviso con lui, né con le organizzazioni sindacali, pur essendo a tanto onerata dalla contrattazione collettiva di riferimento, il bilancio di competenze e il progetto formativo, quest'ultimo redatto unilateralmente e inidoneo a offrirgli alcuna possibilità di ricollocazione.
Con il secondo motivo di impugnazione il lavoratore lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la natura ritorsiva del licenziamento, ribadendo che detto provvedimento, lungi dall'essere motivato da reali esigenze economiche o organizzative, rappresenta l'ingiusta reazione della società datrice al suo legittimo rifiuto di dotarsi di Green Pass per COVID-19 dalla sequenza Parte_6 cronologica dei fatti, dalla sua sostituzione con altro lavoratore per le medesime mansioni e dalla circostanza di essere stato l'unico dipendente a non veder rinnovato il rapporto di lavoro.
Con il terzo e ultimo motivo di appello l'instante denuncia che il Tribunale ha impropriamente ritenuto motivata ai sensi dell'art. 46 del CCNL la missiva a mezzo della quale l' gli ha comunicato il recesso dal rapporto lavorativo. Pt_5
Sostiene che, in forza della disciplina pattizia, la società avrebbe dovuto esplicitare in maniera chiara e precisa le ragioni che hanno portato all'avvio della procedura di
MOL, i tentativi di ricollocazione effettuati e le soluzioni alternative proposte, elementi la cui mancanza renderebbe irrimediabilmente inefficace il licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale forte di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
Giova preliminarmente rimarcare che ai sensi dell'art. 3 Legge n. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da cause inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.
Le ragioni sottese alla comminazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pertanto, devono rinvenirsi nella necessità di procedere alla soppressione del
5 posto di lavoro o del reparto cui è addetto il dipendente, senza, peraltro, che occorra la totale soppressione delle mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, che ben possono essere anche solo diversamente ripartite tra i lavoratori rimanenti.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il lavoratore licenziato, ma anche l'impossibilità di una sua utile ricollocazione in mansioni equivalenti o inferiori a quelle da ultimo espletate.
In altre parole, la parte datoriale deve dimostrare l'impossibilità del c.d. repechage del lavoratore, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (Cass., Sez. Lav.,
13.11.2023, n. 31451; Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 13116/2015; Cass. n. 13112/2014;
Cass. n. 7381/2010; Cass. n. 11720/2009).
Il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo, se non ha diritto di essere comparato ad altri colleghi affinché la scelta del licenziamento cada su uno di essi, nondimeno ha quello di pretendere che il datore di lavoro dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo o tecnico-organizzativo e l'impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era precedentemente adibito, ovvero inferiori rispetto ad essa.
In sostanza, ai fini della validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente che esso sia l'effetto della soppressione del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, ma è necessario che l'azienda non abbia come riutilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale.
Incombe sul datore di lavoro, altresì, la prova di non aver effettuato, per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quelle del dipendente licenziato (Cass. 05.12.2018 n. 31495; cit. Cass. n. 13112/2014; Cass.
21579/2008).
Tanto premesso, risulta destituita di fondamento la doglianza dell'appellante afferente alla omessa prova del giustificato motivo oggettivo.
La società ha invece dimostrato che il licenziamento intimato con missiva del
05.08.2022 è stato determinato dalle scelte operate dalla e dalle altre Parte_2 società utilizzatrici, clienti della medesima, nonché dalla richiesta dell'odierno appellante di avviare, in seguito all'apertura della procedura di MOL di cui all'art. 25 del CCNL
Agenzie per il lavoro, un percorso formativo esclusivamente in ambito informatico.
Risulta, invero, provato per tabulas che la missione presso la società Parte_2
ove l'odierno appellante era stato somministrato a far data dal 26.09.2016 con
[...] inquadramento nel 2° livello del CCNL Metalmeccanici Industria e con mansioni di
“tecnico informatico da inserire nella divisione ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi manutentivi e produttivi dello studio del ciclo di vita dei sistemi di elaborazione”, è cessata in data 31.12.2021 in ragione del mancato rinnovo del contratto di
6 somministrazione n. 3458 concluso tra la predetta società e la (cfr. Controparte_1 doc. n. 4 e 60 del fascicolo di primo grado di parte resistente), e che nessuna richiesta di somministrazione di lavoratori in sostituzione del ricorrente è stata in seguito rivolta dall'utilizzatrice all'Agenzia.
Detta ultima circostanza emerge distintamente dai dati contenuti nel software gestionale della prodotti dalla odierna appellata, la quale ha richiesto alla Parte_2 società di mostrare tutte le missioni relative a Tecnici Informatici in Italia nel periodo compreso tra il 2016 e la fine del mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 21 – 33 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quanto alle ulteriori 8 missioni riguardanti altri lavoratori con mansioni di Tecnico
Informatico parimenti somministrati dall'appellata alla e non rinnovate Parte_2 nel periodo intercorrente tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023, vero è che la loro cessazione è da imputarsi alle dimissioni volontarie degli stessi, anziché a un licenziamento intimato dalla parte datoriale (circostanza affatto sottaciuta dalla resistente, diversamente da quanto dedotto dal lavoratore, considerato che i relativi allegati al fascicolo di primo grado sono stati espressamente denominati “dimissioni”), ma è altrettanto vero che la non ha in seguito domandato l'avvio di ulteriori missioni Pt_2
a copertura delle suddette posizioni e che nessuno degli interessati, al pari dell'odierno appellante, è stato somministrato dalla ad altri utilizzatori (cfr. doc. 40 – 47 CP_1 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
La documentazione versata in atti dalla odierna appellata comprova, inoltre, che neppure le altre società con cui la medesima ha siglato contratti commerciali di somministrazione applicanti il CCNL Metalmeccanica Industria hanno richiesto, nel periodo successivo al dicembre 2021, personale con mansione di “Tecnico Informatico”.
Gli estratti del gestionale rivelano, infatti, che le istanze rivolte dalle suddette società afferivano alla somministrazione di lavoratori aventi profili professionali in nessun modo riconducibili a quello di “tecnico informatico”, quali, in particolare, “addetti alla produzione”, “addetti alle finiture”, “aiuto manutentore”, “addetto pulizie industriali”, “carpentiere”, “saldatore” etc. (cfr. doc. 48 – 59 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
La tesi difensiva dell'odierno appellante si fonda, sostanzialmente, sulla contestazione dei suddetti documenti, la quale, tuttavia, non coglie nel segno.
Invero, nella prima difesa utile successiva alla produzione della documentazione di parte datoriale, vale a dire nelle note di trattazione scritta depositate dinanzi al Tribunale il 29.06.2023, i difensori del ricorrente si sono limitati a contestare, testualmente,
“l'avversa ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento all'impossibilità di ricollocazione del ricorrente presso altri utilizzatori. Conseguentemente, contestano la rappresentazione dei fatti risultante dai documenti da 21 a 33 e da 48 a 59 della comparsa di costituzione di controparte”.
7 E' evidente come la contestazione in oggetto sia del tutto generica e inconsistente, in quanto non accompagnata dalla prospettazione di concreti elementi a sostegno di una ricostruzione diversa da quella offerta dalla società convenuta, che ha, peraltro, trovato puntuale riscontro in sede di istruttoria orale.
In proposito, la teste escussa all'udienza del 24.11.2023 in qualità Testimone_1 di responsabile amministrativo dell'Ufficio di Milano della filiale della agenzia odierna appellata, ha innanzitutto smentito la dedotta sostituzione dell'appellante con altro lavoratore presso la dichiarando in relazione ai capitoli di prova sub 19 e
Parte_2 sub 20 della memoria di costituzione della resistente (“ non ha inviato a
Parte_2 alcuna richiesta di lavoratori in sostituzione del ricorrente”; Controparte_1 non ha sostituito il ricorrente con alcun altro lavoratore e, pertanto, in
Parte_2 nessuno ha preso il posto del ricorrente”): confermo, non ci
Parte_2 Tes_2 sono state altre assunzioni presso il nostro committente anzi è diminuito il personale in forza;
A.D.R.: confermo per quelli che erano i nostri somministrati;
ADR: quanto alla sostituzione del ricorrente con altro lavoratore, per quanto riguarda il personale gestito dalla resistente non mi risulta”.
La testimone ha, inoltre, confermato le circostanze - riferite dalla convenuta - della mancata richiesta da parte della di somministrazione di Tecnici Parte_2
Informatici in epoca successiva al 04 ottobre 2019, della cessazione tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023 di ulteriori 8 missioni in favore della società per il suddetto profilo professionale, della mancata somministrazione dei lavoratori interessati ad altre aziende utilizzatrici e della omessa domanda di Tecnici Informatici da parte di altre società sul territorio nazionale, rispondendo in senso affermativo sui capitoli di prova sub 22, 23, 26
e 28 della memoria difensiva di parte convenuta [“22) Ebbene, tutte le missioni sono iniziate tra il 2016 e il giorno 4 ottobre 2019 e nessuna altra richiesta di somministrazione di Tecnici Informatici è stata rivolta da (né da parte di Parte_2 altre società) a in epoca successiva al giorno 4 ottobre 2019; 23) Tra CP_1
l'altro, nel corso del 2022, sono cessate, oltre a quella del Sig. ulteriori 8 Parte_1 missioni per Tecnici Informatici a favore di non rinnovate, di modo che Parte_2 altri 8 lavoratori con profilo identico a quello del ricorrente hanno cessato di prestare servizio a favore di per il tramite di 26) Nessuno dei Parte_2 Controparte_1 predetti soggetti è stato somministrato da ad altri utilizzatori, al pari del CP_1
Sig. 28) Working Tree non ha mai somministrato Tecnici Informatici ad Parte_1 altre società, né ha ricevuto altre richieste relative a Tecnici Informatici in tutta Italia da parte di alcuna altra società”].
La ha, infine, avvalorato la dedotta mancata richiesta di Tecnici Informatici Tes_1 da parte delle ulteriori società utilizzatrici clienti della anche non CP_1 applicanti al proprio personale il CCNL Industria Metalmeccanica, nonché il mancato
8 possesso da parte dei lavoratori somministrati dall' sul territorio nazionale di Pt_5 professionalità simili o sovrapponibili a quelle dell'odierno appellante, affermando in ordine ai capitoli di prova sub 34, 36 e 38 della memoria di costituzione della resistente:
“A.D.R.: confermo, alcune le ho gestite io personalmente e per altre ho verificato questa situazione in ragione della pendenza del presente giudizio;
confermo, io ho fatto ricerche per alcune di queste aziende e chiedevano Tes_2 tutte la figura di operaio e non profili affini a quelli del ricorrente;
A.D.R.: confermo, la ricerca era relativa ad aziende che applicano diversi CCNL
[circostanza 38 della memoria di costituzione: “Anche a voler estendere la ricerca a tutti lavoratori somministrati da sul territorio nazionale, si rileva che nessuno CP_1 di essi ha professionalità simili o sovrapponibili a quelle del Sig. (perché si Parte_1 tratta di addetti alla ristorazione, alla lavanderia industriale, al ricevimento turistico etc…) e nessuno di essi è utilizzato in mansioni per le quali il bagaglio professionale del
Sig. è utile”]; Parte_1
A.D.R.: la mia ricerca è stata effettuata con riferimento alle mansioni di tecnico informatico e quindi se avessimo altri utilizzatori anche con diverso CCNL ovvero non
Metalmeccanici e, all'inverso, partendo dagli utilizzatori che applicavano il CCNL predetto”.
Le dichiarazioni rese dalla testimone risultano pienamente attendibili, atteso che esse trovano conforto nella documentazione in atti e considerato che la ha Tes_1 effettuato controlli anche in relazione al periodo precedente alla propria assunzione presso la società appellata (“A.D.R.: confermo in ragione dei controlli di cui prima per il passato ovvero l'epoca anteriore alla mia assunzione e, per quella successiva, avendo io in gestione i clienti e conosco i contratti di somministrazione perfezionati”), sicché a nulla rileva che ella abbia iniziato a lavorare in epoca successiva all'avvio della procedura di MOL che ha coinvolto il ricorrente.
Priva di pregnanza probatoria risulta, invece, la deposizione resa in pari data dalla teste , che, ascoltata in qualità di dipendente della CISL sede di Testimone_3
Foggia sui medesimi capitoli di prova articolati dalla società convenuta, ha dichiarato di nulla sapere al riguardo, limitandosi a riferire genericamente, in relazione alla circostanza sub 20 della memoria difensiva (“ non ha sostituito il ricorrente con alcun Parte_2 altro lavoratore e, pertanto, in nessuno ha preso il posto del ricorrente”), Parte_2 quanto appreso in maniera indiretta da un soggetto terzo non meglio identificato:
“A.D.R.: il ricorrente venne sostituito, ci siamo informati come sindacato presso
l'azienda e ci venne risposto dall'azienda che era stato sostituito, credo ma vado a memoria che ci abbia informato un RSA dell'azienda”, senza neppure essere in grado di chiarire quale società abbia provveduto alla asserita sostituzione del lavoratore, avendo subito dopo aggiunto “A.D.R.: non so dire quale è l'azienda che ha sostituito il ricorrente”.
9 È evidente, dunque, che le risultanze dell'istruttoria documentale e orale suffragano le argomentazioni difensive della parte datrice circa la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento intimato all'appellante, il quale non è stato in grado di smentirle in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza
13.10.2023, allorquando, dopo aver riferito di non sapere alcunché in merito ai capitoli di prova articolati dalla società, ha affermato unicamente “A.D.R.: so di essere stato sostituito con un nuovo lavoratore presso la stessa sede, di nome , Persona_1 questa informazione mi venne riferita direttamente dal collega di presidio,
[...]
”: circostanza che, oltre a non essere di sua diretta conoscenza, essendo stata Persona_2 appresa da altri, neppure è idonea a confutare quanto dedotto dalla appellata circa la mancanza di richieste di somministrazione, da parte della , di lavoratori in Pt_2 sostituzione del ricorrente.
Dunque, una volta appreso del mancato rinnovo del contratto di somministrazione commerciale in forza del quale l'odierno appellante era stato inviato in missione presso la
, e riscontrata la impossibilità di avviare missioni analoghe in ragione Pt_2 dell'assenza di ulteriori richieste di tecnici informatici da parte di altri clienti utilizzatori, applicanti e non applicanti il CCNL Metalmeccanici (Industria), legittimamente la società datrice ha fatto ricorso alla procedura per Mancanza di Occasioni lavorative (MOL) prevista dall'art. 25 del CCNL Agenzie per il Lavoro, sì da avviare il percorso di bilancio delle competenze teso a definire un progetto di riqualificazione professionale che consentisse al dipendente di aumentare la propria spendibilità e occupabilità nel mercato del lavoro.
Ebbene, è documentalmente provato che il 30.12.2021 la società, attenendosi alle prescrizioni della norma pattizia, ha inviato al lavoratore il modulo per la trasmissione dei dati anagrafici e lavorativi alle Organizzazioni Sindacali, da quest'ultimo sottoscritto e restituito alla società in data 03.01.2022 (cfr. doc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte resistente), e che il suddetto bilancio di competenze ha avuto luogo il successivo
01.03.2022, nel corso di un incontro attraverso collegamento a distanza su piattaforma informatica, in occasione del quale il ricorrente ha manifestato fermamente la volontà di permanere nel proprio settore di competenza, escludendo a priori una possibile formazione in campi diversi da quello informatico (cfr. doc. 35).
Si legge testualmente nel documento in scrutinio “Il sig. vorrebbe fortemente Pt_1 rimanere nello stesso ambito di competenza intrapreso nelle sue precedenti esperienze lavorative, poiché, viste le conoscenze tecniche-professionali che tale realtà gli ha permesso di acquisire, oltre alle competenze trasversali sviluppate nel corso della sua carriera professionale, sente di volersi misurare all'interno del medesimo contesto che possa dargli stimoli e fargli acquisire quelle competenze che sente di poter migliorare.
…
10 In accordo con il sig. abbiamo condiviso i risultati Pt_1 Parte_1 dell'investigazione ed analizzato la fattibilità del progetto professionale, identificando i fattori suscettibili a favorire oppure ostacolare la realizzazione del progetto professionale. Dal questionario di strutturazione emerge una presa di posizione caratterizzata dal desiderio di restare all'interno del medesimo settore commerciale, proprio perché il candidato ha potuto constatare in modo approfondito la voglia e la fattibilità di riuscire ad emergere in questo settore, anche sulla base delle sue precedenti esperienze lavorative. Inoltre, consapevole di un importantissimo know-how potrebbe ricoprire perfettamente ruoli di elevata responsabilità. Poiché tale settore è conosciuto parzialmente sia su basi teoriche che tecniche-operative apprese sul campo, il percorso progettuale non può prescindere dalla frequenza di un corso di perfezionamento, che gli dia ulteriori strumenti e competenze in particolar modo nell'ambito delle tecniche necessarie per svolgere la professione di SISTEMISTA INFORMATICO per le materie di propria competenza”.
Non vi è prova, al contrario, della presunta disponibilità espressa dal dipendente alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con mansioni anche diverse, finanche di livello inferiore, rispetto a quelle in precedenza espletate, con conseguente impossibilità per la società datrice di imporgli un percorso formativo in un ambito estraneo agli interessi da lui manifestati e con correlata inevitabile limitazione delle opportunità di reimpiego per il tramite della società stessa.
È bene poi evidenziare che il bilancio di competenze (doc. 35 cit., nel fascicolo di primo grado della società), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato regolarmente sottoscritto dal dott. , ossia dal consulente di orientamento che ha Per_3 affiancato il lavoratore nel percorso di riqualificazione professionale;
quest'ultimo, del resto, non nega che vi sia stato un colloquio sulla formazione professionale con un dipendente della (v. pag. 11 capoverso 5 dell'atto di appello). Pt_7 CP_3
La datrice ha quindi adempiuto all'obbligo di cui all'art. 25 comma 4 CCNL
Agenzie per il lavoro, propedeutico all'incontro con le OO.SS.: (“
4. Modalità operative
1. Forma.Temp, entro 48 ore dalla richiesta di attivazione della procedura di cui al precedente punto 2, comunica tutte le informazioni ricevute, nonché la data certa di attivazione della procedura, sia alle ApL che alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, che potranno successivamente richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente individuato e comunicato dall'Agenzia.
2. Entro la data certa di attivazione della procedura l'Agenzia è tenuta ad effettuare il Bilancio delle Competenze e a redigere il progetto di riqualificazione condiviso con il lavoratore …
3. A seguito della condivisione con il lavoratore il progetto di riqualificazione deve essere inviato dall'Agenzia alle OO.SS. per le opportune valutazioni ed eventuali rilievi da comunicare tempestivamente al referente di Agenzia.
11
4. Successivamente, entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione, le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere un accordo sui contenuti del progetto di riqualificazione professionale, proposto inizialmente dall'Agenzia”).
Che la procedura prescritta dal CCNL sia stata esattamente seguita è dimostrato anche dal verbale di mancato accordo in sede sindacale del 31.05.2022, prodotto dallo stesso appellante (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), dal quale risulta a chiare lettere che il lavoratore ha partecipato al progetto atto alla stesura del
Bilancio di Competenze e che detto progetto si è regolarmente svolto e concluso il
01.03.2022.
Il predetto verbale smentisce altresì che il progetto formativo, “relativo alla Cyber
Security, con particolare interesse per la gestione del personale”, non sia stato condiviso con le Organizzazioni sindacali.
Il documento in esame, infine, conferma ulteriormente, come opportunamente rilevato dal giudice di prime cure, l'assenza di richieste di tecnici informatici alla società appellata da parte della , laddove puntualizza che la somministrazione di altro Pt_2 lavoratore in sostituzione del ricorrente sarebbe stata effettuata (a detta delle OO.SS.) da un'Agenzia diversa dalla resistente: “
2. espone il piano formativo di CP_1 riqualificazione che assieme all'ente formativo era stato predisposto per ampliare le competenze del lavoratore nell'ambito informatico, ovvero nella stessa realtà lavorativa che ha svolto sinora.
3. le sigle sindacali hanno letto e firmato il presente verbale come “MANCATO
ACCORDO” in quanto ritengono che non ricorrano gli estremi di una mancanza di occasioni di lavoro, bensì che sia stata operata a conclusione della missione, una sostituzione del lavoratore con altra unità lavorativa somministrata da altra agenzia lavoro presso lo stesso utilizzatore”.
Alla luce di quanto sinora esposto non può revocarsi in dubbio che la società datrice abbia fornito prova della carenza di posizioni in cui utilmente impiegare il dipendente successivamente alla cessazione della sua missione presso la e della Pt_2 conseguente legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, restando del tutto irrilevante la motivazione per cui la abbia inteso risolvere il contratto di Pt_2 somministrazione commerciale in essere con l'odierna appellata (sicché non ha pregio l'addebito mosso dal lavoratore alla controparte di non aver mai prodotto in giudizio la comunicazione con cui la ha riferito di non voler rinnovare la sua missione, né Pt_2 le motivazioni dalla medesima addotte: si tratta, come detto, di profili non significativi, a fronte della pacifica e non contestata cessazione della missione).
Invero, ai sensi dell'art. 25, commi 24 e 25, del CCNL Agenzie per il lavoro, “24.
Qualora le attività di riqualificazione definite nell'accordo non abbiano portato alla ricollocazione del lavoratore o dei lavoratori coinvolti, e permanendo la mancanza di
12 occasioni di lavoro, l'Agenzia al termine del periodo di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo comunicando il licenziamento individuale o plurimo.
25. Analogamente, in caso di mancato accordo, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto”.
La sussistenza del giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento intimato all'appellante esclude il preteso carattere ritorsivo, posto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è a tal fine necessario che l'intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva della volontà della parte datoriale di risolvere il rapporto di lavoro.
Invero, il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo, comunque, connessi, sanzionata con la nullità solo quando il motivo ritorsivo è stato l'unico determinante il recesso (Cass. n.
1640/2017; Cass. n. 14928/2015).
Dunque, in caso di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento, per accordare al medesimo la tutela riconosciuta dall'ordinamento, occorre che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 9468 del 2019; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. 07 marzo 2023, n. 6838).
Il motivo illecito deve cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, sicché il motivo lecito formalmente addotto a giustificazione dello stesso deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale, con la conseguenza che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela ex lege prevista, richiede il previo accertamento del difetto della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. n.
31526/2019; Cass. n. 9468/2019 cit.); e, all'inverso, “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass. n.
11353/2019; Cass. n. 14197/2018).
Qualora il lavoratore assuma che il licenziamento è stato irrogato per rappresaglia, il datore di lavoro deve provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, idonea a rendere irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del provvedimento espulsivo;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di
13 dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico determinante il recesso (Cass. 04 luglio 2018, n. 17522; Cass. 14.03.2013 n. 6501), il quale può essere assolto anche attraverso presunzioni che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti (Cass. n. 20742/2018; Cass. n. 26035/2018; Cass. n.
27325/2017; Cass. n. 18283/2010).
Il giudice del merito può “valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso” (Cass. n. 23583 del 2019).
Nel caso di specie, come già chiarito, l'istruttoria espletata in prime cure ha dimostrato la impossibilità per la datrice di lavoro di ricollocare il dipendente, in epoca successiva alla risoluzione del contratto commerciale con la presso altre Parte_2 aziende utilizzatrici sue clienti, in virtù della scelta del lavoratore di limitare il proprio percorso di riqualificazione professionale al settore informatico e della mancata richiesta del relativo profilo professionale da parte delle suddette società: ciò esclude la sussistenza di un diverso motivo illecito posto alla base del licenziamento, donde l'infondatezza del gravame anche sotto tale profilo.
Non merita accoglimento neppure l'ultima censura mossa dal lavoratore, afferente alla presunta mancata motivazione del licenziamento, in violazione del disposto di cui all'art. 46, comma 3, del CCNL.
La missiva del 05.08.2022, a mezzo della quale la datrice di lavoro ha comunicato il recesso, recita testualmente: “Con la presente, facendo seguito al periodo di messa in disponibilità iniziato il 01/01/2022, protocollo Formatemp n. 2022/83, e terminato il
02/08/2022, siamo a comunicarle il recesso dal rapporto di lavoro con lei intercorrente alla data del 02/08/2022” (cfr. doc. 22 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Ebbene, è da ritenersi che il riferimento al periodo di messa in disponibilità e l'indicazione del relativo numero di protocollo siano sufficienti a dare contezza della motivazione alla base del licenziamento comminato al lavoratore.
Ciò ancor più ove si consideri che il medesimo numero di protocollo è riportato anche nel verbale di mancato accordo in sede sindacale del 31.05.2022, ove si legge “La procedura di messa in disponibilità è stata avviata il 03/01/2022, con data certa di attivazione il 02/02/2022 Protocollo N° 2022/83 ed avrà una durata minima pari a quanto disposto dal C.C.N.L.” (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente, cit.).
Ne consegue che il richiamo a suddetta procedura, contenuto nella lettera di licenziamento del 05.08.2022, consente certamente di risalire alle ragioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo adottato dalla odierna appellata, costituite dalla mancanza di occasioni di lavoro.
14 A ciò si aggiunga che, come già evidenziato in precedenza, l'ultimo comma dell'art. 25 del CCNL prevede espressamente la possibilità per l'Agenzia di somministrazione di risolvere il rapporto lavorativo per giustificato motivo oggettivo in caso di mancato accordo con le OO.SS. (“Analogamente, in caso di mancato accordo,
l'Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto”), il che rende ancor più infondata la doglianza circa la mancanza di motivazione del recesso datoriale, stante l'evidente correlazione tra quest'ultimo e l'esito negativo dell'incontro con le rappresentanze sindacali prescritto dalla disciplina pattizia.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.03.2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 556/2024 resa dal Controparte_1
Tribunale di Foggia il 16.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.01.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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