Articolo 2 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
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12 aprile 1987
Art. 2. 1. La Scuola persegue i seguenti fini:
a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica;
b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:
1) preistoria e protostoria egea;
2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;
4) epigrafia ed antichita' greche;
5) architettura antica.
c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);
d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica.
Entrata in vigore il 12 aprile 1987
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