Articolo 19 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 marzo 1974
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 799.390.341.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1974.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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