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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1957/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO Parte_1
SALVATORE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2025, la ricorrente premetteva che al 2012 al 2019 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio, che da tale unione era nata la GL Per_1
(il 31.12.2013), che nel 2019 il resistente si trasferiva altrove intrattenendo un nuovo rapporto di convivenza. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento per la GL di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione a sé dell'assegno unico.
1 All'udienza di prima comparizione del 12.09.2025 il Giudice, sentita parte ricorrente presente personalmente, dichiarava la contumacia del resistente, affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, regolamentava i tempi di permanenza con il padre fissava in euro 300,00 l'assegno di mantenimento per la minore e disponeva la percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In primo luogo, va confermato il regime di affido condiviso della GL minore , con Per_1 collocazione presso la madre, così come statuito con ordinanza del 12.09.2025, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della GL con il padre alle esigenze di vita e della minore, vada regolamentata la frequentazione padre-GL al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, disposta con ordinanza del 12.09.2025 e pertanto il padre potrà tenere con sé la GL minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va confermato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della GL minore non essendo emersi nel corso del giudizio elementi idonei a giustificare una rideterminazione dell'assegno. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della GL, versando alla ricorrente la somma mensile di €300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
2 L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario della minore
. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n.4672/2025 : “va osservato che la norma Per_1 in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 privilegiata presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della GL , la somma mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno
3) dispone la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO Parte_1
SALVATORE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2025, la ricorrente premetteva che al 2012 al 2019 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio, che da tale unione era nata la GL Per_1
(il 31.12.2013), che nel 2019 il resistente si trasferiva altrove intrattenendo un nuovo rapporto di convivenza. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento per la GL di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione a sé dell'assegno unico.
1 All'udienza di prima comparizione del 12.09.2025 il Giudice, sentita parte ricorrente presente personalmente, dichiarava la contumacia del resistente, affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, regolamentava i tempi di permanenza con il padre fissava in euro 300,00 l'assegno di mantenimento per la minore e disponeva la percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In primo luogo, va confermato il regime di affido condiviso della GL minore , con Per_1 collocazione presso la madre, così come statuito con ordinanza del 12.09.2025, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della GL con il padre alle esigenze di vita e della minore, vada regolamentata la frequentazione padre-GL al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, disposta con ordinanza del 12.09.2025 e pertanto il padre potrà tenere con sé la GL minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va confermato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della GL minore non essendo emersi nel corso del giudizio elementi idonei a giustificare una rideterminazione dell'assegno. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della GL, versando alla ricorrente la somma mensile di €300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
2 L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario della minore
. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n.4672/2025 : “va osservato che la norma Per_1 in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 privilegiata presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della GL , la somma mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno
3) dispone la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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