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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12324 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47083/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 47083/2018 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. prof. Andrea Zoppini parte attrice contro in persona del p.t., Controparte_1 Controparte_2
in persona del Ministro p.t., Controparte_3 [...] esentata e difesa dall'Avvoc CP_4 CP_5
Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale nei confronti della
[...] Controparte_1
del e del
[...] Controparte_3 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_4
ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare: - l'intervenuta prescrizione del diritto del e del al pagamento Controparte_3 Controparte_4
pagina1 di 5 dell'Addizionale Comunale incassata da (o, Parte_1
per essa, dall'allora nel periodo compreso tra il mese di Controparte_6
febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 6.660.256,00 oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; e, per l'effetto - l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di nei confronti Parte_1
del e del . Con vittoria di spese, Controparte_3 Controparte_4
competenze ed onorari di giudizio”.
1.1.Esponeva, infatti, parte attrice di essere gestore dell'aeroporto civile di Pt_1
in virtù del Decreto Ministeriale n. 133/T del 2 maggio 2008 e che, in virtù di Parte_1
tale qualità, applicava nei confronti dei vettori aerei i c.d. diritti di imbarco per passeggeri.
1.2.Allegava la società attrice che, ad un certo punto, si era avveduta di non aver provveduto a versare quanto versato dai vettori e comunque dovuto al
[...]
al e all'INPS, né questi ultimi Controparte_3 Controparte_4
avevano rivendicato gli importi dovuti.
1.3.In considerazione del tempo trascorso aveva, pertanto, ritenuto di agire con l'odierno giudizio per l'accertamento nei confronti della e dei Controparte_1 CP_7
convenuti “dell'intervenuta prescrizione del loro diritto al pagamento dell'importo d € 6.660.256,00 maturato negli anni 2010 – 2012 costituente quota parte dell'Addizionale”.
1.4.Si erano costituiti i convenuti preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione della sull'assunto che la domanda di parte attrice Controparte_1
non era rivolta nei confronti di quest'ultima e, nel merito, avevano contestato la fondatezza della domanda, in particolare, ritenendo che, dovendosi escludere la natura tributaria dell'obbligazione, il termine prescrizionale fosse decennale.
1.5.Inoltre, i convenuti avanzavano domanda riconvenzionale volta alla CP_7
condanna dell'attrice alla corresponsione della somma riconosciuta come dovuta (anche se nella prospettazione di parte attrice estinta per decorrenza del termine prescrizionale, di € 6.660.256) per il periodo compreso tra il mese febbraio 2010 ed il mese di ottobre
2012 per l'addizionale sui diritti d'imbarco ex art. 2, comma 11, L. n. 350/2003.
2.La causa veniva istruita documentalmente.
pagina2 di 5 3.All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio e dal deposito di note scritte, parte attrice concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione (a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del
e del al pagamento dell'Addizionale Controparte_3 Controparte_4
Comunale maturata nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 6.660.256,00, oltre accessori di legge, nei confronti dei vettori aerei operanti presso l' (o, per essa, dall'allora Parte_1
da loro delegato al pagamento e, per l'effetto, accertare e Controparte_6
dichiarare l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di Parte_1
nei confronti del e del
[...] Controparte_3
; (b) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con Controparte_4
la comparsa di costituzione e risposta del 16 ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, mentre i convenuti concludevano: “Voglia codesto Tribunale, previa estromissione della
Presidenza del Consiglio, rigettare l'altrui domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale voglia codesto Tribunale condannare l'attrice al pagamento di € 6.660.256,00 per il periodo compreso tra il mese febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012 per l'addizionale sui diritti
d'imbarco ex art. 2, comma 11, L. n. 350/2003 oltre interessi e rivalutazione monetaria come anticipo sulla maggior somma che l'Amministrazione pubblica si riserva di quantificare in sede amministrativa, riservandosi ogni azione per ottenere il pagamento della rimanenza spettante. Con vittoria di spese”.
4.1.Deve preliminarmente esaminarsi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
Invero, parte attrice, pur evocandola in giudizio, non ha svolto Controparte_1
domanda alcuna nei confronti della né vi sono Controparte_1
ragioni che inducano a ritenere che quest'ultima sia litisconsorte necessario. L'eccezione
è, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
5.Ai fini della risoluzione della controversia e, in particolare, allo scopo di stabilire il termine prescrizionale applicabile deve farsi riferimento alle disposizioni che regolano l'obbligazione gravante sul gestore dei servizi.
5.1.In particolare, con l'art. 2, comma 48, della l. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), veniva introdotto all'art. 6 quater del d.l. n. 7/2005 convertito con modificazioni dalla l. n.
pagina3 di 5 43/2005 il comma 3-bis secondo cui “La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo”.
5.2.Nel caso di specie, non viene in rilievo, come è evidente, l'obbligo dei vettori (questo sì, a seguito della richiamata modifica normativa, “periodico”), peraltro pacificamente assolto, ma l'obbligazione di pagamento della società attrice, titolare dell'obbligo stabilito ex lege di riscossione in quanto gestore dei servizi aeroportuali.
5.3.D'altra parte, la stessa Corte Costituzione (sentenza n. 80/2024 cui si rinvia anche per una disamina della normativa in materia) ha definito la società aeroportuale, “soggetto deputato alla riscossione, per come espressamente chiarito dall'art.
6-quater, comma 3-bis, del d.l. n. 7 del 2005, come convertito (comma, questo, inserito dall'art. 2, comma 48, lettera b, della legge n. 92 del
2012)”.
5.4.L'obbligazione di riversare le somme ricevute all'erario si configura, dunque, come un'obbligazione autonoma, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
5.5.Né può essere condiviso, stante l'autonomia dell'obbligazione gravante sul gestore rispetto a quella gravante sui vettori, l'assunto prospettato da parte attrice secondo cui si tratterebbe di obbligazione periodica conseguentemente soggetta al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c.
5.6.La domanda di parte attrice deve essere, pertanto, rigettata.
6.1.Non essendo decorso il termine prescrizionale deve essere, invece, accolta la domanda dei convenuti relativamente alla condanna di parte attrice all'importo CP_7
versato dai vettori pari per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, pari ad € 6.660.256 oltre interessi dal dì del dovuto, non essendo necessaria la messa in mora trattandosi di obbligazioni ex lege.
6.2.Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
6.3.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata, nonché dell'assistenza pagina4 di 5 processuale prestata a più soggetti aventi la medesima posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e per l'effetto CP_7 condanna parte attrice al versamento nei loro confro porto di € 6.660.256, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in € 34.404 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 47083/2018 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. prof. Andrea Zoppini parte attrice contro in persona del p.t., Controparte_1 Controparte_2
in persona del Ministro p.t., Controparte_3 [...] esentata e difesa dall'Avvoc CP_4 CP_5
Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale nei confronti della
[...] Controparte_1
del e del
[...] Controparte_3 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_4
ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare: - l'intervenuta prescrizione del diritto del e del al pagamento Controparte_3 Controparte_4
pagina1 di 5 dell'Addizionale Comunale incassata da (o, Parte_1
per essa, dall'allora nel periodo compreso tra il mese di Controparte_6
febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 6.660.256,00 oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; e, per l'effetto - l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di nei confronti Parte_1
del e del . Con vittoria di spese, Controparte_3 Controparte_4
competenze ed onorari di giudizio”.
1.1.Esponeva, infatti, parte attrice di essere gestore dell'aeroporto civile di Pt_1
in virtù del Decreto Ministeriale n. 133/T del 2 maggio 2008 e che, in virtù di Parte_1
tale qualità, applicava nei confronti dei vettori aerei i c.d. diritti di imbarco per passeggeri.
1.2.Allegava la società attrice che, ad un certo punto, si era avveduta di non aver provveduto a versare quanto versato dai vettori e comunque dovuto al
[...]
al e all'INPS, né questi ultimi Controparte_3 Controparte_4
avevano rivendicato gli importi dovuti.
1.3.In considerazione del tempo trascorso aveva, pertanto, ritenuto di agire con l'odierno giudizio per l'accertamento nei confronti della e dei Controparte_1 CP_7
convenuti “dell'intervenuta prescrizione del loro diritto al pagamento dell'importo d € 6.660.256,00 maturato negli anni 2010 – 2012 costituente quota parte dell'Addizionale”.
1.4.Si erano costituiti i convenuti preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione della sull'assunto che la domanda di parte attrice Controparte_1
non era rivolta nei confronti di quest'ultima e, nel merito, avevano contestato la fondatezza della domanda, in particolare, ritenendo che, dovendosi escludere la natura tributaria dell'obbligazione, il termine prescrizionale fosse decennale.
1.5.Inoltre, i convenuti avanzavano domanda riconvenzionale volta alla CP_7
condanna dell'attrice alla corresponsione della somma riconosciuta come dovuta (anche se nella prospettazione di parte attrice estinta per decorrenza del termine prescrizionale, di € 6.660.256) per il periodo compreso tra il mese febbraio 2010 ed il mese di ottobre
2012 per l'addizionale sui diritti d'imbarco ex art. 2, comma 11, L. n. 350/2003.
2.La causa veniva istruita documentalmente.
pagina2 di 5 3.All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio e dal deposito di note scritte, parte attrice concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione (a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del
e del al pagamento dell'Addizionale Controparte_3 Controparte_4
Comunale maturata nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 6.660.256,00, oltre accessori di legge, nei confronti dei vettori aerei operanti presso l' (o, per essa, dall'allora Parte_1
da loro delegato al pagamento e, per l'effetto, accertare e Controparte_6
dichiarare l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di Parte_1
nei confronti del e del
[...] Controparte_3
; (b) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con Controparte_4
la comparsa di costituzione e risposta del 16 ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, mentre i convenuti concludevano: “Voglia codesto Tribunale, previa estromissione della
Presidenza del Consiglio, rigettare l'altrui domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale voglia codesto Tribunale condannare l'attrice al pagamento di € 6.660.256,00 per il periodo compreso tra il mese febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012 per l'addizionale sui diritti
d'imbarco ex art. 2, comma 11, L. n. 350/2003 oltre interessi e rivalutazione monetaria come anticipo sulla maggior somma che l'Amministrazione pubblica si riserva di quantificare in sede amministrativa, riservandosi ogni azione per ottenere il pagamento della rimanenza spettante. Con vittoria di spese”.
4.1.Deve preliminarmente esaminarsi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
Invero, parte attrice, pur evocandola in giudizio, non ha svolto Controparte_1
domanda alcuna nei confronti della né vi sono Controparte_1
ragioni che inducano a ritenere che quest'ultima sia litisconsorte necessario. L'eccezione
è, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
5.Ai fini della risoluzione della controversia e, in particolare, allo scopo di stabilire il termine prescrizionale applicabile deve farsi riferimento alle disposizioni che regolano l'obbligazione gravante sul gestore dei servizi.
5.1.In particolare, con l'art. 2, comma 48, della l. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), veniva introdotto all'art. 6 quater del d.l. n. 7/2005 convertito con modificazioni dalla l. n.
pagina3 di 5 43/2005 il comma 3-bis secondo cui “La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo”.
5.2.Nel caso di specie, non viene in rilievo, come è evidente, l'obbligo dei vettori (questo sì, a seguito della richiamata modifica normativa, “periodico”), peraltro pacificamente assolto, ma l'obbligazione di pagamento della società attrice, titolare dell'obbligo stabilito ex lege di riscossione in quanto gestore dei servizi aeroportuali.
5.3.D'altra parte, la stessa Corte Costituzione (sentenza n. 80/2024 cui si rinvia anche per una disamina della normativa in materia) ha definito la società aeroportuale, “soggetto deputato alla riscossione, per come espressamente chiarito dall'art.
6-quater, comma 3-bis, del d.l. n. 7 del 2005, come convertito (comma, questo, inserito dall'art. 2, comma 48, lettera b, della legge n. 92 del
2012)”.
5.4.L'obbligazione di riversare le somme ricevute all'erario si configura, dunque, come un'obbligazione autonoma, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
5.5.Né può essere condiviso, stante l'autonomia dell'obbligazione gravante sul gestore rispetto a quella gravante sui vettori, l'assunto prospettato da parte attrice secondo cui si tratterebbe di obbligazione periodica conseguentemente soggetta al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c.
5.6.La domanda di parte attrice deve essere, pertanto, rigettata.
6.1.Non essendo decorso il termine prescrizionale deve essere, invece, accolta la domanda dei convenuti relativamente alla condanna di parte attrice all'importo CP_7
versato dai vettori pari per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, pari ad € 6.660.256 oltre interessi dal dì del dovuto, non essendo necessaria la messa in mora trattandosi di obbligazioni ex lege.
6.2.Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
6.3.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata, nonché dell'assistenza pagina4 di 5 processuale prestata a più soggetti aventi la medesima posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e per l'effetto CP_7 condanna parte attrice al versamento nei loro confro porto di € 6.660.256, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in € 34.404 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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