Sentenza 31 ottobre 2006
Massime • 2
In tema di estradizione richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957, non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dalla Romania).
In tema di estradizione per l'estero, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, comma secondo cod. proc. pen., dedotta con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento riservato alla persona richiesta in consegna che sia madre di prole di età inferiore a tre anni, rispetto all'art. 18, lett. s) della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la diversa disciplina del mandato di arresto europeo trova la sua giustificazione nella circostanza che la consegna avviene tra Paesi che fanno parte dell'Unione europea, e che per questo presentano una forte omogeneità culturale e giuridica.
Commentari • 3
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Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
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Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2006, n. 40612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40612 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 31/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1849
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 227/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AU EL, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 17 ottobre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Romeo Giuseppe Giulio, in sostituzione dell'avv. Campagna Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica della Romania nei confronti di SO AU EL, condannata, con sentenza definitiva emessa dal Tribunale del Settore 3 di Bucarest in data 26 marzo 2003, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di furto qualificato (art. 209 c.p. rumeno, comma 1, lett. a, f).
L'estradizione, tempestivamente richiesta dal Governo rumeno dopo l'arresto a fini estradizionali in Italia della SO, si riferisce alla sentenza emessa il 17 dicembre 2004 dallo stesso Tribunale di Bucarest - divenuta definitiva per il mancato appello della parte -, che ha revocato ai sensi dell'art. 86 c.p. rumeno, n. 4 la sospensione della pena e il conseguente affidamento in prova a cui era stata ammessa l'imputata con decisione del 20 giugno 2003, revoca determinata dal mancato rispetto delle misure di sorveglianza stabilite dalla legge in caso di sospensione dell'esecuzione della pena.
La Corte d'appello di Torino, esaminata la documentazione trasmessa, ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa e, escluso la sussistenza di motivi ostativi alla domanda di estradizione, ha ritenuto l'estradabilità della SO.
2. Per mezzo del suo difensore, l'estradanda ha presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 698 c.p.p., e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), per avere la Corte
d'appello escluso che la sua condizione di madre, con prole inferiore ai tre anni con lei convivente, fosse ostativa alla dichiarazione di estradabilità. Secondo la SO la carcerazione cui andrebbe incontro per scontare la condanna inflittale violerebbe un suo diritto fondamentale, che nell'ordinamento italiano è garantito, oltre che dall'art. 275 c.p.p., comma 4 nella fase cautelare, dall'art. 147 c.p., che consente il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena qualora condannata sia una madre di prole inferiore a tre anni.
Con un secondo motivo, subordinato all'eventuale mancato accoglimento del primo, viene riproposta l'eccezione di costituzionalità dell'art. 705 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 31 Cost., sotto il profilo della ingiustificata differenziazione del trattamento, nell'ambito dei paesi europei, tra cittadini assoggettati alla nuova disciplina del c.d. mandato di arresto europeo e quelli ai quali, come nel caso in esame, si continua ad applicare la normativa sulle estradizioni. In particolare, la ricorrente rileva una disparità di trattamento in relazione alla mancata applicabilità nei suoi confronti della previsione contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. s) che prevede il rifiuto della consegna qualora la persona richiesta sia una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni.
Con un terzo motivo si deduce erronea e mancata applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), sul presupposto che nel processo cui l'estradanda è stata sottoposta in Romania non sarebbero stati garantiti i suoi diritti fondamentali. Più precisamente, si assume che la SO non sarebbe stata regolarmente citata nel processo d'appello proposto dal pubblico ministero conclusosi con la sentenza del 29 settembre 2003, con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa.
Inoltre, si rileva come l'estradanda non sia stata citata neppure per il processo instaurato per la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, conclusosi con la sentenza del 17 dicembre 2004, sentenza di cui peraltro non avrebbe mai avuto conoscenza e che sarebbe divenuta irrevocabile in seguito all'inutile decorso dei termini per proporre appello.
4. All'udienza del 3 marzo 2006 questa Sezione ha richiesto informazioni supplementari al Governo richiedente circa le modalità di esecuzione della pena, nell'ordinamento processuale rumeno, nei confronti di un'imputata madre di figli con meno di tre anni. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Per quanto riguarda i primi due motivi attinenti, sotto differenti profili, al regime detentivo cui sarebbe sottoposta in Romania la SO, una volta estradata, deve osservarsi, preliminarmente, che il problema della tutela della madre con prole, che debba scontare una pena detentiva, non costituisce all'evidenza un principio fondamentale del nostro ordinamento, che sul punto non contempla rigidità assolute (Sez. 6^, 10 marzo 2006, n. 18975, Lo Porto).
Peraltro, nella specie, dalle informazioni acquisite è risultato che il sistema rumeno conosce forme di tutela analoghe a quelle italiane. Infatti, l'art. 453 c.p.p. rumeno prevede che quando sia condannata una madre con un figlio d'età minore di un anno, l'esecuzione della pena venga rinviata fino alla cessazione della causa che ha determinato il rinvio;
inoltre, dopo il compimento dell'anno da parte del bambino, la madre condannata può godere, per una sola volta, del rinvio o dell'interruzione dell'esecuzione della pena per un periodo di tre mesi, qualora si dimostri che l'esecuzione immediata della condanna avrebbe conseguenze gravi sia per la madre che per la famiglia.
Si tratta di un regime che, seppure non sovrapponibile a quello previsto dal nostro ordinamento (artt. 146, 147 c.p. e art. 275 c.p.p., comma 4), è comunque funzionale a salvaguardare l'integrità
psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e dell'intera famiglia. In conclusione, deve riconoscersi che l'esistenza nello Stato richiedente di un sistema di tutela di tali situazioni, per quanto possa essere realizzato secondo differenti e peculiari modalità, consente comunque una pronuncia favorevole alla estradizione, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di cui all'invocato art. 705 c.p.p.. 5.2. Manifestamente infondata è la subordinata questione di costituzionalità dell'art. 705 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 31 Cost., dedotta con il secondo motivo. Sul punto già la sentenza impugnata aveva offerto ampie e circostanziate ragioni della palese infondatezza della questione sollevata.
La ricorrente non può lamentare una disparità di trattamento (oltre che la violazione dell'art. 31 Cost.) per non essere assoggettata al regime previsto in materia di mandato d'arresto europeo, che alla L.22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. s) prevede un caso di rifiuto della consegna se la persona richiesta è "madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente", in quanto si tratta di un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all'Unione europea e in quanto tali aventi una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo. È quindi la condivisione dei principi fondamentali in materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza all'Unione europea che giustifica il ricorso a questa forma di procedura semplificata. Ne consegue che la disparità di trattamento fra i soggetti ai quali non si applica la disciplina del mandato d'arresto europeo e quelli assoggettati alla tradizionale procedura di estradizione (sia convenzionale, che codicistica) trova la sua base razionale nella circostanza che la "consegna diretta" prevista dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 (2002/563/GAI), attuata in Italia con la citata L. n. 69 del 2005, avviene solo tra Paesi che fanno parte dell'Unione europea e che per questo presentano, come si è detto, una forte omogeneità culturale e giuridica. È, quindi, la formale appartenenza all'Unione europea che giustifica il diverso regime, per cui deve ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata, trattandosi, nel caso di specie, di una procedura di estradizione attivata dal Governo della Romania, che, ad oggi, non fa parte dell'Unione europea.
5.3. Infondati sono anche gli altri motivi del ricorso, con cui la SO ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), sotto il profilo del mancato rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del processo cui è stata sottoposta in Romania.
Del tutto irrilevante è la mancata presenza dell'estradanda nel giudizio d'appello proposto dal pubblico ministero, dal momento che la stessa, difesa da un avvocato d'ufficio, risulta essere stata regolarmente citata e che quel giudizio si è concluso (sentenza del 29 settembre 2003) con il rigetto dell'impugnazione della pubblica accusa, che mirava alla riforma della sentenza che aveva ammesso l'imputata ad una sorta di affidamento in prova, con sospensione dell'esecuzione della pena inflitta.
Allo stesso modo, deve escludersi che si sia verificata la violazione di un diritto fondamentale in relazione alla mancata partecipazione al giudizio, instaurato in sede esecutiva, per la revoca del beneficio. Infatti, la revoca si è resa necessaria a seguito della mancata presentazione della SO all'ufficio di sorveglianza, che nel frattempo si era volontariamente allontanata dal territorio della Repubblica di Romania, così contravvenendo alle prescrizioni imposte con la sentenza;
peraltro, l'estradanda è stata, anche in quel giudizio, regolarmente rappresentata da un difensore, che ha potuto assisterla, opponendosi alla revoca del beneficio. Inoltre, la SO non può sostenere di non aver avuto notizia di quel procedimento, in quanto avendo violato le prescrizioni stabilite in sentenza ben doveva avere presenti le conseguenze giudiziarie della sua condotta inottemperante.
In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni evidenziato come il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo, escludendo che ricorrano le situazioni ostative previste dalle norme suindicate qualora venga denunciata - come nel caso di specie - la mera violazione di norme processuali presenti nell'ordinamento in questione (Sez. 6^, 19 aprile 2005, n. 21370, Niculita;
Sez. 6^, 12 luglio 2004, n. 35896, Solak;
Sez. 6^, 21 settembre 1995, n. 3125, Di Maio).
6. In conclusione, concordando con quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, deve ritenersi che siano stati rispettati i diritti fondamentali dell'estradanda durante tutto l'arco del processo, e che possa farsi luogo all'estradizione richiesta. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006