Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1238
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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Massime1

Il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n.1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'Inail per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio,limite temporale entro il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi.

Commentario1

  • 1Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l’attività lavorativa (Cass. n. 17438/2012)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2012

    1. Premessa Nella sentenza del 12 ottobre 2012 n. 17438 i giudici della Cassazione hanno riconosciuto la malattia professionale per un tumore insorto all'orecchio sinistro di un prestatore di lavoro che, in maniera continuativa, ovvero per un periodo di 12 anni, aveva utilizzato, nello svolgimento della sua attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per 5-6 ore al giorno. La Cassazione, con tale decisione ha ravvisato “almeno un ruolo concausale” delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia; da ciò ne è conseguita la condanna alla corresponsione dell'assegno a carico dell'INAIL. Come giurisprudenza precedente sul tema aveva già precisato (1) nella ipotesi di malattia non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1238
Data del deposito : 23 gennaio 2004

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