Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n.1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'Inail per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio,limite temporale entro il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi.
Commentario • 1
- 1. Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l’attività lavorativa (Cass. n. 17438/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2012
1. Premessa Nella sentenza del 12 ottobre 2012 n. 17438 i giudici della Cassazione hanno riconosciuto la malattia professionale per un tumore insorto all'orecchio sinistro di un prestatore di lavoro che, in maniera continuativa, ovvero per un periodo di 12 anni, aveva utilizzato, nello svolgimento della sua attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per 5-6 ore al giorno. La Cassazione, con tale decisione ha ravvisato “almeno un ruolo concausale” delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia; da ciò ne è conseguita la condanna alla corresponsione dell'assegno a carico dell'INAIL. Come giurisprudenza precedente sul tema aveva già precisato (1) nella ipotesi di malattia non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f. f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PACE CALCEDONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo Studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 04/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Luigi LA PECCERELLA, per delega dell'avvocato Rita RASPANTI, Domenico CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della revoca disposta dall'INAIL, con provvedimento del 29 dicembre 1994, della rendita per inabilità per malattia professionale attribuita a NI CE, l'assicurato otteneva dal Pretore di Pavia il ripristino della prestazione. Con sentenza del 4 febbraio 2000 il Tribunale di Pavia confermava tale decisione, rigettando l'appello proposto dall'INAIL. Il giudice del gravame rilevava che la rendita era stata riconosciuta all'assicurato con provvedimento del 23 ottobre 1978 e con decorrenza dal 1 maggio 1978, sicché il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita, previsto dall'art. 137 penultimo comma T. U. n. 1124/1965, maturato da tale data del 1 maggio 1978, era scaduto il 1 maggio 1993. Il momento iniziale del decorso di detto termine, alla scadenza del quale opera la presunzione di stabilizzazione dei postumi, doveva essere riferito all'epoca di maturazione del diritto alla prestazione, e non, come sostenuto dall'appellante, alla data del completamento dell'iter amministrativo relativo al riconoscimento del diritto, avvenuto il 16 maggio 1979.
Nella specie, l'istituto aveva convocato l'appellato per sottoporlo a revisione nel giugno del 1994; gli esami si erano conclusi nel luglio seguente, e al loro esito era stato disposto il provvedimento di revoca del 29 dicembre 1994.
Il Tribunale osservava poi che, anche ammettendo la possibilità di disporre la revisione della rendita dopo il decorso dei 15 anni dalla sua costituzione, tuttavia l'eventuale revoca può essere adottata solo quando l'accertato miglioramento sia intervenuto entro detto termine, essendo irrilevante ogni variazione verificatasi dopo il quindicennio previsto dalla norma.
Nel caso in esame invece il provvedimento di revoca adottato dall'Istituto, peraltro a distanza di oltre un anno dal decorso dei 15 anni, si fondava sull'accertato miglioramento dell'appellato alla data degli esami cimici (giugno-luglio 1994).
Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale NI CE resiste con controricorso. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per la composizione del contrasto di giurisprudenza registrato in ordine alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 137 sesto comma del T.U. n. 1124/1965.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INAIL denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 137 del T.U. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Premesso che il termine quindicennale, entro il quale l'assicurato può chiedere e l'INAIL può disporre la revisione della rendita per malattia professionale in godimento, decorre dalla data di costituzione della rendita (come dispone il sesto comma dell'art. 137 del T.U. 1124/1965, secondo cui l'ultima delle revisioni può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro i quindici anni dalla costituzione della rendita) l'Istituto ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'espressione "costituzione della rendita" usata nella norma non designa la decorrenza riconosciuta del diritto, che segna soltanto l'inizio della corresponsione della prestazione, e quindi un elemento temporale diverso dalla sua costituzione in senso tecnico. Il ricorso è inammissibile. Sulla questione sollevata dall'attuale ricorrente si è registrato un contrasto di giurisprudenza all'interno della Sezione lavoro di questa Corte. Un primo indirizzo, espresso da Cass. 18 marzo 2000 n. 10858, ritiene di individuare il dies a quo per la decorrenza del quindicennio nella data di maturazione del diritto alla prestazione, considerando che il diritto stesso sorge nel momento in cui la inabilità permanente di origine professionale raggiunge la misura minima indennizzabile, indipendentemente dalla data del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che ne abbia in concreto attribuito il godimento all'assicurato; si tratta in entrambi i casi di provvedimenti meramente ricognitivi e dichiarativi della sussistenza ad una certa data delle condizioni in presenza delle quali la costituzione della rendita è direttamente operata dalla legge. La sentenza citata ha quindi affermato che quando una norma identifichi nella "costituzione della rendita" l'evento che rappresenta il dies a quo di decorrenza di un termine alla cui maturazione vengano ricollegati specifici effetti, è alla data - individuata in sede amministrativa o eventualmente accertata in giudizio - in cui viene in essere il diritto alla prestazione che occorre avere riguardo per stabilire se il detto termine sia o meno trascorso. Questo indirizzo trae argomento anche dalla regola di presunzione assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo, che la legge ricollega al decorso del termine;
tale presunzione si fonda infatti su un giudizio implicito di avvenuta stabilizzazione della indennità permanente indennizzata e quindi su una valutazione che deve necessariamente prendere a riferimento il momento nel quale tale inabilità era divenuta indennizzabile.
Più recentemente, un diverso orientamento - che risulta attualmente prevalente - è stato seguito da Cass. 24 luglio 2001 n. 10030 ed altre successive conformi (Cass. 26 febbraio 2002 n. 2868, 27 novembre 2002 n. 16806, 19 ottobre 2002 n. 14846, ed altre in corso di pubblicazione) secondo cui il termine in questione decorre dal momento di conclusione del procedimento amministrativo di concessione della rendita, perché il tempo occorrente per il determinarsi della presunzione di stabilizzazione degli esiti è collegato nella norma all'epoca di esaurimento degli accertamenti necessari per procedere alla attribuzione della prestazione.
La Corte osserva che nella fattispecie rileva l'applicazione di un ulteriore principio relativo alla disciplina del termine di dieci anni dalla data dell'infortunio, o di quindici in materia di malattia professionale, entro il quale, ai sensi dell'art. 83 comma 8, e dell'art. 137 ultimo comma del T.U. del 1965, può procedersi a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, alla revisione, cioè all'accertamento del miglioramento (o del peggioramento) può ben procedersi oltre il termine di dieci o quindici anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della prestazione siano avvenute entro tale limite temporale, oltre il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi;
nulla esclude, quindi, che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale avvengano successivamente a tale momento, pur riguardando modificazioni verificatesi precedentemente (cfr. per tutte Cass. 10 ottobre 1992 n. 11051, 26 maggio 1994 n. 5137, 11 maggio 2002 n. 6788, 20 gennaio 2003 n. 776, Cass. Sez. Un. 10 luglio 2003 n. 10839). Si deve quindi rilevare che nella fattispecie in esame, come è pacifico tra le parti, l'INAIL ha provveduto sulla domanda dell'assicurato con atto del 23 ottobre 1978, attribuendo la prestazione per inabilità da malattia professionale con decorrenza dal l maggio 1978. Il completamento dell'iter amministrativo va peraltro riferito (come rilevato nella sentenza impugnata) alla data del 16 maggio 1979, in relazione all'epoca del provvedimento definitivo con cui, a seguito di opposizione del sig. CE, l'INAIL ha provveduto ad una nuova valutazione del danno e alla riliquidazione della rendita.
La sentenza impugnata ha quindi osservato che la successiva revoca, nel dicembre 1994, della rendita già concessa si fonda sull'accertato miglioramento dell'appellato alla data degli esami cimici (giugno luglio 1994), senza che nulla sia stato specificato circa la data di manifestazione di detto miglioramento. L'accertamento del giudice di merito su questo punto non è stato sottoposto ad alcuna specifica censura;
alla luce del principio richiamato risulta pertanto conforme a diritto la decisione con cui è stata affermata l'illegittimità della revoca, sul rilievo che i miglioramenti non erano intervenuti nell'arco del quindicennio dalla costituzione della rendita. Sotto questo profilo non rileva dunque la soluzione della questione prospettata dal ricorrente in ordine alla determinazione del dies a quo di decorso del termine di cui all'art. 137 sesto comma T.U. n. 1124/1965: infatti, anche fissando il momento iniziale non nel giorno di maturazione del diritto alla prestazione (1 maggio 1978), ma nella data del completamento dell'iter amministrativo con il provvedimento definitivo del 16 maggio 1979, le modificazioni del quadro patologico devono ritenersi intervenute, in base al suddetto accertamento di fatto, in epoca successiva alla scadenza del successivo quindicennio (16 maggio 1994). La censura del ricorrente non investe questa ragione autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, e il ricorso risulta quindi inammissibile per difetto di interesse, posto che il suo eventuale accoglimento non inciderebbe comunque sulla ratio decidendi non censurata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004