Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSUGANA 20, presso lo studio dell'avvocato DANIELA MARCUCCIO, difeso dall'avvocato VITTORIO MENGHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 7, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO CONTENZIOSO MONTE PASCHI SIENA, difesa dagli avvocati FERDINANDO BRACCIALE, ALESSANDRO FINESCHI, giusta procura speciale per Notar Paolo Nannini di Siena del 4/09/97 n. 33311 di rep.;
- controricorrente -
nonché contro
CC NZ, CA LA, CC RA, CC CE;
- intimate -
avverso la sentenza n. 214/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 25/02/97 e depositata il 03/04/97 (R.G. 718/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Ferdinando BRACCIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.10.1990 il Monte dei Paschi di Siena conveniva dinanzi il Tribunale di Lecce PA RI, CA EL, PA AT RI, AU e ES per accertare la inefficacia di una serie di atti di disposizione effettuati da PA RI in favore degli altri convenuti.
Assumeva l'istante che tali atti ponevano in pericolo il soddisfacimento di un credito di 99.840.980 vantato da essa Banca nei confronti del debitore RI PA per cui tali atti dovevano essere dichiarati nulli ex art. 1414 c.c. o, in subordine, inefficaci ex art. 2901 c.c. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza del 29.4.1994 rigettava la domanda principale della Banca accogliendo quella subordinata di inefficacia di tali atti ex art. 2901 c.c. Avverso la predetta sentenza proponeva appello PA RI per la declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale per ritenuta pretermissione di litisconsorte necessaria, tale ER TT, acquirente dalle donatarie PA di uno degli immobili con atto trascritto prima della trascrizione della citazione da parte del Monte dei Paschi di Siena. Nel merito, chiedeva la riforma della prima decisione. La CA, AU e ES PA, a loro volta, proponevano impugnazione incidentale sulle spese.
La Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 3.4.1997 rigettava entrambi i gravami condannando gli appellanti alle spese in favore del Monte dei Paschi di Siena.
Osservava, tra l'altro, la Corte che la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede in base ad atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Di conseguenza, la subacquirente a titolo oneroso ER avendo trascritto il suo atto prima che venisse trascritta la domanda di revocatoria e non essendo stata evocata in giudizio al fine della estensione della declaratoria di inefficacia anche a lei, previo accertamento della sua mala fede, non vede pregiudicati i suoi diritti dalla sentenza per cui non era e non è litisconsorte necessaria (sul punto, artt. 2652 n. 5 e 2901 c.c.). I secondi giudici ritenevano provato il pregiudizio arrecato dalle vendite operate dal PA in favore della sorella AT RI e della convivente CA, e conseguentemente dalle donazioni della CA alle loro figlie, alle ragioni creditorie del Monte dei Paschi in funzione del mantenimento della garanzia generica assicurata al creditore dall'intero patrimonio del debitore ex art.2940 c.c. Provata, altresì, la conoscenza del debitore dell'arrecato pregiudizio ("scientia damni"), atteso che gli atti sono stati stipulati in un breve arco di tempo che precedeva le scadenze bancarie, "scientia damni" provata anche nelle acquirenti in considerazione dei vincoli familiari con il debitore del quale non potevano non conoscere le esposizioni debitorie verso la Banca. Da ultimo, i giudici di appello ritenevano che la giustificazione del PA di avere voluto con le vendite risanare la sua situazione di illiquidità era smentita dalla circostanza del ricavo esiguo dalle vendite ( 24.500.000) che, peraltro, non ha posto a disposizione della Banca creditrice.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PA affidandolo a due motivi.
Ha resistito con controricorso il Monte dei Paschi di Siena che ha presentato memoria.
Non hanno svolto difese PA AT RI, AU e ES nonché CA EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il PA, denunziata la violazione dell'art. 102 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia trascurato di considerare che gli atti di entrambi i giudizi di merito sono nulli non essendo stata chiamata in giudizio ER TT, acquirente dalle donatarie PA AU e ES e come tale litisconsorte necessaria. La doglianza è priva di fondamento.
Vertesi in tema di cause scindibili, onde il litisconsorzio è facoltativo ed in tali sensi è stata la decisione dei giudici di appello che hanno ritenuto altresì, che nessuna domanda era stata proposta dalla Banca nei confronti della ER che, tra l'altro, non poteva e non può subire pregiudizio alcuno dalla controversia in esame avendo trascritto il proprio atto di acquisto in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale del Monte dei Paschi di Siena.
Va, ancora, rilevato che la doglianza del ricorrente è per di più priva del necessario interesse non potendo il PA dolersi della eventuale incidenza del giudicato in danno della ER. La sentenza impugnata, che ha quindi affermato che la subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il suo titolo prima della trascrizione della domanda di revocatoria, non può vedere pregiudicati i suoi diritti dalla sentenza di accoglimento della domanda stessa per cui non è litisconsorte necessario è conforme agli anzidetti principi. Peraltro afferma la Corte, il creditore ben potrà agire con separato giudizio al fine della declaratoria di inefficacia degli atti provando, però; che la subacquirente, al momento del suo acquisto, non era in buona fede.
Anche tale punto è corretto ed ampiamente motivato sottraendosi, quindi, ad ogni critica.
Con il secondo mezzo di annullamento il PA, denunziata la violazione degli artt. 2740 e 2901 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che fosse stata data la prova necessaria per l'accoglimento della domanda revocatoria e per la conseguente declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione.
La censura non ha fondamento.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare (da ultimo, 6676/98) in tema di azione revocatoria ordinaria che nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, la esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in "re ipsa".
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte salentina ha evidenziato che gli atti di vendita effettuati dal PA e, per conseguenza, le successive donazioni hanno arrecato notevole pregiudizio economico alla Banca avendo reso più difficile il recupero del credito ("eventus danni"), mentre varie circostanze hanno confermato la volontà del venditore di provocare l'anzidetto pregiudizio (consilium fraudis) e la "partecipatio fraudis" dei terzi acquirenti.
In particolare, i secondi giudici hanno rilevato, per suffragare quanto precede, che gli atti di cui si discute sono stati stipulati in un brevissimo arco di tempo ed in palese previsione di rilevanti scadenze verso la Banca, che le acquirenti non potevano non essere a conoscenza delle esposizioni debitorie del PA in considerazione dei loro strettissimi rapporti familiari o para-familiari col debitore stesso, mentre non poteva non evidenziarsi la risibilità della giustificazione addotta dal PA di essersi indotto alla vendita per risanare una situazione di illiquidità, attesa la esiguità della somma ricavata, peraltro non posta a disposizione della Banca creditrice. In definitiva, le doglianze del PA non meritano accoglimento, volte come sono ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, diversa da quella effettuata dalla Corte leccese, che, per contro, ha dato conto del proprio convincimento con motivazione ampia e corretta, non controverso che rientra nei poteri del giudice del merito la valutazione delle risultanze processuali e tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del ricorrente.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente PA secondo la regola della soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 752.000 e degli onorari che liquida in lire 6.000.000 in favore del Monte dei Paschi di Siena.
Così deciso in Roma il 24.2.99 Depositata in cancelleria il 21 giungo 1999.