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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
11514/2024
REPY VBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.sa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11514/2024 R.G.L. promosso
DA
Parte_1 c. f. C.F. 1 nato a [...] il [...] nella qualità di
Controparte_1 p. iva legale rappresentante della
P.IVA 1 con sede in san Giovanni La Punta, via G. Motta n. 144, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo procuratore in Catania via Pietro Novelli n. 159;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2 in persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Rosaria Battiato come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
CP Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Resistente
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento
29320239010123830000 limitatamente gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1. 5932018 000 5550441 000 notificato il 28.08.2018 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende
DM insoluto, riferito al periodo 04/2018;
2. 593 2018 000 50169 79 000, notificato il 17/09/2018, avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, riferito al periodo 05/2018;
3.593 2018 000 63281 0 6000 notificato il 15/10/2018 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto riferito al periodo 06/2018;
4.593 2018 000 73223 90 000 notificato il 03/01/2019, avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluti per il periodo 07-08/2018;
5.593 2019 0000 24588 1000 notificato il 18/02/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, periodo di riferimento 10/2018;
6.593 2019 000 1031836 000 notificato in data 11/04/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende DM insoluto, periodo di riferimento 12/2018;
7.593 2019 000 2305330000 notificato il 09/07/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, periodo 01.02/2019;
8.593 2021 000 136852 1000 notificato in data 20/11/2021 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluti, periodo 12/2019, 01/2020;
9.593 2022 000 338811 9000 notificato il 19/08/2022 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, D.M. insoluti periodi di riferimento 05-06-07-08-10/2020 ;
A sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva l'irregolarità di notifica dell'intimazione di pagamento, priva di relazione di notifica compilata da soggetto abilitato alle operazioni di notificazione. Deduceva la violazione dell'art. 50 D.P.R.602/1973 e la violazione dell'art. 26 del medesimo D.P.R. Eccepiva e deduceva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) come modificato dal D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219. Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sulla base della inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi ed impugnati in giudizio. Nel merito eccepiva la prescrizione delle pretese dell'ente creditore e l'illegittimità degli avvisi di addebito,
.CP poiché emessi, secondo la prospettazione del ricorrente, erroneamente dall' a fronte del mancato riconoscimento, al contratto stipulato dal Sig. Pt_1 con i suoi dipendenti, della natura di contratto di apprendistato, con conseguente recupero dello sgravio contributivo previsto per tali contratti dalla L. n. 183/2011 e ritenuto illegittimamente usufruito dal ricorrente, con conseguenze negative (emissione di note di rettifica e dei conseguenti avvisi di addebito impugnati) di cui l'odierno esponente non ha responsabilità alcuna.(cfr. pag. 7 ricorso introduttivo ). Chiedeva pertanto che fosse dichiarata illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle sottese, impugnate in giudizio, anche per insussistenza del presupposto impositivo. Chiedeva la condanna della alla restituzione di quanto eventualmente pagato dal ricorrenteControparte_3 per evitare l'esecuzione forzata e di quanto coattivamente riscosso, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore del ricorrente.
CP
-Si costituiva in giudizio che documentava la notifica di tutti gli avvisi di addebito all'esame di giudizio, eccepiva la tardività dell'impugnazione a fronte delle notifiche documentate degli atti impugnati, avvenuta ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, D.Lgs. 46/1999.
Deduceva l'insussistenza del decorso di prescrizione che sarebbe maturato successivamente la data di notifica di ciascun avviso di addebito impugnato e richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa afferente la sospensione del decorso di prescrizione, adottata dal legislatore durane l'emergenza sanitaria da Covid- 19. Pertanto nessuna prescrizione risultava maturata nella fattispecie, chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati. Sebbene citato in giudizio non si costituiva rimanendo contumace. La causa veniva istruita Controparte_3
documentalmente con deposito di note scritte autorizzate, successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Sostituita l'udienza del 27 giugno 2025 dal deposito di note scritte, esaminate le istanze e conclusioni del ricorrente, come in atti depositate, il giudizio si definisce con il presente provvedimento.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Innanzi tutto il primo motivo di doglianza attiene alla irregolarità della notifica dell'intimazione impugnata che, a dire del ricorrente, risulta priva di relazione di notifica compilata. Tuttavia il ricorrente non soddisfa il proprio onere probatorio in ordine la data di notificazione dell'intimazione. Invero nel ricorso si legge che l'intimazione sarebbe stata notificata in data 18.11.2024 ma non è dato conoscere in atti da quale documento tale data sia stata ricavata dal ricorrente medesimo.
L'indicazione della data di notifica resta in fatto solo un dato esposto dal ricorrente ma privo di alcun supporto, con ricadute anche sulla valutazione della tempestività dell'impugnazione che non riesce a fondarsi su dati oggettivi e non risulta chiaro come riesca parte ricorrente ad indicare la data di notifica, pur dolendosi della mancata compilazione della relata. Il documento afferente l'intimazione all'esame, allegato a ricorso al n. 1, può essere stato oggetto di notifica a mezzo PEC, attesa la qualità di rappresentante di società da parte del ricorrente odierno. Tuttavia non è documentata da quale CP fonte il ricorrente abbia individuato la data di notificazione. La parte resistente costituitasi in و
giudizio, non contesta tale dato, tuttavia contesta l'omessa notifica di ciascun avviso di addebito,
depositando in giudizio documentazione che smentisce quanto dedotto dal ricorrente.
In ogni caso l'impugnata intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale e quanto ai requisiti di carattere formale, non risulta suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione del
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, entrato in vigore in data 18 gennaio 2024, poiché detta intimazione recante n. 29320239010123830000,risulta formata in epoca anteriore all'ambito di operatività del decreto legislativo specificato ( entrato in vigore il 18 gennaio 2024).
Quanto all'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati occorre evidenziare che l' CP_2 ha fornito prova di notifica per ciascun titolo all'esame di giudizio, pertanto:
l'avviso di addebito 59320180005550441000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 28/08/2018, come da avviso di ricevimento in atti depositato in copia;
l'avviso di addebito 59320180005916979 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale con avviso di ricevimento in data 17/09/2018;
l'avviso di addebito 5932018000 6328 106000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 15/10/2018;
l'avviso di addebito 593201800073223 90 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 03/01/2019;
l'avviso di addebito 5932019 90000 245881 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 18/02/2019;
l'avviso di addebito 5932019000103183 6000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 11/04/2019; l'avviso di addebito 5932019 00022305330 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 09/07/2019;
l'avviso di addebito 593 2021 0001368521000 risulta notificato a mezzo PEC in data 20/11/2021 e la notifica viene provata a mezzo deposito dei messaggi di accettazione e consegna e rapporto di trasmissione dei dati. La doglianza in ordine l'irregolarità o inesistenza di tale notifica non trova accoglimento.
Parte ricorrente dichiara che non hanno efficacia probatoria i rapporti di notifica depositati in formato XML tale doglianza tuttavia non risulta fondata alla luce della giurisprudenza intervenuta in fattispecie analoghe.
Invero le ricevute di accettazione e consegna unitamente al rapporto di trasmissione contengono tutti i dati riferibili all'Istituto e all'avviso di addebito notificato.
Tale formato da ultimo indicato può rappresentare prova di avvenuta notificazione dell'avviso di addebito secondo quanto sostenuto da Cassazione 1063/2015 ; Cass. Sez. II 15001/2021. Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. In tal senso si è indirizzata un giurisprudenza di merito, Trib. Firenze
sent. 684/2019 ed anche Trib. Lav. Catania con sentenza 4557/2020 del 04.12.2020, nella causa iscritta al n.
5786/2016 R.G.
Il decidente si conforma a quanto espresso dai principi sopra richiamati e considera assolta la prova della notifica via pec effettuata con la produzione analogica dei documenti informatici. In tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico trova applicazione l'art. 23 del Codi
ce dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 82/2005 rubricato "Copie analogiche di Documenti
Informatici "laddove dispone che: " le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sotto scritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'ori.
ginale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato .
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informa tico, conformi alle vigenti tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità
non è espressamente disconosciuta".
Con riferimento alla cartella di pagamento ed alla sua notifica la Corte di Cassazione (con sentenza 39513/ documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario,( c.d. " atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo ( "copia in formatica"). L'avviso di addebito oggetto di notifica nasce come documento informatico "pdf" per il quale non occorre alcuna attestazione di conformità.
Nel caso in esame l'istituto ha dato prova della notifica depositando i files "xml" di consegna, quanto alla firma digitale la mancata sottoscrizione del funzionario competente non comporta invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tali conclusioni, che hanno valutato legittima la prova in giudizio della notifica dell'avviso di addebito con"files xml," è stata adottata anche da
Corte di Appello Catania in recenti pronunce rese nella causa iscritta a ruolo 21/2020 C. A. del 19.01.2023,
e nella causa iscritta al n. 271/2021R.G. C. A. del 07 marzo 2023.
L'avviso di addebito pertanto risulta notificato all'odierno ricorrente e prova pertanto può valutarsi raggiunta in giudizio. Inoltre l'avviso di addebito 5932022 000 33 881 19 000, risulta notificato a mezzo Pec il 19/08/2022 e contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente nelle note scritte depositate in corso di giudizio, si apre il file afferente l'avviso di addebito, fornendo prova di riconducibilità della PEC con la sua data, all'atto impugnato.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione dei crediti si osserva quanto segue. Le date di ciascuna notifica degli avvisi di addebito sopra specificati ed il periodo di sospensione del decorso di prescrizione che si CP applica alla fattispecie, impediscono di ritenere prescritto il credito in capo ad
Come è noto il decreto legge 17 marzo 2020( convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27) e successivamente il decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183,( convertito nella legge 26 febbraio 2021
n. 21), hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi inizialmente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Occorre altresì tenere conto nella fattispecie dell'applicazione del periodo di sospensione ( 8 marzo-31maggio
2020) dei termini di decadenza e prescrizione dell'attività di accertamento fiscale.
Infatti il Decreto "Sostegni Bis" (DL 73/2021), convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Come si evince dalle sentenze rese da questo Tribunale ( sentenza n. 1427/2023; sentenza n.
292/2023) trovano applicazione nella fattispecie gli articoli 68 comma 1, D.L. 18/2020 nonché l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015. Pertanto alla luce della richiamata normativa, applicata da questo Ufficio in analoga fattispecie: “ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni ".
Nel caso all'esame considerata la notifica di ciascun avviso di addebito cui va aggiunto detto complessivo periodo di sospensione, la prescrizione dei contributi non è decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18.11.2024).
Pertanto il ricorso non trova accoglimento in riferimento alla prescrizione dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
Nel merito il ricorrente aveva dedotto ed eccepito la carenza del presupposto contributivo, ritenendo illegittimi i modelli DM 10, ammettendo quindi di conoscerli ed averli ricevuti, poiché i contratti stipulati dal ricorrente odierno erano qualificabili come contratti di apprendistato e pertanto legittimamente il ricorrente aveva fruito di sgravi contributivi. Tuttavia anche sotto tale aspetto il ricorso risulta carente di prova e le affermazioni di parte ricorrente non sono confortate da alcun riscontro probatorio.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento,le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come in ricorso indicato e dei parametri di liquidazione degli onorari D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11514/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede
Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
Rigetta il ricorso;
Conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
CP che liquida in euro Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'
1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa come per legge.
Il Giudice onorario Catania 02/07/2025
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 ha affermato che detta notifica possa avvenire, indifferentemente, allegando al messaggio PEC un
REPY VBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.sa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11514/2024 R.G.L. promosso
DA
Parte_1 c. f. C.F. 1 nato a [...] il [...] nella qualità di
Controparte_1 p. iva legale rappresentante della
P.IVA 1 con sede in san Giovanni La Punta, via G. Motta n. 144, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo procuratore in Catania via Pietro Novelli n. 159;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2 in persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Rosaria Battiato come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
CP Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Resistente
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento
29320239010123830000 limitatamente gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1. 5932018 000 5550441 000 notificato il 28.08.2018 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende
DM insoluto, riferito al periodo 04/2018;
2. 593 2018 000 50169 79 000, notificato il 17/09/2018, avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, riferito al periodo 05/2018;
3.593 2018 000 63281 0 6000 notificato il 15/10/2018 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto riferito al periodo 06/2018;
4.593 2018 000 73223 90 000 notificato il 03/01/2019, avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluti per il periodo 07-08/2018;
5.593 2019 0000 24588 1000 notificato il 18/02/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, periodo di riferimento 10/2018;
6.593 2019 000 1031836 000 notificato in data 11/04/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende DM insoluto, periodo di riferimento 12/2018;
7.593 2019 000 2305330000 notificato il 09/07/2019 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluto, periodo 01.02/2019;
8.593 2021 000 136852 1000 notificato in data 20/11/2021 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, DM insoluti, periodo 12/2019, 01/2020;
9.593 2022 000 338811 9000 notificato il 19/08/2022 avente ad oggetto tributi previdenziali aziende, D.M. insoluti periodi di riferimento 05-06-07-08-10/2020 ;
A sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva l'irregolarità di notifica dell'intimazione di pagamento, priva di relazione di notifica compilata da soggetto abilitato alle operazioni di notificazione. Deduceva la violazione dell'art. 50 D.P.R.602/1973 e la violazione dell'art. 26 del medesimo D.P.R. Eccepiva e deduceva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) come modificato dal D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219. Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sulla base della inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi ed impugnati in giudizio. Nel merito eccepiva la prescrizione delle pretese dell'ente creditore e l'illegittimità degli avvisi di addebito,
.CP poiché emessi, secondo la prospettazione del ricorrente, erroneamente dall' a fronte del mancato riconoscimento, al contratto stipulato dal Sig. Pt_1 con i suoi dipendenti, della natura di contratto di apprendistato, con conseguente recupero dello sgravio contributivo previsto per tali contratti dalla L. n. 183/2011 e ritenuto illegittimamente usufruito dal ricorrente, con conseguenze negative (emissione di note di rettifica e dei conseguenti avvisi di addebito impugnati) di cui l'odierno esponente non ha responsabilità alcuna.(cfr. pag. 7 ricorso introduttivo ). Chiedeva pertanto che fosse dichiarata illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle sottese, impugnate in giudizio, anche per insussistenza del presupposto impositivo. Chiedeva la condanna della alla restituzione di quanto eventualmente pagato dal ricorrenteControparte_3 per evitare l'esecuzione forzata e di quanto coattivamente riscosso, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore del ricorrente.
CP
-Si costituiva in giudizio che documentava la notifica di tutti gli avvisi di addebito all'esame di giudizio, eccepiva la tardività dell'impugnazione a fronte delle notifiche documentate degli atti impugnati, avvenuta ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, D.Lgs. 46/1999.
Deduceva l'insussistenza del decorso di prescrizione che sarebbe maturato successivamente la data di notifica di ciascun avviso di addebito impugnato e richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa afferente la sospensione del decorso di prescrizione, adottata dal legislatore durane l'emergenza sanitaria da Covid- 19. Pertanto nessuna prescrizione risultava maturata nella fattispecie, chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati. Sebbene citato in giudizio non si costituiva rimanendo contumace. La causa veniva istruita Controparte_3
documentalmente con deposito di note scritte autorizzate, successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Sostituita l'udienza del 27 giugno 2025 dal deposito di note scritte, esaminate le istanze e conclusioni del ricorrente, come in atti depositate, il giudizio si definisce con il presente provvedimento.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Innanzi tutto il primo motivo di doglianza attiene alla irregolarità della notifica dell'intimazione impugnata che, a dire del ricorrente, risulta priva di relazione di notifica compilata. Tuttavia il ricorrente non soddisfa il proprio onere probatorio in ordine la data di notificazione dell'intimazione. Invero nel ricorso si legge che l'intimazione sarebbe stata notificata in data 18.11.2024 ma non è dato conoscere in atti da quale documento tale data sia stata ricavata dal ricorrente medesimo.
L'indicazione della data di notifica resta in fatto solo un dato esposto dal ricorrente ma privo di alcun supporto, con ricadute anche sulla valutazione della tempestività dell'impugnazione che non riesce a fondarsi su dati oggettivi e non risulta chiaro come riesca parte ricorrente ad indicare la data di notifica, pur dolendosi della mancata compilazione della relata. Il documento afferente l'intimazione all'esame, allegato a ricorso al n. 1, può essere stato oggetto di notifica a mezzo PEC, attesa la qualità di rappresentante di società da parte del ricorrente odierno. Tuttavia non è documentata da quale CP fonte il ricorrente abbia individuato la data di notificazione. La parte resistente costituitasi in و
giudizio, non contesta tale dato, tuttavia contesta l'omessa notifica di ciascun avviso di addebito,
depositando in giudizio documentazione che smentisce quanto dedotto dal ricorrente.
In ogni caso l'impugnata intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale e quanto ai requisiti di carattere formale, non risulta suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione del
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, entrato in vigore in data 18 gennaio 2024, poiché detta intimazione recante n. 29320239010123830000,risulta formata in epoca anteriore all'ambito di operatività del decreto legislativo specificato ( entrato in vigore il 18 gennaio 2024).
Quanto all'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati occorre evidenziare che l' CP_2 ha fornito prova di notifica per ciascun titolo all'esame di giudizio, pertanto:
l'avviso di addebito 59320180005550441000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 28/08/2018, come da avviso di ricevimento in atti depositato in copia;
l'avviso di addebito 59320180005916979 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale con avviso di ricevimento in data 17/09/2018;
l'avviso di addebito 5932018000 6328 106000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 15/10/2018;
l'avviso di addebito 593201800073223 90 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 03/01/2019;
l'avviso di addebito 5932019 90000 245881 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 18/02/2019;
l'avviso di addebito 5932019000103183 6000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale in data 11/04/2019; l'avviso di addebito 5932019 00022305330 000 risulta notificato a mezzo raccomandata diretta postale il 09/07/2019;
l'avviso di addebito 593 2021 0001368521000 risulta notificato a mezzo PEC in data 20/11/2021 e la notifica viene provata a mezzo deposito dei messaggi di accettazione e consegna e rapporto di trasmissione dei dati. La doglianza in ordine l'irregolarità o inesistenza di tale notifica non trova accoglimento.
Parte ricorrente dichiara che non hanno efficacia probatoria i rapporti di notifica depositati in formato XML tale doglianza tuttavia non risulta fondata alla luce della giurisprudenza intervenuta in fattispecie analoghe.
Invero le ricevute di accettazione e consegna unitamente al rapporto di trasmissione contengono tutti i dati riferibili all'Istituto e all'avviso di addebito notificato.
Tale formato da ultimo indicato può rappresentare prova di avvenuta notificazione dell'avviso di addebito secondo quanto sostenuto da Cassazione 1063/2015 ; Cass. Sez. II 15001/2021. Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. In tal senso si è indirizzata un giurisprudenza di merito, Trib. Firenze
sent. 684/2019 ed anche Trib. Lav. Catania con sentenza 4557/2020 del 04.12.2020, nella causa iscritta al n.
5786/2016 R.G.
Il decidente si conforma a quanto espresso dai principi sopra richiamati e considera assolta la prova della notifica via pec effettuata con la produzione analogica dei documenti informatici. In tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico trova applicazione l'art. 23 del Codi
ce dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 82/2005 rubricato "Copie analogiche di Documenti
Informatici "laddove dispone che: " le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sotto scritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'ori.
ginale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato .
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informa tico, conformi alle vigenti tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità
non è espressamente disconosciuta".
Con riferimento alla cartella di pagamento ed alla sua notifica la Corte di Cassazione (con sentenza 39513/ documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario,( c.d. " atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo ( "copia in formatica"). L'avviso di addebito oggetto di notifica nasce come documento informatico "pdf" per il quale non occorre alcuna attestazione di conformità.
Nel caso in esame l'istituto ha dato prova della notifica depositando i files "xml" di consegna, quanto alla firma digitale la mancata sottoscrizione del funzionario competente non comporta invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tali conclusioni, che hanno valutato legittima la prova in giudizio della notifica dell'avviso di addebito con"files xml," è stata adottata anche da
Corte di Appello Catania in recenti pronunce rese nella causa iscritta a ruolo 21/2020 C. A. del 19.01.2023,
e nella causa iscritta al n. 271/2021R.G. C. A. del 07 marzo 2023.
L'avviso di addebito pertanto risulta notificato all'odierno ricorrente e prova pertanto può valutarsi raggiunta in giudizio. Inoltre l'avviso di addebito 5932022 000 33 881 19 000, risulta notificato a mezzo Pec il 19/08/2022 e contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente nelle note scritte depositate in corso di giudizio, si apre il file afferente l'avviso di addebito, fornendo prova di riconducibilità della PEC con la sua data, all'atto impugnato.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione dei crediti si osserva quanto segue. Le date di ciascuna notifica degli avvisi di addebito sopra specificati ed il periodo di sospensione del decorso di prescrizione che si CP applica alla fattispecie, impediscono di ritenere prescritto il credito in capo ad
Come è noto il decreto legge 17 marzo 2020( convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27) e successivamente il decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183,( convertito nella legge 26 febbraio 2021
n. 21), hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi inizialmente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Occorre altresì tenere conto nella fattispecie dell'applicazione del periodo di sospensione ( 8 marzo-31maggio
2020) dei termini di decadenza e prescrizione dell'attività di accertamento fiscale.
Infatti il Decreto "Sostegni Bis" (DL 73/2021), convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Come si evince dalle sentenze rese da questo Tribunale ( sentenza n. 1427/2023; sentenza n.
292/2023) trovano applicazione nella fattispecie gli articoli 68 comma 1, D.L. 18/2020 nonché l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015. Pertanto alla luce della richiamata normativa, applicata da questo Ufficio in analoga fattispecie: “ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni ".
Nel caso all'esame considerata la notifica di ciascun avviso di addebito cui va aggiunto detto complessivo periodo di sospensione, la prescrizione dei contributi non è decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18.11.2024).
Pertanto il ricorso non trova accoglimento in riferimento alla prescrizione dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
Nel merito il ricorrente aveva dedotto ed eccepito la carenza del presupposto contributivo, ritenendo illegittimi i modelli DM 10, ammettendo quindi di conoscerli ed averli ricevuti, poiché i contratti stipulati dal ricorrente odierno erano qualificabili come contratti di apprendistato e pertanto legittimamente il ricorrente aveva fruito di sgravi contributivi. Tuttavia anche sotto tale aspetto il ricorso risulta carente di prova e le affermazioni di parte ricorrente non sono confortate da alcun riscontro probatorio.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento,le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come in ricorso indicato e dei parametri di liquidazione degli onorari D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11514/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede
Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
Rigetta il ricorso;
Conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
CP che liquida in euro Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'
1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa come per legge.
Il Giudice onorario Catania 02/07/2025
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 ha affermato che detta notifica possa avvenire, indifferentemente, allegando al messaggio PEC un