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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 748/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone, come da procura in
[...] Parte_5 atti appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
[...]
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2024 pubblicata il 13.2.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , esponevano: di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...] Parte_4 Parte_5
come docenti, in forza di successivi contratti a tempo determinato, nei Controparte_1 periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
di non avere usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n.
1 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Deducevano che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre
2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Chiedevano la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di € 500,00 per ogni anno scolastico.
Si costituiva in giudizio il , variamente argomentando e Controparte_1 concludendo per il rigetto delle domande.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma condannava il Controparte_1
all'attribuzione, in favore dei ricorrenti, della Carta Elettronica, di cui all'art. 1, comma
[...]
121, della L. n. 107/2015 e, conseguentemente, condannava il a corrispondere a ciascun CP_1 ricorrente il controvalore in misura pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui avevano svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data di maturazione del diritto alla data della concreta attribuzione;
compensava interamente le spese di lite motivando in tal senso: “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle Parte_4 Parte_5 spese di lite, per il seguente articolato motivo: “Error in iudicando - violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost – motivazione incongrua e perplessa - abnormità – manifesta ingiustizia”.
Hanno sostenuto, in particolare, gli appellanti che nella vicenda de qua non si è mai venuto a determinare un contrasto giurisprudenziale, ma anzi si è assistito “ad una copiosa messe di sentenze di accoglimento non solo dei Giudici ordinari di merito, ma anche delle massime autorità giudiziarie (Consiglio di Stato, prima, Corte di Giustizia UE, poi, e infine la Suprema Corte di
Cassazione richiamata dal giudice di primo grado)”; che il granitico orientamento espresso in virtù di detti pronunciamenti è stato univoco nell'accertare la chiara discriminazione subita dai docenti precari nell'accesso al beneficio economico.
2 Evidenziata, quindi, la mancanza dei presupposti per derogare al principio della soccombenza, hanno concluso chiedendo di riformare parzialmente la sentenza e di condannare l'amministrazione scolastica alla refusione delle spese di lite in relazione a entrambi i gradi di giudizio, da attribuire in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio il – richiamando la Controparte_1 CP_1 giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui il principio di soccombenza, pur avendo carattere generale, non riveste tuttavia portata assoluta, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, comma 2 c.p.c., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la deroga alla regola generale. Ha evidenziato che, in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito, il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese, dovendosi ravvisare nella specie i presupposti per la compensazione nella natura seriale del contenzioso, che non determina un'elevata complessità della controversia. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29.10.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato, nei termini di seguito precisati.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da
3 valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, n. 20012/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado sulla scorta della seguente motivazione: “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Rileva, tuttavia, il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
17.10.2023) la questione relativa all'attribuzione della “Carta docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961/2023), sebbene quest'ultima intervenuta pochi giorni dopo il deposito del ricorso di primo grado. Tutte le decisioni intervenute hanno riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015, per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
Al momento in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era, quindi, più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
4 Vi è da aggiungere, avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla parte appellata, che la serialità della controversia certamente può incidere sulla quantificazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, ma non integra ragione di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella specie, non vi erano, quindi, i motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
2.1. Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia della controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, come indicato anche da parte appellante, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali del procuratore degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
I compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introduttiva del giudizio” e della “fase decisionale”, non essendosi in concreto svolta la fase istruttoria.
La serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giustifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura minima: € 1.030,00 (€ 444,00 per la fase di studio della controversia;
€ 213 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 373 per la fase decisionale), oltre all'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, stante la riunione in primo grado di quattro ricorsi al primo ricorso depositato.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, il va condannato al rimborso delle spese di Controparte_1 lite del primo grado del giudizio nella misura di € 1.442,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone, che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice, e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.442,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n.
35007/2023), sicché lo scaglione di riferimento è quello da € 1.100,01 a € 5.200,00.
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P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.442,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 29.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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